Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/07/2025, n. 6227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6227 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06227/2025REG.PROV.COLL.
N. 04602/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4602 del 2024, proposto da
LE ON in qualità di socio accomandatario di LE S.a.s. di LE A. & P e LE S.a.s. di LE A. & P., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Deflorian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. per la Provincia autonoma di Bolzano n. 350/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Filomena Lipardi, in sostituzione dell'avv. Umberto Deflorian, e Vincenzo Stumpo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 28 gennaio 2022 l’appellante presentava una domanda per la concessione delle prestazioni dell’integrazione salariale ordinaria (C.I.G.O.), di cui all’art. 11, d.lgs. n. 148/2015, per motivi metereologici, per un totale di 2.112 ore, riferite al periodo dal 20.12.2021 al 23.01.2022 ed al cantiere sito nel comune di Vandoies (BZ), ad un’altitudine di 860,00 m.s.l.m.
1.1 - In data 24 febbraio 2022 l’impresa depositava un’ulteriore domanda relativa sempre allo stesso cantiere e per le medesime causali, per 1.760 ore relative al periodo dal 24.01.2022 al 20.02.2022.
2 - Con provvedimenti di data 11.11.2022, notificati in data 16.11.2022, il direttore I.N.P.S. della sede di Bolzano aveva rigettato le due domande in quanto, per la prima, “ l’azienda che chiede l’intervento della Cassa Integrazione non risulta svolgere alcuna attività al momento del verificarsi dell’evento meteo, in quanto le parti di comune accordo hanno deciso di differire l’inizio dei lavori al 02/03/2022 ” ed inoltre l’“ evento meteo avverso, dunque, anche qualora si fosse manifestato, non avrebbe potuto determinare la sospensione dell’attività lavorativa dal 20/12/21, non essendo quest’ultima in corso di svolgimento ”; mentre per la seconda istanza, si sarebbe trattato di “ proroga di una precedente istanza presentata per il periodo 20/12/2021- 23/01/2022 ”, nel mentre i lavori di “ ampliamento della rete idrica bianca per il Comune di Vandoies ”, nell’esecuzione dei quali l’impresa era occupata, “ hanno avuto inizio in data 02/03/2022 ”, con la conseguenza che l’“ evento meteo […] anche qualora si fosse manifestato, non avrebbe potuto determinare la sospensione dell’attività lavorativa dal 20/12/21 ”.
3 - Con ricorso gerarchico la società impugnava i provvedimenti di rigetto innanzi alla sede provinciale di Bolzano dell’I.N.P.S.
3.1 - Decorsi inutilmente 90 giorni si perfezionava il silenzio-rigetto in base all’art. 6 del D.P.R. 1199/1971, all’art. 20 della L. 1034/1971 e ai sensi dell’art. 47, comma 4, della L. 88/1989.
3.2 - A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, l’appellante agiva avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che l’impresa “ alla data del 17.12.2021 si fosse meramente limitata a iniziare i preparativi per l’apertura del cantiere, sospendendo quindi tale attività - prodromica all’effettuazione dei lavori veri e propri - e rinviando il tutto al 2 marzo 2022 ”. Inoltre, il gelo tipico delle aree alpine non sarebbe da solo motivazione sufficiente per l’accesso alla C.I.G. anche per gli operatori economici che operano all’esterno.
4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo che i lavori hanno avuto effettivamente inizio il 17.12.2021 e la Direzione lavori li aveva sospesi per motivi metereologici.
Nello specifico, l’appellante rileva che:
- in data 17.12.2021 il direttore dei lavori esegue la consegna dei lavori alla ricorrente;
- i lavori (“demolizione di asfalto, scarificature, scavo”, “posa di tubi”, “riempimento”) proseguono sino al 19.12.2021, data in cui è ancora il direttore dei lavori a decretarne la sospensione;
- la prima domanda di ammissione alla C.I.G. ha ad oggetto il periodo 20.12.2021/23.1.2022: si tratta di un lasso temporale in cui, nell’area interessata dal cantiere, le temperature minime oscillano tra i - 14 ed i - 8 °C e sono frequenti le nevicate;
- il 24.1.2022 la direzione lavori, stante la persistenza di condizioni climatiche avverse, non ritiene opportuno dare corso al prosieguo dei lavori e ne differisce l’inizio al giorno 2.3.2022;
- la domanda di ammissione alla C.I.G. in prosecuzione ha, quindi, ad oggetto il periodo 24.1.2022/20.2.2022 ed è riferita a n. 11 lavoratori.
4.1 – L’appellante valorizza inoltre il fatto che l’anno precedente le domande dalla stessa presentate di contenuto analogo erano state accolte dall’INPS.
4.2 – Sotto il profilo giuridico, l’appellante sostiene che i due presupposti richiesti dalla normativa (i.e. la transitorietà dell’evento e la non imputabilità della causale) sono da interpretarsi come comprensivi di ulteriori diversi requisiti: - il primo deve valutarsi sotto il duplice aspetto della “temporaneità” e della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva” (entrambi elementi che sussistono nel caso di specie); - il secondo consiste non solo nella involontarietà, assenza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale, secondo criterio che deve, a sua volta, ritenersi senz’altro integrato; - in nessuna occasione si parla, quindi, del criterio dell’imprevedibilità, ritenuto dall’Istituto, in motivazione, addirittura essenziale ai fini della concessione del beneficio previdenziale.
