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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 743/2023, promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Nunziata,
ATTORE contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Benedetto Gargani e Guido Maccarone
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
c) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.455,10, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
d) avendo il presente giudizio ad oggetto il
pagina 1 di 10 pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di mora ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
e) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - in via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di
[...]
a conoscere della domanda di rimborso delle spese di intermediazione Controparte_1
e dei costi assicurativi;
- nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
- in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il diritto di parte attrice al rimborso anche degli oneri up front, applicare, ai fini della determinazione delle somme da restituire alla parte istante il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi ed accertare che nessun'altra somma è dovuta al sig. - con vittoria di Parte_1
spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giudizio la Parte_1
per chiederne la condanna la rimborso dei costi del credito Controparte_2 derivanti dall'estinzione anticipata dello stesso, in applicazione dei principi giurisprudenziali della c.d. sentenza da parte della Corte di Giustizia dell'Ue. CP_3
Il giudizio è stato inizialmente promosso davanti al Giudice di Pace di Ferrara, dichiaratosi poi incompetente per valore, in considerazione della domanda di accertamento della vessatorietà della clausola.
A fondamento della pretesa creditoria, parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto in data 5 agosto 2013 con l'istituto di credito convenuto un finanziamento per € 27.240,00 mediante cessione del quinto, da rimborsare in 120 rate da 227,00 ciascuna, con un totale complessivo di costi per € 6.214,28 di averlo estinto anticipatamente nel mese di giugno 2020, in corrispondenza della 82 rata.
A quella data, secondo la previsione di cui all'art. 125 sexies TUB avrebbe avuto diritto alla pagina 2 di 10 restituzione dei costi sostenuti per € 1.455,10 (così ottenuti: 6.214,28: 120 x 38 – 219,87 –
292,67 = € 1.455,10). La somma non è stata tuttavia restituita in ragione di una clausola contrattuale che esclude il diritto alla ripetizione.
Ha invocato, al tal fine, la vessatorietà di detta previsione, trattandosi comunque di contratto predisposto su prestampato.
In diritto, ha richiamato, come si anticipava, i principi enucleati dalla CGUE in relazione al rimborso a tutte le tipologie di costo (cd. up front e recurring) sostenuti, non avendo la differenza, elaborata dalla giurisprudenza italiana, alcuna rilevanza significativa, non potendo rinvenirsi nel generico riferimento della norma a “costi” un significato diverso come univoco ai fini della rimborsabilità nel caso di estinzione anticipata del debito.
Per tale ragione, qualsiasi clausola contrattuale che limiti il diritto del consumatore al rimborso, sarebbe in contrasto le norme imperative che disciplinano la materia quali devono ritenersi sia l'art. 3 comma 1 del D.M. Tesoro 8 luglio 1992, l'art. 125 secondo comma TUB e l'art. 125 sexies primo comma TUB, sia l'art. 2033 c. (secondo della interpretazione fornitane) in recepimento della direttiva comunitaria 2008/48 oggetto di interpretazione da parte della
Corte, e pertanto considerata tamquam non esset nel contratto.
Quanto al metodo di calcolo, si ritiene debba trovare applicazione il criterio proporzionale o pro rata temporis. Alla somma andranno sommati gli interessi calcolati al tasso legale.
Sarebbero dovuti quindi sia € 219,87 quali commissioni della mandataria interamente sottratte ed € 292,67 quali costi per l'intermediario, sempre secondo il criterio sopra esplicitato.
Si è costituita la convenuta, preliminarmente eccependo il mancato esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità, e, nel merito sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie dei principi “Lexitor” per molteplici ragioni:
- trattandosi di contratto ex art. 6 bis comma 3 let. B) DPR 180/1950 (rimborso mediante cessione del quinto) e quindi dell'insuscettibilità della disapplicazione della norma alla luce dei principi espressi in un caso differente e della declaratoria di incostituzionalità del 2022 che ha riguardato la sola norma del TUB;
- la non diretta applicabilità della citata direttiva, sprovvista del carattere di “self executing”:
- l'overruling che si sarebbe avuto con la successiva pronuncia 555/21 in relazione ai diversi contratti di cui all'art. 25 par. I della direttiva 2014/17 relativa ai crediti ai consumatori per beni immobili residenziali, per i quali la CGUE avrebbe affermato che il diritto al rimborso non comprenderebbe i costi che, indipendentemente dalla durata pagina 3 di 10 del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, attesa la formulazione identica della norma a quella della direttiva
2008/48.
In secondo luogo, ha dedotto che le commissioni bancarie richieste sono state già oggetto di rimborso secondo il diverso e più corretto criterio del tasso di rendimento effettivo e che, in ogni caso, il cliente era pienamente a conoscenza di tutti i metodi di rimborso per aver specificatamente approvato l'art. 11 del contratto, che richiama a sua volta l'art. 4 delle condizioni generali del contratto, e quindi, pienamente informato circa il fatto che in caso di anticipata estinzione del prestito: - non sarebbero stati rimborsati gli importi indicati sub. lettere A), C) e D) ( a) Euro 503,94 per “Commissioni a in qualità di mandataria del Finanziatore per Pt_2
il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria per le attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal Cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta - Adeguata verifica della clientela - Valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione precontrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Richiesta ed emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge (art 54 DPR 180 5.1.1950 e successive modifiche/integrazioni) - Notifica del contratto presso l'Amministrazione Terza Ceduta - Raccolta del benestare a procedere da parte dell'Amministrazione Terza Ceduta - Liquidazione del finanziamento”, c) Euro 2.478,84 per “provvigioni all'intermediario del credito”; d) Euro 49,10 per “imposte e tasse”); poiché interamente maturati al momento della stipula del contratto;
- le spese di cui ai punti B), E) ed F) ( b) Euro 503,94 per
“Commissioni a in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento per l'attività Pt_2 di: Gestione dell'incasso mensile della rata - Garanzia del riscosso per non riscosso a favore del IO Par
- Attività ricorrenti di post vendita, ivi comprese la gestione del recupero crediti”; e) Euro 0,00 per “Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacea a mezzo posta ordinaria”; f) Euro 0,00 per “spese di incasso quote”) sarebbero state rimborsate per la quota non maturata;
- le spese di assicurazione di cui ai punti G) ed H) ( g) Euro 169,97 per “Premio relativo alla polizza di assicurazione rischi sulla vita”; h) Euro 2.557,59 per “Premio relativo alla polizza assicurazione rischio di perdita dell'occupazione, copertura perdite pecuniarie”) sarebbero state rimborsate dalle compagnie di
Assicurazione.
Quanto alle commissioni per l'intermediazione richieste, ha spiegato come le stesse siano state incassate come compenso dall'intermediario e, per tale ragione, non rimborsabili in alcun modo dalla banca (che le ha appunto corrisposte all'intermediario) ex art. 2033 c.c.
Medesimo ragionamento per i costi di assicurazione versati, destinati solo alla sottoscrizione del relativo premio assicurativo. Infatti, le clausole contrattuali sottoscritte ne prevedono il rimborso direttamente alla compagnia, ragione per la quale in relazione a tale pagina 4 di 10 domanda restitutoria invoca il proprio difetto di legittimazione passiva.
In ultima istanza, evidenzia sia come vi fosse un tasso di interessi pattuito al 6,90% e che pertanto sia inapplicabile quello legale invocato, sia come i calcoli effettuati da parte attrice facciano un'applicazione non corretta del calcolo della pro rata temporis anche volendo accedere alla tesi del diritto al rimborso.
Dopo la concessione delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. secondo il rito ante riforma Cartabia, il Giudice, non essendo stati richiesti mezzi istruttori, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 novembre 2024, trattenendo poi la causa in decisione con la concessione dei termini per le memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Il regime restitutorio dei costi di finanziamento
L'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 in recepimento della direttiva
2008/48, in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto, stabilisce che il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri corrisposti all'atto della sua stipula
(interessi, commissioni, premi assicurativi), e tale diritto, a pena di nullità, non è derogabile, se non in senso per lui migliorativo.
La norma era stata in un primo momento interpretata nel senso di riconoscere al consumatore il diritto alla restituzione dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto (costi recurring).
La Corte di Giustizia UE, con sentenza dell'11 settembre 2019 ha statuito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore a prescindere dalla distinzione tra costi up front e recurring.
Secondo l'interpretazione della Corte, pertanto, vanno ricompresi nella generale regola del rimborso anche i costi di intermediazione, le commissioni le provvigioni ed il premio assicurativo, versati anticipatamente per l'attivazione del finanziamento, a nulla valendo la circostanza che le stesse siano collegate al momento di sottoscrizione del contratto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità si sono assestate sui principi sopra evidenziati, anche in ragione della vincolatività dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia.
Anche il legislatore italiano si è adattato nel 2021:l'art. 11 octies comma 2 del c.d. Decreto
Sostegni bis ha modificato il 125 sexies TUB nel senso del rimborso totale dei consti,
pagina 5 di 10 introducendo però una limitazione temporale all'applicazione del principi, ritenendoli applicabili solo in caso di estinzione anticipata intercorsa prima del 25 luglio 2021.
Tale disposizione è stata però colpita da declaratoria di incostituzionalità (sent. 263/2022), definitivamente eliminando ogni differenza, ai fini del rimborso, tra i costi indipendenti dalla durata del contratto e i costi collegati alla durata del finanziamento.
In ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione, con ordinanza del 6 settembre
2023, n. 25997, la quale ha chiarito definitivamente l'interpretazione del contenuto del diritto al rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata di un credito mobiliare, aderendo all'approccio teleologico su cui è fondata la decisione del 2019 sul caso CP_3
La Corte ha affermato che l'interpretazione per cui le differenti formulazioni dell'art. 125
TUB offrono diverse forme di tutela non è condivisibile, “sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo”. Infatti, secondo la Corte, la locuzione
“equa riduzione del costo complessivo del credito”, rinvenibile nell'art. 125 TUB nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, va interpretata nel senso che vadano ricompresi in essa “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n.
25977 del 06/09/2023).
Importante poi il rilievo circa la vessatorietà e la conseguente nullità di una clausola contrattuale che preveda un regime di rimborsabilità diverso (in termini, ovviamente, peggiorativi per il consumatore) da quello tracciato dalla CGUE, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 206/2005.
Pertanto, sono nulle tutte le previsioni contrattuali che attribuiscono rilevanza, ai fini del rimborso in esame, alla distinzione tra costi recurring e up-front, per contrasto con l'art. 125 sexies TUB.
Peraltro, come evidenzia la Corte, la natura abusiva delle clausole in questione vincola il
Giudice al rilievo della nullità anche d'ufficio.
Anche i costi relativi al credito immobiliari in caso di estinzione anticipata del mutuo, disciplinata dalla Direttiva 2014/17, sono stati oggetto di una pronuncia della Corte di
Giustizia Europea, che, con sentenza n. 555 del 9/02/2023, nel richiamare la sentenza
“Lexitor”, ha affermato che il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring pagina 6 di 10 - e non anche degli up front -ed ha giustificato il diverso trattamento riservato ai mutui ipotecari rispetto a quello del credito al consumo non assistito da garanzie reali in considerazione della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, implicanti numerose spese (es valutazione dell'immobile, autenticazione delle firme, iscrizione di ipoteca etc) che non sono in alcun modo correlate alla durata del contratto, dipendendo esclusivamente dall'oggetto del finanziamento.
Ma l'eccezione si giustifica in ragione della appena evidenziata peculiarità dei finianziamenti immobiliari.
Non sono meritevoli di pregio le argomentazioni della banca convenuta ( e le decisioni di merito addotte a sostegno) in ordine all'inapplicabilità dei principi alle ipotesi di cessione del terzo in considerazione, innanzitutto, del fatto che la vicenda è sorta proprio in CP_3
relazione ad un contratto di finanziamento che prevedeva il rimborso del credito sul meccanismo della cessione del quinto.
Inoltre, non si ritiene condivisibile l'interpretazione dell'art. 2 co.2 lettera l) della direttiva
2008/48/CE, che riconduce i contratti di cessione del quinti alla disposizione di apertura che esclude dall'ambito di applicabilità della stessa i “l) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato”.
La cessione del quinto si presta invero ad essere una modalità di rimborso del finanziamento, che non tiene conto di particolari finalità sociali del soggetto che vi accede. Anzi, rileva questo giudice che la ratio del regime di agevolazione dei tassi previsto per il peculiare tipo di finanziamento non vada inquadrata nel favor del consumatore ma, piuttosto, quale contropartita dell'indubbio vantaggio che l'istituto di credito ha nella certezza del pagamento delle rate, essendo queste direttamente corrisposte dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale, peraltro, solamente con riferimento a contratti a tempo indeterminato.
E' la garanzia di solvibilità del creditore a far sì che il tasso di interesse richiesto sia più basso, non altri elementi di rilevanza sociale.
La clausola contrattuale
In ragione dei principi sopra evidenziati, nonostante la doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola a protezione del consumatore, la clausola contrattuale di cui all'art. 11 che esclude il pagina 7 di 10 rimborso di taluni costi è dar ritenersi vessatoria e quindi come non apposta, non avendo il professionista assolto all'onere probatorio in materia circa il fatto che la clausola fosse stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore debitore.
Il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito in relazione ai costi della mediazione creditizia.
L'eccezione è infondata.
Tali costi, da intendersi quali oneri relativi alle attività svolte dall'intermediario, sono stati pattuiti al momento della sottoscrizione del contratto.
Risultano disciplinati anche l'importo e le modalità di pagamento ove si legge che “nessuna somma deve essere versata direttamente dal cliente all'intermediario del credito”.
Sebbene quindi la banca finanziatrice, destinataria del pagamento, abbia versato tale somma all'effettivo prestatore del servizio, tuttavia, tanto i servizi di intermediazione quanto quelli assicurativi (di cui si dirà infra) prevedono quale beneficiario l'istituto di credito, in quanto committente del servizio di mediazione svolto da terzi intermediari del credito.
Inoltre, proprio in considerazione del meccanismo di trattenimento diretto, il consumatore ottiene dalla banca una somma inferiore (dedotti i costi relativi all'intermediario).
Inoltre, non vi sono elementi per affermare che rispetto a tali versamenti la banca destinataria faccia esclusivamente “da tramite” rispetto ai veri destinatari delle somme (intermediario e assicuratore), poiché nulla si conosce degli accordi intercorsi sul punto tra la banca e questi ultimi e quindi se come e quanto di quelle somme dovrà essere riversato loro.
In ogni caso, pur volendo interpretare la domanda di restituzione ricondotta alla ripetizione ex art. 2033 c.c., la banca sarebbe comunque legittimata passiva in quanto soggetto che ha trattenuto la somma, cioè l'accipiens, nella cui sfera giuridica si è verificato l'ingiustificato arricchimento.
Il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito in relazione ai costi assicurativi
Medesimi principi possono valere per i costi assicurativi, peraltro obbligatori ex lege nella tipologia di finanziamento.
Il principio è comunque ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità: “È noto che tra i costi del credito vadano conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.,essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”
pagina 8 di 10 Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022, che ha affermato il principio proprio in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio).
L'argomento, sviluppato dalla giurisprudenza in tema di usura, non può che essere applicato anche in relazione al caso che ci occupa, ove l'estinzione anticipata far venir meno per il tempo residuo il rischio coperto dalla polizza: il collegamento comporta che, poiché la CP_2 provvede all'incasso tramite il trattenimento dei relativi importi dalle somme da dare in prestito, si ritiene che la banca sia legittimata passiva in relazione alla domanda di restituzione delle predette somme (cfr. Trib. Roma 8.02.2023 e Corte App. Genova, n. 258 del 9.03.2023, prodotte dall'appellata).
In ogni caso, anche la polizza assicurativa è ad esclusivo beneficio del IO (così in contratto punto “4. Assicurazioni”) con sostentamento dei costi da parte del consumatore che ha, per tale ragione, diritto al rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto collegato.
Criterio di calcolo e quantum
Accertato quindi il diritto al rimborso di tutti i costi invocati dall'attore la legittimazione passiva della banca convenuta anche delle commissioni di intermediazione e assicurative, in ragione dell'esplicitato rapporto di accessorietà di tali contratti a quello principale di finanziamento, si perviene altresì ad accertare anche che il criterio “pro rata temporis” applicato dall'attore sia quello più corretto e coerente con i principi in materia.
Il metodo di calcolo consiste nel suddividere ognuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, cioè con scadenza successiva alla estinzione ed è coerente con le esigenze espresse dalla giurisprudenza di merito e legittimità circa il fatto che al fine di rendere realmente proficua e ampia la tutela per il consumatore, il rimborso debba essere calcolato con un criterio semplice, facilmente comprensibile dal consumatore e facilmente applicabile del giudice.
Il criterio, inoltre, sembra essere coerente anche con il tenore letterale della norma (art. 12 sexies TUB) laddove impone che il rimborso avvenga per la vita residua del contratto ovvero in proporzione al residuo tempo di durata”.
Medesima considerazione la si ritrova nel corpo della sentenza che pur non CP_3
esplicitando un criterio di calcolo, ha rilevato che quello proporzionale sia il più̀ coerente rispetto al testo della direttiva (art.16), allorché si riferisca al rimborso dei costi “per la restante durata del contratto”.
Quindi tenuto conto che la residua durata del finanziamento era di mesi 38, la convenuta dovrà
pagina 9 di 10 rimborsare la somma di € 1.455,10 per il residuo dei costi del credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai valori minimi del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- 1) ACCERTA E DICHIARA che ha diritto alla restituzione dei costi del Parte_1
credito per l'estinzione anticipata del contratto per cui è causa e per l'effetto
- CONDANNA al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della somma di € 1.455,10, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA alla rifusione in favore dell'attore Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 125,00 per esborsi ed euro 1278,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge, da versare al procuratore antistatario.
- RESPINGE nel resto.
Ferrara, 7 marzo 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 743/2023, promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Nunziata,
ATTORE contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Benedetto Gargani e Guido Maccarone
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
c) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.455,10, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
d) avendo il presente giudizio ad oggetto il
pagina 1 di 10 pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di mora ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
e) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - in via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di
[...]
a conoscere della domanda di rimborso delle spese di intermediazione Controparte_1
e dei costi assicurativi;
- nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
- in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il diritto di parte attrice al rimborso anche degli oneri up front, applicare, ai fini della determinazione delle somme da restituire alla parte istante il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi ed accertare che nessun'altra somma è dovuta al sig. - con vittoria di Parte_1
spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giudizio la Parte_1
per chiederne la condanna la rimborso dei costi del credito Controparte_2 derivanti dall'estinzione anticipata dello stesso, in applicazione dei principi giurisprudenziali della c.d. sentenza da parte della Corte di Giustizia dell'Ue. CP_3
Il giudizio è stato inizialmente promosso davanti al Giudice di Pace di Ferrara, dichiaratosi poi incompetente per valore, in considerazione della domanda di accertamento della vessatorietà della clausola.
A fondamento della pretesa creditoria, parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto in data 5 agosto 2013 con l'istituto di credito convenuto un finanziamento per € 27.240,00 mediante cessione del quinto, da rimborsare in 120 rate da 227,00 ciascuna, con un totale complessivo di costi per € 6.214,28 di averlo estinto anticipatamente nel mese di giugno 2020, in corrispondenza della 82 rata.
A quella data, secondo la previsione di cui all'art. 125 sexies TUB avrebbe avuto diritto alla pagina 2 di 10 restituzione dei costi sostenuti per € 1.455,10 (così ottenuti: 6.214,28: 120 x 38 – 219,87 –
292,67 = € 1.455,10). La somma non è stata tuttavia restituita in ragione di una clausola contrattuale che esclude il diritto alla ripetizione.
Ha invocato, al tal fine, la vessatorietà di detta previsione, trattandosi comunque di contratto predisposto su prestampato.
In diritto, ha richiamato, come si anticipava, i principi enucleati dalla CGUE in relazione al rimborso a tutte le tipologie di costo (cd. up front e recurring) sostenuti, non avendo la differenza, elaborata dalla giurisprudenza italiana, alcuna rilevanza significativa, non potendo rinvenirsi nel generico riferimento della norma a “costi” un significato diverso come univoco ai fini della rimborsabilità nel caso di estinzione anticipata del debito.
Per tale ragione, qualsiasi clausola contrattuale che limiti il diritto del consumatore al rimborso, sarebbe in contrasto le norme imperative che disciplinano la materia quali devono ritenersi sia l'art. 3 comma 1 del D.M. Tesoro 8 luglio 1992, l'art. 125 secondo comma TUB e l'art. 125 sexies primo comma TUB, sia l'art. 2033 c. (secondo della interpretazione fornitane) in recepimento della direttiva comunitaria 2008/48 oggetto di interpretazione da parte della
Corte, e pertanto considerata tamquam non esset nel contratto.
Quanto al metodo di calcolo, si ritiene debba trovare applicazione il criterio proporzionale o pro rata temporis. Alla somma andranno sommati gli interessi calcolati al tasso legale.
Sarebbero dovuti quindi sia € 219,87 quali commissioni della mandataria interamente sottratte ed € 292,67 quali costi per l'intermediario, sempre secondo il criterio sopra esplicitato.
Si è costituita la convenuta, preliminarmente eccependo il mancato esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità, e, nel merito sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie dei principi “Lexitor” per molteplici ragioni:
- trattandosi di contratto ex art. 6 bis comma 3 let. B) DPR 180/1950 (rimborso mediante cessione del quinto) e quindi dell'insuscettibilità della disapplicazione della norma alla luce dei principi espressi in un caso differente e della declaratoria di incostituzionalità del 2022 che ha riguardato la sola norma del TUB;
- la non diretta applicabilità della citata direttiva, sprovvista del carattere di “self executing”:
- l'overruling che si sarebbe avuto con la successiva pronuncia 555/21 in relazione ai diversi contratti di cui all'art. 25 par. I della direttiva 2014/17 relativa ai crediti ai consumatori per beni immobili residenziali, per i quali la CGUE avrebbe affermato che il diritto al rimborso non comprenderebbe i costi che, indipendentemente dalla durata pagina 3 di 10 del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, attesa la formulazione identica della norma a quella della direttiva
2008/48.
In secondo luogo, ha dedotto che le commissioni bancarie richieste sono state già oggetto di rimborso secondo il diverso e più corretto criterio del tasso di rendimento effettivo e che, in ogni caso, il cliente era pienamente a conoscenza di tutti i metodi di rimborso per aver specificatamente approvato l'art. 11 del contratto, che richiama a sua volta l'art. 4 delle condizioni generali del contratto, e quindi, pienamente informato circa il fatto che in caso di anticipata estinzione del prestito: - non sarebbero stati rimborsati gli importi indicati sub. lettere A), C) e D) ( a) Euro 503,94 per “Commissioni a in qualità di mandataria del Finanziatore per Pt_2
il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria per le attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal Cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta - Adeguata verifica della clientela - Valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione precontrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Richiesta ed emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge (art 54 DPR 180 5.1.1950 e successive modifiche/integrazioni) - Notifica del contratto presso l'Amministrazione Terza Ceduta - Raccolta del benestare a procedere da parte dell'Amministrazione Terza Ceduta - Liquidazione del finanziamento”, c) Euro 2.478,84 per “provvigioni all'intermediario del credito”; d) Euro 49,10 per “imposte e tasse”); poiché interamente maturati al momento della stipula del contratto;
- le spese di cui ai punti B), E) ed F) ( b) Euro 503,94 per
“Commissioni a in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento per l'attività Pt_2 di: Gestione dell'incasso mensile della rata - Garanzia del riscosso per non riscosso a favore del IO Par
- Attività ricorrenti di post vendita, ivi comprese la gestione del recupero crediti”; e) Euro 0,00 per “Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacea a mezzo posta ordinaria”; f) Euro 0,00 per “spese di incasso quote”) sarebbero state rimborsate per la quota non maturata;
- le spese di assicurazione di cui ai punti G) ed H) ( g) Euro 169,97 per “Premio relativo alla polizza di assicurazione rischi sulla vita”; h) Euro 2.557,59 per “Premio relativo alla polizza assicurazione rischio di perdita dell'occupazione, copertura perdite pecuniarie”) sarebbero state rimborsate dalle compagnie di
Assicurazione.
Quanto alle commissioni per l'intermediazione richieste, ha spiegato come le stesse siano state incassate come compenso dall'intermediario e, per tale ragione, non rimborsabili in alcun modo dalla banca (che le ha appunto corrisposte all'intermediario) ex art. 2033 c.c.
Medesimo ragionamento per i costi di assicurazione versati, destinati solo alla sottoscrizione del relativo premio assicurativo. Infatti, le clausole contrattuali sottoscritte ne prevedono il rimborso direttamente alla compagnia, ragione per la quale in relazione a tale pagina 4 di 10 domanda restitutoria invoca il proprio difetto di legittimazione passiva.
In ultima istanza, evidenzia sia come vi fosse un tasso di interessi pattuito al 6,90% e che pertanto sia inapplicabile quello legale invocato, sia come i calcoli effettuati da parte attrice facciano un'applicazione non corretta del calcolo della pro rata temporis anche volendo accedere alla tesi del diritto al rimborso.
Dopo la concessione delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. secondo il rito ante riforma Cartabia, il Giudice, non essendo stati richiesti mezzi istruttori, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 novembre 2024, trattenendo poi la causa in decisione con la concessione dei termini per le memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Il regime restitutorio dei costi di finanziamento
L'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 in recepimento della direttiva
2008/48, in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto, stabilisce che il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri corrisposti all'atto della sua stipula
(interessi, commissioni, premi assicurativi), e tale diritto, a pena di nullità, non è derogabile, se non in senso per lui migliorativo.
La norma era stata in un primo momento interpretata nel senso di riconoscere al consumatore il diritto alla restituzione dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto (costi recurring).
La Corte di Giustizia UE, con sentenza dell'11 settembre 2019 ha statuito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore a prescindere dalla distinzione tra costi up front e recurring.
Secondo l'interpretazione della Corte, pertanto, vanno ricompresi nella generale regola del rimborso anche i costi di intermediazione, le commissioni le provvigioni ed il premio assicurativo, versati anticipatamente per l'attivazione del finanziamento, a nulla valendo la circostanza che le stesse siano collegate al momento di sottoscrizione del contratto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità si sono assestate sui principi sopra evidenziati, anche in ragione della vincolatività dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia.
Anche il legislatore italiano si è adattato nel 2021:l'art. 11 octies comma 2 del c.d. Decreto
Sostegni bis ha modificato il 125 sexies TUB nel senso del rimborso totale dei consti,
pagina 5 di 10 introducendo però una limitazione temporale all'applicazione del principi, ritenendoli applicabili solo in caso di estinzione anticipata intercorsa prima del 25 luglio 2021.
Tale disposizione è stata però colpita da declaratoria di incostituzionalità (sent. 263/2022), definitivamente eliminando ogni differenza, ai fini del rimborso, tra i costi indipendenti dalla durata del contratto e i costi collegati alla durata del finanziamento.
In ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione, con ordinanza del 6 settembre
2023, n. 25997, la quale ha chiarito definitivamente l'interpretazione del contenuto del diritto al rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata di un credito mobiliare, aderendo all'approccio teleologico su cui è fondata la decisione del 2019 sul caso CP_3
La Corte ha affermato che l'interpretazione per cui le differenti formulazioni dell'art. 125
TUB offrono diverse forme di tutela non è condivisibile, “sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo”. Infatti, secondo la Corte, la locuzione
“equa riduzione del costo complessivo del credito”, rinvenibile nell'art. 125 TUB nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, va interpretata nel senso che vadano ricompresi in essa “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n.
25977 del 06/09/2023).
Importante poi il rilievo circa la vessatorietà e la conseguente nullità di una clausola contrattuale che preveda un regime di rimborsabilità diverso (in termini, ovviamente, peggiorativi per il consumatore) da quello tracciato dalla CGUE, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 206/2005.
Pertanto, sono nulle tutte le previsioni contrattuali che attribuiscono rilevanza, ai fini del rimborso in esame, alla distinzione tra costi recurring e up-front, per contrasto con l'art. 125 sexies TUB.
Peraltro, come evidenzia la Corte, la natura abusiva delle clausole in questione vincola il
Giudice al rilievo della nullità anche d'ufficio.
Anche i costi relativi al credito immobiliari in caso di estinzione anticipata del mutuo, disciplinata dalla Direttiva 2014/17, sono stati oggetto di una pronuncia della Corte di
Giustizia Europea, che, con sentenza n. 555 del 9/02/2023, nel richiamare la sentenza
“Lexitor”, ha affermato che il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring pagina 6 di 10 - e non anche degli up front -ed ha giustificato il diverso trattamento riservato ai mutui ipotecari rispetto a quello del credito al consumo non assistito da garanzie reali in considerazione della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, implicanti numerose spese (es valutazione dell'immobile, autenticazione delle firme, iscrizione di ipoteca etc) che non sono in alcun modo correlate alla durata del contratto, dipendendo esclusivamente dall'oggetto del finanziamento.
Ma l'eccezione si giustifica in ragione della appena evidenziata peculiarità dei finianziamenti immobiliari.
Non sono meritevoli di pregio le argomentazioni della banca convenuta ( e le decisioni di merito addotte a sostegno) in ordine all'inapplicabilità dei principi alle ipotesi di cessione del terzo in considerazione, innanzitutto, del fatto che la vicenda è sorta proprio in CP_3
relazione ad un contratto di finanziamento che prevedeva il rimborso del credito sul meccanismo della cessione del quinto.
Inoltre, non si ritiene condivisibile l'interpretazione dell'art. 2 co.2 lettera l) della direttiva
2008/48/CE, che riconduce i contratti di cessione del quinti alla disposizione di apertura che esclude dall'ambito di applicabilità della stessa i “l) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato”.
La cessione del quinto si presta invero ad essere una modalità di rimborso del finanziamento, che non tiene conto di particolari finalità sociali del soggetto che vi accede. Anzi, rileva questo giudice che la ratio del regime di agevolazione dei tassi previsto per il peculiare tipo di finanziamento non vada inquadrata nel favor del consumatore ma, piuttosto, quale contropartita dell'indubbio vantaggio che l'istituto di credito ha nella certezza del pagamento delle rate, essendo queste direttamente corrisposte dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale, peraltro, solamente con riferimento a contratti a tempo indeterminato.
E' la garanzia di solvibilità del creditore a far sì che il tasso di interesse richiesto sia più basso, non altri elementi di rilevanza sociale.
La clausola contrattuale
In ragione dei principi sopra evidenziati, nonostante la doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola a protezione del consumatore, la clausola contrattuale di cui all'art. 11 che esclude il pagina 7 di 10 rimborso di taluni costi è dar ritenersi vessatoria e quindi come non apposta, non avendo il professionista assolto all'onere probatorio in materia circa il fatto che la clausola fosse stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore debitore.
Il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito in relazione ai costi della mediazione creditizia.
L'eccezione è infondata.
Tali costi, da intendersi quali oneri relativi alle attività svolte dall'intermediario, sono stati pattuiti al momento della sottoscrizione del contratto.
Risultano disciplinati anche l'importo e le modalità di pagamento ove si legge che “nessuna somma deve essere versata direttamente dal cliente all'intermediario del credito”.
Sebbene quindi la banca finanziatrice, destinataria del pagamento, abbia versato tale somma all'effettivo prestatore del servizio, tuttavia, tanto i servizi di intermediazione quanto quelli assicurativi (di cui si dirà infra) prevedono quale beneficiario l'istituto di credito, in quanto committente del servizio di mediazione svolto da terzi intermediari del credito.
Inoltre, proprio in considerazione del meccanismo di trattenimento diretto, il consumatore ottiene dalla banca una somma inferiore (dedotti i costi relativi all'intermediario).
Inoltre, non vi sono elementi per affermare che rispetto a tali versamenti la banca destinataria faccia esclusivamente “da tramite” rispetto ai veri destinatari delle somme (intermediario e assicuratore), poiché nulla si conosce degli accordi intercorsi sul punto tra la banca e questi ultimi e quindi se come e quanto di quelle somme dovrà essere riversato loro.
In ogni caso, pur volendo interpretare la domanda di restituzione ricondotta alla ripetizione ex art. 2033 c.c., la banca sarebbe comunque legittimata passiva in quanto soggetto che ha trattenuto la somma, cioè l'accipiens, nella cui sfera giuridica si è verificato l'ingiustificato arricchimento.
Il difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito in relazione ai costi assicurativi
Medesimi principi possono valere per i costi assicurativi, peraltro obbligatori ex lege nella tipologia di finanziamento.
Il principio è comunque ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità: “È noto che tra i costi del credito vadano conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.,essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”
pagina 8 di 10 Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022, che ha affermato il principio proprio in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio).
L'argomento, sviluppato dalla giurisprudenza in tema di usura, non può che essere applicato anche in relazione al caso che ci occupa, ove l'estinzione anticipata far venir meno per il tempo residuo il rischio coperto dalla polizza: il collegamento comporta che, poiché la CP_2 provvede all'incasso tramite il trattenimento dei relativi importi dalle somme da dare in prestito, si ritiene che la banca sia legittimata passiva in relazione alla domanda di restituzione delle predette somme (cfr. Trib. Roma 8.02.2023 e Corte App. Genova, n. 258 del 9.03.2023, prodotte dall'appellata).
In ogni caso, anche la polizza assicurativa è ad esclusivo beneficio del IO (così in contratto punto “4. Assicurazioni”) con sostentamento dei costi da parte del consumatore che ha, per tale ragione, diritto al rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto collegato.
Criterio di calcolo e quantum
Accertato quindi il diritto al rimborso di tutti i costi invocati dall'attore la legittimazione passiva della banca convenuta anche delle commissioni di intermediazione e assicurative, in ragione dell'esplicitato rapporto di accessorietà di tali contratti a quello principale di finanziamento, si perviene altresì ad accertare anche che il criterio “pro rata temporis” applicato dall'attore sia quello più corretto e coerente con i principi in materia.
Il metodo di calcolo consiste nel suddividere ognuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, cioè con scadenza successiva alla estinzione ed è coerente con le esigenze espresse dalla giurisprudenza di merito e legittimità circa il fatto che al fine di rendere realmente proficua e ampia la tutela per il consumatore, il rimborso debba essere calcolato con un criterio semplice, facilmente comprensibile dal consumatore e facilmente applicabile del giudice.
Il criterio, inoltre, sembra essere coerente anche con il tenore letterale della norma (art. 12 sexies TUB) laddove impone che il rimborso avvenga per la vita residua del contratto ovvero in proporzione al residuo tempo di durata”.
Medesima considerazione la si ritrova nel corpo della sentenza che pur non CP_3
esplicitando un criterio di calcolo, ha rilevato che quello proporzionale sia il più̀ coerente rispetto al testo della direttiva (art.16), allorché si riferisca al rimborso dei costi “per la restante durata del contratto”.
Quindi tenuto conto che la residua durata del finanziamento era di mesi 38, la convenuta dovrà
pagina 9 di 10 rimborsare la somma di € 1.455,10 per il residuo dei costi del credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai valori minimi del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- 1) ACCERTA E DICHIARA che ha diritto alla restituzione dei costi del Parte_1
credito per l'estinzione anticipata del contratto per cui è causa e per l'effetto
- CONDANNA al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della somma di € 1.455,10, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA alla rifusione in favore dell'attore Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 125,00 per esborsi ed euro 1278,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge, da versare al procuratore antistatario.
- RESPINGE nel resto.
Ferrara, 7 marzo 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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