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Articolo 4 della Legge 30 maggio 1989, n. 225
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Legge 30 maggio 1989, n. 225
Articolo 4 della Legge 30 maggio 1989, n. 225
Versione
25 giugno 1989
Art. 4. 1. I vincoli di cui agli articoli 2 e 3 non potranno essere mutati ne' gli immobili acquisiti potranno essere utilizzati a fini di lucro.
Entrata in vigore il 25 giugno 1989
Vedi fonte istituzionale
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