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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/10/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice giudice relatore dott.ssa Jone Galasso riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Zito ed elettivamente domiciliato in
Pagani alla via Ugone di Pagani n. 9; parte ricorrente
E
,rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Mauri ed elettivamente domiciliata in CP 1
Angri alla via R. De Pascale n. 11; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024, Parte 1 esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con CP 1 in data 11.04.2023 e che, dall'unione coniugale, non erano nati figli. Esponeva, altresì, che la comunione materiale e morale dei coniugi era venuta meno a causa dei comportamenti aggressivi tenuti dalla resistente verso di sé e che il matrimonio tra i coniugi era durato solo pochi mesi. Rappresentava, in aggiunta, di lavorare a Nuoro come insegnante con contratto a tempo determinato e di essere aiutato dalla sua famiglia di origine per far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana. Inoltre, rappresentava che il coniuge resistente percepiva una somma mensile di €. 800,00 a titolo di retribuzione oltre alla somma di €. 500,00 per il mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione senza riconoscersi alcun mantenimento per la resistente. CP 1Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2024, si costituiva in giudizio e chiedeva che la fine dell'unione coniugale fosse addebitata al ricorrente ed, al contempo, si opponeva a tutte le altre domande formulate dalla controparte.
Deduceva, a riguardo, che i redditi percepiti dal ricorrente erano di gran lunga superiori a quelli dichiarati in quanto il coniuge, oltre a lavorare come insegnante, svolgeva anche l'attività di rider per le consegne a domicilio;
deduceva, inoltre, di percepire la somma mensile di €. 300,00 per il mantenimento dei suoi due figli avuti dal precedente matrimonio. Alla stregua di ciò, oltre all'addebito della separazione, chiedeva che il coniuge fosse obbligato a corrispondere la somma mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento personale;
chiedeva inoltre che le fosse trasferita l'autovettura targata DA889JJ e che il coniuge fosse condannato a restituire la somma di €. 1.400,00 a lui donata dai di lei parenti come regalo di nozze.
All'udienza del 16.10.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Non va, invece, accolta le domanda di addebito formulata da parte resistente.
Infatti, tale domanda non ha avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non è stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Infatti, per costante giurisprudenza, è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno dell'affectio coniugalis, in quanto: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cass. n.14840/2006).
Nel caso di specie, la parte non ha offerto la prova dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la loro efficacia causale rispetto al venire meno dell'unione coniugale.
Pertanto, la domanda di addebito va rigettata.
Passando alle statuizioni economiche giova ricordare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., in sede di separazione può essere stabilito a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita.
L'entità del mantenimento deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell'altro.
Orbene, dalla documentazione reddituale depositata, è emerso che il Pt 1 ha prodotto i seguenti redditi nell'anno 2023: €. 18.423,44 a titolo di lavoro dipendente corrispondente ad un netto mensile di circa €. 1.658,13 nonché l'ulteriore somma di €. 1.810,88; inoltre,
nell'anno 2024, oltre all'attività di insegnante con contratto a tempo determinato, ha lavorato in regime di occasionalità con la società di consegne Deliveroo ed ha percepito le seguenti ulteriori somme: €. 418,98 nel mese di maggio del 2024, €. 256,00nel mese di giugno 2024, €.
764,00 nel mese di luglio ed, infine, €. 581,58 nel mese di agosto (v. documenti depositati in data 16.01.2025).
Viceversa, dalla documentazione prodotta dalla controparte, è emerso che la CP_1 ha prodotto nell'anno 2023 un reddito lordo pari ad €. 1.812,86 per aver lavorato dal 01.012023 al 25.04.2023 (v. dichiarazioni reddituale depositata in data 13.01.2025). Tuttavia, la resistente che ha espressamente dichiarato di aver lavorato con contratto a tempo determinato come addetta alle pulizie sino al settembre del 2024 percependo una retribuzione mensile di €. 800,00/900,00 - risulta all'attualità in stato di disoccupazione e fruisce dell'indennità PI (v. verbale di udienza del 27.06.2024 e domanda di disoccupazione depositata in data 13.01.2025).
Orbene, tenuto conto dei redditi percepiti da entrambe le parti nonché della circostanza che l'unione coniugale è durata poco più di un anno e che la resistente ha capacità lavorativa (tanto da essere ancora abile al lavoro) si reputa idoneo confermare la somma a titolo di mantenimento personale stabilita ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. dovrà versare la somma mensile di €. 80,00 a titolo di Pertanto, Parte 1
mantenimento di CP 1
Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate da parte resistente, trattandosi di domande non connesse ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con l'oggetto tipico del giudizio di separazione (v. ordinanza del 27.06.2024).
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni e dai rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di Parte 1 ed CP 1 coniugi per matrimonio celebrato in data 11.04.2023 in Nocera Inferiore (atto n. 2, parte II, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2023);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
4. dispone che Parte_1 versi a CP 1 la somma mensile di €. 80,00 a titolo di mantenimento personale, a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice giudice relatore dott.ssa Jone Galasso riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Zito ed elettivamente domiciliato in
Pagani alla via Ugone di Pagani n. 9; parte ricorrente
E
,rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Mauri ed elettivamente domiciliata in CP 1
Angri alla via R. De Pascale n. 11; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024, Parte 1 esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con CP 1 in data 11.04.2023 e che, dall'unione coniugale, non erano nati figli. Esponeva, altresì, che la comunione materiale e morale dei coniugi era venuta meno a causa dei comportamenti aggressivi tenuti dalla resistente verso di sé e che il matrimonio tra i coniugi era durato solo pochi mesi. Rappresentava, in aggiunta, di lavorare a Nuoro come insegnante con contratto a tempo determinato e di essere aiutato dalla sua famiglia di origine per far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana. Inoltre, rappresentava che il coniuge resistente percepiva una somma mensile di €. 800,00 a titolo di retribuzione oltre alla somma di €. 500,00 per il mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione senza riconoscersi alcun mantenimento per la resistente. CP 1Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2024, si costituiva in giudizio e chiedeva che la fine dell'unione coniugale fosse addebitata al ricorrente ed, al contempo, si opponeva a tutte le altre domande formulate dalla controparte.
Deduceva, a riguardo, che i redditi percepiti dal ricorrente erano di gran lunga superiori a quelli dichiarati in quanto il coniuge, oltre a lavorare come insegnante, svolgeva anche l'attività di rider per le consegne a domicilio;
deduceva, inoltre, di percepire la somma mensile di €. 300,00 per il mantenimento dei suoi due figli avuti dal precedente matrimonio. Alla stregua di ciò, oltre all'addebito della separazione, chiedeva che il coniuge fosse obbligato a corrispondere la somma mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento personale;
chiedeva inoltre che le fosse trasferita l'autovettura targata DA889JJ e che il coniuge fosse condannato a restituire la somma di €. 1.400,00 a lui donata dai di lei parenti come regalo di nozze.
All'udienza del 16.10.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Non va, invece, accolta le domanda di addebito formulata da parte resistente.
Infatti, tale domanda non ha avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non è stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Infatti, per costante giurisprudenza, è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno dell'affectio coniugalis, in quanto: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cass. n.14840/2006).
Nel caso di specie, la parte non ha offerto la prova dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la loro efficacia causale rispetto al venire meno dell'unione coniugale.
Pertanto, la domanda di addebito va rigettata.
Passando alle statuizioni economiche giova ricordare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., in sede di separazione può essere stabilito a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita.
L'entità del mantenimento deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell'altro.
Orbene, dalla documentazione reddituale depositata, è emerso che il Pt 1 ha prodotto i seguenti redditi nell'anno 2023: €. 18.423,44 a titolo di lavoro dipendente corrispondente ad un netto mensile di circa €. 1.658,13 nonché l'ulteriore somma di €. 1.810,88; inoltre,
nell'anno 2024, oltre all'attività di insegnante con contratto a tempo determinato, ha lavorato in regime di occasionalità con la società di consegne Deliveroo ed ha percepito le seguenti ulteriori somme: €. 418,98 nel mese di maggio del 2024, €. 256,00nel mese di giugno 2024, €.
764,00 nel mese di luglio ed, infine, €. 581,58 nel mese di agosto (v. documenti depositati in data 16.01.2025).
Viceversa, dalla documentazione prodotta dalla controparte, è emerso che la CP_1 ha prodotto nell'anno 2023 un reddito lordo pari ad €. 1.812,86 per aver lavorato dal 01.012023 al 25.04.2023 (v. dichiarazioni reddituale depositata in data 13.01.2025). Tuttavia, la resistente che ha espressamente dichiarato di aver lavorato con contratto a tempo determinato come addetta alle pulizie sino al settembre del 2024 percependo una retribuzione mensile di €. 800,00/900,00 - risulta all'attualità in stato di disoccupazione e fruisce dell'indennità PI (v. verbale di udienza del 27.06.2024 e domanda di disoccupazione depositata in data 13.01.2025).
Orbene, tenuto conto dei redditi percepiti da entrambe le parti nonché della circostanza che l'unione coniugale è durata poco più di un anno e che la resistente ha capacità lavorativa (tanto da essere ancora abile al lavoro) si reputa idoneo confermare la somma a titolo di mantenimento personale stabilita ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. dovrà versare la somma mensile di €. 80,00 a titolo di Pertanto, Parte 1
mantenimento di CP 1
Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate da parte resistente, trattandosi di domande non connesse ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con l'oggetto tipico del giudizio di separazione (v. ordinanza del 27.06.2024).
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni e dai rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di Parte 1 ed CP 1 coniugi per matrimonio celebrato in data 11.04.2023 in Nocera Inferiore (atto n. 2, parte II, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2023);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
4. dispone che Parte_1 versi a CP 1 la somma mensile di €. 80,00 a titolo di mantenimento personale, a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire