Articolo 2145 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 2145. Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di
cui all' articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , si applica il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale nonche' il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 .
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l' articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell' articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
5. Gli ufficiali ((...)) collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l' articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facolta' di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell' articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 .
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'articolo 1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche' risultino valutati e giudicati idonei.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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