Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale ( direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167 ) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.