Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
Composta dai magistrati:
Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore
Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera
nella causa iscritta al numero 3/2025 RG vertente tra
Parte_1
Avv. Andrea Logli reclamante nei confronti di
Controparte_1
Avv. Alessandro Gattai
reclamato
Avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Prato, giudice del lavoro, n. 530 del 2024 resa in data 3.12.2024. All'esito dell'udienza del 3 aprile
2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi reclamata il Tribunale di Prato ha respinto l'opposizione proposta dalla società nei confronti dell'ordinanza Parte_1 resa dallo stesso Ufficio a conclusione della fase sommaria che, a sua volta, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla reclamante al con CP_1 conseguente condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione 1
In sintesi, il è stato dipendente della odierna reclamante dal 2000, CP_1 inquadrato nel V livello del CCNL industria tessile, con mansioni di addetto alla c.d. macchina Apricorda. L'odierna reclamante si occupa di lavorazioni tessili, ed in particolare di tintura e “rifinizione” stoffe nell'ambito del distretto pratese, operando soprattutto per clienti esterni. La macchina denominata Apricorda è collocata dopo le lavorazioni di tintoria (ove vengono colorati i tessuti) e prima della fase di asciugatura svolta dalla macchina denominata “Ramosa”. L'Apricorda ha il compito di preparare il tessuto appena sottoposto al trattamento di tinteggiatura ad essere correttamente asciugato senza pieghe, nella successiva macchina Ramosa, ove termina tale fase produttiva. Il tessuto è oggetto di trattamento in grandissime quantità, per questo motivo, decine, talvolta anche centinaia, metri di stoffa vengono cuciti tra loro per essere inseriti contestualmente nelle macchine che applicano il colore, in modo da avere un “bagno unico” con applicazione uniforme della tintura. Usciti dalle macchine di tintoria, i tessuti arrivano quindi ancora cuciti tra loro alla macchina Apricorda, che lavora presupponendo la sussistenza di un lunghissimo tratto di tessuto da svolgere. In questo contesto, l'addetto all'Apricorda ha il compito principale di controllare che il tessuto proveniente dalla tintoria abbia mantenuto integre le cuciture di raccordo tra i vari pezzi e che tali cuciture non presentino increspature o punti di cedimento. Verificata la correttezza e la stabilità delle cuciture, l'addetto poi procede all'inserimento nella macchina, affinché questa svolga ed allinei il tessuto per la successiva asciugatura ad alta temperatura nella Ramosa. Laddove l'addetto riscontri la presenza di una cucitura difettosa, o cedevole, deve ripararla o rifarla daccapo, il tutto a regola d'arte, in modo che lo scorrimento nell'Apricorda sia fluido e senza piegature.
In data 12.11.2021 la società ha mosso al una contestazione disciplinare con CP_1 la quale gli addebitava di avere eseguito in maniera manifestamente errata alcune cuciture relative a due bagni di produzione del cliente . Secondo la società, Per_1 questa condotta aveva determinato il danneggiamento del tessuto lavorato ed un ritardo nella produzione dovuto alle operazioni di ripristino che si erano rese necessarie. Con la medesima lettera veniva contestata al anche la recidiva CP_1 rispetto a quattro sanzioni disciplinari che gli erano state applicate nei due anni precedenti (2 per aver fumato sul posto di lavoro, 1 per aver eseguito in malo modo le sue mansioni, 1 per aver lasciato il lavoro 1 ora prima dell'orario stabilito).
Esaurito il procedimento disciplinare il è stato licenziato per giusta causa. CP_1
Con il ricorso al Tribunale di Prato, il , oltre a dedurre l'illegittimità del CP_1 licenziamento, ne aveva sostenuto anche la natura RITORSIVA perché, in
2 precedenza, egli si era rifiutato di accettare una riduzione della retribuzione (mediante eliminazione di un superminimo) che la società gli voleva applicare.
Con la sentenza resa in fase di opposizione, il Tribunale di Prato, richiamando ampiamente il contenuto della decisione assunta durante la c.d. fase sommaria, ha escluso il carattere ritorsivo del licenziamento. Su questo aspetto non è stato proposto reclamo da parte del lavoratore e la decisione deve dirsi definitiva.
Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto illegittimo il licenziamento con questi argomenti:
“La fase di opposizione ha visto uno sviluppo istruttorio che, nonostante gli approfondimenti, deve ritenersi insufficiente ai fini della sussistenza dell'ultimo fatto addebitato che, analizzando letteralmente la contestazione mossa, ha ad oggetto un'esecuzione della lavorazione del tessuto tale da comportare un ritardo nella produzione a causa delle operazioni di ripristino. Il datore di lavoro, in altre parole, ha stigmatizzato il comportamento non solo in sé, ma in quanto produttivo di un effetto distonico e di aggravamento sulle lavorazioni successive. Tale fatto, così enucleato, non risulta compiutamente accertato nell'ambito del giudizio anche in seguito agli ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto, se da un lato (in base anche alla regola del più probabile che non), vi sono elementi ragionevoli per ricondurre l'erronea cucitura all'operato del lavoratore, dall'altro alcun elemento consente di verificare la sussistenza del fatto complessivamente considerato, sia in ordine all'evidenza dell'errore e del danneggiamento procurato, sia in ordine alle conseguenze negative sull'andamento della produzione”.
In buona sostanza, il Tribunale ha ritenuto che l'errata cucitura fosse da ricondurre all'operato del ma ha concluso che il fatto complessivamente contestato, CP_1 comprensivo anche del danno (danneggiamento del tessuto lavorato e ritardo nella produzione dovuto alle operazioni di ripristino) non potesse con certezza essere imputato alla errata cucitura in questione.
La società ha quindi proposto reclamo avverso Parte_1 tale sentenza, chiedendone la totale riforma sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, la società contesta la sentenza reclamata in merito alla valutazione della prova compiuta dal Tribunale. Secondo la reclamante, sulla base delle prove assunte e dello stesso interrogatorio del , risultano ampiamente CP_1 dimostrati non solo l'errore, grave e macroscopico, compiuto dal reclamato ma anche il danneggiamento dei tessuti ed i conseguenti ritardi nella produzione. A tal fine viene richiamata la testimonianza del collega , addetto alla fase della Tes_1 asciugatura, il quale ha inviato al legale rappresentante della società una foto dei tessuti in questione con la dicitura “Su 5 bagni nemmeno un cucito fatto Per_1 bene”.
3 Con il secondo motivo, la società censura la decisione reclamata per non aver tenuto conto della recidiva che è stata contestata al (violazione dell'art. 75 CCNL). CP_1
si è costituito chiedendo alla Corte di respingere il Controparte_1 reclamo della società, con rigetto di tutte le difese ed eccezioni proposte dalla società reclamante. Rinnova in questo grado tutte le difese, in rito e di merito, già svolte davanti al Tribunale. Quanto alla recidiva sostiene che la lettera di licenziamento, così come la precedente contestazione di addebito, non fa alcun riferimento alla autonoma ragione di recesso prevista dall'art.75 lett. g) del CCNL industria tessile (recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti) e, pertanto, deve certamente escludersi che Pt_1 abbia disposto il licenziamento di sulla scorta di tale fattispecie.
[...] CP_1
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo questa Corte il reclamo è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata sia pure per ragioni diverse.
Il fatto nella sua materialità deve ritenersi provato. Del resto, nella sentenza resa nella fase di opposizione, lo stesso Tribunale precisa che “vi sono elementi ragionevoli per ricondurre l'erronea cucitura all'operato del lavoratore” e su questo il non ha proposto reclamo. CP_1
Secondo la Corte, poi, il danno/conseguenza derivante dalla erronea cucitura non integra l'inadempimento perché, naturalmente, ben ci possono essere violazioni gravi che non producono alcun danno così come violazioni lievi che comportano danni notevoli. Secondo la Corte di Cassazione (ord. 23318 del 2024): in tema di licenziamento disciplinare, l'assenza nella condotta contestata al lavoratore di effettive conseguenze pregiudizievoli per il datore o per terzi, ovvero di concreti vantaggi a favore proprio o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad eliderne gli effetti dannosi, non valgono di per sé ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l'idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva.
In ogni caso, sulla base delle prove – anche documentali – si può ben ritenere che l'errore delle cuciture alcuni danni li abbia prodotti:
TE : Io mi trovavo a lavorare con il Sig. nel turno, quindi era con lui Tes_1 CP_1 soprattutto che mi interfacciavo. Difficilmente ero in turno con altri operatori perché almeno io non cambio mai turno. Il problema nasceva sempre su quel macchinario, poi essendo una catena nasce male e finisce male.
4 Nel processo, dal momento in cui escono dall'apricorda, la maggior parte dei bagni entrano all'interno della ramosa e non vi sono passaggi intermedi.
Riconosco la fotografia e penso che sia mia anche la frase sotto. Ora che mi chiede se mi ricordo che problematica si fosse verificata, posso dire che una volta che si verifica questo problema il bagno presenta poi delle pieghe irreversibili, perché una volta seccate le stoffe si possono buttare.
Più o meno si buttano 5 metri e 5 metri dalla parte del cucito una volta che si forma la piega. ora che mi mostra il doc. 21, questo è l'articolo più incriminato di tutti, perché di solito aveva sempre questo problema. È il cartellino allegato al tessuto con tutte le lavorazioni fatte e da fare che segue la pezza. Ora che mi chiede se l'articolo in questione è quello della foto 22, l'articolo sembra proprio essere il tessuto Morfeo.
TE Ora che mi mostra il doc. 21 mi ricordo di una problematica al Tes_2 riguardo. Vi era un problema di cucitura, motivo per cui si erano create delle pieghe con circa 15 metri da buttare via.
All'incirca erano circa 15 metri per ogni bagno, poi in fase di rifinitura abbiamo misurato le pieghe, mettendole da parte.
Ora che mi mostra il doc. 3, mi ricordo che vi erano diversi i cuciti non pari di questo bagno da sei pezzi.
Vi erano più bagni in questo periodo in cui ho tolto diversi metri che hanno interessato questa problematica della cucitura. Quindi facendo un calcolo approssimativo in 300 metri potrebbero essere stati 60 – 70metri. Si tratta di un calcolo deduttivo perché di preciso non sono in grado di ricordare.
Però confermo che le foto che mi ha mostrato riguardavano questo tipo di problematica.
Da notare che il doc. 22 rappresenta la foto inviata dal con relativo Tes_1 commento. Il doc. 3 contiene foto delle stoffe in questione, il doc. 21 sono cartellini Aliseo per controllo.
Sulla base di questi elementi ritiene la Corte che il fatto contestato sia provato e non possa essere considerato privo di rilievo disciplinare.
Sulla gravità della condotta, merita anche precisare che, secondo i testimoni, quel tipo di problema era molto frequente e comune:
TE con l'articolo in questione si creavano sempre queste problematiche Tes_2
5 TE : ora che mi mostra il doc. 21, questo è l'articolo più incriminato di Tes_1 tutti, perché di solito aveva sempre questo problema.
Per quanto riguarda la questione della recidiva (secondo motivo di reclamo), è vero che nella contestazione disciplinare non viene citato l'art. 75 del CCNL. Tale norma, del resto, prevede una ipotesi specifica: g) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti.
Nella lettera di contestazione, i precedenti vengono richiamati nell'arco del biennio, secondo la regola generale, ma senza altra precisazione. Non è contestata la fattispecie specifica prevista dal CCNL e questa resta quindi estranea alla presente valutazione.
Emerge, piuttosto, un'altra questione che il lavoratore aveva sollevato sin dal primo grado, ossia il fatto che la condotta in esame è punita, secondo le norme del CCNL, con una sanzione conservativa.
L'art. 73 del CCNL prevede, per quanto oggi interessa, sanzioni conservative per le violazioni del lavoratore:
c) che per negligenza esegua male il lavoro affidatogli;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
L'art. 75 prevede invece il licenziamento in presenza di una:
d) grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti (circostanze neppure dedotte dalla società).
Nel caso in esame, la condotta contestata consiste nell'errata esecuzione di alcune cuciture, errore che avrebbe determinato il danneggiamento del tessuto lavorato ed un ritardo nella produzione, dovuto alle operazioni di ripristino. In alcun modo è dedotto che da tale errore sia derivato un pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti. La fattispecie era dunque chiaramente punita con una sanzione conservativa.
Come è noto, il comma IV dell'art. 18 della legge 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, stabilisce che Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il
6 licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
La tutela da accordarsi è dunque le medesima già riconosciuta dal Tribunale e in conclusione, il reclamo deve essere respinto.
Spese
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza come di norma e si liquidano secondo il valore indeterminato della causa, nei minimi, senza istruttoria, ai sensi del DM 147/2022.
Per il rigetto del reclamo, sussistono i presupposti processuali per il pagamento da parte della società di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Prato, giudice del lavoro, n. 530 del 2024 resa in data 3.12.2024.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
3.473,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 3 aprile 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
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