CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente rel.
Luciano Guaglione - Consigliere
Alberto Binetti - Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili sotto il numero d'ordine 112/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo Parte_1
Lombardi, presso il cui studio legale, sito in San Marco in Lamis, al Vico Iana n. 18, ha eletto domicilio, giusta procura in calce all'atto di appello, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0882.301497 o all'indirizzo Pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, pro tempore, Controparte_1
APPELLATO – CONTUMACE - pagina 1 di 15
avverso la sentenza n. 1638/2021, pubblicata il 28/06/2021, del Tribunale di Foggia.
All'udienza cartolare del 16 settembre 2024, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo del 20 dicembre 2013, la impresa individuale di Torelli adiva il tribunale di Foggia, ed esponeva: - di avere stipulato, Parte_1 in data 2 agosto 2013, con il una convenzione per la custodia il Controparte_1 mantenimento e l'assistenza ai cani randagi, nonché per il servizio di pronto soccorso per il periodo dal 2 agosto 2013 al 30 settembre 2013, presso il canile sanitario in località Pompilio e del canile rifugio in località Coppacchio, pattuendo il corrispettivo complessivo di € 21.600,00, comprensivo di IVA, giusta determina dirigenziale del 1° agosto 2013. Deduceva la ricorrente che: - spirato il termine contrattuale pattuito ed eseguito il servizio affidato, essa impresa appaltatrice depositava presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante le fatture numero 1 e 2 del 2013, ciascuna recante l'importo di € 10.800,00, iva compresa, le quali rimanevano insolute, nonostante l'intimazione di pagamento del 6 novembre 2013. Il proponeva tempestiva opposizione avverso il predetto decreto Controparte_1 ingiuntivo, ed eccepiva che: - era onere della la dimostrazione della sussistenza Pt_1 dei requisiti d'idoneità morale, di capacità tecnico professionale ed economico - finanziaria prescritti per le prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara;
- requisito generale indispensabile richiesto era quello di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto del contratto pubblico. Deduceva, altresì, l'opponente che: - la aveva prodotto una copia fotostatica Pt_1 della scheda anagrafica contenente i dati identificati dell'impresa iscritta alla Camera di Commercio da cui emergeva che l'attività principale era quella di “commercio al dettaglio di orologi argenteria oggetti d'arte di culto bigiotteria bomboniere” e quella secondaria di “servizi di accalappiacani attività dei canili e servizi di cura degli animali da compagnia”; - in data 12 settembre 2013 il chiedeva alla Controparte_1 Pt_1 la produzione dell'originale del certificato camerale ma senza riceverne riscontro, perché dalle verifiche effettuate presso la Camera di Commercio di Foggia emergeva che non risultava alcuna iscrizione circa l'attività di servizi di gestione dei canili e la società consortile Infocamere accertava che certificato prodotto era differente rispetto a quello riportato sulla scheda anagrafica che era risultata, quindi, contraffatta;
- la stazione appaltante aveva proceduto all'acquisizione del DURC1 emesso in data 18 ottobre 2013, il quale attestava l'irregolarità della posizione contributiva della alla data del 17 Pt_1 ottobre 2013. 1 Documento unico di regolarità contributiva. pagina 2 di 15 Evidenziava l'Ente locale che esso non aveva accettato le fatture commerciali della provvedendo alla loro restituzione, ritenendo e dichiarando essere affetta da Pt_1 nullità la citata convenzione intervenuta tra le parti. Tanto premesso, il chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, e formulava, contestualmente, domanda riconvenzionale diretta ad accertare e dichiarare l'annullamento della convenzione sopraindicata, nonchè diretta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia degli atti deliberativi assunti dal in merito Controparte_1 al predetto affidamento. Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario in ordine alla domanda riconvenzionale proposta, spettando al giudice amministrativo la giurisdizione. Nel merito, contestava i rilievi del evidenziando che la irregolarità del CP_1 Pt_2 era stata sanata tanto da averne conseguito, poi, una certificazione regolare, e deduceva di essere sempre stata qualificata per svolgere il compito di gestione del canile sanitario, e che tanto risultava dall'estratto del registro delle imprese, in data 16 ottobre 2013, rilasciato da Infocamere. Con un'ulteriore comparsa depositata il 27 ottobre 2014, si costituiva il nuovo difensore del il quale rappresentava fatti sopravvenuti, ossia che: - nelle Controparte_1 more del giudizio, erano stati notificati ad esso tre pignoramenti presso terzi, CP_1 azionati da alcuni dipendenti della ovvero: - da per € Pt_1 Parte_3
986,51, da per € 971,18, e da per € 986,60; - Controparte_2 Parte_4 ancora i medesimi dipendenti avevano notificato a e ad esso Pt_1 CP_1
distinti ricorsi introduttivi di distinte controversie di lavoro, onde ottenere la
[...] condanna dei predetti convenuti al pagamento delle loro rispettive spettanze retributive, a mente dell'art. 1676 c.c. In particolare, aveva chiesto il pagamento della somma di € 2.711,18, Parte_4
il pagamento di € 2.711,18, il Controparte_2 Controparte_3 pagamento di € 3.227,84, il pagamento di € 2.986,18, e Controparte_4 Parte_5
, pure aveva chiesto il pagamento della stessa somma di € 2.986,18.
[...]
Ancora il a seguito di procedura in mediazione espletata da Controparte_1
“Piccolo Zoo” di Principe CI, con cui detta impresa richiedeva il pagamento di € 5760,00, per la fornitura di mangime per cani commissionata dalla per i cani del
Pt_1 canile avuti in gestione dall'ente, pagava 4.000,00 €, come si evinceva dal verbale del 28 aprile 2014. In ordine, poi, agli ulteriori profili sollevati dall'opposta, il replicava quanto CP_1 segue: - in ordine alla mancanza della qualifica per gestire il canile in capo alla
Pt_1 dalla visura storica del 03/09/2013 risultava che l'attività principale della era il
Pt_1 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria, mentre quella secondaria il commercio di arredi sacri e articoli religiosi;
il relativo certificato camerale del 16/10/2013, laddove attestava a tale data l'attività secondaria della di servizio di
Pt_1 non rilevava ai fini della presente lite, giacché tale qualifica non era Parte_6 presente al momento della convenzione tra le parti;
- circa il per ammissione Pt_2
pagina 3 di 15 della controparte, solo successivamente alla sottoscrizione della convenzione, l' CP_5 aveva accolto la richiesta di rateazione, pertanto al momento dell'affidamento del servizio il non era regolare. Pt_2
La causa, quindi, all'esito del giudizio, veniva decisa dal Tribunale di Foggia, con la sentenza qui impugnata, avente il seguente dispositivo: “- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. la domanda riconvenzionale del CP_1
, in persona del Sindaco l.r.p.t.; - in accoglimento dell'opposizione spiegata
[...] dal , in persona del revoca nei limiti di quanto in Controparte_1 Controparte_6 parte motiva il decreto ingiuntivo n. 226/2014, emesso dal Tribunale di Foggia in data 07/02/2014, notificato in data 24 febbraio 2014; - accerta il credito della CP_7 [...]
nei confronti del di complessivi € 17.064,00, Parte_1 Controparte_1 oltre iva;
- dato atto delle trattenute cautelative del pari a Controparte_1 complessivi € 19.039,16, dichiara allo stato improcedibile la domanda della
[...]
di condanna del al pagamento di € Controparte_8 Controparte_1
17.064,00, oltre iva, per le ragioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
- compensa integralmente le spese di lite;
provvede come da separato e coevo decreto in ordine all'istanza di liquidazione del compenso presentata in data 12/06/2021 dall'avv. Michelangelo Lombardi per
[...]
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come in atti”. Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la sola la quale chiedeva la riforma Pt_1 parziale della sentenza di prime cure.
Chiedeva, confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. e, quindi, nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal - Controparte_1 per converso, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto l'opposizione spiegata dal di revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 226/2014 emesso dal Tribunale di Foggia;
- ancora, chiedeva confermarsi l'accertato credito vantato dalla ditta nei confronti del Parte_1 CP_1 di complessivi € 17.064,00, oltre IVA;
- infine, chiedeva riformarsi la sentenza
[...] di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto le trattenute cautelative del
[...] pari a complessivi € 19.039,16, ed aveva dichiarato, allo stato, CP_1 improcedibile la domanda della ditta di condanna del Parte_1 al pagamento di € 17.064,00, oltre IVA, e chiedeva la condanna del Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t. al pagamento della somma di € Controparte_1
17.064,00, in favore della sig.ra ; il tutto, con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% e accessori come per legge, ai sensi della normativa in materia di gratuito patrocinio.
Il regolarmente evocato nel presente giudizio di appello, non si Controparte_1 costituiva restando contumace.
pagina 4 di 15 Indi, all'udienza cartolare del 16 settembre 2024, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente, va dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO, capo che nessuna delle parti ha impugnato.
Sul punto, il primo Giudice, ha così motivato.
“In tale contesto, il riflesso sul riparto di giurisdizione è che l'annullamento in via di autotutela di atti qualificati come prodromici alla stipula di un contratto postula l'affermazione della giurisdizione amministrativa se, e soltanto se, si sia in presenza di atti prodromici rispetto alla successiva contrattazione con il privato, e non anche quando esso non abbia la funzione di sindacare un atto di imperio appartenente alla sequenza procedimentale di carattere discrezionale, bensì quella di sottrarsi ex post – come nel caso di specie – ad un impegno contrattuale (Cass. Civ. Sez. Un. n. 23600/2017). Calate al caso in esame le coordinate giuridiche ora passate in rassegna, deve anzitutto esaminarsi la domanda con la quale il ha chiesto al Controparte_1 giudice ordinario una pronunzia sugli atti di affidamento e, a valle, l'annullamento o caducazione del contratto. Ad avviso di questo Tribunale, si tratta di domanda inammissibile, giacché mira a conseguire dall'autorità giudiziaria l'esercizio di un potere riservato al plesso amministrativo.
Come noto, l'art. 4, co. 2, legge n. 2248/1865, all. E, fissa il c.d. limite interno della giurisdizione del g.o. nei riguardi degli atti della pubblica amministrazione, statuendo che non è consentito al giudice di emanare sentenze costitutive nei confronti di atti amministrativi, ritenuti espressione della potestà dell'autorità emanante. Né può ritenersi che in questa sede sia invocabile il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo di cui all'art. 5 della L.A.C. (l. n. 2248/1865, all. E), giacché trattasi di potere che il G.O. non può esercitare nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. Civ. n. 17485/2018; Cass. Civ., Sez. Un., n. 2244/2015; Cass. civ., n. 19659/2006; Cass. Civ., n. 2588/2002; Cass, Civ., n. 182763/2004).
Deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale del , ai sensi dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 4, co. 2, legge n. Controparte_1
2248/1865, all. E.
Non coglie, tra l'altro, nel segno neppure la prospettazione di parte opposta secondo cui sulla domanda riconvenzionale del Comune vi sarebbe la giurisdizione del G.A.: il pagina 5 di 15 giudice amministrativo sindaca l'esercizio di un potere amministrativo già dispiegatosi ma non può essere adìto su un potere amministrativo non ancora esercitato, pena la violazione dei princìpi di divisione dei poteri e di riserva di amministrazione, oggi recepiti nell'art. 34, co. 2, del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), laddove è statuito che il giudice non può pronunciare “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (cfr., Cons. St. Ad. Plen., n. 16/2020).
In ordine al contegno della stazione appaltante, plurime emergenze processuali attestano il mancato esercizio di poteri di autotutela e la persistente vigenza della convenzione del 02/08/2013 tra il e la ditta (pacta servanda Controparte_1 Pt_1 sunt). Anzitutto, dai documenti in atti emerge che con racc. a.r. del Controparte_1 del 21/10/2013, prot. 17019, indirizzata alla con oggetto “restituzione fattura n. Pt_1
01-2013 del 19/09/2013”, si limitava a dichiarare che “il contratto è da ritenersi nullo” (all. 11, fascicolo di parte , con l'avv. Concetta Zecchino). Controparte_1
Sul tema dell'autodichiarazione di nullità di un atto amministrativo e/o di un negozio giuridico da parte della p.a. – tema scarsamente esaminato in giurisprudenza – solo di recente si è precisato che “la declaratoria con cui l'amministrazione affermi la radicale nullità di un proprio precedente atto amministrativo e l'inidoneità di questo a produrre effetti vincolanti per l'amministrazione medesima, pur se la si voglia considerare in via di principio ammissibile, non configura un atto autoritativo ma si risolve nella mera ricognizione di una situazione giuridica d'inidoneità dell'atto a produrre ex se effetti di alcun genere, e rispetto a tale situazione dell'amministrazione, al contrario di quel che accade per l'annullamento in autotutela (in cui essa, con il solo ausilio dei propri organi, soddisfa per le vie amministrative l'interesse pubblico), non dispone di alcun potere conformativo neppure per sanare o convalidare l'atto nullo, come invece le è consentito per quello invalido (art. 21-nonies, comma 2), sicché deve necessariamente misurarsi con gli eventuali diritti soggettivi che i terzi possano aver acquisito in forza di quell'atto” (in Cass. Civ., Sez. Un., n. 12110/2013, si è altresì precisato che appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia concernente l'auto-declaratoria di nullità di un atto – delibera a contrarre – prodromico alla stipulazione di strumenti finanziari derivati, stipulati tra p.a. e soggetti privati).
Il mancato esercizio, nel caso in scrutinio, di poteri di autotutela è confermato dal contegno complessivo anche successivo del odierno attore in riconvenzionale. CP_1
Come di recente ricordato, gli atti della pubblica amministrazione sono soggetti alle medesime regole stabilite dagli artt. 1362 ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti in quanto compatibili (Cass. Civ., Sez. Un., n. 32116/2019) e, in tal guisa, rilevano i comportamenti complessivi della P.A., anche posteriori all'atto (art. 1362, co. 2, cod. civ.).
Anzitutto il ha chiesto al Tribunale “di accertare e dichiarare Controparte_1
l'annullamento della convenzione per la gestione dei canili comunali stipulati in data 02/08/2013 tra il e la e, per l'effetto, dichiarare inefficaci gli atti CP_1 CP_8
pagina 6 di 15 deliberativi assunti dal in merito a detto affidamento” (cfr., pag. 9, Controparte_1 atto di citazione ), nell'evidente presupposto che l'annullamento Controparte_1 degli atti di affidamento e la caducazione del negozio non siano già intervenuti nell'esercizio di un potere pubblicistico di secondo grado.
Inoltre, in corso di causa lo stesso ha dichiarato di essere stato evocato in CP_1 giudizio da plurimi lavoratori della (tali CP_8 Parte_4 Controparte_2
; ; e fornitori di quest'ultima
[...] Parte_3 Controparte_4 Pt_5
(Piccolo Zoo di Prencipe CI) e di aver proceduto a ristorare alcune delle relative pretese, così confermando la ritenuta persistente validità ed efficacia – da parte dello stesso ente locale – del vincolo negoziale con la . In dettaglio, il Controparte_8
Comune assume di aver corrisposto € 4.000,00 al Piccolo Zoo di Prencipe CI ed € 4.214,35 alla lavoratrice (cfr., pag. 6, comparsa conclusionale Parte_3
)”. Controparte_1
Sin qui, la parte di pronuncia dedicata al difetto di giurisdizione.
Ciò posto, entrando, invece, in medias res, la sentenza impugnata, con riguardo all'opposizione al D.I., così motiva.
“Sulla scorta di quanto finora illustrato, ai fini dell'esame delle residue domande di causa è sufficiente rilevare che: - opera tra le parti il vincolo negoziale di cui alla convenzione del 02/08/2013 e non è emerso che gli atti di procedura siano stati annullati in sede amministrativa e/o giurisdizionale;
né è consentito in questa sede esercitare – per quanto già osservato – la disapplicazione degli stessi;
- le prestazioni relative al servizio di gestione dei canili a carico della risultano CP_8 regolarmente eseguite, non risultando contestazione alcuna del in ordine a tale CP_1 precipuo profilo;
- è pacifico e incontestato che la stazione appaltante non abbia proceduto a pagamenti nei confronti della controparte contrattuale.
In conclusione, offerta – da parte della ditta attrice sostanziale – la prova del Pt_1 fatto genetico e mancando da parte dell'opponente la prova di fatti impeditivi, deve essere accertato il credito di € 17.064,00 oltre iva (ossia € 21.600,00, iva inclusa al 21%) della nei confronti del , quale corrispettivo CP_8 Controparte_1 contrattuale per il servizio di gestione dei canili comunali, giusta convenzione del 02/08/2013.
Ciò detto, deve ora esaminarsi l'eccezione del relativa agli esborsi Controparte_1 dallo stesso sostenuti e/o le pretese nei confronti dello stesso azionate a causa dell'affidamento per cui è lite.
Anzitutto, il effettuava in favore del Piccolo Zoo di Prencipe Controparte_1
CI – indicato come fornitore di mangimi per la gestione dei canili affidata alla ditta
– il pagamento di € 4.000,00 (giusta verbale di mediazione del 28/04/2014). Pt_1
Solo con il d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) si è stabilito che “la stazione appaltante corrisponde direttamente… al fornitore di beni l'importo dovuto per le pagina 7 di 15 prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore” (art. 105, co. 13).
Una disposizione analoga non è, invece, rinvenibile nel previgente d.lgs. n. 163/2006, il quale si limita a prevedere, in ordine ai sub-contraenti, che “è fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.
Il pagamento del integra, dunque, l'adempimento del terzo ai sensi Controparte_1 dell'art. 1180 cod. civ. (cfr. doc. 6, 7 e 8, fascicolo parte opposta).
Orbene, l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito. La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio. Pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.), stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (Corte App. Torino, n. 330/2021; Corte App. Milano, n. 904/2020; Cass. Civ., n. 2675/2016).
In ordine a tale profilo, può dunque concludersi che il pagamento effettuato dal
[...]
nei confronti del Piccolo Zoo – per come prospettato – non è apprezzabile CP_1 ai fini della decisione sulla spiegata opposizione, giacché lo stesso non integra una legittima trattenuta della stazione appaltante. In ordine, invece, al contenzioso lavoristico promosso da plurimi dipendenti della risultano i seguenti atti di CP_8 pignoramento presso terzi notificati al Comune di Apricena: - istante
[...]
, con pignoramento fino alla somma di € 1.479,80 (v. pignoramento presso Parte_3 terzi notificato al Comune in data 17/09/2014; doc. 4, fascicolo opposta); - istante
, con pignoramento fino alla somma di € 1.456,80 (v. Controparte_2 pignoramento presso terzi notificato al Comune in data 17/09/2014; doc. 4, fascicolo opposta); - istante con pignoramento fino alla somma di € 1.480,00 (v. Parte_4 pignoramento presso terzi notificato al Comune in data 17/09/2014; doc. 4, fascicolo opposta). Il e la nella rispettiva veste di committente e Controparte_1 CP_8 di appaltatore, sono, altresì, convenuti in giudizio – in qualità di coobbligati solidali ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. – dai lavoratori che reclamano il pagamento delle proprie retribuzioni lavorative rese nell'ambito del servizio di gestione dei canili per cui è lite. pagina 8 di 15 L'art. 1676 cod. civ. legittima i dipendenti dell'appaltatore ad esperire azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto (fino alla concorrenza del debito che il committente abbia verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda). In dettaglio, dai documenti di causa, emergono i seguenti crediti azionati dai lavoratori: - , petitum € 3.227,84 (v. ricorso ex art. 414 c.p.c., doc. Parte_3
4, fascicolo opposta);- , petitum € 2.711,18 (v. ricorso ex art. 414 Controparte_2
c.p.c., doc. 4, fascicolo opposta); - petitum € 2.711,18 (v. ricorso ex art. Parte_4
414 c.p.c., doc. 4, fascicolo opposta); - petitum € 2.986,18 (v. ricorso Controparte_4 ex art. 414 c.p.c., doc. 4, fascicolo opposta); - , petitum € 2.986,18 (v. Parte_5 ricorso ex art. 414 c.p.c., doc. 4, fascicolo opposta).
Nessuna precipua rilevanza può, infine, riconoscersi all'allegazione del CP_1 formulata tra l'altro solo in comparsa conclusionale, secondo la quale lo stesso avrebbe versato €. 4.214,35 a a titolo di sorte capitale, giacché generica e Parte_3 sprovvista di prova documentale.
Sulla scorta dei plurimi giudizi contenziosi ed esecutivi ora indicati, il CP_1
invoca, di fatto, la necessità di una trattenuta cautelativa. Orbene, sulla
[...] scorta di quanto rappresentato dalle parti processuali, i giudizi innanzi indicati risultano ad oggi pendenti;
la trattenuta cautelativa del per l'importo di CP_1 complessivi € 19.039,16 (€ 1.479,80 + € 1.456,80 + € 1.480,00 + € 3.227,84 + € 2.711,18 + € 2.711,18 + € 2.986,18 + € 2.986,18) è, pertanto, giustificata e rende allo stato inesigibile l'intero credito della ditta Pt_1
In altri termini, l'importo della trattenuta di € 19.039,16 del rende Controparte_1 allo stato improcedibile la richiesta di pagamento della ditta relativa al credito Pt_1 di € 17.064,00, oltre iva.
Né la stazione appaltante può essere condannata al pagamento dell'iva nelle mani della
, vigendo per gli enti locali (v. art. 17-ter, co. 1 bis, d.p.r. Controparte_8
n. 633/1972) il c.d. sistema di scissione dei pagamenti, dunque il committente pubblico pagherà l'iva direttamente all'erario (v. art. 1, co. 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972).
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'odierna opposta va dichiarata titolare del credito di € 17.064,00 oltre iva (€ 21.600,00, iva inclusa al 21%), ma per le ragioni innanzi illustrate il non può allo stato essere Controparte_1 condannato al pagamento di alcunché nei confronti della ditta Parte_1
. Ogni ulteriore questione processuale e/o di merito sollevata dalle parti
[...] processuali deve intendersi integralmente assorbita. Considerati il contegno soggettivo anche extraprocessuale delle parti, la particolarità e la complessità dei fatti processuali nonché la soccombenza parziale reciproca, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate”.
********************************* pagina 9 di 15 L'appello – per converso -, per quanto qui di interesse, è così articolato.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CARENTE E CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI. MANCATO ACCERTAMENTO DEI FATTI.
Il giudice di prime cure, seppure abbia tenuto conto del fatto che l'odierna appellante ha svolto un contratto d'opera che il appellato ha contestato, in maniera CP_1 pretestuosa, solo al momento della liquidazione delle fatture emesse, ha sicuramente errato nello stabilire che i rispettivi crediti delle parti andavano compensati.
Infatti, mentre i crediti della appellante erano certi, liquidi ed esigibili, quelli vantati dal erano pretestuosi e strumentali, utilizzati al solo fine di non CP_1 CP_1 adempiere alla propria obbligazione.
Infatti, il Comune appellato non ha mai contestato all'appellante di non aver svolto il proprio lavoro secondo quanto stabilito nel contratto di appalto, ma ha semplicemente contestato alla di non averne i requisiti. Dopo, però, che il lavoro era stato svolto! Pt_1
Il di Apricena, nel contestare il pagamento, affermava, tra le altre cose, che: - CP_1 aveva ricevuto tre pignoramenti presso terzi da ex dipendenti della sig.ra ovvero: Pt_1
, per € 986,51; per € 971,18; Parte_3 Controparte_2 Parte_4 per € 986,60; - gli stessi lavoratori, ed altri, avevano notificato alla e al Pt_1 [...]
ricorsi di lavoro, con cui chiedevano il pagamento in solido, ovvero: CP_1 Pt_4 per € 2.711,18; per € 2.711,18; per
[...] Controparte_2 Parte_3
€ 3.227,84; per € 2.986,18; per € 2.986,18 (vedasi Controparte_4 Parte_5 comparsa di costituzione avv. Galullo del 25.10.2014).
Orbene, tali soggetti, inclusi nel predetto elenco di asseriti creditori, nonché l'enunciazione, pura e semplice, delle loro richieste (le quali pure non avevano alcun titolo per essere considerate nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale), sono stati considerati dal primo giudice, elementi idonei per poter ritenere, puramente e semplicemente, detti soggetti, quali creditori della ma ciò solo sulla base delle Pt_1 loro semplici richieste, senza che il Giudicante di prime cure si si sia peritato di accertare se le loro richieste fossero fondate, o meno;
né ha verificato se, poi, gli stessi creditori avessero effettivamente dimostrato in giudizio la fondatezza delle proprie richieste.
Infatti, il si è solo premurato di produrre in corso di causa gli atti Controparte_1 introduttivi dei creditori sopracitati, ma non ha fornito né la copia delle relative sentenze, né, tantomeno, ha dato prova della sua condotta processuale in merito alle richieste dei presunti lavoratori.
L'appellante, poi, ha evidenziato di non essere in grado, di fornire elementi documentali concernenti l'esito delle procedure esecutive di pignoramento presso terzi, citati dal pagina 10 di 15 nel giudizio di primo grado, mentre, circa l'esito delle controversie Controparte_1 di lavoro, la ha evidenziato e documentato quanto segue. Pt_1
Nel giudizio di lavoro promosso da c/ e Parte_3 Parte_1 il davanti al Tribunale di Foggia, recante il nr. R.G. 1939/2014, il Controparte_1 rimaneva contumace, il giudizio si risolveva con la condanna Controparte_1 solidale di e del (sentenza n. 2672/2018) al pagamento di € Pt_1 Controparte_1
3.227,84 ed € 1.500,00 di spese legali (vedasi allegato n. 3).
Nel giudizio di lavoro, promosso da Controparte_2 CP_9 Parte_1
e il davanti al Tribunale di Foggia, recante il nr. R.G. 1938/2014, Controparte_1 il rimaneva contumace, il giudizio si risolveva con un accordo Controparte_1 transattivo tra la ricorrente e la per il pagamento onnicomprensivo di € 1.400,00 Pt_1 da parte della sig.ra (vedasi allegato n. 4). Pt_1
I giudizi di lavoro promossi da recante il n. R.G. 1940/2014 e da Controparte_4 [...]
, recante il numero di R.G. 1937/2014, c/ e il Parte_5 Parte_1
venivano riuniti sotto il fascicolo R.G. 1937/2014, il Controparte_1 CP_1 rimaneva contumace, ed i ricorsi venivano entrambi rigettati con sentenza n.
[...]
2812/2016 (vedasi allegato n. 5).
Nel giudizio di lavoro promosso da c/ e il Parte_4 Parte_1
, davanti al Tribunale di Foggia, recante il nr. R.G. 1936/2014, il CP_1 CP_1 rimaneva contumace (ed anche la sig.ra , il giudizio si Controparte_1 Pt_1 risolveva con la condanna della sola Pt_1
Il proponeva appello per la sola parte della sentenza che non aveva Parte_4 condannato anche il Controparte_1
Solo nel giudizio di appello il si costituiva, ed il giudizio si risolveva con la CP_1 condanna della e del al pagamento di € 2.711,18 in favore del Pt_1 CP_1 Pt_4 ed € 1.143,00 in favore del legale (spese del primo grado a carico della
[...] Pt_1
(vedasi allegati nn. 6 e 7).
A ben vedere – proseguiva nell'appello la - le richieste di pagamento dei Pt_1 dipendenti nei confronti della e poi nei confronti del sono Pt_1 Controparte_1 anch'essi conseguenza della condotta del che ha pretestuosamente non versato CP_1 il dovuto alla in qualità di appaltatrice, portandola a non avere la liquidità Pt_1 necessaria per pagare i lavoratori.
La condotta inadempiente del unita alla mancata costituzione in Controparte_1 tutti i giudizi di lavoro intentati dai lavoratori, fa ritenere che l'Ente fosse in completa malafede con la segreta intenzione di sabotare l'attività di gestione del canile da parte della CP_8
Il Comune di Apricena, oltre ad allegare i ricorsi dei lavoratori, aggiungeva che, a seguito di procedura di mediazione espletata dalla ditta Piccolo Zoo di Prencipe CI, aveva pagato la somma di € 4.000,00. pagina 11 di 15 Ebbene, anche questa circostanza non è stata mai provata.
Infatti, la ditta non si è mai rivolta per la fornitura di crocchette alla ditta Pt_1
“Piccolo Zoo” ma sempre ed esclusivamente alla ditta “Natural Global”.
Di tanto la stessa ha dato prova depositando n. 4 fatture (tutte saldate), rispettivamente del 10.07.2013, 18.07.2013, 14.08.2013 e del 03.09.2013, emesse dalla ditta “Natural Global”, recanti date precedenti a quella pagata dal Controparte_1
L'appellante, quindi, ha chiesto, nel merito, confermare la sentenza di primo grado nella parte che dichiara il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. e, quindi, di inammissibilità della domanda riconvenzionale del - riformare la sentenza di Controparte_1 primo grado nella parte in cui vi è l'accoglimento dell'opposizione spiegata dal
[...] di revoca del decreto ingiuntivo n. 226/2014 emesso dal Tribunale di CP_1
Foggia; - confermare l'accertato credito vantato dalla ditta Parte_1 nei confronti del di complessivi € 17.064,00, oltre Iva;
- riformare Controparte_1 la sentenza di primo grado nella parte che sancisce il riconoscimento delle trattenute cautelative del pari a complessivi € 19.039,16, e che dichiara allo Controparte_1 stato improcedibile la domanda della ditta di condanna del Parte_1 al pagamento di € 17.064,00, oltre iva, obbligando il Controparte_1 CP_1
in persona del legale rapp. p.t. a consegnare la somma di € 17.064,00 alla
[...] sig.ra e riconosciuta come suo credito;
- con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e accessori come per legge, ai sensi della normativa in materia di gratuito patrocinio.
***************************
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
Orbene, rileva questa Corte che – pur non trovando applicazione l'art. 116 c.p.c. nell'ipotesi di contumacia – nella presente fattispecie, il essendo Controparte_1 rimasto contumace in questo grado, non ha minimamente contestato o contrastato l'avverso appello, che merita accoglimento.
Come si è visto, in esso si evidenzia correttamente che, in assenza di prova circa la definitività delle sentenze rese dal giudice del lavoro e – soprattutto – in assenza di prova circa l'esito delle procedure di espropriazione presso terzi, (n.d.e.: esito che – ai fini che qui interessano – sarebbe stato unicamente quello della definitività delle ordinanza di assegnazione delle somme pignorate), il Giudice di primo grado ha errato nel disporre la compensazione, tra i reciproci debiti e crediti, dichiarando improcedibile la domanda della , di condanna del Controparte_8 Controparte_1 al pagamento di € 17.064,00, pur avendo dato atto il primo giudice del credito della verso il Pt_1 CP_1
pagina 12 di 15 Nella specie – come rilevato dall'appellante – l'assenza di prova circa l'esito definitivo delle controversie di lavoro, e, soprattutto, delle procedure esecutive presso terzi (lo stesso Tribunale, in motivazione, ammette che detti giudizi risultavano ancora pendenti)
– fa venir meno la sussistenza dei presupposti indefettibili, sanciti dall'art. 1243 c.c.
Invero, è noto che, perché operi la compensazione, deve trattarsi di due debiti che siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.
Ciò che difetta, nella specie, è, soprattutto, l'esigibilità.
Conseguentemente, posto che è incontestato, sia nello an che nel quantum, il credito della nei confronti del – a fronte dell'assenza di allegazioni, o di prove Pt_1 CP_1 circa eventuali decisioni di annullamento, da parte del G.A., della convenzione – quest'ultima deve essere ritenuta valida ed efficace, sì che il deve essere CP_1 condannato al pagamento a favore della della somma di € 17.064,00, oltre iva, Pt_1 oltre agli interessi legali, dal 19/09/2013, al soddisfo.
In tali termini e limiti va riformata la sentenza impugnata, che va confermata nel resto, eccetto che nelle spese.
Queste ultime, sia di primo che di secondo grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Il va, quindi, condannato alle spese del doppio grado, risultando Controparte_1 totalmente soccombente.
Né è di ostacolo la circostanza che, in questo grado, il sia rimasto contumace. CP_1
Invero,“Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. civ., Sez. I, 10/12/1988, n. 6722).
Ancora, “La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso nè importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore - e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. civ., Sez. III, 28/03/2001, n. 4485).
Così pure, la giurisprudenza di merito. pagina 13 di 15 “In materia di spese processuali civili, la condanna della parte soccombente alle spese, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. A tal fine non rilevano, invero, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore - con la conseguenza che va ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, così da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria”(App. Roma, 29/10/2008, Pa.Lu. C. Pa.Vi. e altri, Massima redazionale, 2008).
La però, è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come Pt_1 emerge dagli atti (G.P. del 25/1/2022 - delibera n. 229/2022), sì che, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, deve disporsi il pagamento delle spese processuali, a carico del ed in favore dello Stato. CP_1
La norma stabilisce che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (Cass. civ., Sez. VI - 2, 16/09/2016, n. 18167).
Questo avviene perché la parte vittoriosa, essendo ammessa al gratuito patrocinio, non ha sostenuto direttamente le spese legali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1638/2021 pubblicata il 28/06/2021, del Tribunale di Foggia, così provvede:
- 1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- 2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, esclude la ritenuta improcedibilità della domanda principale proposta da
[...]
; Parte_1
- 3) Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 17.064,00, oltre IVA, nonché oltre Parte_1 agli interessi legali, dal 19/09/2013, al soddisfo;
- 3) Conferma, nel resto, detta sentenza;
- 4) Liquida le spese, per il primo grado, in complessivi € 1.701,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% e accessori come per legge, e quelle di questo grado, in complessivi € 5.809,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% e accessori come per legge;
pagina 14 di 15 - 5) Condanna il , al pagamento delle predette somme, Controparte_1 liquidate a titolo di spese, a favore dell'Erario dello Stato. Così deciso, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente relatore – estensore
Filippo Labellarte
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente rel.
Luciano Guaglione - Consigliere
Alberto Binetti - Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili sotto il numero d'ordine 112/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo Parte_1
Lombardi, presso il cui studio legale, sito in San Marco in Lamis, al Vico Iana n. 18, ha eletto domicilio, giusta procura in calce all'atto di appello, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0882.301497 o all'indirizzo Pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, pro tempore, Controparte_1
APPELLATO – CONTUMACE - pagina 1 di 15
avverso la sentenza n. 1638/2021, pubblicata il 28/06/2021, del Tribunale di Foggia.
All'udienza cartolare del 16 settembre 2024, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo del 20 dicembre 2013, la impresa individuale di Torelli adiva il tribunale di Foggia, ed esponeva: - di avere stipulato, Parte_1 in data 2 agosto 2013, con il una convenzione per la custodia il Controparte_1 mantenimento e l'assistenza ai cani randagi, nonché per il servizio di pronto soccorso per il periodo dal 2 agosto 2013 al 30 settembre 2013, presso il canile sanitario in località Pompilio e del canile rifugio in località Coppacchio, pattuendo il corrispettivo complessivo di € 21.600,00, comprensivo di IVA, giusta determina dirigenziale del 1° agosto 2013. Deduceva la ricorrente che: - spirato il termine contrattuale pattuito ed eseguito il servizio affidato, essa impresa appaltatrice depositava presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante le fatture numero 1 e 2 del 2013, ciascuna recante l'importo di € 10.800,00, iva compresa, le quali rimanevano insolute, nonostante l'intimazione di pagamento del 6 novembre 2013. Il proponeva tempestiva opposizione avverso il predetto decreto Controparte_1 ingiuntivo, ed eccepiva che: - era onere della la dimostrazione della sussistenza Pt_1 dei requisiti d'idoneità morale, di capacità tecnico professionale ed economico - finanziaria prescritti per le prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara;
- requisito generale indispensabile richiesto era quello di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto del contratto pubblico. Deduceva, altresì, l'opponente che: - la aveva prodotto una copia fotostatica Pt_1 della scheda anagrafica contenente i dati identificati dell'impresa iscritta alla Camera di Commercio da cui emergeva che l'attività principale era quella di “commercio al dettaglio di orologi argenteria oggetti d'arte di culto bigiotteria bomboniere” e quella secondaria di “servizi di accalappiacani attività dei canili e servizi di cura degli animali da compagnia”; - in data 12 settembre 2013 il chiedeva alla Controparte_1 Pt_1 la produzione dell'originale del certificato camerale ma senza riceverne riscontro, perché dalle verifiche effettuate presso la Camera di Commercio di Foggia emergeva che non risultava alcuna iscrizione circa l'attività di servizi di gestione dei canili e la società consortile Infocamere accertava che certificato prodotto era differente rispetto a quello riportato sulla scheda anagrafica che era risultata, quindi, contraffatta;
- la stazione appaltante aveva proceduto all'acquisizione del DURC1 emesso in data 18 ottobre 2013, il quale attestava l'irregolarità della posizione contributiva della alla data del 17 Pt_1 ottobre 2013. 1 Documento unico di regolarità contributiva. pagina 2 di 15 Evidenziava l'Ente locale che esso non aveva accettato le fatture commerciali della provvedendo alla loro restituzione, ritenendo e dichiarando essere affetta da Pt_1 nullità la citata convenzione intervenuta tra le parti. Tanto premesso, il chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, e formulava, contestualmente, domanda riconvenzionale diretta ad accertare e dichiarare l'annullamento della convenzione sopraindicata, nonchè diretta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia degli atti deliberativi assunti dal in merito Controparte_1 al predetto affidamento. Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario in ordine alla domanda riconvenzionale proposta, spettando al giudice amministrativo la giurisdizione. Nel merito, contestava i rilievi del evidenziando che la irregolarità del CP_1 Pt_2 era stata sanata tanto da averne conseguito, poi, una certificazione regolare, e deduceva di essere sempre stata qualificata per svolgere il compito di gestione del canile sanitario, e che tanto risultava dall'estratto del registro delle imprese, in data 16 ottobre 2013, rilasciato da Infocamere. Con un'ulteriore comparsa depositata il 27 ottobre 2014, si costituiva il nuovo difensore del il quale rappresentava fatti sopravvenuti, ossia che: - nelle Controparte_1 more del giudizio, erano stati notificati ad esso tre pignoramenti presso terzi, CP_1 azionati da alcuni dipendenti della ovvero: - da per € Pt_1 Parte_3
986,51, da per € 971,18, e da per € 986,60; - Controparte_2 Parte_4 ancora i medesimi dipendenti avevano notificato a e ad esso Pt_1 CP_1
distinti ricorsi introduttivi di distinte controversie di lavoro, onde ottenere la
[...] condanna dei predetti convenuti al pagamento delle loro rispettive spettanze retributive, a mente dell'art. 1676 c.c. In particolare, aveva chiesto il pagamento della somma di € 2.711,18, Parte_4
il pagamento di € 2.711,18, il Controparte_2 Controparte_3 pagamento di € 3.227,84, il pagamento di € 2.986,18, e Controparte_4 Parte_5
, pure aveva chiesto il pagamento della stessa somma di € 2.986,18.
[...]
Ancora il a seguito di procedura in mediazione espletata da Controparte_1
“Piccolo Zoo” di Principe CI, con cui detta impresa richiedeva il pagamento di € 5760,00, per la fornitura di mangime per cani commissionata dalla per i cani del
Pt_1 canile avuti in gestione dall'ente, pagava 4.000,00 €, come si evinceva dal verbale del 28 aprile 2014. In ordine, poi, agli ulteriori profili sollevati dall'opposta, il replicava quanto CP_1 segue: - in ordine alla mancanza della qualifica per gestire il canile in capo alla
Pt_1 dalla visura storica del 03/09/2013 risultava che l'attività principale della era il
Pt_1 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria, mentre quella secondaria il commercio di arredi sacri e articoli religiosi;
il relativo certificato camerale del 16/10/2013, laddove attestava a tale data l'attività secondaria della di servizio di
Pt_1 non rilevava ai fini della presente lite, giacché tale qualifica non era Parte_6 presente al momento della convenzione tra le parti;
- circa il per ammissione Pt_2
pagina 3 di 15 della controparte, solo successivamente alla sottoscrizione della convenzione, l' CP_5 aveva accolto la richiesta di rateazione, pertanto al momento dell'affidamento del servizio il non era regolare. Pt_2
La causa, quindi, all'esito del giudizio, veniva decisa dal Tribunale di Foggia, con la sentenza qui impugnata, avente il seguente dispositivo: “- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. la domanda riconvenzionale del CP_1
, in persona del Sindaco l.r.p.t.; - in accoglimento dell'opposizione spiegata
[...] dal , in persona del revoca nei limiti di quanto in Controparte_1 Controparte_6 parte motiva il decreto ingiuntivo n. 226/2014, emesso dal Tribunale di Foggia in data 07/02/2014, notificato in data 24 febbraio 2014; - accerta il credito della CP_7 [...]
nei confronti del di complessivi € 17.064,00, Parte_1 Controparte_1 oltre iva;
- dato atto delle trattenute cautelative del pari a Controparte_1 complessivi € 19.039,16, dichiara allo stato improcedibile la domanda della
[...]
di condanna del al pagamento di € Controparte_8 Controparte_1
17.064,00, oltre iva, per le ragioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
- compensa integralmente le spese di lite;
provvede come da separato e coevo decreto in ordine all'istanza di liquidazione del compenso presentata in data 12/06/2021 dall'avv. Michelangelo Lombardi per
[...]
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come in atti”. Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la sola la quale chiedeva la riforma Pt_1 parziale della sentenza di prime cure.
Chiedeva, confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. e, quindi, nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal - Controparte_1 per converso, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto l'opposizione spiegata dal di revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 226/2014 emesso dal Tribunale di Foggia;
- ancora, chiedeva confermarsi l'accertato credito vantato dalla ditta nei confronti del Parte_1 CP_1 di complessivi € 17.064,00, oltre IVA;
- infine, chiedeva riformarsi la sentenza
[...] di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto le trattenute cautelative del
[...] pari a complessivi € 19.039,16, ed aveva dichiarato, allo stato, CP_1 improcedibile la domanda della ditta di condanna del Parte_1 al pagamento di € 17.064,00, oltre IVA, e chiedeva la condanna del Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t. al pagamento della somma di € Controparte_1
17.064,00, in favore della sig.ra ; il tutto, con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% e accessori come per legge, ai sensi della normativa in materia di gratuito patrocinio.
Il regolarmente evocato nel presente giudizio di appello, non si Controparte_1 costituiva restando contumace.
pagina 4 di 15 Indi, all'udienza cartolare del 16 settembre 2024, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente, va dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO, capo che nessuna delle parti ha impugnato.
Sul punto, il primo Giudice, ha così motivato.
“In tale contesto, il riflesso sul riparto di giurisdizione è che l'annullamento in via di autotutela di atti qualificati come prodromici alla stipula di un contratto postula l'affermazione della giurisdizione amministrativa se, e soltanto se, si sia in presenza di atti prodromici rispetto alla successiva contrattazione con il privato, e non anche quando esso non abbia la funzione di sindacare un atto di imperio appartenente alla sequenza procedimentale di carattere discrezionale, bensì quella di sottrarsi ex post – come nel caso di specie – ad un impegno contrattuale (Cass. Civ. Sez. Un. n. 23600/2017). Calate al caso in esame le coordinate giuridiche ora passate in rassegna, deve anzitutto esaminarsi la domanda con la quale il ha chiesto al Controparte_1 giudice ordinario una pronunzia sugli atti di affidamento e, a valle, l'annullamento o caducazione del contratto. Ad avviso di questo Tribunale, si tratta di domanda inammissibile, giacché mira a conseguire dall'autorità giudiziaria l'esercizio di un potere riservato al plesso amministrativo.
Come noto, l'art. 4, co. 2, legge n. 2248/1865, all. E, fissa il c.d. limite interno della giurisdizione del g.o. nei riguardi degli atti della pubblica amministrazione, statuendo che non è consentito al giudice di emanare sentenze costitutive nei confronti di atti amministrativi, ritenuti espressione della potestà dell'autorità emanante. Né può ritenersi che in questa sede sia invocabile il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo di cui all'art. 5 della L.A.C. (l. n. 2248/1865, all. E), giacché trattasi di potere che il G.O. non può esercitare nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. Civ. n. 17485/2018; Cass. Civ., Sez. Un., n. 2244/2015; Cass. civ., n. 19659/2006; Cass. Civ., n. 2588/2002; Cass, Civ., n. 182763/2004).
Deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale del , ai sensi dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 4, co. 2, legge n. Controparte_1
2248/1865, all. E.
Non coglie, tra l'altro, nel segno neppure la prospettazione di parte opposta secondo cui sulla domanda riconvenzionale del Comune vi sarebbe la giurisdizione del G.A.: il pagina 5 di 15 giudice amministrativo sindaca l'esercizio di un potere amministrativo già dispiegatosi ma non può essere adìto su un potere amministrativo non ancora esercitato, pena la violazione dei princìpi di divisione dei poteri e di riserva di amministrazione, oggi recepiti nell'art. 34, co. 2, del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), laddove è statuito che il giudice non può pronunciare “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (cfr., Cons. St. Ad. Plen., n. 16/2020).
In ordine al contegno della stazione appaltante, plurime emergenze processuali attestano il mancato esercizio di poteri di autotutela e la persistente vigenza della convenzione del 02/08/2013 tra il e la ditta (pacta servanda Controparte_1 Pt_1 sunt). Anzitutto, dai documenti in atti emerge che con racc. a.r. del Controparte_1 del 21/10/2013, prot. 17019, indirizzata alla con oggetto “restituzione fattura n. Pt_1
01-2013 del 19/09/2013”, si limitava a dichiarare che “il contratto è da ritenersi nullo” (all. 11, fascicolo di parte , con l'avv. Concetta Zecchino). Controparte_1
Sul tema dell'autodichiarazione di nullità di un atto amministrativo e/o di un negozio giuridico da parte della p.a. – tema scarsamente esaminato in giurisprudenza – solo di recente si è precisato che “la declaratoria con cui l'amministrazione affermi la radicale nullità di un proprio precedente atto amministrativo e l'inidoneità di questo a produrre effetti vincolanti per l'amministrazione medesima, pur se la si voglia considerare in via di principio ammissibile, non configura un atto autoritativo ma si risolve nella mera ricognizione di una situazione giuridica d'inidoneità dell'atto a produrre ex se effetti di alcun genere, e rispetto a tale situazione dell'amministrazione, al contrario di quel che accade per l'annullamento in autotutela (in cui essa, con il solo ausilio dei propri organi, soddisfa per le vie amministrative l'interesse pubblico), non dispone di alcun potere conformativo neppure per sanare o convalidare l'atto nullo, come invece le è consentito per quello invalido (art. 21-nonies, comma 2), sicché deve necessariamente misurarsi con gli eventuali diritti soggettivi che i terzi possano aver acquisito in forza di quell'atto” (in Cass. Civ., Sez. Un., n. 12110/2013, si è altresì precisato che appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia concernente l'auto-declaratoria di nullità di un atto – delibera a contrarre – prodromico alla stipulazione di strumenti finanziari derivati, stipulati tra p.a. e soggetti privati).
Il mancato esercizio, nel caso in scrutinio, di poteri di autotutela è confermato dal contegno complessivo anche successivo del odierno attore in riconvenzionale. CP_1
Come di recente ricordato, gli atti della pubblica amministrazione sono soggetti alle medesime regole stabilite dagli artt. 1362 ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti in quanto compatibili (Cass. Civ., Sez. Un., n. 32116/2019) e, in tal guisa, rilevano i comportamenti complessivi della P.A., anche posteriori all'atto (art. 1362, co. 2, cod. civ.).
Anzitutto il ha chiesto al Tribunale “di accertare e dichiarare Controparte_1
l'annullamento della convenzione per la gestione dei canili comunali stipulati in data 02/08/2013 tra il e la e, per l'effetto, dichiarare inefficaci gli atti CP_1 CP_8
pagina 6 di 15 deliberativi assunti dal in merito a detto affidamento” (cfr., pag. 9, Controparte_1 atto di citazione ), nell'evidente presupposto che l'annullamento Controparte_1 degli atti di affidamento e la caducazione del negozio non siano già intervenuti nell'esercizio di un potere pubblicistico di secondo grado.
Inoltre, in corso di causa lo stesso ha dichiarato di essere stato evocato in CP_1 giudizio da plurimi lavoratori della (tali CP_8 Parte_4 Controparte_2
; ; e fornitori di quest'ultima
[...] Parte_3 Controparte_4 Pt_5
(Piccolo Zoo di Prencipe CI) e di aver proceduto a ristorare alcune delle relative pretese, così confermando la ritenuta persistente validità ed efficacia – da parte dello stesso ente locale – del vincolo negoziale con la . In dettaglio, il Controparte_8
Comune assume di aver corrisposto € 4.000,00 al Piccolo Zoo di Prencipe CI ed € 4.214,35 alla lavoratrice (cfr., pag. 6, comparsa conclusionale Parte_3
)”. Controparte_1
Sin qui, la parte di pronuncia dedicata al difetto di giurisdizione.
Ciò posto, entrando, invece, in medias res, la sentenza impugnata, con riguardo all'opposizione al D.I., così motiva.
“Sulla scorta di quanto finora illustrato, ai fini dell'esame delle residue domande di causa è sufficiente rilevare che: - opera tra le parti il vincolo negoziale di cui alla convenzione del 02/08/2013 e non è emerso che gli atti di procedura siano stati annullati in sede amministrativa e/o giurisdizionale;
né è consentito in questa sede esercitare – per quanto già osservato – la disapplicazione degli stessi;
- le prestazioni relative al servizio di gestione dei canili a carico della risultano CP_8 regolarmente eseguite, non risultando contestazione alcuna del in ordine a tale CP_1 precipuo profilo;
- è pacifico e incontestato che la stazione appaltante non abbia proceduto a pagamenti nei confronti della controparte contrattuale.
In conclusione, offerta – da parte della ditta attrice sostanziale – la prova del Pt_1 fatto genetico e mancando da parte dell'opponente la prova di fatti impeditivi, deve essere accertato il credito di € 17.064,00 oltre iva (ossia € 21.600,00, iva inclusa al 21%) della nei confronti del , quale corrispettivo CP_8 Controparte_1 contrattuale per il servizio di gestione dei canili comunali, giusta convenzione del 02/08/2013.
Ciò detto, deve ora esaminarsi l'eccezione del relativa agli esborsi Controparte_1 dallo stesso sostenuti e/o le pretese nei confronti dello stesso azionate a causa dell'affidamento per cui è lite.
Anzitutto, il effettuava in favore del Piccolo Zoo di Prencipe Controparte_1
CI – indicato come fornitore di mangimi per la gestione dei canili affidata alla ditta
– il pagamento di € 4.000,00 (giusta verbale di mediazione del 28/04/2014). Pt_1
Solo con il d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) si è stabilito che “la stazione appaltante corrisponde direttamente… al fornitore di beni l'importo dovuto per le pagina 7 di 15 prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore” (art. 105, co. 13).
Una disposizione analoga non è, invece, rinvenibile nel previgente d.lgs. n. 163/2006, il quale si limita a prevedere, in ordine ai sub-contraenti, che “è fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.
Il pagamento del integra, dunque, l'adempimento del terzo ai sensi Controparte_1 dell'art. 1180 cod. civ. (cfr. doc. 6, 7 e 8, fascicolo parte opposta).
Orbene, l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito. La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio. Pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.), stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (Corte App. Torino, n. 330/2021; Corte App. Milano, n. 904/2020; Cass. Civ., n. 2675/2016).
In ordine a tale profilo, può dunque concludersi che il pagamento effettuato dal
[...]
nei confronti del Piccolo Zoo – per come prospettato – non è apprezzabile CP_1 ai fini della decisione sulla spiegata opposizione, giacché lo stesso non integra una legittima trattenuta della stazione appaltante. In ordine, invece, al contenzioso lavoristico promosso da plurimi dipendenti della risultano i seguenti atti di CP_8 pignoramento presso terzi notificati al Comune di Apricena: - istante
[...]
, con pignoramento fino alla somma di € 1.479,80 (v. pignoramento presso Parte_3 terzi notificato al Comune in data 17/09/2014; doc. 4, fascicolo opposta); - istante
, con pignoramento fino alla somma di € 1.456,80 (v. Controparte_2 pignoramento presso terzi notificato al Comune in data 17/09/2014; doc. 4, fascicolo opposta); - istante con pignoramento fino alla somma di € 1.480,00 (v. Parte_4 pignoramento presso terzi notificato al Comune in data 17/09/2014; doc. 4, fascicolo opposta). Il e la nella rispettiva veste di committente e Controparte_1 CP_8 di appaltatore, sono, altresì, convenuti in giudizio – in qualità di coobbligati solidali ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. – dai lavoratori che reclamano il pagamento delle proprie retribuzioni lavorative rese nell'ambito del servizio di gestione dei canili per cui è lite. pagina 8 di 15 L'art. 1676 cod. civ. legittima i dipendenti dell'appaltatore ad esperire azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto (fino alla concorrenza del debito che il committente abbia verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda). In dettaglio, dai documenti di causa, emergono i seguenti crediti azionati dai lavoratori: - , petitum € 3.227,84 (v. ricorso ex art. 414 c.p.c., doc. Parte_3
4, fascicolo opposta);- , petitum € 2.711,18 (v. ricorso ex art. 414 Controparte_2
c.p.c., doc. 4, fascicolo opposta); - petitum € 2.711,18 (v. ricorso ex art. Parte_4
414 c.p.c., doc. 4, fascicolo opposta); - petitum € 2.986,18 (v. ricorso Controparte_4 ex art. 414 c.p.c., doc. 4, fascicolo opposta); - , petitum € 2.986,18 (v. Parte_5 ricorso ex art. 414 c.p.c., doc. 4, fascicolo opposta).
Nessuna precipua rilevanza può, infine, riconoscersi all'allegazione del CP_1 formulata tra l'altro solo in comparsa conclusionale, secondo la quale lo stesso avrebbe versato €. 4.214,35 a a titolo di sorte capitale, giacché generica e Parte_3 sprovvista di prova documentale.
Sulla scorta dei plurimi giudizi contenziosi ed esecutivi ora indicati, il CP_1
invoca, di fatto, la necessità di una trattenuta cautelativa. Orbene, sulla
[...] scorta di quanto rappresentato dalle parti processuali, i giudizi innanzi indicati risultano ad oggi pendenti;
la trattenuta cautelativa del per l'importo di CP_1 complessivi € 19.039,16 (€ 1.479,80 + € 1.456,80 + € 1.480,00 + € 3.227,84 + € 2.711,18 + € 2.711,18 + € 2.986,18 + € 2.986,18) è, pertanto, giustificata e rende allo stato inesigibile l'intero credito della ditta Pt_1
In altri termini, l'importo della trattenuta di € 19.039,16 del rende Controparte_1 allo stato improcedibile la richiesta di pagamento della ditta relativa al credito Pt_1 di € 17.064,00, oltre iva.
Né la stazione appaltante può essere condannata al pagamento dell'iva nelle mani della
, vigendo per gli enti locali (v. art. 17-ter, co. 1 bis, d.p.r. Controparte_8
n. 633/1972) il c.d. sistema di scissione dei pagamenti, dunque il committente pubblico pagherà l'iva direttamente all'erario (v. art. 1, co. 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972).
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'odierna opposta va dichiarata titolare del credito di € 17.064,00 oltre iva (€ 21.600,00, iva inclusa al 21%), ma per le ragioni innanzi illustrate il non può allo stato essere Controparte_1 condannato al pagamento di alcunché nei confronti della ditta Parte_1
. Ogni ulteriore questione processuale e/o di merito sollevata dalle parti
[...] processuali deve intendersi integralmente assorbita. Considerati il contegno soggettivo anche extraprocessuale delle parti, la particolarità e la complessità dei fatti processuali nonché la soccombenza parziale reciproca, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate”.
********************************* pagina 9 di 15 L'appello – per converso -, per quanto qui di interesse, è così articolato.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CARENTE E CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI. MANCATO ACCERTAMENTO DEI FATTI.
Il giudice di prime cure, seppure abbia tenuto conto del fatto che l'odierna appellante ha svolto un contratto d'opera che il appellato ha contestato, in maniera CP_1 pretestuosa, solo al momento della liquidazione delle fatture emesse, ha sicuramente errato nello stabilire che i rispettivi crediti delle parti andavano compensati.
Infatti, mentre i crediti della appellante erano certi, liquidi ed esigibili, quelli vantati dal erano pretestuosi e strumentali, utilizzati al solo fine di non CP_1 CP_1 adempiere alla propria obbligazione.
Infatti, il Comune appellato non ha mai contestato all'appellante di non aver svolto il proprio lavoro secondo quanto stabilito nel contratto di appalto, ma ha semplicemente contestato alla di non averne i requisiti. Dopo, però, che il lavoro era stato svolto! Pt_1
Il di Apricena, nel contestare il pagamento, affermava, tra le altre cose, che: - CP_1 aveva ricevuto tre pignoramenti presso terzi da ex dipendenti della sig.ra ovvero: Pt_1
, per € 986,51; per € 971,18; Parte_3 Controparte_2 Parte_4 per € 986,60; - gli stessi lavoratori, ed altri, avevano notificato alla e al Pt_1 [...]
ricorsi di lavoro, con cui chiedevano il pagamento in solido, ovvero: CP_1 Pt_4 per € 2.711,18; per € 2.711,18; per
[...] Controparte_2 Parte_3
€ 3.227,84; per € 2.986,18; per € 2.986,18 (vedasi Controparte_4 Parte_5 comparsa di costituzione avv. Galullo del 25.10.2014).
Orbene, tali soggetti, inclusi nel predetto elenco di asseriti creditori, nonché l'enunciazione, pura e semplice, delle loro richieste (le quali pure non avevano alcun titolo per essere considerate nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale), sono stati considerati dal primo giudice, elementi idonei per poter ritenere, puramente e semplicemente, detti soggetti, quali creditori della ma ciò solo sulla base delle Pt_1 loro semplici richieste, senza che il Giudicante di prime cure si si sia peritato di accertare se le loro richieste fossero fondate, o meno;
né ha verificato se, poi, gli stessi creditori avessero effettivamente dimostrato in giudizio la fondatezza delle proprie richieste.
Infatti, il si è solo premurato di produrre in corso di causa gli atti Controparte_1 introduttivi dei creditori sopracitati, ma non ha fornito né la copia delle relative sentenze, né, tantomeno, ha dato prova della sua condotta processuale in merito alle richieste dei presunti lavoratori.
L'appellante, poi, ha evidenziato di non essere in grado, di fornire elementi documentali concernenti l'esito delle procedure esecutive di pignoramento presso terzi, citati dal pagina 10 di 15 nel giudizio di primo grado, mentre, circa l'esito delle controversie Controparte_1 di lavoro, la ha evidenziato e documentato quanto segue. Pt_1
Nel giudizio di lavoro promosso da c/ e Parte_3 Parte_1 il davanti al Tribunale di Foggia, recante il nr. R.G. 1939/2014, il Controparte_1 rimaneva contumace, il giudizio si risolveva con la condanna Controparte_1 solidale di e del (sentenza n. 2672/2018) al pagamento di € Pt_1 Controparte_1
3.227,84 ed € 1.500,00 di spese legali (vedasi allegato n. 3).
Nel giudizio di lavoro, promosso da Controparte_2 CP_9 Parte_1
e il davanti al Tribunale di Foggia, recante il nr. R.G. 1938/2014, Controparte_1 il rimaneva contumace, il giudizio si risolveva con un accordo Controparte_1 transattivo tra la ricorrente e la per il pagamento onnicomprensivo di € 1.400,00 Pt_1 da parte della sig.ra (vedasi allegato n. 4). Pt_1
I giudizi di lavoro promossi da recante il n. R.G. 1940/2014 e da Controparte_4 [...]
, recante il numero di R.G. 1937/2014, c/ e il Parte_5 Parte_1
venivano riuniti sotto il fascicolo R.G. 1937/2014, il Controparte_1 CP_1 rimaneva contumace, ed i ricorsi venivano entrambi rigettati con sentenza n.
[...]
2812/2016 (vedasi allegato n. 5).
Nel giudizio di lavoro promosso da c/ e il Parte_4 Parte_1
, davanti al Tribunale di Foggia, recante il nr. R.G. 1936/2014, il CP_1 CP_1 rimaneva contumace (ed anche la sig.ra , il giudizio si Controparte_1 Pt_1 risolveva con la condanna della sola Pt_1
Il proponeva appello per la sola parte della sentenza che non aveva Parte_4 condannato anche il Controparte_1
Solo nel giudizio di appello il si costituiva, ed il giudizio si risolveva con la CP_1 condanna della e del al pagamento di € 2.711,18 in favore del Pt_1 CP_1 Pt_4 ed € 1.143,00 in favore del legale (spese del primo grado a carico della
[...] Pt_1
(vedasi allegati nn. 6 e 7).
A ben vedere – proseguiva nell'appello la - le richieste di pagamento dei Pt_1 dipendenti nei confronti della e poi nei confronti del sono Pt_1 Controparte_1 anch'essi conseguenza della condotta del che ha pretestuosamente non versato CP_1 il dovuto alla in qualità di appaltatrice, portandola a non avere la liquidità Pt_1 necessaria per pagare i lavoratori.
La condotta inadempiente del unita alla mancata costituzione in Controparte_1 tutti i giudizi di lavoro intentati dai lavoratori, fa ritenere che l'Ente fosse in completa malafede con la segreta intenzione di sabotare l'attività di gestione del canile da parte della CP_8
Il Comune di Apricena, oltre ad allegare i ricorsi dei lavoratori, aggiungeva che, a seguito di procedura di mediazione espletata dalla ditta Piccolo Zoo di Prencipe CI, aveva pagato la somma di € 4.000,00. pagina 11 di 15 Ebbene, anche questa circostanza non è stata mai provata.
Infatti, la ditta non si è mai rivolta per la fornitura di crocchette alla ditta Pt_1
“Piccolo Zoo” ma sempre ed esclusivamente alla ditta “Natural Global”.
Di tanto la stessa ha dato prova depositando n. 4 fatture (tutte saldate), rispettivamente del 10.07.2013, 18.07.2013, 14.08.2013 e del 03.09.2013, emesse dalla ditta “Natural Global”, recanti date precedenti a quella pagata dal Controparte_1
L'appellante, quindi, ha chiesto, nel merito, confermare la sentenza di primo grado nella parte che dichiara il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. e, quindi, di inammissibilità della domanda riconvenzionale del - riformare la sentenza di Controparte_1 primo grado nella parte in cui vi è l'accoglimento dell'opposizione spiegata dal
[...] di revoca del decreto ingiuntivo n. 226/2014 emesso dal Tribunale di CP_1
Foggia; - confermare l'accertato credito vantato dalla ditta Parte_1 nei confronti del di complessivi € 17.064,00, oltre Iva;
- riformare Controparte_1 la sentenza di primo grado nella parte che sancisce il riconoscimento delle trattenute cautelative del pari a complessivi € 19.039,16, e che dichiara allo Controparte_1 stato improcedibile la domanda della ditta di condanna del Parte_1 al pagamento di € 17.064,00, oltre iva, obbligando il Controparte_1 CP_1
in persona del legale rapp. p.t. a consegnare la somma di € 17.064,00 alla
[...] sig.ra e riconosciuta come suo credito;
- con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e accessori come per legge, ai sensi della normativa in materia di gratuito patrocinio.
***************************
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
Orbene, rileva questa Corte che – pur non trovando applicazione l'art. 116 c.p.c. nell'ipotesi di contumacia – nella presente fattispecie, il essendo Controparte_1 rimasto contumace in questo grado, non ha minimamente contestato o contrastato l'avverso appello, che merita accoglimento.
Come si è visto, in esso si evidenzia correttamente che, in assenza di prova circa la definitività delle sentenze rese dal giudice del lavoro e – soprattutto – in assenza di prova circa l'esito delle procedure di espropriazione presso terzi, (n.d.e.: esito che – ai fini che qui interessano – sarebbe stato unicamente quello della definitività delle ordinanza di assegnazione delle somme pignorate), il Giudice di primo grado ha errato nel disporre la compensazione, tra i reciproci debiti e crediti, dichiarando improcedibile la domanda della , di condanna del Controparte_8 Controparte_1 al pagamento di € 17.064,00, pur avendo dato atto il primo giudice del credito della verso il Pt_1 CP_1
pagina 12 di 15 Nella specie – come rilevato dall'appellante – l'assenza di prova circa l'esito definitivo delle controversie di lavoro, e, soprattutto, delle procedure esecutive presso terzi (lo stesso Tribunale, in motivazione, ammette che detti giudizi risultavano ancora pendenti)
– fa venir meno la sussistenza dei presupposti indefettibili, sanciti dall'art. 1243 c.c.
Invero, è noto che, perché operi la compensazione, deve trattarsi di due debiti che siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.
Ciò che difetta, nella specie, è, soprattutto, l'esigibilità.
Conseguentemente, posto che è incontestato, sia nello an che nel quantum, il credito della nei confronti del – a fronte dell'assenza di allegazioni, o di prove Pt_1 CP_1 circa eventuali decisioni di annullamento, da parte del G.A., della convenzione – quest'ultima deve essere ritenuta valida ed efficace, sì che il deve essere CP_1 condannato al pagamento a favore della della somma di € 17.064,00, oltre iva, Pt_1 oltre agli interessi legali, dal 19/09/2013, al soddisfo.
In tali termini e limiti va riformata la sentenza impugnata, che va confermata nel resto, eccetto che nelle spese.
Queste ultime, sia di primo che di secondo grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Il va, quindi, condannato alle spese del doppio grado, risultando Controparte_1 totalmente soccombente.
Né è di ostacolo la circostanza che, in questo grado, il sia rimasto contumace. CP_1
Invero,“Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. civ., Sez. I, 10/12/1988, n. 6722).
Ancora, “La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso nè importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore - e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. civ., Sez. III, 28/03/2001, n. 4485).
Così pure, la giurisprudenza di merito. pagina 13 di 15 “In materia di spese processuali civili, la condanna della parte soccombente alle spese, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. A tal fine non rilevano, invero, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore - con la conseguenza che va ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, così da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria”(App. Roma, 29/10/2008, Pa.Lu. C. Pa.Vi. e altri, Massima redazionale, 2008).
La però, è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come Pt_1 emerge dagli atti (G.P. del 25/1/2022 - delibera n. 229/2022), sì che, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, deve disporsi il pagamento delle spese processuali, a carico del ed in favore dello Stato. CP_1
La norma stabilisce che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (Cass. civ., Sez. VI - 2, 16/09/2016, n. 18167).
Questo avviene perché la parte vittoriosa, essendo ammessa al gratuito patrocinio, non ha sostenuto direttamente le spese legali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1638/2021 pubblicata il 28/06/2021, del Tribunale di Foggia, così provvede:
- 1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- 2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, esclude la ritenuta improcedibilità della domanda principale proposta da
[...]
; Parte_1
- 3) Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 17.064,00, oltre IVA, nonché oltre Parte_1 agli interessi legali, dal 19/09/2013, al soddisfo;
- 3) Conferma, nel resto, detta sentenza;
- 4) Liquida le spese, per il primo grado, in complessivi € 1.701,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% e accessori come per legge, e quelle di questo grado, in complessivi € 5.809,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% e accessori come per legge;
pagina 14 di 15 - 5) Condanna il , al pagamento delle predette somme, Controparte_1 liquidate a titolo di spese, a favore dell'Erario dello Stato. Così deciso, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente relatore – estensore
Filippo Labellarte
pagina 15 di 15