5 – L’appello è infondato.
L’art. 11 della d.lgs. n. 148/2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) dispone che: “1 . Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato ”.
Contrariamente alla prospettazione di parte appellante, anche nel caso di avverse condizioni metereologiche, la norma richiede che la concessione del beneficio sia subordinata al fatto che la situazione non sia imputabile all’impresa.
Al riguardo, va ricordato che l’“ istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, e quindi con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo l’intervento di garanzia del lavoratore ” ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 ed 8129).
Correttamente il Giudice di primo grado ha richiamato la Circolare I.N.P.S. n. 139 del 2016, dove tra l’altro si legge: “ Sotto il profilo della "temporaneità" dell'evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione. La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva denotano infatti una "non transitorietà" della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (circ. 249/90). Infatti, le aziende soggette a cicliche contrazioni dell'orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all'intervento di CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale. Di solito, inoltre, la ciclicità della contrazione produttiva può essere il sintomo o di una non ottimale organizzazione aziendale, e quindi far venir meno anche il requisito della “non imputabilità” dell’evento, o di un esubero di personale e come tale non integrabile”.
Ad ulteriore conferma, si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, con orientamento condivisibile, che “ la cd. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia a fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, comprensivi dell'impiego della mano d' opera. Segue che rientrano ordinariamente nella seconda tipologia gli eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi quali: il caso fortuito, la forza maggiore, il “factum principis”, ovvero l'illecito del terzo . Il loro verificarsi determina , con carattere di ineludibilità, l'interruzione dei lavori con ricaduta sugli oneri di retribuzione dei lavoratori a tal fine assunti. L' evento interruttivo è, invece, imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto, quando esso si riconduce all'erroneità delle scelte tecniche in sede di progettazione; alla non corretta modulazione ed impegno delle maestranze in relazione all'ordinaria e prevedibile esecuzione del progetto, ovvero all'omessa previsione di possibili situazioni impeditive dell'ordinario prosieguo dei lavori ” (Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8218).
5.1 - Tanto precisato, nel caso di specie, non appare determinante la presenza di condizioni di freddo e gelo − addotte dalla società a giustificazione della sospensione dei lavori – perché dette intemperie devono pur sempre riguardare fatti esterni, imponderabili, e dunque non dominabili da chi organizza l’impiego della mano d’opera dell’impresa. Viceversa, visti i mesi invernali in cui si è verificata la sospensione, deve rilevarsi che le basse temperature riscontrate nella zona geografica di riferimento non appaiono affatto imprevedibili (come del resto confermato dall’appellante, secondo la quale: “ la Provincia altoatesina “gode” di un clima invernale rigido e freddo, soprattutto ad altitudini elevate quali quella indicata nelle istanze di cui trattasi - e, cioè, a 860 m. s.l.m. -, il quale rende naturalmente impossibile per le imprese edili poter svolgere una serie di lavorazioni che richiedono, invece, temperature più elevate per poter essere effettuate ”). Ne deriva che la società appellante avrebbe dovuto, in base al canone dell’ordinaria diligenza, prevedere tali effetti climatici e, quindi, avrebbe dovuto organizzare il lavoro delle proprie maestranze in modo alternativo al fine di non dover ricorrere alla sospensione dei lavori.
Al riguardo, la Sezione ha già avuto modo di precisare che “ non è sufficiente che la singola causa interruttiva dello svolgimento dell’attività lavorativa integri di per sé gli estremi del caso fortuito o forza maggiore, ma è necessario che la sua realizzazione, globalmente considerata, non sia dipesa dalla condotta del datore di lavoro ” (Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 2018, n. 2912).
Le caratteristiche della commessa relativa ai lavori poi sospesi e le iniziative intraprese dal direttore dei lavori non risultano idonee a portare ad un diverso esito, tenuto conto del fatto che il requisito della “non imputabilità” all’imprenditore deve intendersi nel senso che “ i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa ” (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1251 del 2019; cfr. anche sez. III, 11.12.2019, n. 8434).
5.2 - Le considerazioni che precedono escludono la spettanza del beneficio richiesto a prescindere dall’ulteriore questione circa il fatto che i lavori fossero iniziati o meno, potendosi pertanto soprassedere dall’esame della relativa questione, così come degli ulteriori rilievi svolti dall’appellante.
5.3 - Infine, quanto ai provvedimenti favorevoli relativi alla precedente stagione invernale, si condivide l’assunto del Giudice di primo grado per cui ogni domanda è soggetta ad autonoma valutazione discrezionale dell’Istituto, senza che si possa invocare il beneficio concesso in pregresse occasioni al fine di ottenere l’estensione anche ad altre, rispetto alle quali pacificamente non ne sussistono i presupposti.
6 – Per le ragioni esposte, l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO