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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1507/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. GANDINI STEFANIA Parte_1 C.F._1
MARIA
- ricorrente -
contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
- resistente contumace-
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 25 giugno 2024, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 24.08.2002, nel Comune di Tarna Mare, provincia di Satu Mare
(ROMANIA); dall'unione nasceva il giorno 25.09.2011 a Novi Ligure. Persona_1
1 Parte ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione, nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figlio, esponendo anche violenze. Parte convenuta rimaneva contumace.
2. All'udienza del 26 febbraio 2025 parte ricorrente chiedeva la pronuncia in punto status, per il resto disponendo il giudice delegato il prosieguo dell'istruttoria.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
4. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato matrimonio in Tarna Mare, provincia di Satu Mare (ROMANIA) in data 24 agosto
2002;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
2 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott.ssa Antonella Dragotto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1507/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. GANDINI STEFANIA Parte_1 C.F._1
MARIA
- ricorrente -
contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
- resistente contumace-
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 25 giugno 2024, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 24.08.2002, nel Comune di Tarna Mare, provincia di Satu Mare
(ROMANIA); dall'unione nasceva il giorno 25.09.2011 a Novi Ligure. Persona_1
1 Parte ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione, nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figlio, esponendo anche violenze. Parte convenuta rimaneva contumace.
2. All'udienza del 26 febbraio 2025 parte ricorrente chiedeva la pronuncia in punto status, per il resto disponendo il giudice delegato il prosieguo dell'istruttoria.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
4. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato matrimonio in Tarna Mare, provincia di Satu Mare (ROMANIA) in data 24 agosto
2002;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
2 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott.ssa Antonella Dragotto
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