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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2604/2024
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in VIA ABRUZZI 72 90145 PALERMO, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
TODARO FRANCESCO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
SALVATORE MECCIO, 22 90141 PALERMO presso lo Studio dell'Avv. TODARO
FRANCESCO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA G. DE CHIRICO 29 70010
CASAMASSIMA, con il patrocinio dell'Avv. PORTACCIO MONICA (C.F.
e dell'Avv. BIRARDI MASSIMO ( ) C.F._2 C.F._3
LARGO FIERA, 4 70010 CASAMASSIMA, elettivamente domiciliata in VIA LARGO
FIERA N. 4 CASAMASSIMA presso lo Studio dell'Avv. PORTACCIO MONICA e dell'Avv.
BIRARDI MASSIMO ( ) LARGO FIERA, 4 70010 CASAMASSIMA, C.F._3
giusta delega in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 9 (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, con sede legale in VIA MONTEFELTRO 4 20156 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._4
VIA LARGA, 9 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. MAJOCCHI MATTEO giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per come da foglio depositato in via telematica in data 23.12.2024. Parte_1
Per : come da foglio depositato in via telematica in data Controparte_3
23.12.2024.
Per come da foglio depositato in via telematica in Controparte_2
data 12.12.2024.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.2604/24 Parte_1
del Tribunale di Milano, con la quale erano state accolte le domande formulate nei suoi confronti dalla e così dichiarata la risoluzione per Controparte_3
inadempimento della del contratto di locazione operativa in data Parte_1
18.2.20 e la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di Euro
8.610,58 a titolo di canoni scaduti, penale ed indennità risarcitoria nonché alla restituzione del bene concesso in locazione (e dunque il monitor digitale FC
154/6.7 Jumbo Screen). In particolare il Tribunale, avanti il quale era stato riassunto il giudizio introdotto avanti il Giudice di Pace di Bari da Parte_1
contro la e la ha accertata la Controparte_3 Controparte_2
risoluzione del contratto per effetto della dichiarazione in data 2.11.20 della di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui Controparte_3
all'art.12 condizioni generali di contratto a fronte del mancato pagamento di tre rate di canoni (per complessivi Euro 611.,8), ha condannato l'odierna appellante al pagamento dei suddetti canoni scaduti, dell'indennizzo previsto dagli artt.13, I co. e 14, IV co. (per complessivi Euro 3.999,60) e del maggior danno previsto pagina 2 di 9 dall'art.13, II co. delle medesime condizioni generali di contratto (per complessivi
Euro 1.333,20), nonché alla restituzione del bene locato, ritenendo infondata l'eccezione di inadempimento della in vista di malfunzionamenti Parte_1
del monitor denunciati solo a distanza di nove mesi dalla consegna dello stesso;
ha contestualmente accolto in parte la domanda di nei confronti Parte_1
di dichiarando la risoluzione del contratto di Controparte_4
“noleggio ed assistenza 'Global Full' stipulato da dette parti in data 14.2.20 per inadempimento della all'obbligazione di Controparte_2
predisporre la pratica comunale per l'autorizzazione e messa in funzione dello schermo pubblicitario Jumbo Screen. ha censurato l'impugnata sentenza per aver erroneamente: - Parte_1
mancato di considerare il collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa stipulato con la e quello “Global Full” stipulato Controparte_3
con e così la nullità di entrambi, considerata la Controparte_2
comunicazione del Comune di Palermo che aveva reso nota l'impossibilità di autorizzare l'esposizione su suolo pubblico dell'impianto a fini pubblicitari;
- omesso di esaminare la domanda di manleva svolta nei confronti di
[...]
, pur avendo riconosciuto l'inadempimento di questa alle sue Controparte_4
obbligazioni contrattuali. ha chiesto la conferma della sentenza appellata, rilevando Controparte_3
come nessun collegamento potesse ravvisarsi tra il contratto di locazione operativa (avente ad oggetto un monitor non necessariamente da collocarsi sul suolo pubblico attraverso un palo) e quello concluso da con Parte_1
e come l'appellante non avesse per il resto Controparte_2
contestato il mancato pagamento dei canoni né le conseguenze del suo inadempimento a termini di contratto.
costituendosi ritualmente, ha proposto appello Controparte_2
incidentale avverso la disposta risoluzione del contratto 'Global Full', negando qualsiasi inadempimento a suo carico (per essere stata la stessa ad Parte_1
pagina 3 di 9 impedire il rilascio delle autorizzazioni comunali, omettendo di fornire i documenti necessari per la pratica), e chiedendo invece che la risoluzione venisse dichiarata per inadempimento di con condanna della medesima Parte_1
al pagamento della penale prevista in contratto ( per complessivi Euro 1.920,00).
Il collegamento negoziale sostenuto da è stato da questa fondato Parte_1
sulla narrativa che viene qui trascritta: “ Il giorno 14.02.2020 era concluso tra la
e la in persona del suo Parte_1 Controparte_2
rappresentante legale, (in seguito, un contratto in forza del quale CP_2
quest'ultima società avrebbe concesso in noleggio alla prima, presso il luogo ove questa svolge l'attività, un impianto pubblicitario collocato su palo infisso su suolo pubblico denominato “Jumbo Screen P66 FC154/6.7 SMD Outdoor (cm
L160xH96 – DV L240xH144)” per la durata di 72 mesi, con decorrenza dall'attivazione,e per il canone mensile di € 200,00 oltre i.v.a. (doc. 1). Il contratto, oltre al noleggio dell'impianto, prevedeva altresì: - la facoltà di acquisto, a favore della committente/utilizzatrice, dell'impianto al termine del noleggio a fronte del pagamento di € 1.440,00 oltre i.v.a.;- ulteriori oneri di trasporto e assistenza a carico della commissionaria (ivi indicati) ivi compresi quelli per il disbrigo della pratica comunale autorizzativa alla collocazione e mantenimento dell'impianto pubblicitario. Contestualmente alla trasmissione del contratto di noleggio da lei accettato, trasmetteva nota di pari data CP_2
Prot. 23236215 (doc. 2), ad oggetto Accettazione Contratto di Noleggio, con la quale comunicava l'avvio della produzione dell'impianto pubblicitario, la sua attivazione entro 90 giorni lavorativi dalla disponibilità dell'idonea struttura di sostegno, dell'impianto elettrico dedicato, delle autorizzazioni amministrative e di quant'altro necessario al montaggio in sicurezza. Inoltre, con la stessa nota, comunicava che la società sua partner, CP_2 Controparte_3
aveva accettato la pratica relativa al noleggio operativo dell'impianto per un periodo massimo di 48 mesi, piuttosto che i 72 mesi previsti dal contratto, ragion per cui la committente , al termine di tale periodo e per i restanti 24 Parte_1
pagina 4 di 9 mesi avrebbe continuato il rapporto di noleggio, direttamente, con la medesima dalla quale avrebbe poi potuto acquistare, al termine del noleggio e se CP_2
voluto, l'impianto. La detta comunicazione concludeva che, nell'ipotesi in cui non fosse stato sottoscritto il contratto di noleggio operativo con il CP_3
pagamento del corrispettivo sarebbe stato eseguito nei confronti di essa
Il giorno 18.02.2020, contestualmente alla consegna ed installazione CP_2
da parte di del manufatto commissionato a noleggio (doc. 3), era CP_2
sottoscritta da la proposta di locazione operativa (conseguente e Parte_1
dipendente dall'originario contratto di noleggio) di Controparte_3
(in seguito, in forza della quale si impegnava a pagarle i CP_3 Parte_1
canoni mensili di locazione dell'impianto fornito da per i successivi CP_2
48 mesi, nella misura originariamente concordata (con di € 200,00 CP_2
oltre i.v.a. Successivamente, provvedeva a pagare a i Parte_1 CP_3
canoni relativi alle mensilità da febbraio 2020 ad Agosto 2020 (doc. 4) e, nelle more, a segnalare ripetutamente a sia i malfunzionamenti CP_2
dell'impianto che, soprattutto, di non avere ricevuto alcuna notizia circa
l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione comunale per l'installazione ed il mantenimento dell'impianto, sollecitando la fornitrice all'adempimento”.
Nemmeno dalle allegazioni della quindi, è possibile ricavare che Parte_1
stipulando il contratto del 18.2.20, abbia assunto Controparte_5
obbligazioni diverse da quella di assicurare alla controparte il godimento del monitor digitale Jumbo Screen, nel frattempo acquistato dalla
[...]
ma senza essere in alcun modo neppure informata delle Controparte_2
precedenti intese (aventi ad oggetto il medesimo monitor) intercorse tra la e la Ne risulta l'assoluta Parte_1 Controparte_2
infondatezza di alcun preteso collegamento negoziale tra i due rapporti, che presuppone pur sempre che tutte le parti coinvolte tendano alla realizzazione di un fine unitario, ulteriore rispetto a quello proprio di ciascun contratto: l'eventuale nullità del contratto stipulato da con Parte_1 Controparte_2
pagina 5 di 9 Par
pertanto, non potrebbe riflettersi in alcun modo su quello concluso con
[...]
Va poi osservato come l'appellante abbia abbandonato nei CP_3
confronti di l'eccezione di inadempimento fondata sulla Controparte_3
presenza di vizi del monitor concesso in locazione, non contestando il mancato pagamento dei canoni pattuiti per oltre due mesi al momento in cui
[...]
si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art.12 CP_5
condizioni generali di contratto, e nemmeno gli importi dovuti a termini di contratto per il caso di risoluzione del contratto.
L'appello principale deve dunque essere respinto, anche con riferimento alla domanda proposta nei confronti di (effettivamente Controparte_6
non esaminata dal Tribunale), dalla quale ha chiesto di essere Parte_1
tenuta indenne per le condanne subite nei confronti di Controparte_3
Queste sono la conseguenza non già di qualsiasi comportamento di
[...]
ma dell'aver omesso i pagamenti a suo carico nonostante Controparte_2
abbia ricevuto il bene concesso in locazione, del quale ha goduto pacificamente pur a fronte dell'impossibilità, riferita dal Comune di Palermo, di autorizzare l'installazione del monitor sul suolo pubblico: dell'interesse di a Parte_1
trattenere il bene quantunque non le fosse consentita l'esposizione su palo, del resto, è conferma il fatto che non l'abbia restituito a Controparte_3
Va al contrario accolto l'appello incidentale di in Controparte_2
ordine alla dichiarata risoluzione per inadempimento di questa al contratto stipulato con , in capo alla quale va invece riconosciuto Parte_1
l'inadempimento legittimante la risoluzione chiesta da
[...]
e il suo diritto al pagamento della penale di cui alle condizioni Controparte_4
generali di contratto. Dal testo del contratto tra le parti si ricava infatti che l'installazione del monitor fosse prevista “presso il luogo in cui viene svolta l'attività dell'utilizzatore”, e quindi non sul suolo pubblico che, secondo la comunicazione del Comune di Palermo, non sarebbe stata in assoluto autorizzabile: i documenti prodotti da sub all.8 e Controparte_2
pagina 6 di 9 ss, poi, attestano come la stessa – a fronte della prima contestazione di controparte a distanza di oltre nove mesi dall'attivazione del monitor – abbia immediatamente reagito affermando che l'installazione su palo sarebbe stata rinunciata dalla stessa offrendosi comunque di occuparsene, ma non riuscendovi per la Parte_1
mancata collaborazione della committente. Il contratto inter partes del 14.2.20 deve pertanto essere dichiarato risolto non già per inadempimento di
[...]
bensì per inadempimento di rappresentato Controparte_2 Parte_1
non tanto dal mancato di pagamento di canoni (dovuti a
[...]
solo al termine dei 48 mesi di locazione operativa con Controparte_2 [...]
ma dalla sua manifestazione di volontà di non dare esecuzione CP_3
rapporto (allegando motivi ingiustificati): ne discende il diritto di
[...]
al pagamento della penale pattuita, la cui quantificazione non Controparte_2
è stata contestata. Di nessun ulteriore danno è stata invece fornita la prova.
L'esito della lite impone la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
del grado a favore di e di entrambi i gradi di giudizio a Controparte_3
favore di il tutto come da liquidazione in Controparte_6
dispositivo, alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa (scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 quanto alle domande di e scaglione da Euro 1.101,00 ad Controparte_3
Euro 5.200,00 quanto alle domande di e la Controparte_6
complessità delle questioni trattate.
Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna di ex art.96 Parte_1
cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2604/2024, pubblicata il
08/03/2024, ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) Respinge l'appello principale di Parte_1
pagina 7 di 9 2) In accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_2
[...
respinge la domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di questa;
3) ancora in accoglimento dell'appello incidentale di
[...]
dichiara la risoluzione del contratto per Controparte_2
inadempimento di e condanna quest'ultima al pagamento Parte_1
della somma di Euro 1.920,00 a titolo di penale;
4) condanna al pagamento delle spese processuali a favore Parte_1
di liquidate in complessivi Euro 4.888,00 (di cui Euro 1.134,00 CP_3
per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
5) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate quanto Controparte_2
al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 2.127,00 (di cui Euro
425,00 per la fase di studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro
426,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 2.419,00
(di cui Euro 536,00 per la fase di studio, Euro 536,00 per la fase introduttiva, Euro 496,00 per la fase di trattazione ed Euro 851 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali e con distrazione a favore degli Avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio dichiaratisi antistatari.
6) condanna alla restituzione in favore di Parte_1 [...]
di quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza Controparte_2
di primo grado.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
pagina 8 di 9 Così deciso, in Milano il 04/03/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Maura Barberis
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2604/2024
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in VIA ABRUZZI 72 90145 PALERMO, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
TODARO FRANCESCO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
SALVATORE MECCIO, 22 90141 PALERMO presso lo Studio dell'Avv. TODARO
FRANCESCO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA G. DE CHIRICO 29 70010
CASAMASSIMA, con il patrocinio dell'Avv. PORTACCIO MONICA (C.F.
e dell'Avv. BIRARDI MASSIMO ( ) C.F._2 C.F._3
LARGO FIERA, 4 70010 CASAMASSIMA, elettivamente domiciliata in VIA LARGO
FIERA N. 4 CASAMASSIMA presso lo Studio dell'Avv. PORTACCIO MONICA e dell'Avv.
BIRARDI MASSIMO ( ) LARGO FIERA, 4 70010 CASAMASSIMA, C.F._3
giusta delega in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 9 (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, con sede legale in VIA MONTEFELTRO 4 20156 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._4
VIA LARGA, 9 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. MAJOCCHI MATTEO giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per come da foglio depositato in via telematica in data 23.12.2024. Parte_1
Per : come da foglio depositato in via telematica in data Controparte_3
23.12.2024.
Per come da foglio depositato in via telematica in Controparte_2
data 12.12.2024.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.2604/24 Parte_1
del Tribunale di Milano, con la quale erano state accolte le domande formulate nei suoi confronti dalla e così dichiarata la risoluzione per Controparte_3
inadempimento della del contratto di locazione operativa in data Parte_1
18.2.20 e la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di Euro
8.610,58 a titolo di canoni scaduti, penale ed indennità risarcitoria nonché alla restituzione del bene concesso in locazione (e dunque il monitor digitale FC
154/6.7 Jumbo Screen). In particolare il Tribunale, avanti il quale era stato riassunto il giudizio introdotto avanti il Giudice di Pace di Bari da Parte_1
contro la e la ha accertata la Controparte_3 Controparte_2
risoluzione del contratto per effetto della dichiarazione in data 2.11.20 della di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui Controparte_3
all'art.12 condizioni generali di contratto a fronte del mancato pagamento di tre rate di canoni (per complessivi Euro 611.,8), ha condannato l'odierna appellante al pagamento dei suddetti canoni scaduti, dell'indennizzo previsto dagli artt.13, I co. e 14, IV co. (per complessivi Euro 3.999,60) e del maggior danno previsto pagina 2 di 9 dall'art.13, II co. delle medesime condizioni generali di contratto (per complessivi
Euro 1.333,20), nonché alla restituzione del bene locato, ritenendo infondata l'eccezione di inadempimento della in vista di malfunzionamenti Parte_1
del monitor denunciati solo a distanza di nove mesi dalla consegna dello stesso;
ha contestualmente accolto in parte la domanda di nei confronti Parte_1
di dichiarando la risoluzione del contratto di Controparte_4
“noleggio ed assistenza 'Global Full' stipulato da dette parti in data 14.2.20 per inadempimento della all'obbligazione di Controparte_2
predisporre la pratica comunale per l'autorizzazione e messa in funzione dello schermo pubblicitario Jumbo Screen. ha censurato l'impugnata sentenza per aver erroneamente: - Parte_1
mancato di considerare il collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa stipulato con la e quello “Global Full” stipulato Controparte_3
con e così la nullità di entrambi, considerata la Controparte_2
comunicazione del Comune di Palermo che aveva reso nota l'impossibilità di autorizzare l'esposizione su suolo pubblico dell'impianto a fini pubblicitari;
- omesso di esaminare la domanda di manleva svolta nei confronti di
[...]
, pur avendo riconosciuto l'inadempimento di questa alle sue Controparte_4
obbligazioni contrattuali. ha chiesto la conferma della sentenza appellata, rilevando Controparte_3
come nessun collegamento potesse ravvisarsi tra il contratto di locazione operativa (avente ad oggetto un monitor non necessariamente da collocarsi sul suolo pubblico attraverso un palo) e quello concluso da con Parte_1
e come l'appellante non avesse per il resto Controparte_2
contestato il mancato pagamento dei canoni né le conseguenze del suo inadempimento a termini di contratto.
costituendosi ritualmente, ha proposto appello Controparte_2
incidentale avverso la disposta risoluzione del contratto 'Global Full', negando qualsiasi inadempimento a suo carico (per essere stata la stessa ad Parte_1
pagina 3 di 9 impedire il rilascio delle autorizzazioni comunali, omettendo di fornire i documenti necessari per la pratica), e chiedendo invece che la risoluzione venisse dichiarata per inadempimento di con condanna della medesima Parte_1
al pagamento della penale prevista in contratto ( per complessivi Euro 1.920,00).
Il collegamento negoziale sostenuto da è stato da questa fondato Parte_1
sulla narrativa che viene qui trascritta: “ Il giorno 14.02.2020 era concluso tra la
e la in persona del suo Parte_1 Controparte_2
rappresentante legale, (in seguito, un contratto in forza del quale CP_2
quest'ultima società avrebbe concesso in noleggio alla prima, presso il luogo ove questa svolge l'attività, un impianto pubblicitario collocato su palo infisso su suolo pubblico denominato “Jumbo Screen P66 FC154/6.7 SMD Outdoor (cm
L160xH96 – DV L240xH144)” per la durata di 72 mesi, con decorrenza dall'attivazione,e per il canone mensile di € 200,00 oltre i.v.a. (doc. 1). Il contratto, oltre al noleggio dell'impianto, prevedeva altresì: - la facoltà di acquisto, a favore della committente/utilizzatrice, dell'impianto al termine del noleggio a fronte del pagamento di € 1.440,00 oltre i.v.a.;- ulteriori oneri di trasporto e assistenza a carico della commissionaria (ivi indicati) ivi compresi quelli per il disbrigo della pratica comunale autorizzativa alla collocazione e mantenimento dell'impianto pubblicitario. Contestualmente alla trasmissione del contratto di noleggio da lei accettato, trasmetteva nota di pari data CP_2
Prot. 23236215 (doc. 2), ad oggetto Accettazione Contratto di Noleggio, con la quale comunicava l'avvio della produzione dell'impianto pubblicitario, la sua attivazione entro 90 giorni lavorativi dalla disponibilità dell'idonea struttura di sostegno, dell'impianto elettrico dedicato, delle autorizzazioni amministrative e di quant'altro necessario al montaggio in sicurezza. Inoltre, con la stessa nota, comunicava che la società sua partner, CP_2 Controparte_3
aveva accettato la pratica relativa al noleggio operativo dell'impianto per un periodo massimo di 48 mesi, piuttosto che i 72 mesi previsti dal contratto, ragion per cui la committente , al termine di tale periodo e per i restanti 24 Parte_1
pagina 4 di 9 mesi avrebbe continuato il rapporto di noleggio, direttamente, con la medesima dalla quale avrebbe poi potuto acquistare, al termine del noleggio e se CP_2
voluto, l'impianto. La detta comunicazione concludeva che, nell'ipotesi in cui non fosse stato sottoscritto il contratto di noleggio operativo con il CP_3
pagamento del corrispettivo sarebbe stato eseguito nei confronti di essa
Il giorno 18.02.2020, contestualmente alla consegna ed installazione CP_2
da parte di del manufatto commissionato a noleggio (doc. 3), era CP_2
sottoscritta da la proposta di locazione operativa (conseguente e Parte_1
dipendente dall'originario contratto di noleggio) di Controparte_3
(in seguito, in forza della quale si impegnava a pagarle i CP_3 Parte_1
canoni mensili di locazione dell'impianto fornito da per i successivi CP_2
48 mesi, nella misura originariamente concordata (con di € 200,00 CP_2
oltre i.v.a. Successivamente, provvedeva a pagare a i Parte_1 CP_3
canoni relativi alle mensilità da febbraio 2020 ad Agosto 2020 (doc. 4) e, nelle more, a segnalare ripetutamente a sia i malfunzionamenti CP_2
dell'impianto che, soprattutto, di non avere ricevuto alcuna notizia circa
l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione comunale per l'installazione ed il mantenimento dell'impianto, sollecitando la fornitrice all'adempimento”.
Nemmeno dalle allegazioni della quindi, è possibile ricavare che Parte_1
stipulando il contratto del 18.2.20, abbia assunto Controparte_5
obbligazioni diverse da quella di assicurare alla controparte il godimento del monitor digitale Jumbo Screen, nel frattempo acquistato dalla
[...]
ma senza essere in alcun modo neppure informata delle Controparte_2
precedenti intese (aventi ad oggetto il medesimo monitor) intercorse tra la e la Ne risulta l'assoluta Parte_1 Controparte_2
infondatezza di alcun preteso collegamento negoziale tra i due rapporti, che presuppone pur sempre che tutte le parti coinvolte tendano alla realizzazione di un fine unitario, ulteriore rispetto a quello proprio di ciascun contratto: l'eventuale nullità del contratto stipulato da con Parte_1 Controparte_2
pagina 5 di 9 Par
pertanto, non potrebbe riflettersi in alcun modo su quello concluso con
[...]
Va poi osservato come l'appellante abbia abbandonato nei CP_3
confronti di l'eccezione di inadempimento fondata sulla Controparte_3
presenza di vizi del monitor concesso in locazione, non contestando il mancato pagamento dei canoni pattuiti per oltre due mesi al momento in cui
[...]
si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art.12 CP_5
condizioni generali di contratto, e nemmeno gli importi dovuti a termini di contratto per il caso di risoluzione del contratto.
L'appello principale deve dunque essere respinto, anche con riferimento alla domanda proposta nei confronti di (effettivamente Controparte_6
non esaminata dal Tribunale), dalla quale ha chiesto di essere Parte_1
tenuta indenne per le condanne subite nei confronti di Controparte_3
Queste sono la conseguenza non già di qualsiasi comportamento di
[...]
ma dell'aver omesso i pagamenti a suo carico nonostante Controparte_2
abbia ricevuto il bene concesso in locazione, del quale ha goduto pacificamente pur a fronte dell'impossibilità, riferita dal Comune di Palermo, di autorizzare l'installazione del monitor sul suolo pubblico: dell'interesse di a Parte_1
trattenere il bene quantunque non le fosse consentita l'esposizione su palo, del resto, è conferma il fatto che non l'abbia restituito a Controparte_3
Va al contrario accolto l'appello incidentale di in Controparte_2
ordine alla dichiarata risoluzione per inadempimento di questa al contratto stipulato con , in capo alla quale va invece riconosciuto Parte_1
l'inadempimento legittimante la risoluzione chiesta da
[...]
e il suo diritto al pagamento della penale di cui alle condizioni Controparte_4
generali di contratto. Dal testo del contratto tra le parti si ricava infatti che l'installazione del monitor fosse prevista “presso il luogo in cui viene svolta l'attività dell'utilizzatore”, e quindi non sul suolo pubblico che, secondo la comunicazione del Comune di Palermo, non sarebbe stata in assoluto autorizzabile: i documenti prodotti da sub all.8 e Controparte_2
pagina 6 di 9 ss, poi, attestano come la stessa – a fronte della prima contestazione di controparte a distanza di oltre nove mesi dall'attivazione del monitor – abbia immediatamente reagito affermando che l'installazione su palo sarebbe stata rinunciata dalla stessa offrendosi comunque di occuparsene, ma non riuscendovi per la Parte_1
mancata collaborazione della committente. Il contratto inter partes del 14.2.20 deve pertanto essere dichiarato risolto non già per inadempimento di
[...]
bensì per inadempimento di rappresentato Controparte_2 Parte_1
non tanto dal mancato di pagamento di canoni (dovuti a
[...]
solo al termine dei 48 mesi di locazione operativa con Controparte_2 [...]
ma dalla sua manifestazione di volontà di non dare esecuzione CP_3
rapporto (allegando motivi ingiustificati): ne discende il diritto di
[...]
al pagamento della penale pattuita, la cui quantificazione non Controparte_2
è stata contestata. Di nessun ulteriore danno è stata invece fornita la prova.
L'esito della lite impone la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
del grado a favore di e di entrambi i gradi di giudizio a Controparte_3
favore di il tutto come da liquidazione in Controparte_6
dispositivo, alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa (scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 quanto alle domande di e scaglione da Euro 1.101,00 ad Controparte_3
Euro 5.200,00 quanto alle domande di e la Controparte_6
complessità delle questioni trattate.
Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna di ex art.96 Parte_1
cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2604/2024, pubblicata il
08/03/2024, ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) Respinge l'appello principale di Parte_1
pagina 7 di 9 2) In accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_2
[...
respinge la domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di questa;
3) ancora in accoglimento dell'appello incidentale di
[...]
dichiara la risoluzione del contratto per Controparte_2
inadempimento di e condanna quest'ultima al pagamento Parte_1
della somma di Euro 1.920,00 a titolo di penale;
4) condanna al pagamento delle spese processuali a favore Parte_1
di liquidate in complessivi Euro 4.888,00 (di cui Euro 1.134,00 CP_3
per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
5) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate quanto Controparte_2
al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 2.127,00 (di cui Euro
425,00 per la fase di studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro
426,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 2.419,00
(di cui Euro 536,00 per la fase di studio, Euro 536,00 per la fase introduttiva, Euro 496,00 per la fase di trattazione ed Euro 851 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali e con distrazione a favore degli Avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio dichiaratisi antistatari.
6) condanna alla restituzione in favore di Parte_1 [...]
di quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza Controparte_2
di primo grado.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
pagina 8 di 9 Così deciso, in Milano il 04/03/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Maura Barberis
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
pagina 9 di 9