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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1820/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Bocchino Enrico e Testani Sara
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mascolino Maurilio Controparte_1 P.IVA_2
Filippo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Ferrara n. 112/2024 depositata i 14.02.2024, rigettando l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 102 ID Pratica Controparte_1
14790313 notificato da a nell'interesse del comune di EN. Con CP_2 Controparte_1 vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Parte appellata ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.te Tribunale adito respingere
l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Ferrara depositata in cancelleria il 14.02.2024, non notificata, resa all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 2147/2022 con vittoria di spese dei due gradi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con atto di citazione ex art. 342 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_2
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Controparte_1
Ferrara depositata in cancelleria il 14/02/2024 (R.G. 2147/2022, doc. 1 fascicolo appellante).
L'appellante ha dedotto di svolgere in concessione, per conto del Comune di EN, il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. Canone Unico Patrimoniale (d'ora in poi CUP) e, nell'ambito di tale incarico, di aver emesso e notificato alla Società l'avviso di accertamento esecutivo n. 102 (ID Controparte_1
Pratica 14790313) del 21/04/2023, per l'anno 2023 relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di EN per un importo di euro 233,00, oltre a sanzione pecuniaria da versamento di euro 69,90 e al rimborso di spese di notifica di euro 5,18, per un totale (arrotondato) di euro 308,00 (doc. 2 fascicolo appellante). ha affermato che, nell'atto di impugnazione dell'avviso di Parte_2
accertamento del 21/04/2023, aveva sostenuto, in via principale, di essere Controparte_1
affidataria del servizio postale universale, che rappresenta un servizio di pubblica utilità, con conseguente assoluzione dal pagamento delle imposte;
in via subordinata, aveva Controparte_1
dichiarato che sussiste una causa specifica di esenzione per le insegne di esercizio la cui superficie complessiva sia inferiore ai 5 mq. e, infine, in via ulteriormente subordinata, che difetta il requisito del mezzo pubblicitario idoneo a fondare la richiesta di pagamento, non potendosi ravvisare nella freccia direzionale l'idoneità o la vocazione pubblicitaria, installate ex art. 39 C) lettera f), del Codice della
Strada.
In via gradata, nel merito, aveva evidenziato la carenza del presupposto CUP Controparte_1 relativamente al mezzo pubblicitario oggetto dell'accertamento esecutivo opposto (POSTAMAT) e che l'avviso di accertamento esecutivo opposto aveva ad oggetto le insegne di due distinti uffici postali.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, Parte_2
contestando tutti i motivi di opposizione, e, con sentenza n. 112/2024 del 14/02/2024, il Giudice di
Pace di Ferrara aveva accolto l'opposizione promossa da
[...]
domanda in questa sede la revoca della sentenza n. 112/2024 del Controparte_3
14/02/2024 eccependo la violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal
Comune di EN.
In primo luogo, parte appellante ha contestato la qualificazione di insegne di esercizio dei mezzi pubblicitari accertati, in quanto frecce direzionali che, per definizione, sono distanti dall'attività e, di conseguenza, risultano ubicate in varie strade ed in quanto trattasi di due distinte fattispecie pagina 2 di 9 pubblicitarie: insegne di esercizio e frecce direzionali, o pre-insegne.
Secondariamente, ha contestato la qualificazione effettuata dal Giudice di Pace delle insegne di Pt_2
esercizio quali mezzi di superficie complessiva inferiore ai mq. 5,00, e, pertanto, esenti dal pagamento del CUP, dovendosi invece ritenere tali mezzi pubblicitari descritti rientranti nella definizione di insegne di esercizio con una superficie complessiva pari a mq.7,00 e di frecce direzionale bifacciali riportanti la dicitura e il logo di , per un totale di mq. 6,00, con conseguente imposizione Pt_3
della tassazione CUP.
L'appellante, infatti, ha ritenuto erroneo che, ai fini del calcolo della superficie complessiva, le insegne di esercizio debbano considerarsi come unico mezzo pubblicitario con arrotondamento finale della superficie, in forza sia dell'operatività per analogia – stante l'identità dei presupposti – del regime previsto per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, sia della normativa relativa al calcolo della superficie complessiva delle insegne, e/o della superficie di ciascuna singola insegna contenuta nel “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” adottato dal comune di EN (doc. 3 fascicolo appellante), che ai commi 1 e 2 dell'art. 12 -Modalità di applicazione del canone - del Regolamento, definisce le modalità di calcolo del CUP, non specificate dalla L. 160/2019, normativa di rango superiore, che nulla statuisce in tal senso e che si limita a sancire, ai del comma 833, lettera l) dell'articolo 1, il principio per cui le insegne di esercizio, se di superficie complessiva inferiore ai 5 mq., sono esenti dal pagamento del CUP.
Parte appellante ha altresì contestato la mancata attribuzione di rilevanza pubblicitaria alle frecce direzionali, in quanto rientranti nella definizione di “preinsegna” di cui all'art. 4 del predetto
Regolamento, con conseguente assoggettamento al pagamento del CUP, non potendosi ritenere tali mezzi pubblicitari assimilabili ai segnali di indicazione di cui all'art 39, lettera c) del Codice della
Strada, regolati dall'art 134 del D.P.R. 495/1992 e non essendo contenuta nella normativa alcuna differenza, a livello di debenza del CUP, tra promozione di un servizio attraverso frecce riportanti il nome di – servizio di natura anche pubblica - e quelle riportanti il nome di altra CP_1
azienda - servizio di natura esclusivamente commerciale.
L'appellante nega la qualificazione del servizio svolto dalla parte appellata quale “servizio di pubblica utilità” anche in forza dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza delle Commissioni
Tributarie Regionali che hanno ritenuto legittima la tassazione sulla scorta della qualificazione dei servizi svolti da che, seppur titolare del diritto esclusivo di effettuare alcune Controparte_1 specifiche attività di “pubblico interesse” - notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi al codice della strada (servizi postali riservati) -, svolge una pluralità di servizi (bancari, finanziari, telefonici) sottoposta alle regole del libero mercato, così come anche rilevato dalla Corte di pagina 3 di 9 Giustizia dell'Unione Europea che, con sentenza del 28/10/2020, ha definito quale mera CP_1
impresa pubblica (cioè con capitale in tutto o in parte in mano ad enti pubblici), con conseguente assoggettamento al canone CUP. si è costituita in giudizio chiedendo, di contro, la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata, sostenendo, in primo luogo, che debba essere riconosciuta la natura di servizio di pubblica utilità all'attività di invio e consegna della corrispondenza svolta dalla stessa – oltre che dei servizi
“SPORTELLO AMICO”, delle prestazioni Previdenziali (INPS ; NASPI), dei servizi anagrafici e di certificazione catastale, Buoni e Libretti Postali -, in quanto attività necessaria per la comunità, anche alla luce della definizione di sevizio di pubblica utilità quale finalizzato all'esigenza di assicurare la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità – così come definito dalla Suprema
Corte con l'Ordinanza n. 17796 del 2018 –, nonché dalla , che con delibera n. 385/13/CONS, CP_4
ha disciplinato la modalità di erogazione dei servizi postali universali. ha poi eccepito l'omessa allegazione del fascicolo di primo grado e indicazione, Controparte_1
sia nell'avviso di accertamento sia nel primo grado di giudizio, delle modalità di effettuazione delle misurazioni delle insegne.
Parte appellata ha escluso il cumulo di più sedi di in un unico avviso di accertamento, in CP_5
quanto, ai fini del calcolo della superficie imponibile le insegne – cd. “d'esercizio” le quali, riproducendo tutte la denominazione della società, indicano la sede dove si svolge l'attività di – CP_1
si considerano come un unico mezzo pubblicitario e, pertanto, in assenza di superamento del limite dimensionale, sono esenti dal canone ai sensi dell'art 1 co. 833 L, Legge n. 160 del 27/12/19, così come anche confermato da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, nonché dalla
Risoluzione N. 2/DF del Ministero delle Finanze del 24/04/09.
Ciò premesso, parte appellata ha affermato che dalle rilevazioni tecniche (doc. 4 fascicolo appellata) è emerso che la superficie complessiva degli elementi coinvolti è al di sotto del limite dei 5 m/q, sia con riguardo a ciascun Ufficio sia sommando le misure relative ad entrambi di Uffici, e ha evidenziato la contrarietà alla legge del sistema di arrotondamento per eccesso attuato da Parte_2
[...]
Con riferimento ai Cassonetti AT (e Bancomat), ha precisato che, in Controparte_1 conformità all'orientamento della Cassazione, le diciture postamat e bancomat non hanno alcun contenuto pubblicitario ma costituiscono semplicemente degli “avvisi al pubblico”.
Infine, ha sostenuto che le frecce direzionali rientrano tra i segnali di indicazione Controparte_1 di cui all'art. 125 dpr 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, essendo stampata sulla freccia direzionale la parola “posta” ed il simbolo grafico utilizzato pagina 4 di 9 “pt”, evidenziandosi così lo scopo di agevolare la circolazione stradale e facilitare agli utenti della strada l'individuazione di siti produttivi e commerciali con conseguente applicazione degli artt. 37 e 39, lett.c), del Dlgs 285/92 (codice della strada) e onere in capo ai Comuni, e non alle Controparte_1 di apposizione e manutenzione delle “Frecce”, quale segnaletica stradale direzionale.
Analoghe considerazioni al cartello “AT” valgono per le frecce direzionali, la cui valenza pubblicitaria deve escludersi, trattandosi di “avvisi al pubblico” con funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità.
***
La domanda formulata da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre precisare che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – ha introdotto a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(CUP) in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992.
Così come previsto ai sensi del comma 819 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, due sono i presupposti per l'applicazione del CUP: l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Tali presupposti sono richiamati nel Regolamento di EN relativo alla disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale che all'art. 10, II comma, precisa altresì che, ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Premessa la cornice normativa, sebbene l'attività svolta da rientri nel concetto di Controparte_1
servizio di pubblica utilità, ciò non la esonera dal pagamento del contributo in questione.
pagina 5 di 9 Si ritiene di condividere le argomentazioni svolte sul punto dal Giudice di Pace di Ferrara, che, nella sentenza oggetto di appello ha rilevato che l'implementazione dei servizi offerti non osta al riconoscimento del servizio di pubblica utilità svolto da così come riconosciuto Controparte_1
dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte Cass. 17796/2018), che ha ravvisato la natura di pubblico servizio qualora “lo stesso sia finalizzato alla ineludibile esigenza di assicurare attraverso l'attività in questione, la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità, possa escluderne ancora tale natura”.
Nonostante il consolidato orientamento volto a riconoscere a la natura di servizio Controparte_1
di pubblica utilità in quanto regolamentato in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire del servizio postale, definito dal legislatore "essenziale" (Tribunale di Reggio Emilia, 09/06/2021, n.
158), né la normativa statale né quella regolamentare sopra citate prevedono quale causa di esenzione dal pagamento del CUP l'espletamento di un servizio di pubblica utilità, che non figura né tra i motivi riduzione di cui all'art. 21 del Regolamento, né tra quelli di esenzione di cui all'articolo successivo.
Il contributo in questione è comunque non dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. I) della Legge
27 dicembre 2019 n. 160, che prevede l'esenzione dal canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva sino a 5 metri quadrati.
Occorre precisare che le insegne d'esercizio, così come definite dall'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992,
a differenza delle insegne pubblicitarie, le quali mirano invece a veicolare un vero e proprio messaggio pubblicitario rivolto ai potenziali consumatori allo scopo di invogliare la domanda, hanno lo scopo di segnalare la presenza dell'esercizio commerciale.
Si condivide il costante orientamento giurisprudenziale di merito che ricomprende i predetti cartelli
(insegne, vetrofanie o adesivi recanti unicamente la dicitura ”) nell'alveo delle CP_1 insegne d'esercizio: non contenendo alcuna indicazione sui servizi offerti e la loro finalità è solo quella di indicare al pubblico l'ubicazione esatta dell'ufficio (cfr. Tribunale di Bologna, Sent. n. 614/2024:
“non può revocarsi in dubbio che l'adesivo, il cassonetto luminoso bifacciale e la scritta sul vetro, tutti riportanti la dicitura “ ” ed esposti presso la sede dell'attività commerciale cui si CP_1 riferiscono, rientrino nella definizione di “insegne d'esercizio”).
Analoghe considerazioni e conclusioni debbono essere assunte in relazione ai mezzi recanti unicamente la dicitura “POSTAMAT”, volti ad indicare lo sportello ove è possibile effettuare prelievi ed altre operazioni bancarie (cfr. Cass., n. 1169/2019).
Non meritano poi accoglimento le doglianze sollevate dalla parte appellate relative alle frecce direzionali, che sono state qualificate da quali “preinsegne” ai Parte_2
pagina 6 di 9 sensi dell'art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e, pertanto rilevanti ai fini dell'imposizione del canone ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di EN, secondo cui s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
Si ritiene condivisibile il rilievo effettuato sul punto dal Giudice di prime cure che ne ha valorizzato la funzione di rendere riconoscibile il luogo di svolgimento del servizio di pubblica utilità, in quanto volto a facilitare la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi, escludendone dunque la portata pubblicitaria.
Ferma la natura di pubblico servizio di le frecce direzionali devono ritenersi utili Controparte_1
a localizzare il servizio di pubblica utilità e, in assenza di prova della parte appellante di una funzione diversa che ne evidenzi la natura anche commerciale, tale segnaletica è esente dal contributo, così come previsto ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di EN che esonera dal pagamento dell'imposta gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro.
Ciò premesso, in ordine alle modalità di misurazione della superficie, occorre osservare che le modalità di calcolo sono poi definite dall'art. 1, comma 825, lett. I) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 sulla base “della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” e ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di EN
– rubricato “Modalità di applicazione del canone” – secondo cui il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
La norma regolamentare, tuttavia, non specifica le modalità di arrotondamento nel caso di messaggi pubblicitari risultanti da mezzi pubblicitari collocati in unico contesto, limitandosi a disciplinare solamente le modalità di calcolo delle superfici dei singoli mezzi pubblicitari da considerare, ai fini del calcolo, complessivamente e, quindi, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Pertanto, in virtù del principio di gerarchia delle fonti secondo cui la norma regolamentare soccombe alla norma primaria e non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge ai sensi dell'art. 4 preleggi, si ritiene di condividere l'argomentazione del Giudice di prime cure, che ha considerato le insegne un unicum ai fini del calcolo della superficie imponibile in virtù dell'unicità funzionale che le lega in applicazione della normativa statale ed in assenza di prova da parte della società appellante di una metodologia di calcolo diversa di pari rango a quella statale.
pagina 7 di 9 In assenza di una precisa disposizione che regoli il caso in oggetto ed in virtù dell'applicazione analogica di cui all'art. 12 preleggi, si ritiene di applicare il medesimo principio elaborato in casi analoghi volto a riconoscere l'unicità del mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile qualora i messaggi presentino un collegamento strumentale inscindibile e abbiano identico contenuto (Cass., 16/01/2019, n. 951; Cass, 18/04/2018, n. 9492).
Tale collegamento funzionale tra i messaggi, peraltro, non richiede la contiguità fisica dei mezzi pubblicitari, dovendosi valutare anche l'allocazione degli stessi ed indipendentemente dalla collocazione in un unico spazio o in un'unica sequenza (Cass., 18/09/2019, n. 23240).
Nel caso di specie, le insegne adesive indicanti “PosteItaliane” con cromia gialla sullo sfondo, ancorché considerate messaggi con intento pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, devono essere considerate come un unico mezzo pubblicitario, in virtù, oltre che della contiguità, anche della identicità di contenuto, della riferibilità al medesimo soggetto passivo e della unicità funzionale che le lega seppur collocate in vetrine diverse.
In assenza di contestazioni specifiche e di prova contraria da parte di Parte_2
sul metodo di calcolo prodotto in giudizio da si ritiene condivisibile la
[...] Controparte_1
modalità di computo delle insegne prodotta dalla parte appellata che, nella perizia redatta a cura dell'Arch. ha calcolato le insegne dell'Ufficio Postale sito in via Rosselli e l'Ufficio Persona_1
Postale di via Alberi, Ferrara (FE), nella misura complessiva di mq 4,87 e, pertanto, inferiore al limite di esenzione stabilito per legge di 5 mq (fascicolo primo grado, doc. 4 pag. 27 e doc.5 pag. 29).
Pertanto, il contributo in questione è comunque non dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. I) della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che prevede l'esenzione dal canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva sino a 5 metri quadrati.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace impugnata deve trovare conferma.
Le spese di entrambi i gradi del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 9 1) respinge l'appello proposto da Parte_2
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_2 Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 505,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di Parte_2
Ferrara, 3 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1820/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Bocchino Enrico e Testani Sara
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mascolino Maurilio Controparte_1 P.IVA_2
Filippo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Ferrara n. 112/2024 depositata i 14.02.2024, rigettando l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 102 ID Pratica Controparte_1
14790313 notificato da a nell'interesse del comune di EN. Con CP_2 Controparte_1 vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Parte appellata ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.te Tribunale adito respingere
l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Ferrara depositata in cancelleria il 14.02.2024, non notificata, resa all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 2147/2022 con vittoria di spese dei due gradi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con atto di citazione ex art. 342 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_2
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Controparte_1
Ferrara depositata in cancelleria il 14/02/2024 (R.G. 2147/2022, doc. 1 fascicolo appellante).
L'appellante ha dedotto di svolgere in concessione, per conto del Comune di EN, il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. Canone Unico Patrimoniale (d'ora in poi CUP) e, nell'ambito di tale incarico, di aver emesso e notificato alla Società l'avviso di accertamento esecutivo n. 102 (ID Controparte_1
Pratica 14790313) del 21/04/2023, per l'anno 2023 relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di EN per un importo di euro 233,00, oltre a sanzione pecuniaria da versamento di euro 69,90 e al rimborso di spese di notifica di euro 5,18, per un totale (arrotondato) di euro 308,00 (doc. 2 fascicolo appellante). ha affermato che, nell'atto di impugnazione dell'avviso di Parte_2
accertamento del 21/04/2023, aveva sostenuto, in via principale, di essere Controparte_1
affidataria del servizio postale universale, che rappresenta un servizio di pubblica utilità, con conseguente assoluzione dal pagamento delle imposte;
in via subordinata, aveva Controparte_1
dichiarato che sussiste una causa specifica di esenzione per le insegne di esercizio la cui superficie complessiva sia inferiore ai 5 mq. e, infine, in via ulteriormente subordinata, che difetta il requisito del mezzo pubblicitario idoneo a fondare la richiesta di pagamento, non potendosi ravvisare nella freccia direzionale l'idoneità o la vocazione pubblicitaria, installate ex art. 39 C) lettera f), del Codice della
Strada.
In via gradata, nel merito, aveva evidenziato la carenza del presupposto CUP Controparte_1 relativamente al mezzo pubblicitario oggetto dell'accertamento esecutivo opposto (POSTAMAT) e che l'avviso di accertamento esecutivo opposto aveva ad oggetto le insegne di due distinti uffici postali.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, Parte_2
contestando tutti i motivi di opposizione, e, con sentenza n. 112/2024 del 14/02/2024, il Giudice di
Pace di Ferrara aveva accolto l'opposizione promossa da
[...]
domanda in questa sede la revoca della sentenza n. 112/2024 del Controparte_3
14/02/2024 eccependo la violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal
Comune di EN.
In primo luogo, parte appellante ha contestato la qualificazione di insegne di esercizio dei mezzi pubblicitari accertati, in quanto frecce direzionali che, per definizione, sono distanti dall'attività e, di conseguenza, risultano ubicate in varie strade ed in quanto trattasi di due distinte fattispecie pagina 2 di 9 pubblicitarie: insegne di esercizio e frecce direzionali, o pre-insegne.
Secondariamente, ha contestato la qualificazione effettuata dal Giudice di Pace delle insegne di Pt_2
esercizio quali mezzi di superficie complessiva inferiore ai mq. 5,00, e, pertanto, esenti dal pagamento del CUP, dovendosi invece ritenere tali mezzi pubblicitari descritti rientranti nella definizione di insegne di esercizio con una superficie complessiva pari a mq.7,00 e di frecce direzionale bifacciali riportanti la dicitura e il logo di , per un totale di mq. 6,00, con conseguente imposizione Pt_3
della tassazione CUP.
L'appellante, infatti, ha ritenuto erroneo che, ai fini del calcolo della superficie complessiva, le insegne di esercizio debbano considerarsi come unico mezzo pubblicitario con arrotondamento finale della superficie, in forza sia dell'operatività per analogia – stante l'identità dei presupposti – del regime previsto per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, sia della normativa relativa al calcolo della superficie complessiva delle insegne, e/o della superficie di ciascuna singola insegna contenuta nel “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” adottato dal comune di EN (doc. 3 fascicolo appellante), che ai commi 1 e 2 dell'art. 12 -Modalità di applicazione del canone - del Regolamento, definisce le modalità di calcolo del CUP, non specificate dalla L. 160/2019, normativa di rango superiore, che nulla statuisce in tal senso e che si limita a sancire, ai del comma 833, lettera l) dell'articolo 1, il principio per cui le insegne di esercizio, se di superficie complessiva inferiore ai 5 mq., sono esenti dal pagamento del CUP.
Parte appellante ha altresì contestato la mancata attribuzione di rilevanza pubblicitaria alle frecce direzionali, in quanto rientranti nella definizione di “preinsegna” di cui all'art. 4 del predetto
Regolamento, con conseguente assoggettamento al pagamento del CUP, non potendosi ritenere tali mezzi pubblicitari assimilabili ai segnali di indicazione di cui all'art 39, lettera c) del Codice della
Strada, regolati dall'art 134 del D.P.R. 495/1992 e non essendo contenuta nella normativa alcuna differenza, a livello di debenza del CUP, tra promozione di un servizio attraverso frecce riportanti il nome di – servizio di natura anche pubblica - e quelle riportanti il nome di altra CP_1
azienda - servizio di natura esclusivamente commerciale.
L'appellante nega la qualificazione del servizio svolto dalla parte appellata quale “servizio di pubblica utilità” anche in forza dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza delle Commissioni
Tributarie Regionali che hanno ritenuto legittima la tassazione sulla scorta della qualificazione dei servizi svolti da che, seppur titolare del diritto esclusivo di effettuare alcune Controparte_1 specifiche attività di “pubblico interesse” - notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi al codice della strada (servizi postali riservati) -, svolge una pluralità di servizi (bancari, finanziari, telefonici) sottoposta alle regole del libero mercato, così come anche rilevato dalla Corte di pagina 3 di 9 Giustizia dell'Unione Europea che, con sentenza del 28/10/2020, ha definito quale mera CP_1
impresa pubblica (cioè con capitale in tutto o in parte in mano ad enti pubblici), con conseguente assoggettamento al canone CUP. si è costituita in giudizio chiedendo, di contro, la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata, sostenendo, in primo luogo, che debba essere riconosciuta la natura di servizio di pubblica utilità all'attività di invio e consegna della corrispondenza svolta dalla stessa – oltre che dei servizi
“SPORTELLO AMICO”, delle prestazioni Previdenziali (INPS ; NASPI), dei servizi anagrafici e di certificazione catastale, Buoni e Libretti Postali -, in quanto attività necessaria per la comunità, anche alla luce della definizione di sevizio di pubblica utilità quale finalizzato all'esigenza di assicurare la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità – così come definito dalla Suprema
Corte con l'Ordinanza n. 17796 del 2018 –, nonché dalla , che con delibera n. 385/13/CONS, CP_4
ha disciplinato la modalità di erogazione dei servizi postali universali. ha poi eccepito l'omessa allegazione del fascicolo di primo grado e indicazione, Controparte_1
sia nell'avviso di accertamento sia nel primo grado di giudizio, delle modalità di effettuazione delle misurazioni delle insegne.
Parte appellata ha escluso il cumulo di più sedi di in un unico avviso di accertamento, in CP_5
quanto, ai fini del calcolo della superficie imponibile le insegne – cd. “d'esercizio” le quali, riproducendo tutte la denominazione della società, indicano la sede dove si svolge l'attività di – CP_1
si considerano come un unico mezzo pubblicitario e, pertanto, in assenza di superamento del limite dimensionale, sono esenti dal canone ai sensi dell'art 1 co. 833 L, Legge n. 160 del 27/12/19, così come anche confermato da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, nonché dalla
Risoluzione N. 2/DF del Ministero delle Finanze del 24/04/09.
Ciò premesso, parte appellata ha affermato che dalle rilevazioni tecniche (doc. 4 fascicolo appellata) è emerso che la superficie complessiva degli elementi coinvolti è al di sotto del limite dei 5 m/q, sia con riguardo a ciascun Ufficio sia sommando le misure relative ad entrambi di Uffici, e ha evidenziato la contrarietà alla legge del sistema di arrotondamento per eccesso attuato da Parte_2
[...]
Con riferimento ai Cassonetti AT (e Bancomat), ha precisato che, in Controparte_1 conformità all'orientamento della Cassazione, le diciture postamat e bancomat non hanno alcun contenuto pubblicitario ma costituiscono semplicemente degli “avvisi al pubblico”.
Infine, ha sostenuto che le frecce direzionali rientrano tra i segnali di indicazione Controparte_1 di cui all'art. 125 dpr 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, essendo stampata sulla freccia direzionale la parola “posta” ed il simbolo grafico utilizzato pagina 4 di 9 “pt”, evidenziandosi così lo scopo di agevolare la circolazione stradale e facilitare agli utenti della strada l'individuazione di siti produttivi e commerciali con conseguente applicazione degli artt. 37 e 39, lett.c), del Dlgs 285/92 (codice della strada) e onere in capo ai Comuni, e non alle Controparte_1 di apposizione e manutenzione delle “Frecce”, quale segnaletica stradale direzionale.
Analoghe considerazioni al cartello “AT” valgono per le frecce direzionali, la cui valenza pubblicitaria deve escludersi, trattandosi di “avvisi al pubblico” con funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità.
***
La domanda formulata da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre precisare che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – ha introdotto a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(CUP) in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992.
Così come previsto ai sensi del comma 819 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, due sono i presupposti per l'applicazione del CUP: l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Tali presupposti sono richiamati nel Regolamento di EN relativo alla disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale che all'art. 10, II comma, precisa altresì che, ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Premessa la cornice normativa, sebbene l'attività svolta da rientri nel concetto di Controparte_1
servizio di pubblica utilità, ciò non la esonera dal pagamento del contributo in questione.
pagina 5 di 9 Si ritiene di condividere le argomentazioni svolte sul punto dal Giudice di Pace di Ferrara, che, nella sentenza oggetto di appello ha rilevato che l'implementazione dei servizi offerti non osta al riconoscimento del servizio di pubblica utilità svolto da così come riconosciuto Controparte_1
dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte Cass. 17796/2018), che ha ravvisato la natura di pubblico servizio qualora “lo stesso sia finalizzato alla ineludibile esigenza di assicurare attraverso l'attività in questione, la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità, possa escluderne ancora tale natura”.
Nonostante il consolidato orientamento volto a riconoscere a la natura di servizio Controparte_1
di pubblica utilità in quanto regolamentato in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire del servizio postale, definito dal legislatore "essenziale" (Tribunale di Reggio Emilia, 09/06/2021, n.
158), né la normativa statale né quella regolamentare sopra citate prevedono quale causa di esenzione dal pagamento del CUP l'espletamento di un servizio di pubblica utilità, che non figura né tra i motivi riduzione di cui all'art. 21 del Regolamento, né tra quelli di esenzione di cui all'articolo successivo.
Il contributo in questione è comunque non dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. I) della Legge
27 dicembre 2019 n. 160, che prevede l'esenzione dal canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva sino a 5 metri quadrati.
Occorre precisare che le insegne d'esercizio, così come definite dall'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992,
a differenza delle insegne pubblicitarie, le quali mirano invece a veicolare un vero e proprio messaggio pubblicitario rivolto ai potenziali consumatori allo scopo di invogliare la domanda, hanno lo scopo di segnalare la presenza dell'esercizio commerciale.
Si condivide il costante orientamento giurisprudenziale di merito che ricomprende i predetti cartelli
(insegne, vetrofanie o adesivi recanti unicamente la dicitura ”) nell'alveo delle CP_1 insegne d'esercizio: non contenendo alcuna indicazione sui servizi offerti e la loro finalità è solo quella di indicare al pubblico l'ubicazione esatta dell'ufficio (cfr. Tribunale di Bologna, Sent. n. 614/2024:
“non può revocarsi in dubbio che l'adesivo, il cassonetto luminoso bifacciale e la scritta sul vetro, tutti riportanti la dicitura “ ” ed esposti presso la sede dell'attività commerciale cui si CP_1 riferiscono, rientrino nella definizione di “insegne d'esercizio”).
Analoghe considerazioni e conclusioni debbono essere assunte in relazione ai mezzi recanti unicamente la dicitura “POSTAMAT”, volti ad indicare lo sportello ove è possibile effettuare prelievi ed altre operazioni bancarie (cfr. Cass., n. 1169/2019).
Non meritano poi accoglimento le doglianze sollevate dalla parte appellate relative alle frecce direzionali, che sono state qualificate da quali “preinsegne” ai Parte_2
pagina 6 di 9 sensi dell'art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e, pertanto rilevanti ai fini dell'imposizione del canone ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di EN, secondo cui s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
Si ritiene condivisibile il rilievo effettuato sul punto dal Giudice di prime cure che ne ha valorizzato la funzione di rendere riconoscibile il luogo di svolgimento del servizio di pubblica utilità, in quanto volto a facilitare la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi, escludendone dunque la portata pubblicitaria.
Ferma la natura di pubblico servizio di le frecce direzionali devono ritenersi utili Controparte_1
a localizzare il servizio di pubblica utilità e, in assenza di prova della parte appellante di una funzione diversa che ne evidenzi la natura anche commerciale, tale segnaletica è esente dal contributo, così come previsto ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di EN che esonera dal pagamento dell'imposta gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro.
Ciò premesso, in ordine alle modalità di misurazione della superficie, occorre osservare che le modalità di calcolo sono poi definite dall'art. 1, comma 825, lett. I) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 sulla base “della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” e ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di EN
– rubricato “Modalità di applicazione del canone” – secondo cui il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
La norma regolamentare, tuttavia, non specifica le modalità di arrotondamento nel caso di messaggi pubblicitari risultanti da mezzi pubblicitari collocati in unico contesto, limitandosi a disciplinare solamente le modalità di calcolo delle superfici dei singoli mezzi pubblicitari da considerare, ai fini del calcolo, complessivamente e, quindi, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Pertanto, in virtù del principio di gerarchia delle fonti secondo cui la norma regolamentare soccombe alla norma primaria e non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge ai sensi dell'art. 4 preleggi, si ritiene di condividere l'argomentazione del Giudice di prime cure, che ha considerato le insegne un unicum ai fini del calcolo della superficie imponibile in virtù dell'unicità funzionale che le lega in applicazione della normativa statale ed in assenza di prova da parte della società appellante di una metodologia di calcolo diversa di pari rango a quella statale.
pagina 7 di 9 In assenza di una precisa disposizione che regoli il caso in oggetto ed in virtù dell'applicazione analogica di cui all'art. 12 preleggi, si ritiene di applicare il medesimo principio elaborato in casi analoghi volto a riconoscere l'unicità del mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile qualora i messaggi presentino un collegamento strumentale inscindibile e abbiano identico contenuto (Cass., 16/01/2019, n. 951; Cass, 18/04/2018, n. 9492).
Tale collegamento funzionale tra i messaggi, peraltro, non richiede la contiguità fisica dei mezzi pubblicitari, dovendosi valutare anche l'allocazione degli stessi ed indipendentemente dalla collocazione in un unico spazio o in un'unica sequenza (Cass., 18/09/2019, n. 23240).
Nel caso di specie, le insegne adesive indicanti “PosteItaliane” con cromia gialla sullo sfondo, ancorché considerate messaggi con intento pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, devono essere considerate come un unico mezzo pubblicitario, in virtù, oltre che della contiguità, anche della identicità di contenuto, della riferibilità al medesimo soggetto passivo e della unicità funzionale che le lega seppur collocate in vetrine diverse.
In assenza di contestazioni specifiche e di prova contraria da parte di Parte_2
sul metodo di calcolo prodotto in giudizio da si ritiene condivisibile la
[...] Controparte_1
modalità di computo delle insegne prodotta dalla parte appellata che, nella perizia redatta a cura dell'Arch. ha calcolato le insegne dell'Ufficio Postale sito in via Rosselli e l'Ufficio Persona_1
Postale di via Alberi, Ferrara (FE), nella misura complessiva di mq 4,87 e, pertanto, inferiore al limite di esenzione stabilito per legge di 5 mq (fascicolo primo grado, doc. 4 pag. 27 e doc.5 pag. 29).
Pertanto, il contributo in questione è comunque non dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. I) della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che prevede l'esenzione dal canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva sino a 5 metri quadrati.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace impugnata deve trovare conferma.
Le spese di entrambi i gradi del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 9 1) respinge l'appello proposto da Parte_2
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_2 Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 505,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di Parte_2
Ferrara, 3 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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