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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3745/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. VRICELLA MATTEO e con gli avv. SANCHEZ CODONI Parte_1
JA ( Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._2
contro:
on l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e CP_1
con l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e Controparte_2
con l'avv. FRANCHIN CECILIA e gli avv. e Controparte_3
on l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e Controparte_4
OGGETTO: mansioni superiori e altre differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21 Marzo 2024,
ha illustrato come avrebbe prestato attività lavorativa di Parte_1
natura subordinata presso la dal 1.8.18 al 31.12.21, con Controparte_4
contratto a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di operaia e mansioni di addetta a plurime attività di logistica di magazzino e inquadramento iniziale nel livello 6J, poi 5 del CCNL Logistica (docc.1-2).
Senza soluzione di continuità sarebbe stata, poi, assunta presso la
[...]
al 18.1.22, alle medesime condizioni contrattuali. CP_1
Sarebbe stata socia lavoratrice delle cooperative.
Avrebbe svolto la propria attività presso i magazzini della
[...]
siti a Stradella-Broni (PV), in forza di appalti commissionati CP_3
dalla stessa alle menzionate società per il tramite della
[...]
, di cui arebbe una consorziata. Controparte_2 CP_1
Il magazzino sito in località Campo Viola a Broni sarebbe sito a 2 km di distanza dal magazzino di Stradella.
Dai cedolini paga emergerebbe che la sede di lavoro della ricorrente sarebbe indicata in “Ceva Stradella” sino a maggio 2021, poi in “Città del Libro
Broni”.
La avrebbe sottoscritto un Controparte_2
contratto di appalto con la per le attività da svolgere Controparte_3
presso la Città del Libro di Stradella e Broni e avrebbe, poi, assegnato con
Contr decorrenza dal 1.8.2018 le operazioni alla e alla CP_1 [...]
risulterebbe dal verbale di cambio appalto in sede sindacale Parte_3
del 23.11.2021.
All'interno del magazzino sarebbero stati scaricati, classificati, stoccati, movimentati ed approntanti per la spedizione libri, quaderni, calendari, etc., con mansioni che la ricorrente ha descritto nei diversi capitoli del proprio atto.
Sicchè, per tutto il periodo di lavoro, sarebbe stata Parte_1
inquadrata sino al maggio 2019 nel livello 6J, poi continuativamente nel livello 5 del CCNL Logistica, pur avendo diritto al livello 4.
Sin dall'agosto 2018, sarebbe stata, infatti, adibita, in via del tutto prevalente, a mansioni di addetta a picking, prelievo e versamento mediante utilizzo di carrelli elettrici, oltre al controllo qualità, confezionamento e preparazione roll.
Inoltre, ha rappresentato che, il 19.12.2018, CP_2 CP_1
e unitamente ad , da un lato e alle Controparte_4 CP_5 rappresentanze territoriali e alle RSA, dall'altro, avrebbero sottoscritto un
Accordo-quadro relativo alla Città del Libro di Stradella e Broni e, in relazione allo stesso, sarebbero emerse differenze retributive, a titolo di integrazione indennità di malattia e infortunio, nonché per le mensilità supplementari.
Per questo, ritenendo anche una responsabilità solidale ex articolo 29 del decreto legislativo n. 276/03 delle convenute committenti, ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente: all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7 dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore);
a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica,
Trasporto e Spedizioni Merci;
a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
a percepire le integrazioni alle indennità di infortunio di cui all'Accordo quadro sub doc.7;
a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19 CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.7, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare e al pagamento in favore della Controparte_4 CP_1 ricorrente delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo:
€ 9702,50 per differenze da sottoinquadramento, di cui € 6972,67 presso e € CP_4 Cont 2729,83 presso
€ 2482,92 a titolo di 13ma e 14ma mensilità (AN 1574,58 €, Gea 908,34 €);
€ 360,55 a titolo di integrazione delle indennità da infortunio ( 195,36 €, Gea 165,19 CP_4
€);
€ 3429,14 a titolo di integrazione malattia (AN € 2442,96, Gea € 986,18). il tutto oltre incidenze TFR;
così per complessivi € 17.158,45, di cui € 12.014,14 presso e € 5.144,32 presso CP_4 Cont
o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la sussistenza di responsabilità solidale ex art. CP_2 Controparte_3 Cont 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti di per l'effetto, condannare e/o al pagamento, in via solidale con e CP_2 CP_3 CP_3 CP_4 Pt_4
delle somme di cui alle presenti conclusioni”. Con vittoria di spese di lite. CP_1
Costituendosi, con articolata memoria difensiva, la Controparte_4
la e la hanno Controparte_2 CP_1
contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte attorea, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Al proposito, hanno precisato che avrebbe svolto Parte_1
mansioni di tipo semplice, non avendo esperienza nel settore e non utilizzando mezzi complessi.
Sicché, le mansioni svolte dovrebbero considerarsi corrispondenti al livello attribuito.
Si è costituita con articolata memoria difensiva anche la Controparte_3
che, pure, ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte ricorrente,
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza, uditi alcuni testimoni, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza non definitiva.
Quindi, il processo è proseguito e, udita la discussione, è stata pronunciata una ulteriore sentenza non definitiva, con lettura del dispositivo.
Quindi, verificati i conteggi e udita la discussione, è stata pronunciata la sentenza definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente processo, è stata pronunciata una prima sentenza non definitiva, il 13 Febbraio 2025, con il seguente dispositivo:
“non definitivamente pronunciando, accerta il diritto di Parte_1 all'inquadramento nel IV livello del CCNL Logistica fin dall'instaurazione del rapporto dapprima con la dal 1.8.18 e poi con la dal 18.1.22. Spese di lite alla Controparte_4 CP_1 pronuncia finale”.
Quindi, in data 27 maggio 2025, vi è stata una seconda decisione non definitiva con il seguente dispositivo: “non definitivamente pronunciando, accerta il diritto di alla piena Parte_1 applicazione dell'articolo 63 del CCNL Logistica per tutta la durata del rapporto con le convenute.
Spese di lite alla pronuncia finale”.
Per dare attuazione ai dispositivi delle suddette pronunce, nonché per rispondere a ogni questione di causa, i difensori della parte attorea hanno realizzato un conteggio (cfr. la nota del 13 giugno 2025) a cui ha aderito ciascuna parte convenuta per il quantum (cfr. il verbale), che si propone nei seguenti termini, distinguendo le poste di natura retributiva e quelle che non l'abbiano, ai fini della responsabilità ex articolo 29 del dlgs. n. 276/03:
o “la somma di € 8.467,90 per differenze da sottoinquadramento (di cui € 6.244,96 presso Cont
e € 2.321,31 presso non include indennità per ferie, malattia, pasti e riduzione CP_4 indebita dell'orario di lavoro. Essa ha dunque natura interamente retributiva;
o identico discorso per la somma di € 1.041,76 per 13ma e 14ma mensilità ( € 887,13 CP_4 Cont
– € 154,63);
Le somme oggetto di responsabilità solidale delle committenti per complessivi € 8.467,90+1.041,76= € 9.509,66. Delle seguenti ulteriori somme dovranno invece rispondere solo i formali datori di lavoro: o €
Cont 153,15 ( € 55,18 – € 98,37) per indennità da infortunio CP_4 Cont
o € 1.501,19 ( € 799,711 – € 701,49) per integrazione di indennità di malattia CP_4
La somma totale di cui dovranno rispondere i datori di lavoro è pari a € 11.985,84, così distribuiti: o € 8.467,90 per differenze da sottoinquadramento (di cui € 6.244,96 presso e CP_4 Cont
€ 2.321,31 presso;
o € 1.041,76 per 13ma e 14ma mensilità (AN € 887,13 – Gea €
154,63); o € 153,15 (AN € 55,18 – Gea € 98,37) per indennità da infortunio o € 1.501,19
(AN € 799,711 – Gea € 701,49) per integrazione di indennità di malattia *
1 Dunque, ricapitolando:
AN:
• Differenze da sottoinquadramento: € 6.244,96 (con responsabilità solidale ) CP_6
• 13ma e 14ma mensilità: € 887,13 (con responsabilità solidale ) CP_6
• Indennità da infortunio: € 55,18 (senza responsabilità solidale)
• Integrazione malattia: € 799,71 (senza responsabilità solidale)
Totale AN: € 7.986,98
Cont
• Differenze da sottoinquadramento: € 2.321,31 (con responsabilità solidale ) CP_6
• 13ma e 14ma mensilità: € 154,63 (con responsabilità solidale ) CP_6
• Indennità da infortunio: € 98,37 (senza responsabilità solidale)
• Integrazione malattia: € 701,49 (senza responsabilità solidale) Cont Totale € 3.275,80
Cont Responsabilità solidale e CP_3
Maturato presso AN:
• Differenze da sottoinquadramento: € 6.244,96
• 13ma e 14ma mensilità: € 887,13
Totale AN con responsabilità solidale: € 7.132,09
Cont Maturato presso
• Differenze da sottoinquadramento: € 2.321,31
• 13ma e 14ma mensilità: € 154,63
Totale Gea con responsabilità solidale: € 2.475,94
Totale complessivo con responsabilità solidale: € 9.608,03”.
Tale conteggio, da considerarsi condiviso, dunque, ha portato alle somme lorde di cui al dispositivo, per la quale deve essere emanata la condanna a favore della parte attorea, con l'aggiunta di rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Quanto, poi, alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 della e della Controparte_2 Controparte_3
(per quest'ultima società solo fino al 01.03.2021, stante il subentro non Parte contestato di alla stessa per il periodo successivo nell'appalto), nel conteggio, è stata accertata solo per le somme dovute di carattere retributivo
(escludendosi, quindi, ad es., l'indennità per ferie, quella per malattia e per pasti e la riduzione indebita dell'orario di lavoro in quanto di natura risarcitoria: Cass.
Ordinanza n. 23303 del 18/09/2019; sentenza n. 28517 del 06/11/2019).
Ad ogni modo, secondo i principi generali in materia di obbligazioni solidali, occorre accertare il diritto della a ripetere in manleva Controparte_3
dalla quanto dovesse versare alla Controparte_2
parte ricorrente.
Le spese di lite, infine, sono regolate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza, tenendo conto del valore, della natura e della durata del processo, ponendole a carico delle convenute in solido
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, condanna: la versare alla ricorrente € 7.986,98 lordi;
Controparte_4
la versare alla ricorrente € 3.275,80 lordi;
CP_1
Con riguardo a tali somme, accerta la responsabilità solidale della Controparte_2
e della ex articolo 29 del dlgs. n. 276/03, per quanto
[...] Controparte_3
dovuto dalla per la somma di € 7.132,09 lordi e per quanto dovuto dalla Controparte_4
er la somma di € 2.475,94 lordi. CP_1
Il tutto oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Accerta il diritto della a ripetere in manleva dalla Controparte_3 [...]
quanto dovesse versare alla parte ricorrente. Controparte_2
Condanna le convenute in solido a versare alla parte ricorrente le spese di lite per euro 3000, oltre
15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 18/06/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3745/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. VRICELLA MATTEO e con gli avv. SANCHEZ CODONI Parte_1
JA ( Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._2
contro:
on l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e CP_1
con l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e Controparte_2
con l'avv. FRANCHIN CECILIA e gli avv. e Controparte_3
on l'avv. PINNA OSCAR e gli avv. e Controparte_4
OGGETTO: mansioni superiori e altre differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21 Marzo 2024,
ha illustrato come avrebbe prestato attività lavorativa di Parte_1
natura subordinata presso la dal 1.8.18 al 31.12.21, con Controparte_4
contratto a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di operaia e mansioni di addetta a plurime attività di logistica di magazzino e inquadramento iniziale nel livello 6J, poi 5 del CCNL Logistica (docc.1-2).
Senza soluzione di continuità sarebbe stata, poi, assunta presso la
[...]
al 18.1.22, alle medesime condizioni contrattuali. CP_1
Sarebbe stata socia lavoratrice delle cooperative.
Avrebbe svolto la propria attività presso i magazzini della
[...]
siti a Stradella-Broni (PV), in forza di appalti commissionati CP_3
dalla stessa alle menzionate società per il tramite della
[...]
, di cui arebbe una consorziata. Controparte_2 CP_1
Il magazzino sito in località Campo Viola a Broni sarebbe sito a 2 km di distanza dal magazzino di Stradella.
Dai cedolini paga emergerebbe che la sede di lavoro della ricorrente sarebbe indicata in “Ceva Stradella” sino a maggio 2021, poi in “Città del Libro
Broni”.
La avrebbe sottoscritto un Controparte_2
contratto di appalto con la per le attività da svolgere Controparte_3
presso la Città del Libro di Stradella e Broni e avrebbe, poi, assegnato con
Contr decorrenza dal 1.8.2018 le operazioni alla e alla CP_1 [...]
risulterebbe dal verbale di cambio appalto in sede sindacale Parte_3
del 23.11.2021.
All'interno del magazzino sarebbero stati scaricati, classificati, stoccati, movimentati ed approntanti per la spedizione libri, quaderni, calendari, etc., con mansioni che la ricorrente ha descritto nei diversi capitoli del proprio atto.
Sicchè, per tutto il periodo di lavoro, sarebbe stata Parte_1
inquadrata sino al maggio 2019 nel livello 6J, poi continuativamente nel livello 5 del CCNL Logistica, pur avendo diritto al livello 4.
Sin dall'agosto 2018, sarebbe stata, infatti, adibita, in via del tutto prevalente, a mansioni di addetta a picking, prelievo e versamento mediante utilizzo di carrelli elettrici, oltre al controllo qualità, confezionamento e preparazione roll.
Inoltre, ha rappresentato che, il 19.12.2018, CP_2 CP_1
e unitamente ad , da un lato e alle Controparte_4 CP_5 rappresentanze territoriali e alle RSA, dall'altro, avrebbero sottoscritto un
Accordo-quadro relativo alla Città del Libro di Stradella e Broni e, in relazione allo stesso, sarebbero emerse differenze retributive, a titolo di integrazione indennità di malattia e infortunio, nonché per le mensilità supplementari.
Per questo, ritenendo anche una responsabilità solidale ex articolo 29 del decreto legislativo n. 276/03 delle convenute committenti, ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente: all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7 dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore);
a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica,
Trasporto e Spedizioni Merci;
a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
a percepire le integrazioni alle indennità di infortunio di cui all'Accordo quadro sub doc.7;
a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19 CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.7, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare e al pagamento in favore della Controparte_4 CP_1 ricorrente delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo:
€ 9702,50 per differenze da sottoinquadramento, di cui € 6972,67 presso e € CP_4 Cont 2729,83 presso
€ 2482,92 a titolo di 13ma e 14ma mensilità (AN 1574,58 €, Gea 908,34 €);
€ 360,55 a titolo di integrazione delle indennità da infortunio ( 195,36 €, Gea 165,19 CP_4
€);
€ 3429,14 a titolo di integrazione malattia (AN € 2442,96, Gea € 986,18). il tutto oltre incidenze TFR;
così per complessivi € 17.158,45, di cui € 12.014,14 presso e € 5.144,32 presso CP_4 Cont
o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la sussistenza di responsabilità solidale ex art. CP_2 Controparte_3 Cont 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti di per l'effetto, condannare e/o al pagamento, in via solidale con e CP_2 CP_3 CP_3 CP_4 Pt_4
delle somme di cui alle presenti conclusioni”. Con vittoria di spese di lite. CP_1
Costituendosi, con articolata memoria difensiva, la Controparte_4
la e la hanno Controparte_2 CP_1
contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte attorea, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Al proposito, hanno precisato che avrebbe svolto Parte_1
mansioni di tipo semplice, non avendo esperienza nel settore e non utilizzando mezzi complessi.
Sicché, le mansioni svolte dovrebbero considerarsi corrispondenti al livello attribuito.
Si è costituita con articolata memoria difensiva anche la Controparte_3
che, pure, ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte ricorrente,
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza, uditi alcuni testimoni, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza non definitiva.
Quindi, il processo è proseguito e, udita la discussione, è stata pronunciata una ulteriore sentenza non definitiva, con lettura del dispositivo.
Quindi, verificati i conteggi e udita la discussione, è stata pronunciata la sentenza definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente processo, è stata pronunciata una prima sentenza non definitiva, il 13 Febbraio 2025, con il seguente dispositivo:
“non definitivamente pronunciando, accerta il diritto di Parte_1 all'inquadramento nel IV livello del CCNL Logistica fin dall'instaurazione del rapporto dapprima con la dal 1.8.18 e poi con la dal 18.1.22. Spese di lite alla Controparte_4 CP_1 pronuncia finale”.
Quindi, in data 27 maggio 2025, vi è stata una seconda decisione non definitiva con il seguente dispositivo: “non definitivamente pronunciando, accerta il diritto di alla piena Parte_1 applicazione dell'articolo 63 del CCNL Logistica per tutta la durata del rapporto con le convenute.
Spese di lite alla pronuncia finale”.
Per dare attuazione ai dispositivi delle suddette pronunce, nonché per rispondere a ogni questione di causa, i difensori della parte attorea hanno realizzato un conteggio (cfr. la nota del 13 giugno 2025) a cui ha aderito ciascuna parte convenuta per il quantum (cfr. il verbale), che si propone nei seguenti termini, distinguendo le poste di natura retributiva e quelle che non l'abbiano, ai fini della responsabilità ex articolo 29 del dlgs. n. 276/03:
o “la somma di € 8.467,90 per differenze da sottoinquadramento (di cui € 6.244,96 presso Cont
e € 2.321,31 presso non include indennità per ferie, malattia, pasti e riduzione CP_4 indebita dell'orario di lavoro. Essa ha dunque natura interamente retributiva;
o identico discorso per la somma di € 1.041,76 per 13ma e 14ma mensilità ( € 887,13 CP_4 Cont
– € 154,63);
Le somme oggetto di responsabilità solidale delle committenti per complessivi € 8.467,90+1.041,76= € 9.509,66. Delle seguenti ulteriori somme dovranno invece rispondere solo i formali datori di lavoro: o €
Cont 153,15 ( € 55,18 – € 98,37) per indennità da infortunio CP_4 Cont
o € 1.501,19 ( € 799,711 – € 701,49) per integrazione di indennità di malattia CP_4
La somma totale di cui dovranno rispondere i datori di lavoro è pari a € 11.985,84, così distribuiti: o € 8.467,90 per differenze da sottoinquadramento (di cui € 6.244,96 presso e CP_4 Cont
€ 2.321,31 presso;
o € 1.041,76 per 13ma e 14ma mensilità (AN € 887,13 – Gea €
154,63); o € 153,15 (AN € 55,18 – Gea € 98,37) per indennità da infortunio o € 1.501,19
(AN € 799,711 – Gea € 701,49) per integrazione di indennità di malattia *
1 Dunque, ricapitolando:
AN:
• Differenze da sottoinquadramento: € 6.244,96 (con responsabilità solidale ) CP_6
• 13ma e 14ma mensilità: € 887,13 (con responsabilità solidale ) CP_6
• Indennità da infortunio: € 55,18 (senza responsabilità solidale)
• Integrazione malattia: € 799,71 (senza responsabilità solidale)
Totale AN: € 7.986,98
Cont
• Differenze da sottoinquadramento: € 2.321,31 (con responsabilità solidale ) CP_6
• 13ma e 14ma mensilità: € 154,63 (con responsabilità solidale ) CP_6
• Indennità da infortunio: € 98,37 (senza responsabilità solidale)
• Integrazione malattia: € 701,49 (senza responsabilità solidale) Cont Totale € 3.275,80
Cont Responsabilità solidale e CP_3
Maturato presso AN:
• Differenze da sottoinquadramento: € 6.244,96
• 13ma e 14ma mensilità: € 887,13
Totale AN con responsabilità solidale: € 7.132,09
Cont Maturato presso
• Differenze da sottoinquadramento: € 2.321,31
• 13ma e 14ma mensilità: € 154,63
Totale Gea con responsabilità solidale: € 2.475,94
Totale complessivo con responsabilità solidale: € 9.608,03”.
Tale conteggio, da considerarsi condiviso, dunque, ha portato alle somme lorde di cui al dispositivo, per la quale deve essere emanata la condanna a favore della parte attorea, con l'aggiunta di rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Quanto, poi, alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 della e della Controparte_2 Controparte_3
(per quest'ultima società solo fino al 01.03.2021, stante il subentro non Parte contestato di alla stessa per il periodo successivo nell'appalto), nel conteggio, è stata accertata solo per le somme dovute di carattere retributivo
(escludendosi, quindi, ad es., l'indennità per ferie, quella per malattia e per pasti e la riduzione indebita dell'orario di lavoro in quanto di natura risarcitoria: Cass.
Ordinanza n. 23303 del 18/09/2019; sentenza n. 28517 del 06/11/2019).
Ad ogni modo, secondo i principi generali in materia di obbligazioni solidali, occorre accertare il diritto della a ripetere in manleva Controparte_3
dalla quanto dovesse versare alla Controparte_2
parte ricorrente.
Le spese di lite, infine, sono regolate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza, tenendo conto del valore, della natura e della durata del processo, ponendole a carico delle convenute in solido
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, condanna: la versare alla ricorrente € 7.986,98 lordi;
Controparte_4
la versare alla ricorrente € 3.275,80 lordi;
CP_1
Con riguardo a tali somme, accerta la responsabilità solidale della Controparte_2
e della ex articolo 29 del dlgs. n. 276/03, per quanto
[...] Controparte_3
dovuto dalla per la somma di € 7.132,09 lordi e per quanto dovuto dalla Controparte_4
er la somma di € 2.475,94 lordi. CP_1
Il tutto oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Accerta il diritto della a ripetere in manleva dalla Controparte_3 [...]
quanto dovesse versare alla parte ricorrente. Controparte_2
Condanna le convenute in solido a versare alla parte ricorrente le spese di lite per euro 3000, oltre
15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 18/06/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo