Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 27/03/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 21/03/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 24/03/2025 da parte convenuta, CP_1
;
[...]
lette le note scritte depositate in data 18/03/2025 da parte convenuta, CP_2
;
[...] pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7686 R.G. Cont. dell'anno 2013
TRA
- C.F. E Parte_1 C.F._1 CP_3
con sede in Latina, Viale Pier Luigi Nervi snc, Centro Commerciale
[...]
Latinafiori, Torrino 3, - .IVA in persona legale rappresentante C.F._2 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliati in Piazza Mercato, n. 11 - Latina presso lo studio dell'avv. Francesca PELLICCIOTTA, dalla quale sono rappresentati e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
PARTE ATTRICE
E
PARTE CONVENUTA - anche in riassunzione
E
- C.F. , elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._4
Latina, via Oberdan 63, presso l'avv. Serena DI MURO, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Lucia DE MARCO, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA - attrice in riassunzione
E
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, n.q. di eredi di (originario convenuto
[...] Persona_1
contumace)
, n.q. di erede di (originario convenuto CP_8 Persona_2
contumace);
PARTE CONVENUTA - contumaci
OGGETTO: domanda di nullità, azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 21/03/2025): “Nel rilevare preliminarmente che le parti tutte hanno raggiunto un accordo transattivo che ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, chiede emettersi sentenza che: - dichiari la cessazione della materia del contendere;
- compensi integralmente le spese di lite;
- e, infine, ordini: i) al Dirigente dell'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Latina – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, già Conservatore dei RR.II. di Latina, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva (Nota di trascrizione Reg. Gen. n.
3983, Reg. Part. 3041, Presentazione n. 114 del 13.02.2014); ii) al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Velletri, già Conservatore dei RR.II. di Velletri, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva (Nota di trascrizione Reg. Gen. n. 789, Reg. Part. 642, Presentazione n. 2 del 18.02.2014)”; per parte convenuta, (note scritte del 24/03/2025): “essendo Controparte_4
intervenuto tra tutte le parti presenti nel giudizio un accordo transattivo con compensazione di tutte le spese, ivi comprese quelle del giudizio de quo, chiede che l'On.le Tribunale voglia dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le domande proposte nel presente giudizio con compensazione delle spese. Si chiede altresì che l'On.le Tribunale voglia disporre la cancellazione delle trascrizioni della domanda: - Conservatore dei RR.II. di Latina -
Nota di trascrizione Reg. Gen. n. 3983, Reg. Part. 3041, Presentazione n. 114 del
13.02.2014; - Conservatore dei RR.II. di Velletri - Nota di trascrizione Reg. Gen. n.
789, Reg. Part. 642, Presentazione n. 2 del 18.02.2014”; per parte convenuta, (note scritte del 18/03/2025): “essendo CP_2
intervenuto tra tutte le parti presenti nel giudizio un accordo transattivo con compensazione di tutte le spese, ivi comprese quelle del giudizio de quo, chiedono che l'On.le Tribunale voglia dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le domande proposte nel presente giudizio con compensazione delle spese. Si chiede altresì che l'On.le Tribunale voglia disporre la cancellazione della trascrizione della domanda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio , , e Controparte_4 Persona_2 Persona_1 CP_2
al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta e, in via
[...] subordinata, per simulazione relativa della omologata separazione consensuale dei coniugi e nonché dei trasferimenti immobiliari Controparte_4 CP_2
effettuati in adempimento delle condizioni della medesima separazione chiedendo, per l'effetto, dichiararsi la nullità degli atti e comunque l'inesistenza o l'inefficacia o l'annullamento degli stessi;
che, in via subordinata, l'attore ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia dei suddetti atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.; che il convenuto si è costituito in giudizio contestando le Controparte_4 domande dell'attore in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto e non provate eccependo altresì la carenza di legittimazione ad agire dell'attore per difetto d'interesse; che la convenuta si è costituita in giudizio eccependo la carenza CP_2 di legittimazione ad agire dell'attore e l'infondatezza delle azioni proposte dal medesimo attore;
che, istruita la causa mediante l'espletamento della prova per interpello e per testi articolata dalle parti e ammessi dal g.i., in data 17/12/2015 è intervenuto nel giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1. Controparte_3
in linea principale accertare e dichiarare assolutamente simulati, o subordinatamente relativamente simulati, gli atti indicati sub 4a), 4b), 4c) e 4d) dell'esposizione in fatto dell'intervento;
2. per l'effetto accertare e dichiarare, sempre in linea principale, la nullità di tali atti, sotto i diversi profili trattati nella esposizione in diritto, o comunque l'inesistenza, o l'inefficacia o l'annullamento dei medesimi atti;
3. in linea subordinata accertare e dichiarare la simulazione relativa degli atti descritti, accertando e dichiarando che gli stessi integrano una donazione;
4. per l'effetto dichiarare inefficaci tali atti, sia che gli stessi integrino donazione, sia che gli stessi mantengano una natura onerosa, ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 5. in ogni caso dichiarare inefficace l'atto di donazione indicato sub 5 nella esposizione dell'intervento, ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 6. in ogni caso ordinare la trascrizione della emananda sentenza, quanto agli immobili presso la Conservatoria dei RR. II. e quanto alle quote presso il registro delle imprese, con liberazione del conservatore da ogni responsabilità.
7. vittoria di spese”; rilevato che con sentenza non definitiva del 23/12/2018 l'intestato Tribunale ha rigettato le domande di nullità e di simulazione assoluta proposte dall'attore e dall'intervenuto, rimettendo la causa sul ruolo per la definizione delle ulteriori domande avanzate dall'attore e dall'intervenuto; che con ordinanza del 23/12/2018 “rilevato che l'attore deduce di avere prestato fideiussione, unitamente, tra gli altri, al convenuto in Controparte_4 Co relazione ad un contratto di finanziamento concluso tra la e Controparte_9
la Banca Nazionale del Lavoro, rinegoziato in data 4.6.2013, assumendo che da tale prestazione di garanzia deriverebbe la possibilità di escussione, da parte della banca, del proprio patrimonio per l'intero ammontare della fideiussione, con conseguente necessità, da parte sua, di rivalersi, pro quota, sul convenuto;
considerato che
l'atto del 4.6.2013, con il quale è stato rinegoziato il finanziamento originariamente accordato alla Banca Nazionale del Lavoro alla Parte_2
, prevede, come nuovo termine di rimborso delle somme erogate, quello del
[...]
21.12.2015, ormai da tempo decorso;
considerato che
le parti nulla deducono espressamente in ordine ad un'eventuale nuova rinegoziazione della durata del mutuo, né in ordine al suo eventuale intervenuto rimborso, ma che le difese svolte – segnatamente - dal convenuto nella comparsa conclusionale sembrano presupporre l'attuale persistenza dell'obbligazione di rimborso in capo alla debitrice principale;
considerato che
la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore (tanto che il sopravvenuto integrale pagamento, in corso di causa, di quanto dovuto determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando ormai estinto, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio) e che la legitimatio ad causam e l'interesse ad agire dell'attore devono permanere sino al momento della decisione definitiva, onde il sopravvenuto difetto degli stessi deve essere rilevato anche di ufficio ritenuta pertanto la necessità che le parti chiariscano se il finanziamento contratto dalla con la Banca Nazionale Parte_2 del Lavoro, in relazione al quale l'attore ed il convenuto hanno Controparte_4
prestato garanzia fideiussoria, sia stato integralmente rimborsato nel termine fissato nell'atto di rinegoziazione del 4.6.2013” la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, fissando l'udienza del 14.5.2019 per consentire alle parti di rendere i chiarimenti richiesti;
che con sentenza non definitiva del 14/09/2019, l'intestato Tribunale, in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate dall'attore e dalla società intervenuta: visto l'art. 2901 c.c., dichiara inefficaci, nei confronti di Pt_1
e della 1) il trasferimento posto in essere con atto per
[...] CP_3 Controparte_3 Notaio del 10.5.13 rep. 33.658 racc. 10.825 da Persona_3 Controparte_4
a avente ad oggetto la piena proprietà dei seguenti immobili: i) CP_2
appezzamento di terreno agricolo della superficie di metri quadrati diciannove (mq.
19), confinante con: residua proprietà di , proprietà Controparte_4 Parte_3
per due lati, salvo altri;
distinto nel Catasto Terreni del Comune di Latina al
[...]
Foglio 231, particella 286 di are 0.19, seminativo, classe 4, R.D. Euro 0,15, R.A.
Euro 0,15; ii) appezzamento di terreno agricolo della superficie di metri quadrati venti (mq. 20), confinante con: residua proprietà di per due lati, Controparte_4
proprietà , salvo altri;
distinto nel Catasto Terreni del Comune di Parte_3
Latina al Foglio 231, particella 288 di are 0,20, seminativo, classe 4, R.D. Euro 0,16,
R.A. Euro 0,15; iii) appezzamento di terreno agricolo della superficie di metri quadrati centoquindici (mq. 115), confinante con: residua proprietà di _4
, proprietà per due lati, salvo altri;
distinto nel Catasto
[...] Parte_3
Terreni del Comune di Latina al Foglio 231, particella 289 di are 1.15, seminativo, classe 4, R.D. Euro 0,92, R.A. Euro 0,89; 2) il trasferimento posto in essere con atto a rogito Notaio del 6.8.13 rep. 33.898 racc. 10.945 da Persona_3 _4
a avente ad oggetto la piena proprietà dei seguenti immobili:
[...] CP_2
i) in comune di Carpineto Romano via Eroi Ia traversa, senza numero civico: - porzione di Villa bifamiliare distinta con il numero interno uno (int. 1), composta da nove vani catastali distribuiti su due livelli, terra e primo, collegati a mezzo scala interna, con annessa corte esclusiva;
distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di
Carpineto Romano in ditta al signor come segue: Sezione Urbana, Controparte_4
Foglio 33, particella 705, sub 3, Via Eroi I Traversa snc, interno 1, Categoria A/7,
Classe 1, vani 9, R.C. Euro 859,90; - porzione di villa bifamiliare distinta con il numero interno due (int. 2), composta da nove vani catastali distribuiti su due livelli, terra e primo, collegati a mezzo scala interna, con annessa corte esclusiva;
distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Carpineto Romano in ditta a Controparte_4
come segue: Sezione Urbana, Foglio 33, particella 705, sub 4, Via Eroi I Traversa, interno 2, Categoria A/7, Classe 1, vani 9, R.C. Euro 859,90; - locale garage sito al piano seminterrato, della superficie di metri quadrati quarantotto (mq. 48), distinto con il numero interno uno (int. 1); distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Carpineto Romano in ditta al signor come segue: Sezione Urbana, Controparte_4 Foglio 33, particella 705, sub 5, Via degli Eroi, piano S1, interno 1, Categoria C/6,
Classe 3, mq. 48, R.C. Euro 111,55; - locale garage sito al piano seminterrato, della superficie di metri quadrati cinquantaquattro (mq. 54), distinto con il numero interno due (int. 2), distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Carpineto Romano come segue: Sezione Urbana, Foglio 33, particella 705, sub 6, Via degli Eroi, piano S1, interno 2, Categoria C/6, Classe 2, mq. 54, R.C. Euro 105,98. Il terreno su cui insistono gli immobili sopra descritti è distinto nel Catasto Terreni del Comune di
Carpineto Romano al Foglio 33, particella 705 di are 25.00, Ente Urbano;
- appezzamento di terreno con entrostante edificio allo stato di rudere, della superficie complessiva di metri quadrati quattromilacinquecentosettantatre (mq. 4.573); il terreno è distinto nel Catasto Terreni del Comune di Carpineto Romano al Foglio 33, particelle: 425 di are 42.39, classe 2, R.D. Euro 27,37; R.A. Euro Persona_4
16,42; 703 di are 2.38, Uliveto, classe 2, R.D. Euro 1,04; R.A. Euro 0,37; mentre l'edificio allo stato di rudere è distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Carpineto Romano in ditta a come segue: Sezione Urbana, Foglio Controparte_4
33, particella 1008, loc. Rella snc. piano S1-T-1, unità collabenti. ii) In comune di
Carpineto Romano via Eroi n. 3: - abitazione in Villa composta da venti vani catastali distribuiti su due livelli, terra e seminterrato, collegati a mezzo scala interna, con annessa corte esclusiva;
distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di
Carpineto Romano in ditta a come segue: Sezione Urbana, Foglio Controparte_4
33, particella 841, sub 1, Via degli Eroi n. 3, piano T-S1, Categoria A/7, Classe 2, vani 20, R.C. Euro 2.272,41; - annesso locale garage sito al piano seminterrato, della superficie di metri quadrati sessanta (mq. 60), distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Carpineto Romano in ditta a come segue: Sezione Controparte_4
Urbana, Foglio 33, particella 841, sub 2, Via degli Eroi n. 3, piano S1, Categoria
C/6, Classe 3, mq. 60, r.c. Euro 139,44. iii) In Comune di Latina, Strada Isonzo: - fabbricato in corso di costruzione distribuito su tre livelli, seminterrato - terra e primo, con annessa corte esclusiva, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Latina esattamente in ditta al signor come segue: Sezione Urbana, Controparte_4
Foglio 231, particella 284, sub 1, Strada Isonzo snc, piano S1.T-1, in corso di costruzione;
- appezzamento di terreno della superficie complessiva di metri quadrati duecentodiciassettemilatrecentonovantotto (mq. 217.398); distinto nel Catasto Terreni del Comune di Latina al Foglio 231, particelle: 259 di are 6.00, Seminativo, classe 4, R.D. Euro 4,62; R.A. Euro 4,65; 265 di ha 1.64.06, Seminativo, classe 4,
R.D. Euro 131,33; R.A. Euro 127,09; 285 di are 4.12, Seminativo, classe 4, R.D.
Euro 3,17, R.A. Euro 3,19; 287 di ha 19.99.80, , classe 4, R.D. Euro Per_5
1.600,86, R.A. Euro 1.549,22; 3) l'atto di donazione quote del 28.5.2013 per Notaio repertorio 33.693 raccolta 10.846, con il quale Persona_3 Controparte_4
ha donato a l'intera quota di partecipazione allo stesso spettante nella CP_2
"RO. , con sede in Latina, V.le P.L. Nervi, c/o Centro Latina Controparte_10
Fiori, p.i./c.f. 00293930590, Rea LT 56210, del valore nominale di euro 31.200,00, pari al 60% del capitale sociale”, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per la definizione della domanda di simulazione relativa e di inefficacia, ex art. 2901 c.c., della permuta posta in essere tra e con atto a rogito CP_2 Parte_3
notaio in data 10.5.2013, rep. 33.660, racc. 10.826; Persona_3 che con ordinanza dell'11/10/2022 si è dato atto della rinuncia alla domanda di simulazione relativa e di inefficacia, ex art. 2901 c.c., della permuta posta in essere tra e con atto a rogito notaio in data CP_2 Parte_3 Persona_3
10.5.2013, nonché dell'insussistenza di ragioni processuali per attendere la decisione della Corte d'Appello di Roma come chiesto dalle parti convenute nelle note di trattazione scritta (successive a quelle di parte attrice-intervenuta), residuando pertanto esclusivamente ragioni di opportunità in chiave conciliativa;
che all'esito negativo di un primo tentativo di bonario componimento della controversia, la causa è stata rinviata, da ultimo, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/12/2023, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.. che con ordinanza del 19/12/2023, tenuto conto della documentazione comprovante il decesso del contumace , ai sensi dell'art. 300, Persona_1
quarto comma, c.p.c., è stata dichiara l'interruzione del processo;
che il giudizio è stato riassunto con ricorso del 06/03/2024 da;
CP_2
che con ordinanza del 27/06/2024, lette le note autorizzate depositate dalle parti, nelle quali è stata dichiarata e documentata la morte del convenuto (contumace)
è stata nuovamente dichiarata l'interruzione del processo;
Persona_2 che il giudizio è stato riassunto con ricorso dell'08/10/2024; osservato che, dopo l'introduzione della presente fase di riassunzione giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha definito la controversia, di cui hanno dato atto nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
27/03/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite, la cui conclusione non è controversa, né l'atto risulta impugnato, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale (Cass. civ. Sez. VI-3, 22/04/2020, (ord.) n. 8034); rilevato che la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio e si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n.
19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009) (Cass. civ., Sez. I, 17/01/2023, (ord.) n.
1257); che va precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. civ. sez. II, 29/07/2021, n. 21757); ritenuto pertanto che, in ragione del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia in ordine alla domanda proposta nel presente giudizio, essendo intervenuto tra le stesse un accordo sulla questione controversa, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
rilevato che la domanda giudiziale è stata trascritta (Reg. gen. n. 3983 - Reg. part. n. 3041) con nota di presentazione n. 114 del 13/02/2014, a favore di [...] e contro e e con ulteriore presentazione n. 2 Pt_1 Controparte_4 CP_2
del 18/02/2014 (Reg. gen. n. 789 - Reg. part. n. 642), avente ad oggetto altri immobili, a favore di e contro e;
Parte_1 Controparte_4 CP_2 osservato che l'art. 2668 c.c. consente la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali;
che tale cancellazione si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate o è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
che deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o inattività delle parti (art. 2668, secondo comma,
c.c.); rilevato che la cessazione della materia del contendere, come già osservato, costituisce una particolare forma di estinzione del processo;
che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale è stata congiuntamente richiesta dalle parti;
ritenuto, pertanto, che va ordinata la cancellazione della trascrizione domanda giudiziale (presentazione n. 114 del 13/02/2014, Reg. Gen. n.3983- Reg. Part. n. 3041
e presentazione n. 2 del 18/02/2014 - Reg. gen. n. 789 - Reg. part. n. 642); che la cancellazione richiesta è subordinata al passaggio in giudicato della presente sentenza;
ritenuto altresì che, ai fini della regolamentazione delle spese, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la concorde richiesta delle odierne parti in giudizio sul punto, che consente di derogare alla regola della c.d. soccombenza virtuale, naturale corollario della pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. II,
31/10/2023, ord. n. 30251);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - , Controparte_11
già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato con attestazione di passaggio in giudicato, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 13/02/2014, Reg. gen. n. 3983-
Reg. part. n. 3041;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma -Territorio,
Servizio di Pubblicità immobiliare di Velletri, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato con attestazione di passaggio in giudicato, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 18/02/2014 - Reg. gen. n. 789 - Reg. part. n. 642;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 28/03/2025
Il giudice
Luca Venditto