Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 915/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Il Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero 915/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti dall'Avv. Roberto Picciolo,
- ricorrente -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Cusumano Maria Rosaria,
- resistente - avente ad oggetto: provvedimenti d'urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile.
* * *
1. – , premesso di essere conduttrice di un immobile locato Parte_1
dalla resistente, ha agito ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere l'autorizzazione del personale dell'ufficio del Comune di Milazzo a recarsi presso l'abitazione condotta in locazione in via Rosso n. 154, accedendo al vano scala – chiuso da un lucchetto – per l'installazione di un (nuovo)
La causa è stata trattata nella resistenza di e istruita mediante Parte_2
informatori per essere decisa come segue.
2. – La domanda cautelare, nei termini in cui è stata formulata, è inammissibile.
Non è necessario alcun provvedimento giurisdizionale che autorizzi il personale dell'ufficio del a compiere l'attività richiesta Controparte_1
nelle conclusioni del ricorso. Difetta, dunque, l'interesse ad agire (art. 100
c.p.c.).
Se il non è intervenuto per effetto di una propria determinazione CP_1
o per l'esistenza di fattori ritenuti ostativi (l'asterico a pagina 4 del documento prodotto il 14 gennaio 2025 contiene un'affermazione sfocata e illeggibile, oltreché di autore ignoto), sarà quest'ultimo – in quanto titolare del servizio idrico – unico legittimato a contraddire alla richiesta. Difetta, pertanto, anche la legittimazione passiva della resistente.
3. – Laddove la domanda cautelare sottenda, invece, un'inerzia, un'inattività ovvero un inadempimento della resistente, la quale pertanto andrebbe condannata a porre in essere l'attività necessaria per consentire l'allaccio o il ripristino della fornitura d'acqua, la domanda – ammesso e non concesso che possa essere in tal senso riqualificata (la riqualificazione non può spingersi sino al punto di stravolgere l'oggetto stesso della richiesta, mutandone il destinatario e il contenuto) – andrebbe comunque respinta.
3.1. – Difetterebbe, in tal caso, il fumus boni iuris.
Ipotizzando, infatti, che la richiesta possa ritenersi strumentale rispetto al diritto di godimento spettante ad in virtù dell'accordo Parte_1 negoziale in atti, l'istante non avrebbe comunque titolo per ottenere la condanna della resistente (la diversità rispetto alla domanda proposta è evidente) a ripristinare la fornitura d'acqua o a collaborare al fine di installare un nuovo contatore per l'allaccio alla rete dell'acquedotto comunale. È pacifico, infatti, che la ricorrente – per sua stessa ammissione (cfr. ricorso introduttivo) – abbia
(reiteratamente) violato l'obbligo contrattuale di corrispondere il canone, essendo irrilevanti le ragioni del mancato pagamento. L'inadempimento – com'è stato evidenziato – è un fatto oggettivo che rileva in sé, a prescindere dalla colpa del debitore, che assume significato soltanto laddove si controverta in ordine risarcimento del danno provocato dall'inadempimento.
È irrilevante, al riguardo, il fatto che lo sfratto non sia stato convalidato in altro procedimento medio tempore avviato da . Il provvedimento di Parte_2
rigetto della convalida non è idoneo al passaggio in giudicato e comunque non dà atto della prova dell'adempimento rispetto all'obbligo di pagamento del canone. In motivazione è stato espressamente evidenziato che l'opponente ha allegato – non provato – di aver sanato la morosità antecedentemente alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto, laddove la convalida presuppone la mancata comparizione o la mancata opposizione dell'intimato (cfr. art. 663, comma 1, c.p.c.).
Non essendo noto l'esito del merito del giudizio instaurato a seguito della conversione del rito, allo stato degli atti – e tenuto conto della sommarietà che caratterizza la cognizione cautelare – vi sono elementi più che sufficienti per affermare – a fronte del conclamato inadempimento della conduttrice –
l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
Per l'effetto, la ricorrente – anche riformulando, in ottica sostanziale, le conclusioni contenute in ricorso – non avrebbe diritto ad ottenere dalla controparte alcuna prestazione, a prescindere dal fatto che questa fosse o meno dovuta in base al contratto o alla legge.
D'altro canto, l'istante non ha neppure dedotto che il mancato pagamento del canone di locazione fosse da imputare da una pregressa inadempienza della locatrice, come sostenuto nel procedimento di convalida dello sfratto.
Anzi, ha esplicitamente ammesso (cfr. punto 6 del ricorso) che l'inadempimento sia stato causato da altri fattori, ossia da asserite difficoltà finanziarie che non le avrebbero più consentito di adempiere già dal mese di maggio dello scorso anno, ossia prima del distacco del flusso d'acqua, temporalmente collocato alla fine del mese successivo (ossia quando il contratto era già da considerarsi risolto). Ragion per la quale in alcun modo può essere assecondata in questa sede l'idea che il mancato pagamento del canone sia stato legittimo (cfr. art. 1460 c.c.) in quanto eziologicamente conseguente all'asserito inadempimento della locatrice.
3.2. – L'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. sarebbe comunque infondata per difetto del requisito dell'imminenza e dell'irreparabilità del pericolo.
