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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1347/24 RG, avente ad oggetto risarcimento danni per violazione della privacy
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Portolano presso la quale è Parte_1
elettivamente domiciliato in Quarto (NA), via Crocillo numero 63, in virtù di mandato rilasciato sul foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo, ricorrente;
E
in persona del Legale Rappresentante p. t., e Controparte_1 CP_2
, entrambi rappresentati e difesi, il primo, giusta procura rilasciata su separato foglio ed in
[...]
esecuzione della delibera di G.C. n. 109 dell'11.10.2023, il secondo, giusta procura rilasciata su separato foglio dall'Avvocato Gennaro Di Somma presso il quale sono elettivamente domiciliati in
Gragnano (NA), Via Nuova San Leone n. 99, resistenti.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 22 gennaio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente citava in giudizio i resistenti chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in seguito alla violazione delle norme sulla privacy.
1 In particolare, il ricorrente esponeva che, dichiarato vittorioso in una sentenza emessa dal giudice di pace contro il chiedeva a quest'ultimo il pagamento del proprio onorario, Controparte_1
come liquidato nella predetta sentenza. Il comune negava il pagamento, sull'assunto che la richiesta di pagamento dovesse essere corredata dalla produzione del documento di regolarità contributiva (cd
DURC), che, nel caso del ricorrente, doveva essere rilasciato dalla cassa forense.
Pertanto, nell'inerzia del ricorrente, che, in virtù della sua professione riteneva non dovuta la comunicazione del DURC, il comune provvedeva a richiedere il suddetto documento alla cassa forense.
In seguito a tale richiesta, l'ente previdenziale rilevava un debito contributivo del ricorrente pari ad euro 17.000,00 che, pertanto, provvedeva a richiedere in pagamento.
Il ricorrente, giudicata lesiva ed illegittima la condotta del comune, per aver richiesto alla cassa forense documenti tutelati dalla legge sulla privacy, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno in tal modo procuratogli, pari alla sanzione irrogatagli dall'ente previdenziale.
Si costituivano il ed il dottor i quali, preliminarmente, eccepivano la Controparte_1 CP_2
loro carenza di legittimazione passiva, affermando che il titolare del trattamento dei dati, che il ricorrente assumeva violati, era la cassa forense.
Nel merito, eccepivano che, benché nessuna norma vietasse di chiedere il durc alla cassa, quest'ultima non glielo aveva trasmesso, pertanto non vi era stata alcuna divulgazione di dati sensibili.
Dichiaravano, quindi, che l'accertamento contributivo eseguito dall'ente previdenziale, era stata una mera coincidenza.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.
Risolta la questione della competenza funzionale della sezione civile di questo tribunale in luogo di quella del lavoro, si può passare all'esame del merito.
Nel merito, con riferimento alle norme richiamate dalle parti, è bene precisare che ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 196-03 il "titolare" del trattamento dei dati personali è, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
2 competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
il
"responsabile" di tale trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
per "comunicazione" si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Secondo la legge n. 675/1996, il "titolare" del trattamento dei dati personali è la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati, anche per ciò che riguarda la sicurezza.
Orbene, dall'esame dei documenti prodotti, emerge che con pec del 27 settembre 2022 il comune chiedeva all'avvocato la certificazione di regolarità contributiva, inviando detta richiesta Parte_1
anche alla cassa forense, la quale con pec del 16 novembre 2022 rispondeva che tale documento,
benché non necessario, sarebbe stato inviato esclusivamente all'avvocato . Parte_1
Successivamente, in data 20 dicembre 2022, la cassa forense inviava all'avv. , la sanzione Parte_1
relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali.
In seguito alla richiesta del durc da parte del comune in data 5 gennaio 2023 la cassa ferense avvertiva l'avvocato che il comune le aveva richiesto l'esibizione del durc. Parte_1
Orbene, in virtù delle norme sulla privacy sopra richiamate, emerge che il titolare del trattamento dei dati dell'avvocato è esclusivamente la cassa forense e non il , né Parte_1 CP_1 CP_1
tantomeno uno dei suoi dipendenti.
Dall'esame di documenti prodotti dalle parti, non v'è prova che la cassa forense abbia inviato la certificazione richiesta al comune, violando, pertanto, le norme sulla privacy con riferimento ai dati dell'avvocato . Difatti, con pec del 16 novembre 2022, alla richiesta di produzione di tale Parte_1
3 certificazione, la cassa forense ha risposto che detto documento sarebbe stato inviato esclusivamente all'interessato.
Pertanto, ritenuto che nessuna violazione della privacy dell'avv. è stata commessa dal Parte_1
né dal dr. la domanda va rigettata. Controparte_1 Controparte_2
Con riferimento alle spese di giudizio, considerato che il pur non avendo violato le norme CP_1
sulla privacy, ha subordinato il pagamento dei compensi professionali dell'avv. alla Parte_1
produzione di un documento non dovuto, in tal modo procrastinando illegittimamente il predetto pagamento, si ritiene opportuno compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1347/24 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa interamente la spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 22 gennaio 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1347/24 RG, avente ad oggetto risarcimento danni per violazione della privacy
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Portolano presso la quale è Parte_1
elettivamente domiciliato in Quarto (NA), via Crocillo numero 63, in virtù di mandato rilasciato sul foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo, ricorrente;
E
in persona del Legale Rappresentante p. t., e Controparte_1 CP_2
, entrambi rappresentati e difesi, il primo, giusta procura rilasciata su separato foglio ed in
[...]
esecuzione della delibera di G.C. n. 109 dell'11.10.2023, il secondo, giusta procura rilasciata su separato foglio dall'Avvocato Gennaro Di Somma presso il quale sono elettivamente domiciliati in
Gragnano (NA), Via Nuova San Leone n. 99, resistenti.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 22 gennaio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente citava in giudizio i resistenti chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in seguito alla violazione delle norme sulla privacy.
1 In particolare, il ricorrente esponeva che, dichiarato vittorioso in una sentenza emessa dal giudice di pace contro il chiedeva a quest'ultimo il pagamento del proprio onorario, Controparte_1
come liquidato nella predetta sentenza. Il comune negava il pagamento, sull'assunto che la richiesta di pagamento dovesse essere corredata dalla produzione del documento di regolarità contributiva (cd
DURC), che, nel caso del ricorrente, doveva essere rilasciato dalla cassa forense.
Pertanto, nell'inerzia del ricorrente, che, in virtù della sua professione riteneva non dovuta la comunicazione del DURC, il comune provvedeva a richiedere il suddetto documento alla cassa forense.
In seguito a tale richiesta, l'ente previdenziale rilevava un debito contributivo del ricorrente pari ad euro 17.000,00 che, pertanto, provvedeva a richiedere in pagamento.
Il ricorrente, giudicata lesiva ed illegittima la condotta del comune, per aver richiesto alla cassa forense documenti tutelati dalla legge sulla privacy, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno in tal modo procuratogli, pari alla sanzione irrogatagli dall'ente previdenziale.
Si costituivano il ed il dottor i quali, preliminarmente, eccepivano la Controparte_1 CP_2
loro carenza di legittimazione passiva, affermando che il titolare del trattamento dei dati, che il ricorrente assumeva violati, era la cassa forense.
Nel merito, eccepivano che, benché nessuna norma vietasse di chiedere il durc alla cassa, quest'ultima non glielo aveva trasmesso, pertanto non vi era stata alcuna divulgazione di dati sensibili.
Dichiaravano, quindi, che l'accertamento contributivo eseguito dall'ente previdenziale, era stata una mera coincidenza.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.
Risolta la questione della competenza funzionale della sezione civile di questo tribunale in luogo di quella del lavoro, si può passare all'esame del merito.
Nel merito, con riferimento alle norme richiamate dalle parti, è bene precisare che ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 196-03 il "titolare" del trattamento dei dati personali è, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
2 competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
il
"responsabile" di tale trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
per "comunicazione" si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Secondo la legge n. 675/1996, il "titolare" del trattamento dei dati personali è la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati, anche per ciò che riguarda la sicurezza.
Orbene, dall'esame dei documenti prodotti, emerge che con pec del 27 settembre 2022 il comune chiedeva all'avvocato la certificazione di regolarità contributiva, inviando detta richiesta Parte_1
anche alla cassa forense, la quale con pec del 16 novembre 2022 rispondeva che tale documento,
benché non necessario, sarebbe stato inviato esclusivamente all'avvocato . Parte_1
Successivamente, in data 20 dicembre 2022, la cassa forense inviava all'avv. , la sanzione Parte_1
relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali.
In seguito alla richiesta del durc da parte del comune in data 5 gennaio 2023 la cassa ferense avvertiva l'avvocato che il comune le aveva richiesto l'esibizione del durc. Parte_1
Orbene, in virtù delle norme sulla privacy sopra richiamate, emerge che il titolare del trattamento dei dati dell'avvocato è esclusivamente la cassa forense e non il , né Parte_1 CP_1 CP_1
tantomeno uno dei suoi dipendenti.
Dall'esame di documenti prodotti dalle parti, non v'è prova che la cassa forense abbia inviato la certificazione richiesta al comune, violando, pertanto, le norme sulla privacy con riferimento ai dati dell'avvocato . Difatti, con pec del 16 novembre 2022, alla richiesta di produzione di tale Parte_1
3 certificazione, la cassa forense ha risposto che detto documento sarebbe stato inviato esclusivamente all'interessato.
Pertanto, ritenuto che nessuna violazione della privacy dell'avv. è stata commessa dal Parte_1
né dal dr. la domanda va rigettata. Controparte_1 Controparte_2
Con riferimento alle spese di giudizio, considerato che il pur non avendo violato le norme CP_1
sulla privacy, ha subordinato il pagamento dei compensi professionali dell'avv. alla Parte_1
produzione di un documento non dovuto, in tal modo procrastinando illegittimamente il predetto pagamento, si ritiene opportuno compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1347/24 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa interamente la spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 22 gennaio 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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