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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4616/2022
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. M. Cosentino, con cui elett. dom. in Parte_1 dina n. 315, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del l.r. p.t., rappr. e dif. Controparte_1 dall'Avv. G. Rinaldi, con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere alla via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca, giusta procura in atti RESISTENTE E
in persona del l.r. p.t., in proprio e quale mandatario della rappr. e dif. CP_2 CP_3 vv. Itala De Benedictis, con cui elett. dom. in Caserta, a a, Loc. San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la parte ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2022 9003240287000 notificata in data 28/06/2022, con la quale si intimava il pagamento delle somme di cui alle cartelle n. 02820060025658748000 e n. 02820060027816247000, già impugnate in sede giudiziale ed annullate con sentenza n. 2391/2017 della Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Dedotto che le predette cartelle erano già state oggetto di impugnativa in sede giudiziale, nonché rilevata la maturata prescrizione dei crediti, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “dichiarare nullo l'atto di intimazione di pagamento per assoluta carenza di
1 motivazione dell'atto impugnato essendo le sottese cartelle di pagamento state già oggetto di ricorso, tra l'altro illegittime in diritto e nei fatti, oltre che prescritte. Di condannare parte convenuta alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, Controparte_1 sosteneva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Si costituiva, inoltre, l che, dato atto della precedente pronuncia giudiziale, deduceva CP_2 che sarebbe stato co ell'agente della riscossione procedere al discarico del credito. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese o, in via subordinata, l'esonero dal pagamento delle stesse in caso di accoglimento. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza fissata per il 21/01/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******** Il ricorso è fondato e va accolto. Dalla documentazione versata in atti emerge che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2391/2017 (proc. n. 4380/2016 R.G.) – passata in giudicato (cfr. attestazione di cancelleria in atti) - dichiarava non dovuti i crediti di cui alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta. Conseguentemente, in ragione del principio del ne bis in idem, non è possibile entrare nuovamente nel merito della pretesa contributiva, ma bisogna rifarsi alle statuizioni di tale sentenza. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”. (Cass. Civ. Sent. 2880/2023). Nel caso in esame, la sentenza n. 2391/2017, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito del proc. n. 4380/2016, relativa, tra l'altro, ai medesimi crediti previdenziali di cui al presente giudizio, ha dichiarato “non dovute da parte ricorrente all le somme di cui CP_2 alle cartelle esattoriali oggetto dell'opposizione”. Tale decisione è passata in giudicato, come di evince dall'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., depositata da parte ricorrente, che si acquisisce ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto necessaria ai fini della decisione. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, e l'impugnata intimazione di pagamento va dichiarata illegittima, in quanto relativa ad importi non dovuti, in ragione della pronuncia in atti. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 tra parte ricorrente ed
[...]
considerata la produzione della documentazione attestante il Controparte_1 ella sentenza in corso di causa;
per la restante parte si pongono a carico dell'agente per la riscossione, che notificava l'opposta intimazione, in forza di titoli
2 annullati all'esito di un giudizio in cui era stata parte, e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia. Per le medesime ragioni, si compensano integralmente nei confronti dell' CP_2
Va aggiunto che, per le ragioni esposte, non si ritengono configurabili ne in esame i presupposti per la temerarietà della lite, argomentata da parte ricorrente solo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Si precisa, inoltre, che difetta qualsivoglia allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. e che nel caso in esame non appare configurabile neppure l'ipotesi di cui al co. 2, considerato che l'atto opposto è prodromico all'esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 028 2022 9003240287000; b) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_2
c) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_1 nella misura di 1/3, e condanna Controparte_1 della parte residua in favore di p ra già ridotta, in complessivi € 3.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4616/2022
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. M. Cosentino, con cui elett. dom. in Parte_1 dina n. 315, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del l.r. p.t., rappr. e dif. Controparte_1 dall'Avv. G. Rinaldi, con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere alla via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca, giusta procura in atti RESISTENTE E
in persona del l.r. p.t., in proprio e quale mandatario della rappr. e dif. CP_2 CP_3 vv. Itala De Benedictis, con cui elett. dom. in Caserta, a a, Loc. San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la parte ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2022 9003240287000 notificata in data 28/06/2022, con la quale si intimava il pagamento delle somme di cui alle cartelle n. 02820060025658748000 e n. 02820060027816247000, già impugnate in sede giudiziale ed annullate con sentenza n. 2391/2017 della Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Dedotto che le predette cartelle erano già state oggetto di impugnativa in sede giudiziale, nonché rilevata la maturata prescrizione dei crediti, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “dichiarare nullo l'atto di intimazione di pagamento per assoluta carenza di
1 motivazione dell'atto impugnato essendo le sottese cartelle di pagamento state già oggetto di ricorso, tra l'altro illegittime in diritto e nei fatti, oltre che prescritte. Di condannare parte convenuta alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, Controparte_1 sosteneva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Si costituiva, inoltre, l che, dato atto della precedente pronuncia giudiziale, deduceva CP_2 che sarebbe stato co ell'agente della riscossione procedere al discarico del credito. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese o, in via subordinata, l'esonero dal pagamento delle stesse in caso di accoglimento. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza fissata per il 21/01/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******** Il ricorso è fondato e va accolto. Dalla documentazione versata in atti emerge che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2391/2017 (proc. n. 4380/2016 R.G.) – passata in giudicato (cfr. attestazione di cancelleria in atti) - dichiarava non dovuti i crediti di cui alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta. Conseguentemente, in ragione del principio del ne bis in idem, non è possibile entrare nuovamente nel merito della pretesa contributiva, ma bisogna rifarsi alle statuizioni di tale sentenza. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”. (Cass. Civ. Sent. 2880/2023). Nel caso in esame, la sentenza n. 2391/2017, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito del proc. n. 4380/2016, relativa, tra l'altro, ai medesimi crediti previdenziali di cui al presente giudizio, ha dichiarato “non dovute da parte ricorrente all le somme di cui CP_2 alle cartelle esattoriali oggetto dell'opposizione”. Tale decisione è passata in giudicato, come di evince dall'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., depositata da parte ricorrente, che si acquisisce ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto necessaria ai fini della decisione. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, e l'impugnata intimazione di pagamento va dichiarata illegittima, in quanto relativa ad importi non dovuti, in ragione della pronuncia in atti. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 tra parte ricorrente ed
[...]
considerata la produzione della documentazione attestante il Controparte_1 ella sentenza in corso di causa;
per la restante parte si pongono a carico dell'agente per la riscossione, che notificava l'opposta intimazione, in forza di titoli
2 annullati all'esito di un giudizio in cui era stata parte, e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia. Per le medesime ragioni, si compensano integralmente nei confronti dell' CP_2
Va aggiunto che, per le ragioni esposte, non si ritengono configurabili ne in esame i presupposti per la temerarietà della lite, argomentata da parte ricorrente solo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Si precisa, inoltre, che difetta qualsivoglia allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. e che nel caso in esame non appare configurabile neppure l'ipotesi di cui al co. 2, considerato che l'atto opposto è prodromico all'esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 028 2022 9003240287000; b) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_2
c) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_1 nella misura di 1/3, e condanna Controparte_1 della parte residua in favore di p ra già ridotta, in complessivi € 3.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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