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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/10/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. CC, all'esito dell'udienza del 16/9/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 234/2021 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Menichella come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dal Tenente LO come da foglio n. Persona_1
187/1-7 datato 15.06.2021 del C.U.F.A. Carabinieri – art. 417 bis c.p.c.;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla CP_2
Tiberino, come da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.1.2021 esponeva quanto segue in punto di fatto Parte_1
e di diritto: “1) Il ricorrente è stato assunto dal Corpo forestale dello Stato dal marzo 2006, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio forestale, svolgendo le mansioni di falegname. 2) Con decreto legislativo n.177 del 19.8.2016, a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e con l'istituzione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il ricorrente è transitato alle dipendenze del
[...] presso la , con la qualifica di operaio specializzato (III Controparte_1 CP_1 pagina 1 di 11 livello). 3) Infatti il fino a settembre 2016, svolgeva le mansioni proprie del III livello del C.C.N.L per gli Parte_1 addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e protocollo aggiuntivo per i dipendenti dell'ex
ASFD. Più specificatamente, il ricorrente si occupava di operazioni di falegnameria, realizzazione e sistemazione di staccionate, piccoli restauri di oggetti di legno, smontaggio e rimontaggio di manufatti in legno, utilizzando per le lavorazioni specifiche attrezzi, strumenti, apparecchiature e macchinari. 4) Dal settembre 2016, nonostante il ricorrente fosse inquadrato nel livello III del C.C.N.L. per gli operai forestali per i dipendenti dell'ex ASFD, ha svolto e svolge effettivamente le mansioni di assistente-maestro d'arte, inquadrate nel IV livello del protocollo aggiuntivo al suddetto C.C.N.L., che si allega. 5) Il ricorrente, acquisita una specifica professionalità nell'ambito del settore di impiego, di fatto, stringendo una costante collaborazione con le professionalità superiori dell'Ufficio Tecnico, si occupava e tuttora si occupa di eseguire rilievi, misurazioni, nonché di effettuare delle rappresentazioni grafiche e sopralluoghi.
Più precisamente, sulla scorta della documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartitegli dai superiori Comandante LO il sig. e il sig. eseguiva dei Persona_2 Parte_2 Parte_3 lavori in legno avvalendosi della collaborazione di professionalità inferiori nella persona dei sigg.ri Parte_4
e 6) Il ricorrente, infatti, nell'anno 2016, sempre in collaborazione con l'Ufficio Parte_5 Parte_6
Tecnico, ha ideato e progettato la realizzazione di un'area della Foresta Umbra dedicata ai più piccoli, denominata “il
Giocabosco”. Più dettagliatamente il sig. su ordine del Comandante LO ed a seguito di un Parte_1 Per_2 sopralluogo con i componenti dell'Ufficio Tecnico, ha provveduto alla rappresentazione grafica e alla successiva costruzione di casette di legno, di una casetta sull'albero, di un ponte tibetano, nonché di una serie di giochi in legno.
Nella suddetta area spiccano per pregio alcune opere in legno di particolare rilevanza artistica quali: il picchio, il daino, il gufo, nonché un trenino, tutti realizzati dal con l'arte dell'intaglio (cfr. rappresentazioni fotografiche Parte_1 allegate). Tali lavori, la cui realizzazione è iniziata a settembre 2016 e terminata a maggio 2017, venivano effettuati presso la falegnameria del Comando in con l'ausilio dei sigg.ri CP_1 Parte_4 Parte_5
e Il ricorrente ha altresì realizzato lavori altamente specializzati in legno quali un
[...] Parte_6
Confessionale nella Chiesa di San Domenico a Vico del Gargano, lavori di ristrutturazione delle parti in legno presso la Chiesa Santa Maria a Mare delle Isole Tremiti. 7) Nell'anno 2018, il ricorrente, sempre sotto le direttive dei suoi superiori, ha curato la progettazione e realizzazione di una libreria dal design innovativo per il reparto onco-pediatrico presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, nonché ha ideato e realizzato annualmente, in concomitanza con la manifestazione dell'Epifania, nr. 35 unici manufatti di legno da regalare ai piccoli pazienti ricoverati presso il suindicato reparto (cfr. rappresentazioni fotografiche allegate). 8) Negli anni 2019 e
2020, il sig. sempre in collaborazione con i sigg.ri e ha effettuato degli interventi Parte_1 Parte_2 Parte_5 specializzati presso una scuola dell'infanzia di Caserta, che prevedevano la progettazione e realizzazione di una libreria per i piccoli alunni. Il ricorrente ha altresì curato la progettazione e la realizzazione di tutti i giochi presenti nell'area “il Giocabosco”, mediante la ricostruzione integrale dei manufatti ivi presenti, i cui lavori sono durati per più di otto mesi (cfr. rappresentazioni fotografiche allegate). 9) Appare evidente che le mansioni effettivamente svolte pagina 2 di 11 dall'istante vanno inquadrate nel IV livello del Protocollo aggiuntivo per gli ex dipendenti A.S.F.D. (maestro d'arte).
10) Tale livello economico prevede: “Nell'ambito del settore d'impiego e della specifica professionalità posseduta nonché delle norme speciali che eventualmente li regolano, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalità superiori. Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti anche su regimi delle acque ovvero verifiche funzionali su lavorazioni non ricorrenti o verifiche di accettazione anche in collaborazione con professionalità superiori e sviluppa le procedure e l'ordine degli interventi, sia per l'attuazione di costruzioni che di allestimenti e/o di riparazioni ovvero di controlli sia di cicli operativi e sia nell'ambito di prove funzionali programmate e/o previste da specifiche attività, ovvero in occasione di acquisizioni sia di materiali che di apparecchiature che di produzioni e servizi. Esegue anche personalmente interventi specializzati avvalendosi, se occorre, della collaborazione di professionalità inferiori ed assistendo a sua volta professionalità superiori. Collabora con le professionalità superiori alla progettazione di opere e di procedimenti. Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo appena la situazione lo consenta alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme a disposizione siano insufficienti ad assicurare l'incolumità del personale e/o la sicurezza degli impianti e dei prodotti e/o dei materiali. Collabora alla attività di studio e ricerca nel settore di impiego nonché alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni. Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di lavori o somministrazioni nel proprio reparto o gruppo o cantiere affidatogli e sorveglia direttamente esecuzioni, somministrazioni e procedimenti. Cura la tenuta delle documentazioni prescritte e riferisce, a chi previsto dalle norme, necessità, inconvenienti e ritardi.” 11) Di conseguenza, dal settembre 2016 il ricorrente deve essere inquadrato nel IV livello (maestro d'arte) previsto dal protocollo aggiuntivo al CCNL di categoria e, per l'effetto, gli spettano le relative differenze retributive”.
Adiva quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) in via principale, accertare e dichiarare che il sig. , Parte_1 dall'1.9.2016, ha svolto le mansioni superiori rientranti nel IV livello del protocollo aggiuntivo al CCNL per gli operai forestali, dipendenti dell'ex ASFD;
2) per l'effetto, condannare il Controparte_3
in persona del p.t., al pagamento delle differenze retributive tra
[...] CP_4 quanto percepito (III livello) e quanto dovuto a seguito dell'inquadramento superiore (IV livello) a far tempo dal
01.09.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare il ut supra, alla regolarizzazione della CP_1 posizione contributiva del ricorrente, stante l'inquadramento superiore”. Vinte le spese di lite.
Parte convenuta si costituiva, contestando la domanda con articolate argomentazioni e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. Rilevata d'ufficio la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dell' stante la domanda di condanna della CP_2 pagina 3 di 11 parte datoriale alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, in ragione del superiore inquadramento rivendicato, con ordinanza del 5.11.2021 il Tribunale sottoponeva la questione al contraddittorio delle parti. CP_ Veniva quindi evocato in giudizio l' che eccepiva l'intervenuta prescrizione della contribuzione relativa ai periodi antecedenti il quinquennio dalla data della notifica del ricorso e chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, di accertare, in caso di accoglimento della domanda e di efficacia del relativo accertamento a fini contributivi, il periodo contributivo dovuto, quantificando l'importo dei contributi dovuti e le relative sanzioni.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, esaminati i testi escussi sulle prove orali ammesse e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 16.9.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Come noto, con riferimento all'esercizio di mansioni superiori rispetto a quanto dedotto in contratto, l'accertamento giudiziale postula un'operazione logica di comparazione tra le mansioni astrattamente previste per la qualifica superiore e quelle svolte in concreto dal prestatore (Cass.
4508/2003). L'indagine deve riguardare, da un lato, la pienezza dell'assegnazione alle più elevate mansioni, nel senso che la stessa abbia comportato la responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente categoria, dall'altro, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04).
In relazione poi alla promiscuità delle mansioni svolte, preme altresì rilevare quanto statuito dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 15736/2013, laddove sancisce che: “al fine dell'individuazione dell'inquadramento da attribuire al lavoratore nell'ipotesi di svolgimento di attività promiscue e della determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza e più correttamente la "promiscuità", non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale”.
Come chiarito da autorevole giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), inoltre, nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, pagina 4 di 11 ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate.
2.2 Prima di esaminare le risultanze dell'istruttoria è quindi opportuno richiamare le declaratorie del
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e del Protocollo
Aggiuntivo per i dipendenti dell'ex ASFD proprie dell'area di appartenenza del lavoratore e dell'area in relazione alla quale questi chiede le differenze retributive.
“Terzo Livello
Sono compresi nella terza qualifica economica (ex specializzati) quegli operai che, in possesso o no di titoli rilasciati da scuole professionali, hanno acquisito capacità ed esperienze tali che consentono l'esecuzione a regola d'arte dei lavori inerenti la specializzazione conseguita.
A titolo esemplificativo sono tali – nel settore – gli addetti alla conduzione di mezzi pesanti e di semoventi in genere, gli innestatori, i potatori, gli sluppatori, i preparatori di miscele antiparassitarie, diserbanti e fitopatologiche, gli irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici, i vivaisti specializzati, i raccoglitori e i cernitori di semi forestali, i muratori specializzati, i minatori;
nonché gli addetti ad attività integrative e di supporto indispensabili, con qualifica di mestiere di livello equivalente. profili di terzo livello
1 - OPERAIO AGRARIO E FORESTALE SPECIALIZZATO
…
4. FALEGNAME E CARPENTIERE SPECIALIZZATO
Terza qualifica economica
N. 1 – OPERAIO AGRARIO E FORESTALE SPECIALIZZATO
Sulla base di istruzioni tecniche, di schizzi, planimetrie, carte topografiche e fotografie nonché sulla base di diagrammi, tavole merceologiche e di procedimenti tecnici consolidati, esegue personalmente lavori ricorrenti e non anche per finalità sperimentali propri delle aree agrarie forestali e idrobiologiche, nell'accezione più ampia del termine, sia nell'ambito di aziende, istituti, laboratori, stazioni sperimentali, reparti e distaccamenti e sia in giardini, orti botanici, campi predisposti per la sperimentazione, serre ed altre strutture tecniche nonché sul territorio.
Interviene direttamente nel settore di specializzazione, in qualsiasi fase di lavoro.
Provvede direttamente alle operazioni di ricevimento, controllo, scarico, immagazzinamento, conservazione, prelievo, consegna e spedizione di materiali, attrezzature, strumenti e macchinari in uso nel settore operativo di applicazione ovvero collabora con professionalità superiori allo svolgimento delle predette operazioni.
Provvede alle prescritte registrazioni e alla redazione di rapporti tecnici su schemi predeterminati per la parte relativa alle attività conferite dalle professionalità superiori.
pagina 5 di 11 Svolge anche attività specialistica di supporto al funzionamento dell'unità alla quale è addetto quale quella di preparazione degli alimenti, di organizzazione e gestione di mense e di posti di assistenza infermieristica o di pronto soccorso nonché di attività connesse ai trasporti leggeri e pesanti, all'impiego di apparecchiature e macchine complesse, in rapporto alle specifiche abilitazioni possedute.
In periodi di attesa, anche se derivanti dall'evoluzione metereologica, è addetto a compiti predeterminati inerenti attività assimilabili per preparazione ed esperienza professionale a quelle di attività proprie di altri profili della medesima qualifica.
Mantiene in ordine il proprio posto di lavoro. In occasione di interruzioni del lavoro, provvede a sistemare materiali, attrezzi ed apparecchiature in maniera da garantirne l'efficienza, la non pericolosità e la sicurezza.
N. 4 – FALEGNAME E CARPENTIERE SPECIALIZZATO
Declaratoria di mansione
“Individua ed esegue personalmente – con autonomia esecutiva e/o sulla base di disegni e/o grafici – gli interventi necessari ad eseguire operazioni di falegnameria. Provvede alla realizzazione, riparazione e finitura di elementi, oggetti, parti e assiemi manufatti in tutto od in parte in legno, in materiale legnoso ovvero in materiale succedaneo impiegabile come ed in luogo del legno e simili;
realizza altresì la costruzione, lo smontaggio ed il rimontaggio, il ripristino, la revisione, la finitura, la lucidatura e simili, il piccolo restauro e l'intarsio di oggetti, mobili, parti, assiemi e strutture.
Seleziona i tipi di legno (o di altro analogo materiale da applicare) idonei all'intervento da realizzare e prepara – personalmente e/o con il concorso di professionalità inferiori – i singoli elementi e/o le parti procede al montaggio, collegamento e finitura anche con l'applicazione di serramenti, vetri e vetrate e di sistemi articolati di chiusura di tipo non usuale e/o di particolare dimensione e/o complessità nonché alla esecuzione di trattamenti speciali quali la coibentazione e simili delle superfici ed al riporto in pristino di applicazioni sul legno e nel legno e simili.
Interviene in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.
Esegue – sulla base di disegni, anche redatti parzialmente e di istruzioni particolari – la costruzione e/o lo smontaggio di strutture, supporti, parti e assiemi complessi necessari per la esecuzione di opere edilizie e simili.
Provvede predisponendo i mezzi, gli strumenti e gli apparecchi necessari se richiesti dal tipo di operazione e/o di lavoro eseguito, alla esecuzione delle prove funzionali e dei controlli eventualmente necessari richiesti e/o prescritti, avvalendosi eventualmente del supporto di professionalità inferiori e collabora con professionalità superiori e/o pari a controlli e/o prove funzionali articolate.
Utilizza, per le lavorazioni specifiche e/o proprie della professionalità posseduta, attrezzi, strumenti, apparecchiature e macchinari complessi e/o di particolari dimensioni, dei quali cura l'efficienza funzionale e l'ordinaria manutenzione segnalando al responsabile e/o chi indicato da istruzioni particolari, inconvenienti, guasti e disfunzioni.
Si assicura, a conclusione del turno di lavoro ovvero in occasione di sospensione degli interventi, che tutti i materiali, gli attrezzi ed i macchinari usati e portati sul posto siano sistemati in condizioni di sicurezza e che il proprio posto di pagina 6 di 11 lavoro nonché quelli degli addetti alla squadra od unità alla quale è eventualmente preposto siano lasciati e mantenuti in ordine e che il materiale deperibile sia posto in buone condizioni di conservazione.
Provvede alle registrazioni previste ed alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli predisposti.
Istruisce le professionalità inferiori sia durante le fasi del ciclo di lavoro che in corsi di qualificazione.
Collabora con le professionalità superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.
Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione o delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro”.
La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:
- falegname generico
- falegname di azienda
- falegname serramentista
- falegname mobiliere
- carpentiere in legno
- carpentiere edile
- carpentiere di manutenzione
Quarto Livello
Declaratoria generale
Sono compresi nella quarta qualifica economica tutti gli addetti che non rientrino nell'ambito delle qualifiche prima, seconda e terza.
Profili del quarto livello
1 - ASSISTENTE – MAESTRO D'ARTE quarta qualifica economica
N. 1 – ASSISTENTE – MAESTRO D'ARTE
Declaratoria di mansione
“Nell'ambito del settore d'impiego e della specifica professionalità posseduta nonché delle norme speciali che eventualmente li regolano, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalità superiori.
Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti anche su regimi delle acque ovvero verifiche funzionali su lavorazioni non ricorrenti o verifiche di accettazione anche in collaborazione con professionalità superiori e sviluppa le procedure e l'ordine degli interventi, sia per l'attuazione di costruzioni che di allestimenti e/o di riparazioni ovvero di controlli sia di cicli operativi e sia nell'ambito di prove funzionali programmate e/o previste da specifiche attività, ovvero in occasione di acquisizioni sia di materiali che di apparecchiature che di produzioni e servizi.
pagina 7 di 11 Esegue anche personalmente interventi specializzati avvalendosi, se occorre, della collaborazione di professionalità inferiori ed assistendo a sua volta professionalità superiori.
Collabora con le professionalità superiori alla progettazione di opere e di procedimenti.
Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo appena la situazione lo consenta alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme a disposizione siano insufficienti ad assicurare l'incolumità del personale e/o la sicurezza degli impianti e dei prodotti e/o dei materiali.
Collabora alla attività di studio e ricerca nel settore di impiego nonché alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di lavori o somministrazioni nel proprio reparto o gruppo o cantiere affidatogli e sorveglia direttamente esecuzioni, somministrazioni e procedimenti.
Cura la tenuta delle documentazioni prescritte e riferisce, a chi previsto dalle norme, necessità, inconvenienti e ritardi”.
2.3 Dalla lettura delle surrichiamate disposizioni si evince che le mansioni che differenziano la figura dell'assistente-maestro d'arte (IV° Livello) da quella del falegname specializzato (III° Livello) sono le seguenti:
- l'esecuzione di attività di indagine, rilievi, misurazioni, perizie, sopralluoghi, accertamenti, ovvero verifiche funzionali su lavorazioni non ricorrenti…e sviluppo di procedure e di ordine degli interventi, sia per l'attuazione di costruzioni che di allestimenti e/o di riparazioni ovvero di controlli sia di cicli operativi e sia nell'ambito di prove funzionali programmate e/o previste da specifiche attività, ovvero in occasione di acquisizioni sia di materiali che di apparecchiature che di produzioni e servizi;
- esecuzione anche personale di interventi specializzati, con l'ausilio, se occorre, della collaborazione di professionalità inferiori ed assistendo a sua volta professionalità superiori;
- collaborazione con le professionalità superiori alla progettazione di opere e di procedimenti;
- cura dell'osservanza delle norme di esercizio e di sicurezza del lavoro ed intervento personalmente in caso di carenze ed inosservanze, “provvedendo appena la situazione lo consenta alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme a disposizione siano insufficienti ad assicurare l'incolumità del personale e/o la sicurezza degli impianti e dei prodotti e/o dei materiali”;
- collaborazione alle attività di studio e ricerca nel settore di impiego nonché alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni;
- predisposizione di provvedimenti relativi all'esecuzione di lavori o somministrazioni nel proprio reparto o gruppo o cantiere in affido e sorveglianza diretta di esecuzioni, somministrazioni e procedimenti;
pagina 8 di 11 - cura della tenuta delle documentazioni prescritte e comunicazione, a chi previsto dalle norme, necessità, inconvenienti e ritardi.
2.4 Orbene, gli esiti della prova testimoniale possono così riassumersi.
L'esecuzione di rilievi e misurazioni è stata confermata dal solo teste , dipendente del Parte_5 reparto con qualifica di operaio specializzato III livello e Controparte_1 collega di lavoro del ricorrente, il quale ha dichiarato che “il ricorrente, all'epoca dei fatti e tutt'ora, esegue rappresentazioni grafiche, rilievi, misurazioni, sulla base della documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartitegli dal LO (in pensione dal novembre 2022); e Per_2 CP_5 Parte_3 suoi superiori, nonché avvalendosi per l'esecuzione di lavoro su legno, della collaborazione del sottoscritto, di Pt_4
e di qualifica inferiore”, mentre , architetto in servizio
[...] Parte_6 Parte_3 nell'ufficio tecnico del reparto Carabinieri Biodiversità della Foresta Umbra ed inquadrato nella qualifica di operaio disegnatore tecnico, ha riferito di non sapere se il collega esegua misurazioni, rilievi Parte_1
o sopralluoghi. Il teste vicebrigadiere in servizio sino al 31.10.2022 nel reparto Carabinieri Parte_2 della Foresta Umbra, nulla ha riferito sul punto.
Lo svolgimento di sopralluoghi è stato confermato dai testi (“i sopralluoghi erano effettuati o da Parte_2 solo, o con altri colleghi o con noi superiori, a seconda del lavoro da svolgere”) e (“confermo che su Parte_5 ordine del LO ed a seguito di un sopralluogo con i componenti dell'Ufficio Tecnico, ha provveduto Persona_2 alla rappresentazione grafica e alla costruzione di casette di legno, di una casetta sull'albero, di un ponte tibetano e di vari giochi di legno. Io ho partimenti partecipato alla realizzazione di tali manufatti”), mentre il teste Parte_3
ha dichiarato di non sapere nulla a riguardo.
[...]
Quanto alla progettazione di opere, la stessa è stata confermata dal teste (“il ponte Parte_3 tibetano è stato progettato da me e dal ), da (“confermo che in Parte_1 Parte_5 Parte_1 collaborazione con l'ufficio tecnico, ha ideato e progettato la realizzazione di un'area della Foresta Umbra denominata
Giocobosco”) e, in termini di contributo all'attività, anche da (i suoi progetti erano manuali e pratici). Parte_2
Nessun teste, tuttavia, ha riferito su progettazione di procedimenti, che la declaratoria contrattuale del
IV livello non pone come alternativa a quella di opere, considerandola, quindi, come parimenti necessaria a qualificare la superiore professionalità.
Tutti e tre i testi hanno, invece, confermato che si avvalesse di collaboratori per la realizzazione Parte_1 delle opere a lui commissionate e che esercitasse il controllo sui membri della propria squadra di collaboratori.
Sulla cura della sicurezza del lavoro la prova è stata piuttosto scarna.
Il teste si è limitato ad affermare che “e gli altri colleghi cercavano di stare attenti e non farsi Parte_2 Parte_1 male ma non sempre rispettavano tutte le norme sulla sicurezza sul lavoro”; nulla ha Parte_3 affermato sul punto e solo ha confermato, da parte del ricorrente, la cura Parte_5 pagina 9 di 11 dell'osservanza delle norme di sicurezza, riferendo che, “ad esempio, può capitare che per la fretta non vengano azionati i dispositivi per l'aspirazione della polvere e ci richiama all'osservanza di queste procedure”. Parte_1
L'esame complessivo della prova non consente, quindi, di ritenere fondata la pretesa dell'istante.
Da una parte, nulla è stato dimostrato in ordine allo sviluppo di procedure e di ordine di interventi sia per l'attuazione di costruzioni che di allestimenti e/o di riparazioni ovvero di controlli sia di cicli operativi e sia nell'ambito di prove funzionali programmate e/o previste da specifiche attività, ovvero in occasione di acquisizioni sia di materiali che di apparecchiature che di produzioni e servizi;
nulla – come suesposto - in ordine alla progettazione di procedimenti;
nulla sulla collaborazione alle attività di studio e ricerca nel settore di impiego nonché alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni;
nulla sulla predisposizione di provvedimenti relativi all'esecuzione di lavoro;
alla cura della tenuta delle documentazioni e alla comunicazione di necessità, inconvenienti e ritardi: tutte caratteristiche proprie del quarto livello-assistente-maestro d'arte.
Dall'altra, molti dei compiti descritti dai testi appaiono perfettamente compatibili con quelli propri del profilo di appartenenza, come la realizzazione, riparazione e finitura di elementi, oggetti, parti e assiemi manufatti in legno (il trenino dell'area Giocabosco;
i manufatti per l'ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza); la revisione, il piccolo restauro e l'intarsio di oggetti, mobili, parti, assiemi e strutture (il gufo di legno del Giocabosco, il quale risulta per tabulas il non essere stato realizzato dal ricorrente, ma che questi, come riferito dal teste , ha provveduto alla sua manutenzione e a renderlo Parte_5
“più grazioso a seguito di qualche modifica”); l'individuazione e l'esecuzione personale – con autonomia esecutiva e/o sulla base di disegni e/o grafici- di interventi necessari ad eseguire operazioni di falegnameria (“ eseguiva sicuramente lavori in legno, spesso su disegni nostri e spesso su iniziativa personale”, Parte_1 teste il confessionale nella chiesa di San Domenico a Vico del Gargano;
la libreria nel reparto Parte_2 onco-pediatrico dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e in una scuola dell'infanzia).
Ne emerge, dunque, un quadro istruttorio di svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni rientranti in quelli di formale attribuzione.
3. Non giovano, infine, alla tesi del ricorrente (ma possono valorizzarsi ai fini della regolamentazione delle spese) i verbali delle riunioni sindacali del 21.12.2017, del 25.3.2019 e del 10.5.2029, tardivamente depositati all'udienza del 24.5.2022, ma acquisibili ex art. 421 c.p.c., nei quali il LO , Per_2
“Comandante, Datore di lavoro e responsabile dell'Ufficio” (e tale risulta, nella qualità di datore di lavoro, come sottoscrittore, unitamente al ricorrente, del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in atti) ha proposto alle Organizzazioni Sindacali, per e altri dipendenti, “il passaggio dal III° al IV° Parte_1 livello, in considerazione della spiccata e specialistica professionalità acquisita, del livello di autonomia, della capacità propositiva e risolutiva dei problemi” (verbale del 21.12.2017); la “conferma degli adeguamenti dal III al IV livello”
pagina 10 di 11 (verbale del 25.3.2019); “l'adeguamento delle mansioni e i conseguenti passaggi di livello dal III al IV” (verbale del
10.5.2019).
Trattasi, infatti, di mere proposte, alle quali non si è data attuazione, che nemmeno potrebbero essere liberamente apprezzabili dal Tribunale quali confessioni stragiudiziali fatte a terzi, in quanto contenenti valutazioni e non fatti.
4. Ne consegue, per tutte le ragioni suesposte, il rigetto del ricorso.
5. Le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, in relazione alla natura interpretativa della lite e tenuto conto della condotta dell'Amministrazione, che è apparsa contraddittoria, in giudizio, rispetto a quanto ha inteso sostenere in sede di consultazioni sindacali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 234/2021, proposto da
, nei confronti del Parte_1 [...]
e Controparte_1 dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_2
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LI M. CC
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