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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6915/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. N. 6915/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127 ter c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150/2011, nella causa iscritta al n. 6915/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), quale procuratore di sé stesso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. FRANCESCO DI TELLA (c.f.:
, elett.te dom.to in Aversa (CE) al viale della Libertà n. 14/bis, C.F._2
- ATTORE
E
(c.f.: , non costituito Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118),
stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Si premette, infine, che la presente decisione viene assunta dal Tribunale in composizione monocratica alla luce del disposto di cui all'art. 14 co. 2° del D.lgs. 150/2011
come novellato dall'art. 15 co. 3° del D.lgs. n. 149/2022, ratione temporis applicabile.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'avv. deduce: - di avere ricevuto incarico professionale dal Parte_1
resistente per la difesa di costui nell'ambito del giudizio n. 4561/2021 del R.G.L. dallo stesso promosso nei confronti dell'INPS, finalizzato ad ottenere il riconoscimento, in suo favore,
dell'ASSEGNO SOCIALE;
- che “nell'ambito del mandato conferitogli, l'istante, oltre ad espletare l'iter amministrativo prima (e dopo) della fase giudiziaria, ha redatto il ricorso introduttivo, iscrivendolo al ruolo generale, e curando i successivi incombenti, ha partecipato alle udienze fissate per la trattazione della causa, ha provveduto ad attivare tutte le formalità
richieste per l'espletamento della prestazione, sino alla notifica della sentenza, curando successivamente tutta la fase amministrativa, sollecitando più volte il pagamento della prestazione sino alla liquidazione definitiva da parte dell'Inps; oltre poi a sorbire telefonate in qualsiasi ore del giorno, di sollecito e lamentele durante tutta la settimana senza esclusione dei giorni festivi”; - che, quindi, il giudizio era stato definito con sent. n. 289/2023 del
23.01.2023 di accoglimento della domanda da parte della Sezione Lavoro dell'intestato
Tribunale; - di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta.
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, né si è costituito nel presente procedimento, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
***
La causa deve essere decisa allo stato degli atti non essendo state formulate richieste istruttorie.
Il ricorrente ha chiesto il pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di €.
5.164,00 oltre accessori di legge, per l'opera professionale prestata nei confronti del cliente.
Come anticipato, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dal fascicolo di parte della causa civile indicata, dallo storico degli eventi del fascicolo di ufficio relativi al giudizio promosso da nonché dalla procura da quest'ultimo conferita al Controparte_1
professionista allegata al ricorso e dal contratto d'opera professionale dal medesimo sottoscritto emerge, infatti, l'avvenuto conferimento dell'incarico dal resistente al ricorrente,
e la prova dell'attività difensiva in concreto svolta dall'avv. in favore Parte_1
del proprio cliente.
Il giudizio, come detto, è stato definito con sentenza di accoglimento n. 289/2023 del
23.01.2023. Sussistono, dunque, i presupposti del conferimento dell'incarico, dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva e della conclusione del giudizio, onde la domanda spiegata in questa sede dall'avv. può trovare accoglimento. Parte_1
La pretesa economica avanzata dal professionista va tuttavia sensibilmente ridimensionata, alla luce del fatto che, da un lato, nulla può riconoscersi in favore del professionista per attività stragiudiziale, in difetto di prova sul punto, mentre, quanto all'attività giudiziale alla luce dell'attività in concreto svolta (limitata alla redazione dell'atto introduttivo, nel quale peraltro non sono emerse particolari questioni di fatto o di diritto), della breve durata del processo e della semplicità delle questioni trattate, il compenso deve essere riconosciuto nei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
In ordine all'attività stragiudiziale, va detto, in particolare, che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è
soggetta agli oneri della domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali, onde, ai fini del riconoscimento di tale voce di danno è, dunque, necessaria una puntuale attività di allegazione e prova (Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n. 15732; Cass. civ.,
sez. III, 01/08/2025, n. 22241), nella fattispecie assente.
Quanto all'attività giudiziale, ve detto che la causa patrocinata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto “assegno sociale”, onde, quanto al suo valore, va ricondotta allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, e, avuto riguardo alla complessità del giudizio e del suo esito,
allo scaglione fino ad € 26.000,00.
Per cui, avuto riguardo all'attività difensiva concretamente espletata dal legale nell'ambito del giudizio, facendo applicazione (avuto riguardo al tempo di cessazione dell'incarico) del D.M. n. 55 del 2014 (Cause in materia previdenziale), devono essere riconosciuti i compensi relativi alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, da computarsi nei valori minimi (tranne l'ultima, quella decisionale, che va computata nei valori medi) per quanto già detto, mentre nulla è dovuto per la fase istruttoria,
in quanto non espletata.
Onde, deve liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di euro
2.875,00, oltre rimborso spese forfettarie ed Iva e Cpa, come per legge.
Conclusivamente, alla luce di quanto innanzi esposto, alla parte resistente va fatto obbligo di corrispondere al ricorrente, per l'attività difensiva da quest'ultimo profusa in favore della prima nell'ambito del giudizio indicato, la somma di euro 4.194,97, comprensiva di spese generali (al 15% sui compensi), CPA ed IVA (al 22%).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione (da 1.101,00 a 5.200,00), in considerazione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse. Nulla è dovuto per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da Parte_1
quest'ultimo prestata in favore di nel giudizio indicato in Controparte_1
motivazione, la complessiva somma di euro 4.194,97;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
della somma indicata al capo che precede;
[...]
3. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.
[...]
988,00, di cui euro 136,00 per esborsi ed euro 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. a procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Aversa, 12/11/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. N. 6915/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127 ter c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150/2011, nella causa iscritta al n. 6915/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), quale procuratore di sé stesso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. FRANCESCO DI TELLA (c.f.:
, elett.te dom.to in Aversa (CE) al viale della Libertà n. 14/bis, C.F._2
- ATTORE
E
(c.f.: , non costituito Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118),
stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Si premette, infine, che la presente decisione viene assunta dal Tribunale in composizione monocratica alla luce del disposto di cui all'art. 14 co. 2° del D.lgs. 150/2011
come novellato dall'art. 15 co. 3° del D.lgs. n. 149/2022, ratione temporis applicabile.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'avv. deduce: - di avere ricevuto incarico professionale dal Parte_1
resistente per la difesa di costui nell'ambito del giudizio n. 4561/2021 del R.G.L. dallo stesso promosso nei confronti dell'INPS, finalizzato ad ottenere il riconoscimento, in suo favore,
dell'ASSEGNO SOCIALE;
- che “nell'ambito del mandato conferitogli, l'istante, oltre ad espletare l'iter amministrativo prima (e dopo) della fase giudiziaria, ha redatto il ricorso introduttivo, iscrivendolo al ruolo generale, e curando i successivi incombenti, ha partecipato alle udienze fissate per la trattazione della causa, ha provveduto ad attivare tutte le formalità
richieste per l'espletamento della prestazione, sino alla notifica della sentenza, curando successivamente tutta la fase amministrativa, sollecitando più volte il pagamento della prestazione sino alla liquidazione definitiva da parte dell'Inps; oltre poi a sorbire telefonate in qualsiasi ore del giorno, di sollecito e lamentele durante tutta la settimana senza esclusione dei giorni festivi”; - che, quindi, il giudizio era stato definito con sent. n. 289/2023 del
23.01.2023 di accoglimento della domanda da parte della Sezione Lavoro dell'intestato
Tribunale; - di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta.
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, né si è costituito nel presente procedimento, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
***
La causa deve essere decisa allo stato degli atti non essendo state formulate richieste istruttorie.
Il ricorrente ha chiesto il pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di €.
5.164,00 oltre accessori di legge, per l'opera professionale prestata nei confronti del cliente.
Come anticipato, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dal fascicolo di parte della causa civile indicata, dallo storico degli eventi del fascicolo di ufficio relativi al giudizio promosso da nonché dalla procura da quest'ultimo conferita al Controparte_1
professionista allegata al ricorso e dal contratto d'opera professionale dal medesimo sottoscritto emerge, infatti, l'avvenuto conferimento dell'incarico dal resistente al ricorrente,
e la prova dell'attività difensiva in concreto svolta dall'avv. in favore Parte_1
del proprio cliente.
Il giudizio, come detto, è stato definito con sentenza di accoglimento n. 289/2023 del
23.01.2023. Sussistono, dunque, i presupposti del conferimento dell'incarico, dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva e della conclusione del giudizio, onde la domanda spiegata in questa sede dall'avv. può trovare accoglimento. Parte_1
La pretesa economica avanzata dal professionista va tuttavia sensibilmente ridimensionata, alla luce del fatto che, da un lato, nulla può riconoscersi in favore del professionista per attività stragiudiziale, in difetto di prova sul punto, mentre, quanto all'attività giudiziale alla luce dell'attività in concreto svolta (limitata alla redazione dell'atto introduttivo, nel quale peraltro non sono emerse particolari questioni di fatto o di diritto), della breve durata del processo e della semplicità delle questioni trattate, il compenso deve essere riconosciuto nei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
In ordine all'attività stragiudiziale, va detto, in particolare, che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è
soggetta agli oneri della domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali, onde, ai fini del riconoscimento di tale voce di danno è, dunque, necessaria una puntuale attività di allegazione e prova (Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n. 15732; Cass. civ.,
sez. III, 01/08/2025, n. 22241), nella fattispecie assente.
Quanto all'attività giudiziale, ve detto che la causa patrocinata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto “assegno sociale”, onde, quanto al suo valore, va ricondotta allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, e, avuto riguardo alla complessità del giudizio e del suo esito,
allo scaglione fino ad € 26.000,00.
Per cui, avuto riguardo all'attività difensiva concretamente espletata dal legale nell'ambito del giudizio, facendo applicazione (avuto riguardo al tempo di cessazione dell'incarico) del D.M. n. 55 del 2014 (Cause in materia previdenziale), devono essere riconosciuti i compensi relativi alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, da computarsi nei valori minimi (tranne l'ultima, quella decisionale, che va computata nei valori medi) per quanto già detto, mentre nulla è dovuto per la fase istruttoria,
in quanto non espletata.
Onde, deve liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di euro
2.875,00, oltre rimborso spese forfettarie ed Iva e Cpa, come per legge.
Conclusivamente, alla luce di quanto innanzi esposto, alla parte resistente va fatto obbligo di corrispondere al ricorrente, per l'attività difensiva da quest'ultimo profusa in favore della prima nell'ambito del giudizio indicato, la somma di euro 4.194,97, comprensiva di spese generali (al 15% sui compensi), CPA ed IVA (al 22%).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione (da 1.101,00 a 5.200,00), in considerazione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse. Nulla è dovuto per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da Parte_1
quest'ultimo prestata in favore di nel giudizio indicato in Controparte_1
motivazione, la complessiva somma di euro 4.194,97;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
della somma indicata al capo che precede;
[...]
3. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.
[...]
988,00, di cui euro 136,00 per esborsi ed euro 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. a procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Aversa, 12/11/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )