Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00726/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2024, proposto da
AR PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Onorati, Fabio Monaldi, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Onorati in Ferrara, via borgo Leoni 16;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Ricci, Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) della Determinazione Dirigenziale n. 11334 del 4 giugno 2024 della Regione Emilia Romagna con la quale è stato disposto il diniego all’istanza di contributo presentata dal ricorrente quale titolare dell’omonima azienda agricola individuale per i danni alle strutture agricole colpite dai venti forti nei giorni 17-19 agosto 2022;
nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti e in particolare:
B) della proposta citata nell’atto impugnato sub A) con gli estremi DPG/2024/11849 del 04/06/2024;
C) della nota prot.06.03.2024.0239096 con la quale è stato trasmesso all’interessato, a mezzo PEC, preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990 dell’istanza di contributo presentata;
D) del D.M. 6 giugno 2023 Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste “Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna dal 17 al 19 agosto 2022 (23A03376) pubblicato in GU Serie Generale n.138 del 15-06-2023, in parte qua; del D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) 31-3-2022 “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022” pubblicato in GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022, in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Regione Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.9.2024 PI AR ha esposto quanto segue:
-di essere titolare di azienda agricola che ha subito ingenti danni a seguito degli eventi verificatisi dal 17 al 19 agosto 2022 nei comuni di Ferrara, Bondeno e Vigarano Mainarda;
-di aver presentato domanda di accesso ai contributi previsti per tale calamità, richiedendo, dapprima, il rimborso dei danni strutturali e della perdita della produzione del frutteto e, poi, rettificando la richiesta in riduzione, limitando la richiesta di contributo ai soli danni strutturali;
-con nota del 6.3.2024, la Regione Emilia Romagna inviava preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n 241 del 1990, nella quale erano indicati plurimi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
-a tale comunicazione era dato riscontro con una documentata memoria in cui si contestavano tutte le ragioni contenute nel preavviso di diniego, evidenziando come le stesse non fossero condivisibili;
-con atto di data 4.6.2024, la Regione Emila Romagna ha, però, respinto la domanda di contributo, evidenziando, in particolare, che “ l’asserita impossibilità in concreto di assicurare gli impianti di produzioni arboree e arbustive, le reti antigrandine, gli impianti antibrina e le reti monofilare antinsetto non consente allo scrivente Ufficio di escludere l’applicabilità del par. 1.3 PGRA 2022 e dell’art. 5, c. 4, D.lgs. n. 102/2004, in quanto tale deroga è di esclusiva competenza del MASAF ai sensi dell’art. 6 comma 2; si evidenzia, inoltre, che nel modello di domanda, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000, è presente la dicitura <– danni alle strutture (strutture rurali, stalle, capannoni ecc. ad esclusione di quelle di cui all’elenco 1.3 dell’allegato 1 Decreto Mipaaf del 31/03/2022 “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022”pubblicato nella G.U. n. 114 del 17/05/2022)> ”, aggiungendo che “ per le medesime motivazioni di cui sopra, l’allegato aggiornamento del CME ricalcolato con i costi delle piante appartenenti a varietà con royalties, non risulta ammissibile ” e deliberando, quindi, di “ disporre il diniego dell’istanza di contributo per eventi calamitosi nei giorni 17-19 agosto 2022 – venti forti nella provincia di Ferrara, acquisita agli atti con prot.20.09.2023.0962392, ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.lgs. n. 102/2004 in quanto il danno accertato è inferiore alla soglia minima del 30% “.
Il ricorrente ha, quindi, impugnato il suddetto diniego e gli atti presupposti deducendo i seguenti vizi: “ Primo Motivo: Violazione dell’art. 1 e 5, co. 1, 5 c. 4 e art. 6, co. 2 D.lgs. n. 102/2004 e par. 1.3 del D. MIPAF del 31-3-22, PGRA 2022; D. MASAF 6 GIUGNO 2023; Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per travisamento: eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e perplessità della motivazione ”; in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, il danno subito sarebbe superiore al 30% della produzione agricola vendibile (PLV), con la conseguenza che la domanda avrebbe dovuto essere ammessa al contributo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004, che prevede la soglia minima del 30%; inoltre, per quanto astrattamente ammissibile, non vi sarebbe stata alcuna concreta possibilità di assicurare la produzione e le strutture in questione avverso eventi eccezionali, di così forte intensità, quale quello verificatosi il 17-19 agosto 2023, per mancanza di coperture assicurative agevolate (come dimostrato dalla nota del 25.10.2022 del Presidente di CO FE e Bologna –in cui si precisava che avverso agli eventi in questione non sussistevano sufficienti coperture assicurative agevolate offerte dalle compagnie di assicurazione – e dalla comunicazione dell’Assessore competente inviata al Ministro in ordine alla “indisponibilità delle compagnie assicurative ad assicurare tali danni per le imprese agricole, per questa tipologia di calamità”), con la conseguenza che la Regione avrebbe dovuto concedere il contributo proprio in considerazione dell’impossibilità concreta di procedere all’assicurazione, pena l’illegittimità dell’intera disciplina di settore; “ Secondo Motivo: Violazione art. 10bis L. 241-1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria “; sarebbe violata la norma procedimentale richiamata in quanto, a seguito del preavviso di rigetto, il ricorrente aveva depositato memoria difensiva che superava tutti i motivi ostativi indicati nella comunicazione dell’Amministrazione.
Per resistere al ricorso, con atto meramente formale si è costituito in giudizio il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Anche la Regione Emilia Romagna si è costituita in giudizio, eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito TAR in favore del Tar Lazio, stante l’impugnazione, quale atti presupposti, (anche) dei DD.MM. 6 giugno 2022 e n. 148418 del 31marzo 2022; nel merito, ha puntualmente contestato le censure avversari, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Rinunciata l’istanza cautelare, in vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni e contestato quelle avversarie.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di difetto di competenza territoriale, in quanto parte ricorrente ha contestato l’applicazione operata dalla Regione (con l’atto di diniego impugnato in via principale) della disciplina di settore (tra cui i D.M. 31 marzo 2022 e 6 giugno 2022), ritenendo che, pur a fronte delle disposizioni cui al D.Lgs. n. 102/2004 e dell’elenco di cui al par. 1.3 contenuto nell’Allegato 1 al D.M. n. 148418/2022 (PGRA 2022), l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto concedere il contributo richiesto, stante la concreta impossibilità di assicurare le strutture in questione. La competenza, pertanto, è dell’intestato Tribunale.
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Il primo motivo non è condivisibile.
Pare opportuno, in via preliminare, delineare brevemente il quadro normativo di riferimento.
L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 102/2004 dispone, per quanto qui rileva, che “ Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica (….). Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresì l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo ”; il comma 3 del medesimo articolo prevede che “ Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria (….) ”; il successivo art. 4, nel disciplinare il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (in sigla PGRA), prevede che “ L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata (…) tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie ” (comma 1) e che “ Il Piano è elaborato anche sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ”, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, tra l’altro, da “ g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA” (…) g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS) ” (comma 2); l’art. 5 – che riguarda, invece, gli interventi compensativi – dispone, al comma 4 e per quanto qui interessa, che “ Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.(….)” . Dunque, per espressa disposizione di legge, le agevolazioni, quale misura compensativa alternativa a quella di prevenzione, sono ammesse esclusivamente nel caso di danni alle strutture che non siano ammesse all’assicurazione agevolata.
Il D.M. n. 148418 del 31 marzo 2022, con il quale è stato approvato, ai seni del ricordato art. 4 del D.Lgs. n. 102/2004, il PGRA 2022, dispone che “ Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2022, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1 ”; il par. 1.3 dell’Allegato 1 riporta espressamente “ le strutture aziendali assicurabili ”, così definite: “ impianti di produzione arboree e arbustive; reti/teli antipioggia –antigrandine; serre e tunnel fissi rivestimento in film plastico; serre fisse rivestite in vetro; serre per fungicoltura –strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato; ombrai -strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante; impianti antibrina; reti monofilari anti insetto ”.
Ebbene, alla luce dell’esposto quadro normativo la Regione, con l’atto qui gravato, si è limitata a dare applicazione della disciplina relativa alle misure compensative di cui all’art. 5 della legge n. 102/2004, il cui comma 4 esclude espressamente dalle agevolazioni, tra gli altri, i danni alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata. Le strutture aziendali danneggiate di cui alla domanda di contributo presentata dal ricorrente- e la circostanza non è in discussione tra le parti - rientrano tra quelle assicurabili indicate nel par. 1.3 dell’Allegati 1 del PGRA 2022.
Dunque, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l’Amministrazione regionale non avrebbe potuto concedere deroghe al fine di consentire l’erogazione di un contributo per strutture per le quali la normativa statale ha previsto un’espressa esclusione dalle agevolazioni compensative (art. 1, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 102/2004, in combinato disposto con l’art. 5, comma 4 del medesimo decreto).
La circostanza dell’esclusione dalle agevolazioni, peraltro, era ben nota al ricorrente già al momento della domanda, presentata con il relativo modulo (predisposto dall’Amministrazione) in cui era prevista la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, “ che a seguito del citato evento calamitoso, l’azienda ha subito i seguenti danni a strutture e scorte: danni alle strutture (strutture rurali, stalle, capannoni, ecc. ad esclusione di quelle di cui all’elenco 1.3 dell’allegato 1 Decreto Mipaf del 31/03/2022” Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022” pubblicato nella G.U. n. 114 de 17/05/20 ”.
Non modifica tale conclusione la dedotta impossibilità, in concreto, di stipulare un’assicurazione, circostanza che sarebbe suffragata dalla ricordata nota di CO del 25.10.2022 e dalla comunicazione dell’assessore regionale inviata al Ministero competente. Tale carteggio, invero, potrebbe dimostrare, eventualmente, la necessità di una correzione o di un aggiustamento a livello normativo, ma certo non consente alla regione di disapplicare le previsioni di cui al D.Lgs n. 102/2004. A tal proposito, peraltro, va aggiunto che il PGRA 2022, come in precedenza ricordato, è stato approvato sulla base delle proposte di una Commissione tecnica costituita, tra l’altro, da rappresentanti del mondo assicurativo, oltre che, ovviamente, di soggetti competenti nell’ambito dell’agricoltura.
In conclusione, alla luce delle esposte argomentazioni, il primo motivo di ricorso va disatteso.
Anche il secondo motivo, relativo alla asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, va respinto.
L’Amministrazione regionale ha, invero, correttamente applicato la disposizione procedimentale invocata, inviando il preavviso di rigetto, esaminando puntualmente i rilievi e i documenti trasmessi dal ricorrente e concludendo che tali argomenti non potevano superare il profilo ostativo all’accoglimento della domanda di contributo di cui si è trattato esaminando il precedente motivo di ricorso. Non sussiste, pertanto, la violazione della disposizione richiamata né alcun difetto istruttorio.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO