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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/12/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.12.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 194/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. Andreoni (C.F.:
) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società al fine di vedere accertare il suo Controparte_1
diritto ad essere assunta presso la società resistente, a mezzo dell'emissione di sentenza costituiva che tenga luogo del contratto di lavoro non concluso, a decorrere dal 09.12.2024 e con inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi, oltre al diritto al risarcimento del danno patito per mancata assunzione, da parametrarsi alle retribuzioni che avrebbe percepito a decorrere dal 09.12.2024 sino alla data di emanazione della sentenza, con conseguente condanna della società convenuta alla immediata costituzione del prefato rapporto di lavoro, nonché alla corresponsione del predetto risarcimento, ovvero, in via subordinata, al solo risarcimento del danno nei termini anzidetti.
A fondamento della domanda, ha sostenuto:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società
[...]
dal 01.07.2004 sino al 19.11.2024, con Controparte_2
mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi, prestando la propria attività lavorativa - quantomeno e ininterrottamente dall'anno 2019 sino al 19.11.2024 - presso gli stabilimenti della in virtù del contratto di appalto in essere tra la Controparte_3
e la società datrice di lavoro avente ad oggetto la pulizia degli CP_3
stabilimenti industriali e delle aree esterne di proprietà della prima appaltante;
- che, più nello specifico, detta attività lavorativa si è concretizzata nello svolgimento, in modo prevalente e per l'80% del lavoro, nella pulizia delle aree esterne lo stabilimento e pulizia/manutenzione delle aree verdi CP_3
mediante sfalcio dell'erba con utilizzazione di un decespugliatore e di un trattorino munito di trincia, mentre, per il restante 20%, nella pulizia dei pavimenti industriali, con raccolta (utilizzando soltanto una scopa industriale e
Pag. 2 di 26 una paletta) dello scarto del vetro rimasto a terra, cartacce, cicche, polvere, residui ed ogni altra cosa presente sul pavimento, per poi versare il materiale raccolto in un bidone di plastica, separando i rifiuti per tipologia (plastica, carta, residuo) che conferiva presso le isole ecologiche, nonché nella raccolta – soltanto due volte al mese - dei pezzi di vetro rotti che cadevano dall'impianto di produzione - utilizzando una normale scopa e una pala da cantiere – che poi riversava in un cassone posizionato su muletto;
- che, a seguito del subentro nell'appalto in questione da parte della società
in data 21.10.2024 veniva sottoscritto un verbale Controparte_1
sindacale di “Cambio appalto”, a mezzo del quale detta società assumeva l'obbligo di riassorbire e, quindi, riassumere, tutti i lavoratori in precedenza alle dipendenze della società uscente impiegati Controparte_2
nell'esecuzione dell'appalto presso la Pilgington Italia S.p.a., in applicazione dell'art. 4 del CCNL Multiservizi, verbale cui veniva allegato, giustappunto,
l'elenco dei dipendenti che sarebbero transitati presso la a far CP_1
data dal 01.11.2024, tra cui figurava il nominativo del ricorrente, quest'ultimo qualificato come addetto alla mansione di "Pulizia Facchinaggio", qualifica indicata anche nel precedente documento trasmesso ai responsabili della in data 09.10.2024; CP_4
- che, con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, la si CP_1
impegnava alla relativa riassunzione, al termine del periodo di malattia, previa verifica di idoneità da parte del medico competente all'espletamento delle mansioni cui il lavoratore era stato precedentemente adibito nel medesimo appalto dalla impresa uscente;
- che, una volta cessato il periodo di malattia in data 15.11.2024, il ricorrente veniva sottoposto in pari data a visita da parte del medico competente della
Pag. 3 di 26 società e ritenuto "idoneo con prescrizioni e Controparte_2
limitazioni - EVITARE LA MMC > 10KG" rispetto alle mansioni di
DE ALLE LI - "; Pt_2
- che, in data 07.12.2024, veniva sottoposto a nuova visita di idoneità da parte del medesimo medico competente, ma su incarico della società subentrante a seguito della quale veniva ritenuto "non idoneo Controparte_1
permanentemente" alla diversa mansione di "ADD. ALLE
[...]
ma "...IDONEO PER LI CIVILI, EVITARE Controparte_5
I LAVORI IN ALTEZZA E LA MMC > 10KG."
- che non è mai stato assunto dalla impresa subentrante nel contratto di appalto ed odierna resistente, nonostante reiterate missive al tal fine trasmesse alla medesima nelle date del 26.11.2024 e 02.01.2025.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenza della in ragione della previsione di cui all'art. 4 CCNL di Controparte_1
categoria e, soprattutto, dell'accordo sindacale di cambio appalto del 21.10.2024, previa eventuale declaratoria di idoneità alla mansione già a suo tempo svolta dal ricorrente alle dipendenze dell'appaltatore cessato e – per l'effetto -
PRONUNCIARE, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, che tenga luogo dell'inadempimento della società resistente e che produca gli effetti del contratto non concluso, costituendo il rapporto di lavoro tra ed il Sig. Controparte_1 Pt_1
, con decorrenza dalla data di emissione del giudizio di idoneità alla
[...]
mansione (09.12.2024) ed inquadramento del lavoratore al 2° livello del CCNL
Pulizie Multiservizi Fise;
2 ) CONDANNARE, pertanto, la società resistente alla immediata costituzione di un rapporto di lavoro con il Sig. , avente le Parte_1
Pag. 4 di 26 medesime condizioni contrattuali di quello in precedenza intercorso con
[...]
; 3) CONDANNARE in ogni caso la società resistente al Controparte_6
risarcimento del danno patito dal Sig. in conseguenza della Parte_1
mancata assunzione, in misura corrispondente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito – sulla base dell'inquadramento al 2° livello del CCNL Pulizie
Multiservizi Fise – a decorrere dal 09.12.2024 e sino alla data di emanazione della sentenza costitutiva del rapporto di lavoro;
4) IN VIA MERAMENTE
SUBORDINATA e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga esperibile
l'azione ex art. 2932 c.c., CONDANNARE la società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente per effetto della mancata assunzione, in misura parametrata alle retribuzioni che avrebbe percepito – in ragione del 2° livello del
CCNL Pulizie Multiservizi Fise – dal 09.12.2024 sino alla data della emananda sentenza”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla società resistente, alle medesime condizioni contrattuali di cui al rapporto di lavoro presso il precedente datore, in forza dell'obbligo di concludere il contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre che il diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che avrebbe percepito a decorrere dalla data del
Pag. 5 di 26 09.12.2024 sino alla costituzione del rapporto a mezzo della prefata sentenza costitutiva.
Così perimetrato il thema decidendum della controversia, viene in primo luogo in rilievo l'invocata clausola sociale di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi pacificamente operante nel caso si specie – vuoi in quanto applicato dalla società resistente, vuoi in quanto espressamente richiamato nel verbale di “Cambio Appalto” del 21.10.2024 – a termini del quale “Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina per i casi di cambio di appalto, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'articolo 7, comma 4 bis, del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008, n. 31. In ogni caso di cambio di appalto, l cessante darà Pt_3
preventiva comunicazione, salvo casi in cui non sia oggettivamente possibile, almeno
15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni su: - consistenza numerica degli addetti interessati, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione in forza e occupati stabilmente da almeno 4 mesi, - rispettivo orario contrattuale settimanale, - livello di inquadramento e data di attribuzione, - data di assunzione nel settore, - data di assunzione nell'azienda uscente, - eventuale impiego
Pag. 6 di 26 saltuario o contrattuale presso altri appalti, - eventuale attribuzione di funzioni di coordinamento e pianificazione, con indicazione dell'eventuale svolgimento di tali funzioni presso altri appalti. Tale comunicazione è contestualmente inviata all'azienda subentrante. L'azienda subentrante, con la massima tempestività, e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, darà comunicazione del subentro nell'appalto alle
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L.. Su richiesta di queste ultime, le Parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei lavoratori. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno
4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate
Pag. 7 di 26 lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'articolo 4 del presente C.C.N.L., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'impresa cessante, appena ne ha l'ufficialità e comunque entro il tempo utile all'applicazione delle procedure come sopra individuate, consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: - nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo di residenza (o domicilio, se diverso dalla residenza); - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- recapito telefonico;
- estratto degli ultimi quattro mesi del Libro Unico del Lavoro;
- livello di
Pag. 8 di 26 inquadramento; - tipologia contrattuale e, per i tempi determinati, data di scadenza e causale;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; nonché - l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n.
68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21.12.2011 tra il Ministero del
Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, e al
Decreto Ministero Lavoro 10.10.2005; - l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente C.C.N.L.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 57…”.
Posta la declaratoria della citata norma contrattual-collettiva, deve precisarsi che, in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell'atto negoziale (ex multis Cass. n. 30141/2022; Cass. n. 2996/2023).
Pag. 9 di 26 Ciò premesso, avendo riguardo ai principi sopra evidenziati, non vi è dubbio che la fattispecie concreta in trattazione rientri nell'alveo operativo della norma del CCNL di settore applicato (art. 4), né sul fatto che la stessa disposizione – in una evidente ottica di garantire ai lavoratori il mantenimento del rapporto di lavoro e delle stesse condizioni lavorative, in un settore fortemente connotato da cambi di appalto e conseguenti passaggi da una impresa uscente ad una subentrante, ferma restando la medesimezza dei servizi oggetto dell'appalto – imponga, giustappunto alle condizioni ivi previste, la traslazione dei lavoratori mediante assunzione ex novo presso la impresa subentrante, mantenendo al contempo inalterati tutte le condizioni del rapporto di lavoro con la precedente impresa uscente, l'inquadramento contrattuale, la qualifica, le mansioni e, più in generale, i trattamenti economici e normativi. In altri termini, l'art. 4 CCNL Multiservizi, pur non prevedendo alcun automatismo nella traslazione dei lavoratori nel medesimo appalto e disponendo, invece, una specifica procedura affinché i lavoratori in servizio presso un appalto vedano conservato il posto di lavoro allorché vi sia un cambio di gestione a parità di condizioni, postula che, in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti assunti in organico. Dunque, la richiamata norma contrattual-colletiva, tenuto conto della sua declaratoria e della ratio che ne è alla base, impone un vero e proprio obbligo di assunzione in capo alla impresa subentrante, cui corrisponde, naturalmente, il diritto del lavoratore ad essere assunto.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta pacifico e, quindi, acclarato – in quanto non contestato in giudizio, oltre che provato dalla documentazione in atti (cfr. doc. nn. 1 e 4 fascicolo parte ricorrente) – che il ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in favore della società dal 01.07.2004 Controparte_2
Pag. 10 di 26 sino al 19.11.2024, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi, prestando la propria attività lavorativa - quantomeno e ininterrottamente dall'anno 2019 sino al 19.11.2024 - presso gli stabilimenti della in virtù del contratto di appalto in Controparte_3
essere tra la e la società datrice di lavoro avente ad oggetto la pulizia degli CP_3
stabilimenti industriali e delle aree esterne di proprietà della prima appaltante. Inoltre, risulta altrettanto incontestato e documentalmente provato (cfr. doc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente) che il verbale di “Cambio appalto art. 4 (Clausola Sociale)
CCNL Pulizia Multiservizi-FISE” del 21.10.2024 sottoscritto dalla Controparte_7
postulava espressamente l'obbligo in capo a quest'ultima di riassorbire tutte le 20 unità in precedenza alle dipendenze della società uscente Controparte_2
impiegate nell'esecuzione dell'appalto di “Pulizie Civili, Facchinaggio e
[...]
Movimentazione Carichi” presso la Pilgington Italia S.p.a. di San Salvo, tra cui il ricorrente medesimo, quest'ultimo al termine del relativo periodo di malattia, previa verifica di idoneità da parte del medico competente all'espletamento delle mansioni cui era stato precedentemente adibito nel medesimo appalto dalla impresa uscente, ed espressamente qualificato come espletante le mansioni di “Pulizia e Facchinaggio”.
I suddetti elementi fattuali, quindi, conducono ad un giudizio di sussistenza del diritto del lavoratore ad essere assunto presso l'impresa resistente, in quanto società subentrante nell'appalto in questione, in applicazione della menzionata clausola sociale di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi.
Né, sul punto, appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni difensive articolare da parte resistente a sostegno della insussistenza del diritto.
Invero, l'istruttoria di causa ha compiutamente dimostrato l'identità delle mansioni da espletarsi da parte del dipendente nel passaggio tra il precedente datore di lavoro
Pag. 11 di 26 (impresa uscente dall'appalto) ed il nuovo datore di lavoro (impresa subentrante nell'appalto, odierna resistente), così come l'idoneità alle stesse, come risulta dalle due attestazioni redatte dal medico competente nelle date del 15.11.2024 e del
07.12.2024 (cfr. doc. nn. 4 fascicolo parte ricorrente), le quali, anche lette in coordinamento tra loro, hanno attestato che il lavoratore, benché risultato inidoneo alle pulizie tecniche-industriali, fosse, di contro, idoneo alle pulizie civili, sebbene con prescrizione di evitare “… I LAVORI IN ALTEZZA E LA MMC > 10KG”.
Ciò posto, dovendo mettere a confronto quanto emerso dalla citata documentazione in atti con le risultanze delle prove orali emerse in corso di causa, va evidenziato che i testi di parte ricorrente, con specifico riguardo alle mansioni espletate dal lavoratore, hanno in merito confermato la circostanza che costui, quantomeno dal 2019 alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società , ha Controparte_2
sempre – ed in modo prevalente - svolto le mansioni di pulizia delle aree esterne lo stabilimento e pulizia/manutenzione delle aree verdi mediante sfalcio CP_3
dell'erba con utilizzazione di un decespugliatore e di un trattorino munito di trincia, mentre le mansioni di pulizia dei pavimenti industriali, con raccolta (utilizzando soltanto una scopa industriale e una paletta) dello scarto del vetro rimasto a terra, delle cartacce, delle cicche, della polvere, dei residui e di ogni altra cosa presente sul pavimento, che poi conferiva in un bidone di plastica, separando i rifiuti per tipologia
(plastica, carta, residuo), a loro volta da conferire presso le isole ecologiche, oltre alla raccolta – soltanto due volte al mese - dei pezzi di vetro rotti che cadevano dall'impianto di produzione - utilizzando una normale scopa e una pala da cantiere – che poi riversava in un cassone posizionato su muletto, costituivano solamente mansioni residuali rispetto alle prime.
Pag. 12 di 26 Più nello specifico, il primo teste di parte ricorrente, o , escusso in Testimone_1
qualità di dipendente della società resistente dal 11.11.2024 ed in precedenza dipendente della società Cooperativa Il Falco dal 2009, ha sul punto dichiarato che
“Sì, è vero. Quando capitava un'emergenza, facevamo altro: ad esempio, ricordo che ci recavamo nel magazzino quando cadeva il vetro, a raccoglierlo. Confermo anche che lavoravo con lui… “Preciso che la pulizia delle aree verdi la facevamo dall'ingresso della e su tutte le aree verdi esistenti… faceva anche queste CP_3
altre attività, che gli ho visto fare”; il secondo teste di parte ricorrente, Tes_2
, escusso in qualità di operaio dipendente della resistente sin dal
[...] CP_8
passaggio dalla Cooperativa Il Falco, nella quale ha prestato attività lavorativa per 11 anni come capocantiere, pur avendo riferito che “Sì, è vero. Io gestivo il cantiere ed ero supervisore anche delle attività che svolgeva il Oltre allo sfalcio Pt_1
dell'erba, il ed il collega pulivano le cabine elettriche con aspirapolveri Pt_1
speciali. La voleva che lavori particolari all'interno delle cabine fossero CP_3
fatti da due persone: era fatto con la supervisione o mia come capocantiere o del responsabile dei servizi e questo perché c'era l'elettricità ed occorreva CP_3
l'autorizzazione speciale per questo lavoro… Confermo che le dette attività erano
l'80% delle attività spalmate su un mese. Il lavoro prevalente era quello di pulizia delle cabine mentre lo sfalcio dell'erba, soprattutto d'inverno non si faceva, perché si faceva prevalentemente da marzo a settembre… La pulizia delle cabine avveniva con aspirapolveri speciali, industriali, con la corrente a 380 watt;
questo aspirapolvere è costruito per non fare massa ed il lavoratore segue un protocollo particolare e viene formato per questa attività…”, ha tuttavia aggiunto che “… Non parlo di percentuali perché la giornata era svolta in modo particolare: la Pilkingtion chiamava me e mi segnalava le necessità. Per cui io poi dicevo al di andare a Pt_1
raccogliere il vetro. Talvolta tale attività veniva effettuata per l'intera giornata…”;
Pag. 13 di 26 infine, il terzo teste di parte ricorrente, , escusso in qualità di Testimone_3
dipendente delle due imprese appaltatrici che si sono avvicendate nel contratto di appalto con la , ha anch'egli confermato, in modo non dissimile, le CP_3
suddette circostanze, dichiarando che “Sì, è vero. lo so in quanto ero presente, l'ho visto svolgere queste attività, in quanto anche io lavoravo presso la , quale CP_3
dipendente della ”… Anche d'inverno questa attività di sfalcio erba era CP_2
prevalente… Sì, è vero. Ma oltre a queste, vi erano anche altre mansioni che faceva: tirava il vetro con mazze di ferro con una paletta avanti che serviva ad estrarre dalle bocchette i residui delle lastre di vetro ed a pulire tutta la zona… Saltuariamente sì: gli ho visto pulire cabine elettriche nonché delle stanze nelle quali c'erano macchinari, pompe, quadri elettrici… Anche nel periodo invernale queste ultime attività rappresentavano il 20%; la pulizia delle aree esterne era prevalente anche in inverno…”
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la loro diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto colleghi di lavoro del ricorrente nel corso del rapporto lavorativo presso il precedente datore di lavoro (impresa uscente dall'appalto), nonché la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese.
Né il suddetto impianto probatorio può dirsi scalfito dalle risultanze delle prove orali articolate da parte resistente.
Invero, il primo teste di parte resistente, , escusso in qualità di Testimone_4
dipendente della resistente, non ha saputo riferire nulla di specifico in ordine CP_8
alle mansioni concretamente espletate dal ricorrente, all'uopo dichiarando che “Nel
2019 non ero a conoscenza del sig. in quanto la è arrivata dopo, io ho Pt_1 CP_1
gestito il passaggio di appalto… Sono impossibilitato a sapere cosa facesse lui, non avendo mai lavorato con lui. Egli non è mai stato dipendente ”; il secondo CP_9
Pag. 14 di 26 teste di parte resistente non ha saputo riferire nulla di specifico Testimone_5
con riguardo alle mansioni concretamente espletate dal ricorrente, né in ordine alla prevalenza tra pulizie civili e pulizie industriali (“Non lo so… Nulla so”).
Infine, anche il terzo teste di parte resistente, anch'ella escussa in Testimone_6
qualità di dipendente delle due imprese che si sono avvicendate nel cambio appalto, ha in merito riferito che “Posso dire di averlo visto fare delle pulizie industriali… Ho visto raccogliere il residuo di vetro delle lavorazioni ed effettuare il taglio dell'erba all'esterno. Di altre mansioni nulla so, c'era un responsabile di cantiere che li indirizzava… Non ho visto il pulire le cabine elettriche… Non l'ho visto in Pt_1
quanto il mio lavoro si svolge all'interno e non all'esterno… Non ho visto il Pt_1
tagliare l'erba tutti i giorni… Non l'ho visto in quanto il mio lavoro si svolge all'interno e non all'esterno… Le pulizie civili no, perché c'eravamo sempre noi signore ad occuparci delle pulizie civili”. Dunque, la teste, pur affermando che le pulizie civili erano svolte solo da personale femminile, non ha saputo riferire nulla di specifico con riguardo alle mansioni concretamente espletate dal ricorrente, specie in quanto il suo lavoro si svolge all'interno, peraltro precisando di non averlo visto ripulire le cabine elettriche (pulizie industriali), ma di averlo visto talvolta svolgere sia pulizie industriali che pulizie civili (raccolta del vetro e taglio dell'erba).
In altri termini, le prove orali escusse – da valutarsi unitamente alle prove documentali testé esaminate – non consentono di reputare dimostrate le argomentazioni addotte dalla resistente a sostegno delle sue difese, mentre, di CP_8
contro, inducono a ritenere provato che, durante l'intero arco del rapporto lavorativo, le mansioni del ricorrente si concretavano in modo prevalente in pulizie civili, ove le pulizie di natura tecnico-industriale costituivano solamente una parte residuale del lavoro. Se ne inferisce che il giudizio di non idoneità fisica alle mansioni è riferibile
Pag. 15 di 26 soltanto a quelle mansioni di pulizia tecnico-industriale svolte solo in modo residuale dal lavoratore, mentre, per quanto concerne quelle svolte in modo prevalente, ossia le mansioni di pulizia civile, sussiste soltanto un giudizio di inidoneità parziale, con prescrizione di adibizione alle prefate mansioni evitando “I LAVORI IN ALTEZZA E
LA MMC > 10KG”.
Vieppiù che, confrontando le risultanze delle prove orali espletate con la produzione agli atti, in particolare con il capitolato tecnico recante le specifiche regolanti il servizio di appalto commissionato alla (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte CP_1
resistente), si evince che il citato contratto di appalto prevedeva la commissione sia di
“pulizie Tecniche” che di “pulizie Civili” e che, mentre le prime attenevano esclusivamente alle aree di produzione, le seconde si concretavano in disinfestazione dei locali adibiti ad uffici, magazzini, servizi igienici, spogliatoi, aree ristoro e aree esterne (piazzali, strade, aree verdi, parcheggi, depositi ecc.), manutenzione aree verdi e aree esterne, raccolta, selezione e recupero rifiuti e altre. In altri termini, le attività di pulizia di tipo civile consistevano, da capitolato tecnico di appalto, in un numero rilevante ed eterogeneo di attività, attività che, da un lato, rientravano a pineo titolo nella qualifica del ricorrente come addetto a “Pulizia e Facchinaggio” e, dall'altro, non erano affatto ricomprese in quelle per le quali il lavoratore era stato riconosciuto non idoneo, ben potendo, dunque, essere regolarmente assunto per l'adibizione alle stesse.
Pertanto, fermo restando il suddetto giudizio di idoneità parziale e l'obbligo di osservare le descritte prescrizioni sanitarie, il ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto essere assunto, a tali condizioni, presso la società resistente, non potendo, di contro, il più volte menzionato giudizio di inidoneità parziale, per le ragioni testé riportate,
Pag. 16 di 26 costituire un decisivo e rilevante ostacolo all'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi e, quindi, a tale assunzione.
Dunque, rielaborando tutte le argomentazioni su esposte e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, come innanzi descritte e analizzate, deve ritenersi accertato l'an del diritto invocato in giudizio, ossia il diritto del ricorrente ad essere assunto presso la società odierna resistente, giusta l'applicazione della clausola sociale di cui al richiamato art 4 CCNL Multiservizi.
A corroborare le anzidette valutazioni milita, altresì, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azienda che subentra in un appalto, impegnandosi ad assorbire tutto il personale in forza al precedente appaltatore, deve assumere anche il lavoratore che nel frattempo è divenuto definitivamente inidoneo alle mansioni cui era originariamente adibito (Cass. n. 28415/2020).
Invero, l'obbligo di assumere il dipendente in seguito a cambio di appalto sussiste anche in caso di inidoneità al lavoro dichiarata prima dell'assunzione. Ciò in quanto, tento conto della lettera e della ratio sottesa alla già richiamata previsione contrattual- collettiva di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi – come detto, introduttiva di una clausola sociale volta a tutelare i livelli complessivi di occupazione in un settore caratterizzato dalla produzione di servizi mediante contratti di appalto con conseguenti frequenti cambi di gestione, imponendo all'impresa subentrante, a parità di prestazioni richieste e risultanti dal contratto di appalto e a modalità di organizzazione del servizio invariate, l'assunzione del personale in forza all'impresa uscente e addetto all'appalto stesso - sulla impresa cessionaria non gravava alcun obbligo di sottoporre il dipendente a visita preassuntiva, bensì solo quello di adempiere al vincolo assunto in sede di accordo con le OO.SS., assumendo il
Pag. 17 di 26 lavoratore, per poi, eventualmente, farlo visitare e adottare le determinazioni conseguenti al giudizio del medico competente (dal tentativo di ricollocazione in mansioni anche inferiori, ai sensi dell'art. 42, d.lgs. 81/2008, alla sospensione dal lavoro fino alla cessazione della temporanea non idoneità) (Trib. Benevento sentenza
19.06.2018).
Orbene, in applicazione delle su esposte coordinate ermeneutiche, parte resistente, in virtù della suddetta clausola sociale e degli accordi raggiunti in sede di cambio appalto, avrebbe dovuto dapprima assumere il lavoratore e poi sottoporlo a visita al fine di verificare l'inidoneità alle mansioni cui adibirlo e, se del caso, provvedere ad adibirlo a mansioni diverse, anche inferiori, specie in considerazione del fatto che il lavoratore, in tesi, è stato dichiarato inidoneo solamente alle pulizie industriali, mentre è stato considerato idoneo con prescrizioni alle pulizie civili, mansioni, che, dunque, ben avrebbe potuto svolgere, sia pure nel rispetto delle prefate prescrizioni, non essendo emerso alcun elemento tale per cui queste ultime attività non avrebbero potuto essere svolte, eventualmente unitamente alle altre unità già preposte alle stesse.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'accertamento del suddetto diritto, nei termini sopra esposti, deve ritenersi certamente applicabile l'invocata tutela in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, a mezzo di sentenza costitutiva del rapporto di lavoro che tenga luogo del contratto di lavoro non concluso ex art. 2932
c.c.
Sul punto, deve richiamarsi l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “… l'art. 2932 c.c., sulla esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto mediante emanazione di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, trova applicazione anche nel caso di obbligo contrattuale di
Pag. 18 di 26 stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, purché risultino compiutamente indicati tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, e, quindi, non occorra
l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali” (Cass. n. 12516/2003; Cass. n.
8568/2004; Cass. n. 36724/2021). Invero, “… ove le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto” (Cass. n. 27841/2009;
Cass. n. 28415/2020; Cass. n. 36724/2021). Inoltre, proprio con specifico riguardo a fattispecie analoghe, dunque in relazione all'alveo applicativo dell'art. 4 CCNL
Multiservizi, si è sostenuto che “… Tale tutela richiede, però, che siano determinati
o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale… La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle
Pag. 19 di 26 capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito della sicurezza delle condizioni lavorative di quest'ultimo e della reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro. La causa del patto di prova è, infatti, individuabile nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. L'assenza della previsione di tale periodo non può che trovare fondamento nel fatto che il lavoratore, con l'azienda subentrante, debba svolgere necessariamente le medesime mansioni espletate al momento della cessazione dell'appalto: solo questo contesto può, infatti, giustificare l'esclusione di un periodo di prova… In caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali nel settore delle pulizie e servizi integrati/multiservizi, l'impresa subentrante ha l'obbligo di assumere il personale della precedente appaltatrice alle medesime condizioni economiche e normative, senza periodo di prova, qualora i lavoratori risultino in organico da almeno 4 mesi prima della cessazione. Tale obbligo si desume sia dal dato letterale dell'art. 4 CCNL Multiservizi, che non pone limitazioni espresse al diritto di riassunzione, sia dalla ratio della norma volta a tutelare i livelli occupazionali.
L'esclusione del periodo di prova presuppone necessariamente lo svolgimento delle medesime mansioni precedenti, non essendo plausibile un'assunzione per mansioni diverse senza valutazione delle capacità del lavoratore. La violazione dell'obbligo di assunzione configura una responsabilità contrattuale del datore di lavoro subentrante, con conseguente diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno, comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante, da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito in caso di regolare assunzione per l'intero periodo dell'inadempimento, salva la prova di eventuali fatti limitativi
Pag. 20 di 26 della responsabilità ex artt. 1223 e 1227 c.c. a carico del datore inadempiente. Tale tutela, pur garantendo il mantenimento delle condizioni contrattuali, si differenzia da quella prevista dall'art. 2112 c.c. in quanto non mira alla conservazione di tutti i diritti derivanti dal precedente rapporto ma solo al mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni in essere” (Cass. n. 12866/2024).
Orbene, sulla scorta dei su esposti principi, posta la medesimezza dell'attività, delle mansioni e delle condizioni normative ed economiche di cui al precedente rapporto di lavoro con l'impresa uscente dall'appalto - mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi -, come risulta inequivocabilmente dai già menzionati verbale di “Cambio appalto” del 21.10.2024 e dall'allegato elenco dei lavoratori oggetto del passaggio tra impresa uscente e impresa subentrante (cfr. doc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente cit.), devono ritenersi sussistenti e sufficientemente predeterminati tutti gli elementi indispensabili per la perimetrazione del successivo rapporto di lavoro da costituirsi ex novo, senza la necessità di rinnovare la volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ai suoi elementi essenziali. In altri termini, sussistono tutte le condizioni per l'emanazione di sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto (di lavoro) non concluso.
Del pari, va ritenuta fondata la domanda volta al risarcimento del danno.
Sul punto, deve ulteriormente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il datore di lavoro, che non adempie all'obbligo di assumere il lavoratore, è obbligato, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta
l'inadempienza. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità che il
Pag. 21 di 26 lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'”aliunde perceptum”, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione” (Cass. n. 11141/2001; Cass. n. 2402/2004;
Cass. n. 36724/2021). In altri termini, il danno da omessa assunzione, non diversamente da quello dipendente da un illegittimo licenziamento, è per sua natura ragguagliabile alle retribuzioni perse, nel senso che l'inadempimento all'obbligo di assunzione fa sorgere in capo al lavoratore il diritto all'integrale risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del datore di lavoro, la cui quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227
c.c., ossia in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione
(Cass. n. 5766/2002; Cass. n. 488/2009; Cass. n. 9616/2015; Cass. n. 2499/2017;
Cass. n. 17683/2018). Il principio è stato ribadito, da ultimo, da una ulteriore recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “… In ordine, infine, ai profili risarcitori, deve osservarsi che in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 4 CCNL
Multiservizi, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro. Il principio di diritto applicabile al caso di specie è, quindi, quello relativo all'ipotesi in cui, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l'obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell'art.
1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l'intero periodo dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione, salva la prova - della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente -
Pag. 22 di 26 di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ…” (Cass. n. 12866/2024 cit.).
In applicazione dei su esposti principi, il diritto di parte ricorrente all'assunzione - violato, per tutte le ragioni già espresse, dall'inadempimento di controparte dell'obbligo di stipulare il contratto – comporta, per l'effetto, il diritto al conseguente risarcimento del danno, giustappunto parametrato a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se detto obbligo fosse stato sin da subito adempiuto.
Quindi, in ordine, al quantum, detto danno va parametrato alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio con inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto (09.12.2024) sino al dì della presente sentenza, in quanto costitutiva dell'invocato rapporto di lavoro con parte resistente.
Alla luce di tutte le argomentazioni e considerazioni innanzi svolte, quindi, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad essere assunto da parte resistente, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del
CCNL Pulizia Multiservizi Fise, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto (09.12.2024) sino al dì della presente sentenza;
per l'effetto, deve dichiararsi costituito il rapporto di lavoro tra il ricorrente e parte resistente, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi Fise, nonché condannarsi
Pag. 23 di 26 parte resistente al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi
Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto (09.12.2024) sino al dì della presente sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/2014, essendo stato redatto il ricorso introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 24 di 26 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere assunto da parte resistente, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi Fise, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del
CCNL Pulizia Multiservizi Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto (09.12.2024) sino al dì della presente sentenza;
- dichiara costituito il rapporto di lavoro tra parte ricorrente e parte resistente, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del
CCNL Pulizia Multiservizi Fise;
- condanna parte resistente al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, pari alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia
Multiservizi Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunta
(09.12.2024) sino al dì della presente sentenza;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 5.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 17.12.2025
Pag. 25 di 26
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.12.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 194/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. Andreoni (C.F.:
) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società al fine di vedere accertare il suo Controparte_1
diritto ad essere assunta presso la società resistente, a mezzo dell'emissione di sentenza costituiva che tenga luogo del contratto di lavoro non concluso, a decorrere dal 09.12.2024 e con inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi, oltre al diritto al risarcimento del danno patito per mancata assunzione, da parametrarsi alle retribuzioni che avrebbe percepito a decorrere dal 09.12.2024 sino alla data di emanazione della sentenza, con conseguente condanna della società convenuta alla immediata costituzione del prefato rapporto di lavoro, nonché alla corresponsione del predetto risarcimento, ovvero, in via subordinata, al solo risarcimento del danno nei termini anzidetti.
A fondamento della domanda, ha sostenuto:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società
[...]
dal 01.07.2004 sino al 19.11.2024, con Controparte_2
mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi, prestando la propria attività lavorativa - quantomeno e ininterrottamente dall'anno 2019 sino al 19.11.2024 - presso gli stabilimenti della in virtù del contratto di appalto in essere tra la Controparte_3
e la società datrice di lavoro avente ad oggetto la pulizia degli CP_3
stabilimenti industriali e delle aree esterne di proprietà della prima appaltante;
- che, più nello specifico, detta attività lavorativa si è concretizzata nello svolgimento, in modo prevalente e per l'80% del lavoro, nella pulizia delle aree esterne lo stabilimento e pulizia/manutenzione delle aree verdi CP_3
mediante sfalcio dell'erba con utilizzazione di un decespugliatore e di un trattorino munito di trincia, mentre, per il restante 20%, nella pulizia dei pavimenti industriali, con raccolta (utilizzando soltanto una scopa industriale e
Pag. 2 di 26 una paletta) dello scarto del vetro rimasto a terra, cartacce, cicche, polvere, residui ed ogni altra cosa presente sul pavimento, per poi versare il materiale raccolto in un bidone di plastica, separando i rifiuti per tipologia (plastica, carta, residuo) che conferiva presso le isole ecologiche, nonché nella raccolta – soltanto due volte al mese - dei pezzi di vetro rotti che cadevano dall'impianto di produzione - utilizzando una normale scopa e una pala da cantiere – che poi riversava in un cassone posizionato su muletto;
- che, a seguito del subentro nell'appalto in questione da parte della società
in data 21.10.2024 veniva sottoscritto un verbale Controparte_1
sindacale di “Cambio appalto”, a mezzo del quale detta società assumeva l'obbligo di riassorbire e, quindi, riassumere, tutti i lavoratori in precedenza alle dipendenze della società uscente impiegati Controparte_2
nell'esecuzione dell'appalto presso la Pilgington Italia S.p.a., in applicazione dell'art. 4 del CCNL Multiservizi, verbale cui veniva allegato, giustappunto,
l'elenco dei dipendenti che sarebbero transitati presso la a far CP_1
data dal 01.11.2024, tra cui figurava il nominativo del ricorrente, quest'ultimo qualificato come addetto alla mansione di "Pulizia Facchinaggio", qualifica indicata anche nel precedente documento trasmesso ai responsabili della in data 09.10.2024; CP_4
- che, con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, la si CP_1
impegnava alla relativa riassunzione, al termine del periodo di malattia, previa verifica di idoneità da parte del medico competente all'espletamento delle mansioni cui il lavoratore era stato precedentemente adibito nel medesimo appalto dalla impresa uscente;
- che, una volta cessato il periodo di malattia in data 15.11.2024, il ricorrente veniva sottoposto in pari data a visita da parte del medico competente della
Pag. 3 di 26 società e ritenuto "idoneo con prescrizioni e Controparte_2
limitazioni - EVITARE LA MMC > 10KG" rispetto alle mansioni di
DE ALLE LI - "; Pt_2
- che, in data 07.12.2024, veniva sottoposto a nuova visita di idoneità da parte del medesimo medico competente, ma su incarico della società subentrante a seguito della quale veniva ritenuto "non idoneo Controparte_1
permanentemente" alla diversa mansione di "ADD. ALLE
[...]
ma "...IDONEO PER LI CIVILI, EVITARE Controparte_5
I LAVORI IN ALTEZZA E LA MMC > 10KG."
- che non è mai stato assunto dalla impresa subentrante nel contratto di appalto ed odierna resistente, nonostante reiterate missive al tal fine trasmesse alla medesima nelle date del 26.11.2024 e 02.01.2025.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenza della in ragione della previsione di cui all'art. 4 CCNL di Controparte_1
categoria e, soprattutto, dell'accordo sindacale di cambio appalto del 21.10.2024, previa eventuale declaratoria di idoneità alla mansione già a suo tempo svolta dal ricorrente alle dipendenze dell'appaltatore cessato e – per l'effetto -
PRONUNCIARE, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, che tenga luogo dell'inadempimento della società resistente e che produca gli effetti del contratto non concluso, costituendo il rapporto di lavoro tra ed il Sig. Controparte_1 Pt_1
, con decorrenza dalla data di emissione del giudizio di idoneità alla
[...]
mansione (09.12.2024) ed inquadramento del lavoratore al 2° livello del CCNL
Pulizie Multiservizi Fise;
2 ) CONDANNARE, pertanto, la società resistente alla immediata costituzione di un rapporto di lavoro con il Sig. , avente le Parte_1
Pag. 4 di 26 medesime condizioni contrattuali di quello in precedenza intercorso con
[...]
; 3) CONDANNARE in ogni caso la società resistente al Controparte_6
risarcimento del danno patito dal Sig. in conseguenza della Parte_1
mancata assunzione, in misura corrispondente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito – sulla base dell'inquadramento al 2° livello del CCNL Pulizie
Multiservizi Fise – a decorrere dal 09.12.2024 e sino alla data di emanazione della sentenza costitutiva del rapporto di lavoro;
4) IN VIA MERAMENTE
SUBORDINATA e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga esperibile
l'azione ex art. 2932 c.c., CONDANNARE la società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente per effetto della mancata assunzione, in misura parametrata alle retribuzioni che avrebbe percepito – in ragione del 2° livello del
CCNL Pulizie Multiservizi Fise – dal 09.12.2024 sino alla data della emananda sentenza”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla società resistente, alle medesime condizioni contrattuali di cui al rapporto di lavoro presso il precedente datore, in forza dell'obbligo di concludere il contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre che il diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che avrebbe percepito a decorrere dalla data del
Pag. 5 di 26 09.12.2024 sino alla costituzione del rapporto a mezzo della prefata sentenza costitutiva.
Così perimetrato il thema decidendum della controversia, viene in primo luogo in rilievo l'invocata clausola sociale di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi pacificamente operante nel caso si specie – vuoi in quanto applicato dalla società resistente, vuoi in quanto espressamente richiamato nel verbale di “Cambio Appalto” del 21.10.2024 – a termini del quale “Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina per i casi di cambio di appalto, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'articolo 7, comma 4 bis, del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008, n. 31. In ogni caso di cambio di appalto, l cessante darà Pt_3
preventiva comunicazione, salvo casi in cui non sia oggettivamente possibile, almeno
15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni su: - consistenza numerica degli addetti interessati, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione in forza e occupati stabilmente da almeno 4 mesi, - rispettivo orario contrattuale settimanale, - livello di inquadramento e data di attribuzione, - data di assunzione nel settore, - data di assunzione nell'azienda uscente, - eventuale impiego
Pag. 6 di 26 saltuario o contrattuale presso altri appalti, - eventuale attribuzione di funzioni di coordinamento e pianificazione, con indicazione dell'eventuale svolgimento di tali funzioni presso altri appalti. Tale comunicazione è contestualmente inviata all'azienda subentrante. L'azienda subentrante, con la massima tempestività, e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, darà comunicazione del subentro nell'appalto alle
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L.. Su richiesta di queste ultime, le Parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei lavoratori. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno
4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate
Pag. 7 di 26 lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L. Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'articolo 4 del presente C.C.N.L., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. L'impresa cessante, appena ne ha l'ufficialità e comunque entro il tempo utile all'applicazione delle procedure come sopra individuate, consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: - nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo di residenza (o domicilio, se diverso dalla residenza); - eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- recapito telefonico;
- estratto degli ultimi quattro mesi del Libro Unico del Lavoro;
- livello di
Pag. 8 di 26 inquadramento; - tipologia contrattuale e, per i tempi determinati, data di scadenza e causale;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente C.C.N.L.; nonché - l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n.
68/1999; - le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21.12.2011 tra il Ministero del
Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni; - le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, e al
Decreto Ministero Lavoro 10.10.2005; - l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente C.C.N.L.. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 57…”.
Posta la declaratoria della citata norma contrattual-collettiva, deve precisarsi che, in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell'atto negoziale (ex multis Cass. n. 30141/2022; Cass. n. 2996/2023).
Pag. 9 di 26 Ciò premesso, avendo riguardo ai principi sopra evidenziati, non vi è dubbio che la fattispecie concreta in trattazione rientri nell'alveo operativo della norma del CCNL di settore applicato (art. 4), né sul fatto che la stessa disposizione – in una evidente ottica di garantire ai lavoratori il mantenimento del rapporto di lavoro e delle stesse condizioni lavorative, in un settore fortemente connotato da cambi di appalto e conseguenti passaggi da una impresa uscente ad una subentrante, ferma restando la medesimezza dei servizi oggetto dell'appalto – imponga, giustappunto alle condizioni ivi previste, la traslazione dei lavoratori mediante assunzione ex novo presso la impresa subentrante, mantenendo al contempo inalterati tutte le condizioni del rapporto di lavoro con la precedente impresa uscente, l'inquadramento contrattuale, la qualifica, le mansioni e, più in generale, i trattamenti economici e normativi. In altri termini, l'art. 4 CCNL Multiservizi, pur non prevedendo alcun automatismo nella traslazione dei lavoratori nel medesimo appalto e disponendo, invece, una specifica procedura affinché i lavoratori in servizio presso un appalto vedano conservato il posto di lavoro allorché vi sia un cambio di gestione a parità di condizioni, postula che, in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti assunti in organico. Dunque, la richiamata norma contrattual-colletiva, tenuto conto della sua declaratoria e della ratio che ne è alla base, impone un vero e proprio obbligo di assunzione in capo alla impresa subentrante, cui corrisponde, naturalmente, il diritto del lavoratore ad essere assunto.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta pacifico e, quindi, acclarato – in quanto non contestato in giudizio, oltre che provato dalla documentazione in atti (cfr. doc. nn. 1 e 4 fascicolo parte ricorrente) – che il ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in favore della società dal 01.07.2004 Controparte_2
Pag. 10 di 26 sino al 19.11.2024, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi, prestando la propria attività lavorativa - quantomeno e ininterrottamente dall'anno 2019 sino al 19.11.2024 - presso gli stabilimenti della in virtù del contratto di appalto in Controparte_3
essere tra la e la società datrice di lavoro avente ad oggetto la pulizia degli CP_3
stabilimenti industriali e delle aree esterne di proprietà della prima appaltante. Inoltre, risulta altrettanto incontestato e documentalmente provato (cfr. doc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente) che il verbale di “Cambio appalto art. 4 (Clausola Sociale)
CCNL Pulizia Multiservizi-FISE” del 21.10.2024 sottoscritto dalla Controparte_7
postulava espressamente l'obbligo in capo a quest'ultima di riassorbire tutte le 20 unità in precedenza alle dipendenze della società uscente Controparte_2
impiegate nell'esecuzione dell'appalto di “Pulizie Civili, Facchinaggio e
[...]
Movimentazione Carichi” presso la Pilgington Italia S.p.a. di San Salvo, tra cui il ricorrente medesimo, quest'ultimo al termine del relativo periodo di malattia, previa verifica di idoneità da parte del medico competente all'espletamento delle mansioni cui era stato precedentemente adibito nel medesimo appalto dalla impresa uscente, ed espressamente qualificato come espletante le mansioni di “Pulizia e Facchinaggio”.
I suddetti elementi fattuali, quindi, conducono ad un giudizio di sussistenza del diritto del lavoratore ad essere assunto presso l'impresa resistente, in quanto società subentrante nell'appalto in questione, in applicazione della menzionata clausola sociale di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi.
Né, sul punto, appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni difensive articolare da parte resistente a sostegno della insussistenza del diritto.
Invero, l'istruttoria di causa ha compiutamente dimostrato l'identità delle mansioni da espletarsi da parte del dipendente nel passaggio tra il precedente datore di lavoro
Pag. 11 di 26 (impresa uscente dall'appalto) ed il nuovo datore di lavoro (impresa subentrante nell'appalto, odierna resistente), così come l'idoneità alle stesse, come risulta dalle due attestazioni redatte dal medico competente nelle date del 15.11.2024 e del
07.12.2024 (cfr. doc. nn. 4 fascicolo parte ricorrente), le quali, anche lette in coordinamento tra loro, hanno attestato che il lavoratore, benché risultato inidoneo alle pulizie tecniche-industriali, fosse, di contro, idoneo alle pulizie civili, sebbene con prescrizione di evitare “… I LAVORI IN ALTEZZA E LA MMC > 10KG”.
Ciò posto, dovendo mettere a confronto quanto emerso dalla citata documentazione in atti con le risultanze delle prove orali emerse in corso di causa, va evidenziato che i testi di parte ricorrente, con specifico riguardo alle mansioni espletate dal lavoratore, hanno in merito confermato la circostanza che costui, quantomeno dal 2019 alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società , ha Controparte_2
sempre – ed in modo prevalente - svolto le mansioni di pulizia delle aree esterne lo stabilimento e pulizia/manutenzione delle aree verdi mediante sfalcio CP_3
dell'erba con utilizzazione di un decespugliatore e di un trattorino munito di trincia, mentre le mansioni di pulizia dei pavimenti industriali, con raccolta (utilizzando soltanto una scopa industriale e una paletta) dello scarto del vetro rimasto a terra, delle cartacce, delle cicche, della polvere, dei residui e di ogni altra cosa presente sul pavimento, che poi conferiva in un bidone di plastica, separando i rifiuti per tipologia
(plastica, carta, residuo), a loro volta da conferire presso le isole ecologiche, oltre alla raccolta – soltanto due volte al mese - dei pezzi di vetro rotti che cadevano dall'impianto di produzione - utilizzando una normale scopa e una pala da cantiere – che poi riversava in un cassone posizionato su muletto, costituivano solamente mansioni residuali rispetto alle prime.
Pag. 12 di 26 Più nello specifico, il primo teste di parte ricorrente, o , escusso in Testimone_1
qualità di dipendente della società resistente dal 11.11.2024 ed in precedenza dipendente della società Cooperativa Il Falco dal 2009, ha sul punto dichiarato che
“Sì, è vero. Quando capitava un'emergenza, facevamo altro: ad esempio, ricordo che ci recavamo nel magazzino quando cadeva il vetro, a raccoglierlo. Confermo anche che lavoravo con lui… “Preciso che la pulizia delle aree verdi la facevamo dall'ingresso della e su tutte le aree verdi esistenti… faceva anche queste CP_3
altre attività, che gli ho visto fare”; il secondo teste di parte ricorrente, Tes_2
, escusso in qualità di operaio dipendente della resistente sin dal
[...] CP_8
passaggio dalla Cooperativa Il Falco, nella quale ha prestato attività lavorativa per 11 anni come capocantiere, pur avendo riferito che “Sì, è vero. Io gestivo il cantiere ed ero supervisore anche delle attività che svolgeva il Oltre allo sfalcio Pt_1
dell'erba, il ed il collega pulivano le cabine elettriche con aspirapolveri Pt_1
speciali. La voleva che lavori particolari all'interno delle cabine fossero CP_3
fatti da due persone: era fatto con la supervisione o mia come capocantiere o del responsabile dei servizi e questo perché c'era l'elettricità ed occorreva CP_3
l'autorizzazione speciale per questo lavoro… Confermo che le dette attività erano
l'80% delle attività spalmate su un mese. Il lavoro prevalente era quello di pulizia delle cabine mentre lo sfalcio dell'erba, soprattutto d'inverno non si faceva, perché si faceva prevalentemente da marzo a settembre… La pulizia delle cabine avveniva con aspirapolveri speciali, industriali, con la corrente a 380 watt;
questo aspirapolvere è costruito per non fare massa ed il lavoratore segue un protocollo particolare e viene formato per questa attività…”, ha tuttavia aggiunto che “… Non parlo di percentuali perché la giornata era svolta in modo particolare: la Pilkingtion chiamava me e mi segnalava le necessità. Per cui io poi dicevo al di andare a Pt_1
raccogliere il vetro. Talvolta tale attività veniva effettuata per l'intera giornata…”;
Pag. 13 di 26 infine, il terzo teste di parte ricorrente, , escusso in qualità di Testimone_3
dipendente delle due imprese appaltatrici che si sono avvicendate nel contratto di appalto con la , ha anch'egli confermato, in modo non dissimile, le CP_3
suddette circostanze, dichiarando che “Sì, è vero. lo so in quanto ero presente, l'ho visto svolgere queste attività, in quanto anche io lavoravo presso la , quale CP_3
dipendente della ”… Anche d'inverno questa attività di sfalcio erba era CP_2
prevalente… Sì, è vero. Ma oltre a queste, vi erano anche altre mansioni che faceva: tirava il vetro con mazze di ferro con una paletta avanti che serviva ad estrarre dalle bocchette i residui delle lastre di vetro ed a pulire tutta la zona… Saltuariamente sì: gli ho visto pulire cabine elettriche nonché delle stanze nelle quali c'erano macchinari, pompe, quadri elettrici… Anche nel periodo invernale queste ultime attività rappresentavano il 20%; la pulizia delle aree esterne era prevalente anche in inverno…”
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la loro diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto colleghi di lavoro del ricorrente nel corso del rapporto lavorativo presso il precedente datore di lavoro (impresa uscente dall'appalto), nonché la linearità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese.
Né il suddetto impianto probatorio può dirsi scalfito dalle risultanze delle prove orali articolate da parte resistente.
Invero, il primo teste di parte resistente, , escusso in qualità di Testimone_4
dipendente della resistente, non ha saputo riferire nulla di specifico in ordine CP_8
alle mansioni concretamente espletate dal ricorrente, all'uopo dichiarando che “Nel
2019 non ero a conoscenza del sig. in quanto la è arrivata dopo, io ho Pt_1 CP_1
gestito il passaggio di appalto… Sono impossibilitato a sapere cosa facesse lui, non avendo mai lavorato con lui. Egli non è mai stato dipendente ”; il secondo CP_9
Pag. 14 di 26 teste di parte resistente non ha saputo riferire nulla di specifico Testimone_5
con riguardo alle mansioni concretamente espletate dal ricorrente, né in ordine alla prevalenza tra pulizie civili e pulizie industriali (“Non lo so… Nulla so”).
Infine, anche il terzo teste di parte resistente, anch'ella escussa in Testimone_6
qualità di dipendente delle due imprese che si sono avvicendate nel cambio appalto, ha in merito riferito che “Posso dire di averlo visto fare delle pulizie industriali… Ho visto raccogliere il residuo di vetro delle lavorazioni ed effettuare il taglio dell'erba all'esterno. Di altre mansioni nulla so, c'era un responsabile di cantiere che li indirizzava… Non ho visto il pulire le cabine elettriche… Non l'ho visto in Pt_1
quanto il mio lavoro si svolge all'interno e non all'esterno… Non ho visto il Pt_1
tagliare l'erba tutti i giorni… Non l'ho visto in quanto il mio lavoro si svolge all'interno e non all'esterno… Le pulizie civili no, perché c'eravamo sempre noi signore ad occuparci delle pulizie civili”. Dunque, la teste, pur affermando che le pulizie civili erano svolte solo da personale femminile, non ha saputo riferire nulla di specifico con riguardo alle mansioni concretamente espletate dal ricorrente, specie in quanto il suo lavoro si svolge all'interno, peraltro precisando di non averlo visto ripulire le cabine elettriche (pulizie industriali), ma di averlo visto talvolta svolgere sia pulizie industriali che pulizie civili (raccolta del vetro e taglio dell'erba).
In altri termini, le prove orali escusse – da valutarsi unitamente alle prove documentali testé esaminate – non consentono di reputare dimostrate le argomentazioni addotte dalla resistente a sostegno delle sue difese, mentre, di CP_8
contro, inducono a ritenere provato che, durante l'intero arco del rapporto lavorativo, le mansioni del ricorrente si concretavano in modo prevalente in pulizie civili, ove le pulizie di natura tecnico-industriale costituivano solamente una parte residuale del lavoro. Se ne inferisce che il giudizio di non idoneità fisica alle mansioni è riferibile
Pag. 15 di 26 soltanto a quelle mansioni di pulizia tecnico-industriale svolte solo in modo residuale dal lavoratore, mentre, per quanto concerne quelle svolte in modo prevalente, ossia le mansioni di pulizia civile, sussiste soltanto un giudizio di inidoneità parziale, con prescrizione di adibizione alle prefate mansioni evitando “I LAVORI IN ALTEZZA E
LA MMC > 10KG”.
Vieppiù che, confrontando le risultanze delle prove orali espletate con la produzione agli atti, in particolare con il capitolato tecnico recante le specifiche regolanti il servizio di appalto commissionato alla (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte CP_1
resistente), si evince che il citato contratto di appalto prevedeva la commissione sia di
“pulizie Tecniche” che di “pulizie Civili” e che, mentre le prime attenevano esclusivamente alle aree di produzione, le seconde si concretavano in disinfestazione dei locali adibiti ad uffici, magazzini, servizi igienici, spogliatoi, aree ristoro e aree esterne (piazzali, strade, aree verdi, parcheggi, depositi ecc.), manutenzione aree verdi e aree esterne, raccolta, selezione e recupero rifiuti e altre. In altri termini, le attività di pulizia di tipo civile consistevano, da capitolato tecnico di appalto, in un numero rilevante ed eterogeneo di attività, attività che, da un lato, rientravano a pineo titolo nella qualifica del ricorrente come addetto a “Pulizia e Facchinaggio” e, dall'altro, non erano affatto ricomprese in quelle per le quali il lavoratore era stato riconosciuto non idoneo, ben potendo, dunque, essere regolarmente assunto per l'adibizione alle stesse.
Pertanto, fermo restando il suddetto giudizio di idoneità parziale e l'obbligo di osservare le descritte prescrizioni sanitarie, il ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto essere assunto, a tali condizioni, presso la società resistente, non potendo, di contro, il più volte menzionato giudizio di inidoneità parziale, per le ragioni testé riportate,
Pag. 16 di 26 costituire un decisivo e rilevante ostacolo all'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi e, quindi, a tale assunzione.
Dunque, rielaborando tutte le argomentazioni su esposte e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, come innanzi descritte e analizzate, deve ritenersi accertato l'an del diritto invocato in giudizio, ossia il diritto del ricorrente ad essere assunto presso la società odierna resistente, giusta l'applicazione della clausola sociale di cui al richiamato art 4 CCNL Multiservizi.
A corroborare le anzidette valutazioni milita, altresì, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azienda che subentra in un appalto, impegnandosi ad assorbire tutto il personale in forza al precedente appaltatore, deve assumere anche il lavoratore che nel frattempo è divenuto definitivamente inidoneo alle mansioni cui era originariamente adibito (Cass. n. 28415/2020).
Invero, l'obbligo di assumere il dipendente in seguito a cambio di appalto sussiste anche in caso di inidoneità al lavoro dichiarata prima dell'assunzione. Ciò in quanto, tento conto della lettera e della ratio sottesa alla già richiamata previsione contrattual- collettiva di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi – come detto, introduttiva di una clausola sociale volta a tutelare i livelli complessivi di occupazione in un settore caratterizzato dalla produzione di servizi mediante contratti di appalto con conseguenti frequenti cambi di gestione, imponendo all'impresa subentrante, a parità di prestazioni richieste e risultanti dal contratto di appalto e a modalità di organizzazione del servizio invariate, l'assunzione del personale in forza all'impresa uscente e addetto all'appalto stesso - sulla impresa cessionaria non gravava alcun obbligo di sottoporre il dipendente a visita preassuntiva, bensì solo quello di adempiere al vincolo assunto in sede di accordo con le OO.SS., assumendo il
Pag. 17 di 26 lavoratore, per poi, eventualmente, farlo visitare e adottare le determinazioni conseguenti al giudizio del medico competente (dal tentativo di ricollocazione in mansioni anche inferiori, ai sensi dell'art. 42, d.lgs. 81/2008, alla sospensione dal lavoro fino alla cessazione della temporanea non idoneità) (Trib. Benevento sentenza
19.06.2018).
Orbene, in applicazione delle su esposte coordinate ermeneutiche, parte resistente, in virtù della suddetta clausola sociale e degli accordi raggiunti in sede di cambio appalto, avrebbe dovuto dapprima assumere il lavoratore e poi sottoporlo a visita al fine di verificare l'inidoneità alle mansioni cui adibirlo e, se del caso, provvedere ad adibirlo a mansioni diverse, anche inferiori, specie in considerazione del fatto che il lavoratore, in tesi, è stato dichiarato inidoneo solamente alle pulizie industriali, mentre è stato considerato idoneo con prescrizioni alle pulizie civili, mansioni, che, dunque, ben avrebbe potuto svolgere, sia pure nel rispetto delle prefate prescrizioni, non essendo emerso alcun elemento tale per cui queste ultime attività non avrebbero potuto essere svolte, eventualmente unitamente alle altre unità già preposte alle stesse.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'accertamento del suddetto diritto, nei termini sopra esposti, deve ritenersi certamente applicabile l'invocata tutela in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, a mezzo di sentenza costitutiva del rapporto di lavoro che tenga luogo del contratto di lavoro non concluso ex art. 2932
c.c.
Sul punto, deve richiamarsi l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “… l'art. 2932 c.c., sulla esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto mediante emanazione di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, trova applicazione anche nel caso di obbligo contrattuale di
Pag. 18 di 26 stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, purché risultino compiutamente indicati tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, e, quindi, non occorra
l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali” (Cass. n. 12516/2003; Cass. n.
8568/2004; Cass. n. 36724/2021). Invero, “… ove le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto” (Cass. n. 27841/2009;
Cass. n. 28415/2020; Cass. n. 36724/2021). Inoltre, proprio con specifico riguardo a fattispecie analoghe, dunque in relazione all'alveo applicativo dell'art. 4 CCNL
Multiservizi, si è sostenuto che “… Tale tutela richiede, però, che siano determinati
o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale… La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle
Pag. 19 di 26 capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito della sicurezza delle condizioni lavorative di quest'ultimo e della reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro. La causa del patto di prova è, infatti, individuabile nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. L'assenza della previsione di tale periodo non può che trovare fondamento nel fatto che il lavoratore, con l'azienda subentrante, debba svolgere necessariamente le medesime mansioni espletate al momento della cessazione dell'appalto: solo questo contesto può, infatti, giustificare l'esclusione di un periodo di prova… In caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali nel settore delle pulizie e servizi integrati/multiservizi, l'impresa subentrante ha l'obbligo di assumere il personale della precedente appaltatrice alle medesime condizioni economiche e normative, senza periodo di prova, qualora i lavoratori risultino in organico da almeno 4 mesi prima della cessazione. Tale obbligo si desume sia dal dato letterale dell'art. 4 CCNL Multiservizi, che non pone limitazioni espresse al diritto di riassunzione, sia dalla ratio della norma volta a tutelare i livelli occupazionali.
L'esclusione del periodo di prova presuppone necessariamente lo svolgimento delle medesime mansioni precedenti, non essendo plausibile un'assunzione per mansioni diverse senza valutazione delle capacità del lavoratore. La violazione dell'obbligo di assunzione configura una responsabilità contrattuale del datore di lavoro subentrante, con conseguente diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno, comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante, da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito in caso di regolare assunzione per l'intero periodo dell'inadempimento, salva la prova di eventuali fatti limitativi
Pag. 20 di 26 della responsabilità ex artt. 1223 e 1227 c.c. a carico del datore inadempiente. Tale tutela, pur garantendo il mantenimento delle condizioni contrattuali, si differenzia da quella prevista dall'art. 2112 c.c. in quanto non mira alla conservazione di tutti i diritti derivanti dal precedente rapporto ma solo al mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni in essere” (Cass. n. 12866/2024).
Orbene, sulla scorta dei su esposti principi, posta la medesimezza dell'attività, delle mansioni e delle condizioni normative ed economiche di cui al precedente rapporto di lavoro con l'impresa uscente dall'appalto - mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi -, come risulta inequivocabilmente dai già menzionati verbale di “Cambio appalto” del 21.10.2024 e dall'allegato elenco dei lavoratori oggetto del passaggio tra impresa uscente e impresa subentrante (cfr. doc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente cit.), devono ritenersi sussistenti e sufficientemente predeterminati tutti gli elementi indispensabili per la perimetrazione del successivo rapporto di lavoro da costituirsi ex novo, senza la necessità di rinnovare la volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ai suoi elementi essenziali. In altri termini, sussistono tutte le condizioni per l'emanazione di sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto (di lavoro) non concluso.
Del pari, va ritenuta fondata la domanda volta al risarcimento del danno.
Sul punto, deve ulteriormente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il datore di lavoro, che non adempie all'obbligo di assumere il lavoratore, è obbligato, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta
l'inadempienza. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità che il
Pag. 21 di 26 lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'”aliunde perceptum”, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione” (Cass. n. 11141/2001; Cass. n. 2402/2004;
Cass. n. 36724/2021). In altri termini, il danno da omessa assunzione, non diversamente da quello dipendente da un illegittimo licenziamento, è per sua natura ragguagliabile alle retribuzioni perse, nel senso che l'inadempimento all'obbligo di assunzione fa sorgere in capo al lavoratore il diritto all'integrale risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del datore di lavoro, la cui quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227
c.c., ossia in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione
(Cass. n. 5766/2002; Cass. n. 488/2009; Cass. n. 9616/2015; Cass. n. 2499/2017;
Cass. n. 17683/2018). Il principio è stato ribadito, da ultimo, da una ulteriore recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “… In ordine, infine, ai profili risarcitori, deve osservarsi che in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 4 CCNL
Multiservizi, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro. Il principio di diritto applicabile al caso di specie è, quindi, quello relativo all'ipotesi in cui, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l'obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell'art.
1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l'intero periodo dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione, salva la prova - della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente -
Pag. 22 di 26 di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ…” (Cass. n. 12866/2024 cit.).
In applicazione dei su esposti principi, il diritto di parte ricorrente all'assunzione - violato, per tutte le ragioni già espresse, dall'inadempimento di controparte dell'obbligo di stipulare il contratto – comporta, per l'effetto, il diritto al conseguente risarcimento del danno, giustappunto parametrato a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se detto obbligo fosse stato sin da subito adempiuto.
Quindi, in ordine, al quantum, detto danno va parametrato alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio con inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto (09.12.2024) sino al dì della presente sentenza, in quanto costitutiva dell'invocato rapporto di lavoro con parte resistente.
Alla luce di tutte le argomentazioni e considerazioni innanzi svolte, quindi, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad essere assunto da parte resistente, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del
CCNL Pulizia Multiservizi Fise, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto (09.12.2024) sino al dì della presente sentenza;
per l'effetto, deve dichiararsi costituito il rapporto di lavoro tra il ricorrente e parte resistente, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi Fise, nonché condannarsi
Pag. 23 di 26 parte resistente al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi
Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto (09.12.2024) sino al dì della presente sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/2014, essendo stato redatto il ricorso introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 24 di 26 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere assunto da parte resistente, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia Multiservizi Fise, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del
CCNL Pulizia Multiservizi Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto (09.12.2024) sino al dì della presente sentenza;
- dichiara costituito il rapporto di lavoro tra parte ricorrente e parte resistente, con mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del
CCNL Pulizia Multiservizi Fise;
- condanna parte resistente al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, pari alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe conseguito in base alle mansioni di addetto alle pulizie e facchinaggio ed inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia
Multiservizi Fise, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunta
(09.12.2024) sino al dì della presente sentenza;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 5.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 17.12.2025
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Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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