A seguito dell'audizione (invero non necessaria) degli informatori, è emerso che la ricorrente abbia lasciato l'abitazione in questione già nel mese di luglio del 2024, e dunque prima del deposito del ricorso d'urgenza, depositato il pomeriggio del 31 di luglio 2024 (si vedano le dichiarazioni rilasciate da
[...]
, sentito nel corso dell'udienza del 17 dicembre 2024: «sono il Testimone_1
compagno della signora attualmente conviviamo e siamo ospiti da mia Parte_1
madre, via Andrea Doria n. 4 in Milazzo;
prima la abitava in via Rio Rosso n. Pt_1
184, io spesso dormivo lì con lei in quanto siamo fidanzati;
siamo andati via dall'abitazione in via Rio Rosso a luglio di quest'anno perché nell'immobile non vi è acqua»). Ne consegue che la ricorrente, avendo soddisfatto in altra maniera le proprie esigenze abitative e igieniche ancor prima della proposizione della domanda cautelare e non essendo mai stato allegato e dimostrato che la precedente sistemazione sia venuta meno o che sia comunque impossibile trovarne un'altra, non potrebbe subire alcun danno nelle more della definizione del giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale chiedere l'accertamento del diritto fatto valere.
Si tratta di un profilo gravemente trascurato dalla ricorrente, che ha richiesto un provvedimento cautelare d'urgenza nella consapevolezza che – tanto al momento della proposizione del ricorso, quanto in seguito – non vi era alcun rischio di pregiudizio.
4. – La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 t.u.s.g., segue la soccombenza (art. 669-septies, comma 2, c.p.c.).
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi per le controversie cautelari di valore ricompreso nello scaglione fino ad € 52.000,00, data la non particolare complessità del giudizio e delle questioni trattate (artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
5. – deve essere altresì condannata ai sensi dell'art. 96, Parte_1
commi 3, c.p.c., per aver agito in via cautelare con colpa grave.
5.1. – L'istanza cautelare, nei termini indicati in ricorso, è inammissibile per plurime ragioni (cfr. paragrafo 2), non potendo essere la Parte_2
destinataria di una richiesta di autorizzazione rivolta al «personale dell'ufficio acquedotto del (cfr. conclusioni del ricorso). Non vi è alcuna Controparte_1
ragione logica che possa aver giustificato un simile errore, da ciò desumendosi la colpa grave nell'aver proposto il ricorso nei confronti di un soggetto chiaramente privo di legittimazione passiva.
5.2. – Anche la (inammissibile) lettura “ortopedica” delle domande non muterebbe il giudizio in ordine alla responsabilità aggravata dell'istante, che ha agito dimostrando di non tenere in alcuna considerazione i presupposti richiesti dall'art. 700 del codice di rito. Non è ammissibile né giustificabile il ricorso alla tutela d'urgenza a fronte, da un lato, (a) di una pregressa e conclamata morosità che la legge considera ex se causa di risoluzione del contratto, sicché nulla avrebbe potuto comunque pretendere la ricorrente dalla controparte;
dall'altro, (b) dell'inesistenza di un pregiudizio reale e, dunque, di un interesse concreto e attuale da tutelare. Si tratta di questioni di palmare evidenza, a fronte delle quali non è stato compiuto alcuno sforzo logico- deduttivo da parte ricorrente, neanche nel corso della discussione (cfr. Cass.
Civ., sez. V, sent. 14 settembre 2016, n. 18057).
5.3. – Inoltre, si aggiunga che – analizzando la vicenda nell'insieme – non si ravvisa alcun apprezzabile interesse della ricorrente a costringere la controparte a porre in essere non meglio specificati comportamenti diretti comunque ad ottenere il flusso d'acqua all'interno del bene locato, dal momento che: (a) la ricorrente ha abbandonato l'immobile e soddisfatto altrimenti le proprie esigenze abitative ancor prima del deposito del ricorso;
(b) la ricorrente – da quanto appreso nel corso della discussione – non ha neanche più interesse a rientrare nell'appartamento, avendo chiesto anch'essa la risoluzione del contratto nell'ambito del giudizio di merito susseguente alla pronuncia sulla convalida dello sfratto.
5.4. – L'importo da liquidare in favore di va determinato Parte_2
facendo applicazione dei medesimi criteri dettati per la liquidazione dei compensi professionali.
6. – deve essere, infine, condannata al pagamento di una Parte_1
somma in favore della cassa delle ammende dello Stato ai sensi dell'art. 96, comma 4, del codice di procedura civile.
Considerata l'inammissibilità della domanda e comunque l'insussistenza, anche riqualificandola, dei presupposti minimi per poterla prendere in considerazione (a prescindere, poi, dall'eventuale infondatezza), non senza considerare la questione del reale interesse sotteso all'instaurazione del presente giudizio, la gravità della colpa è tale da dover determinare la sanzione in misura non inferiore al valore medio tra il minimo e il massimo edittale.
P.Q.M.
rigetta l'istanza cautelare e condanna al pagamento delle Parte_1
spese processuali sostenute da che liquida in € 2.608,00, oltre Parte_2
spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 t.u.s.g.; condanna al pagamento di ulteriori € 2.608,00 in favore di Parte_1 Parte_2
; condanna al pagamento di € 2.750,00 in favore della
[...] Parte_1
cassa delle ammende.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 07/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti