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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG nr. 1024/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 20/12/2021 Da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Melograni, con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellante
Contro
C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio, Andrea Morone e Alberto Impellizzeri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Impellizzeri in 30172 Venezia Mestre (VE), Via Bissolati, 6, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa il 17/12/2021 e pubblicata in pari data, all'esito del procedimento R.G. 1144/2020.
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Sezione Lavoro così decidere: - in totale riforma della sentenza del Tribunale di Padova n.713/21 impugnata, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado. - vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Padova e per l'effetto respingere il ricorso promosso da controparte ed assolvere la Società da tutte le domande in esso contenute. Con il favore delle spese del procedimento.
1 *
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione proposta da – odierna appellata – avverso Controparte_1 avviso di addebito n. 33320200000279209000, notificatole in data 27/2/2020 a mezzo pec, portante la somma di € 1.436,63 a titolo di contributi, comprensivo di sanzioni, interessi, compensi di riscossione e spese di notifica, con riferimento al periodo 11/2016.
Trattasi di somma richiesta dall' in ragione dell'emissione di DURC CP_2 interno negativo in conseguenza del ritardato invio da parte di del flusso Uniemens relativo al mese di Controparte_1 novembre 2016; ritardo che – il dato è pacifico, come anche emerso in precedente identico giudizio (RG n. 669/21) - ha riguardato solo l'invio del predetto flusso e non anche il versamento dei relativi contributi previdenziali, che la Società ha regolarmente effettuato entro il 16 dicembre 2016. Di tale circostanza, sulla quale la pronuncia di primo grado si fonda, ha dato atto inoltre il giudice di prime cure.
Sta di fatto che il suddetto ritardo (per così dire, formale) ha indotto – CP_2 da qui l'emissione del suddetto avviso di addebito a rettifica dei contributi dovuti – a disporre la revoca dei seguenti benefici:
a) concessione di esonero contributivo triennale ai sensi della legge n. 190/2014,
b) agevolazione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste mobilità.
Il giudice a quo, in particolare, non ha ritenuto ragione “ostativa” all'emissione di DURC regolare il mero mancato adempimento di obblighi formali di presentazione di denunce periodiche. In termini opposti aveva invece statuito la pronuncia di primo grado oggetto di appello nel giudizio sopra menzionato.
Il Tribunale di Padova quindi, evidenziato come la parte appellata non avesse omesso il versamento di contributi ma solo l'invio delle autodichiarazioni, ha concluso dichiarando non dovuta la somma di cui all'opposto avviso di addebito.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello con atto depositato in CP_2 data 20/12/2021 contestando la sentenza gravata sostenendo che l'omesso
2 invio della denuncia contributiva non integra mero inadempimento formale posto che in assenza di una simile denuncia è impossibilitata a verificare CP_2 se quanto versato corrisponda a quanto in effetti dovuto.
Da ciò fa discendere la violazione sostanziale del precetto che impone, CP_2 al fine di godere di benefici contributivi, la regolarità contributiva.
3. Si è costituita con atto depositato in data Controparte_1
13/3/2023 fornendo ricostruzione del fatto e rilevando come alcuna omissione contributiva si fosse in realtà realizzata e quindi esponendo propria ricostruzione interpretativa del dato normativo tesa ad escludere la rilevanza delle omissioni meramente formali e, in ogni caso, che si versasse in ipotesi di ritardata – rispetto alle tempistiche di legge/regolamento - regolarizzazione.
Parte appellata ha inoltre evidenziato come gli sgravi e le agevolazioni contributive oggetto dell'avviso di addebito non sarebbero subordinate al possesso del DURC positivo, non rientrando tra quelle previste dall'art. 1, co. 1175, Legge 296/2006.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 24/2/2023, con prima udienza fissata al 23/3/2023, ha subito una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati, 15/3/2023 e 14/3/2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 16/10/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Questa Corte ha deciso causa identica, tra le stesse parti (ruoli invertiti), prendendo in esame l'opposizione avverso altro avviso di addebito che trovava ragione nella medesima asserita inadempienza da parte di di cui oggi si discute e che, pertanto, risulta Controparte_1 essere stata posta a fondamento dell'avviso di addebito in codesta sede contestato.
6. La Corte, nel precedente identico giudizio, conclusosi con sentenza n. 424/2025, si era espressa nei termini di qui seguito riportati.
<6. Deve innanzitutto essere detto, in fatto, come sia pacifico che nel caso in esame si versi in ipotesi di irregolarità meramente formale. ha pagato quanto dovuto avendo solo Controparte_1
3 omesso – fino alla comunque tardiva regolarizzazione – di comunicare il flusso Uniemens relativo al mese di novembre 2016.
Ed infatti, la vicenda (così come peraltro descritta da può essere CP_2 come segue ricostruita:
• alla data del 31/12/2016 l'azienda ha omesso di trasmettere la denuncia obbligatoria mensile relativa al periodo 11/2016;
• in data 29/10/2018 è stato trasmesso da parte dell' all'appellante – CP_2 con notifica a mezzo pec - invito a regolarizzare entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito (OT . Con tale invito è stato CP_3 contestato esclusivamente il mancato invio della DM periodo 11/2016 (“Denuncia non presentata”);
• l'appellante ha regolarizzato la posizione solamente il 2/1/2019;
• a seguito della mancata/tardiva regolarizzazione, il DURC è stato rilasciato con esito NEGATIVO di modo che – come in effetti afferma Cass. civ. 27107/2018 (alla quale questa Corte si è sempre adeguata) – sono state sottoposte a verifica tutte le agevolazioni contributive richieste a partire dal 06/2016 e pertanto emesse le note di rettifica dalle quali è scaturito l'avviso di addebito opposto.
È quindi pacifico che si verte in materia di omissione solo formale non avendo parte appellante omesso di provvedere al pagamento dei contributi dovuti.
6.1. Ciò detto in fatto, questa Corte ha in più occasioni affermato come, soprattutto sotto la vigenza del DM 30/11/2015, le mere violazioni formali, al pari di quelle di modico valore (sul punto si veda l'art. 3 del suddetto DM), non consentano la revoca dei benefici di cui le aziende godono non comportando irregolarità contributiva.
Non ritiene quindi la Corte, in assenza di convincenti argomentazioni da parte di di segno contrario, di non reiterare il proprio CP_2 convincimento riportando qui in calce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc., proprio precedente – noto ad - esplicativo delle CP_2 ragioni della decisione [CdA Venezia, sentenza n. 731/2024 del 13/12/2024]:
<
6. Ed infatti, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018, l'appello dovrebbe essere accolto, se non
4 che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale: il DM 24/10/2007 Min. Lav. (in GU n. 279 del 30- 11-2007), mentre la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato (n. 2320/2019 reg.prov.coll.) che evidentemente esprime identici concetti, dimessa dall in sede di CP_2 discussione, riporta affermazione del principio tuttavia non ancorandolo ad un ben individuabile iter argomentativo in tal modo non consentendo all'interprete di apprezzarne le effettive ragioni decisorie.
La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007, essendo stato emanato all'esplicito fine di fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione del DURC e che, per quanto qui interessa, ha introdotto significative novità che consentono di discostarsi dal precedente orientamento di legittimità, sopra citato, espresso con riferimento alle violazioni di irrisoria entità e, a fortiori, solo formali.
7. Ciò detto, occorre ora evidenziare come la violazione che ha determinato la decadenza dai benefici contributivi goduti dallo e, quindi, Parte_2
l'emissione di DURC interno negativo, ha natura meramente formale (il dato è pacifico).
7.1. Con riferimento alle irregolatià formali questa Corte d'Appello ha già avuto modo di affermare, con sentenza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. 827/2020 RGLav., che <<non assume rilevanza il richiamo dell' al pt_1 precedente di legittimità (cass. 27108 2018) nel quale si afferma che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa rilascio del durc, da parte non può determinare l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza obblighi, quali sono quelli inerenti regolarità contributiva, fanno capo, in primis, datore lavoro, giungendo ad affermare violazione degli obblighi procedimentali dell'ente comportare una sua responsabilità risarcitoria per l'impedimento creato realizzarsi della fattispecie sanante e perdita chance fruire sgravi (ove dimostri l'inadempimento ha comportato causalmente un tale danno), atteso nella causa è verificata alcuna omissione contributiva società ma solo minore meno grave consistita mancato invio mod. dm 10 avrebbe potuto sanare, ove tempestivamente portata a conoscenza irregolarità riscontrata, < i>
5 senza che da tale omissione sia, comunque, derivato alla stessa un reale beneficio economico di natura contributiva.
La mancata presentazione del mod DM 10 a fronte di un regolare versamento contributivo non costituisce, ad avviso del Collegio, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca degli sgravi contributivi non avendo la [xxx] tratto da tale omesso invio alcun beneficio contributivo.
Va evidenziato, sul punto, che l'art 3 del DM 8.1.2015, nell'individuare i requisiti e le ipotesi in cui sussiste la regolarità contributiva, all'ultimo comma stabilisce che la
“regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna
Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle Parte_3 versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Da tale previsione emerge che le violazioni connotate da ridotta gravità non possono comportare la perdita degli sgravi contributivi e la ipotesi del mancato invio del Mod DM10, a fronte del regolare versamento contributivo (di cui alla fattispecie in esame), deve intendersi come violazione di ridotta gravità ed entità ed inidonea a determinare la perdita degli sgravi contributivi>>.
Deve inoltre essere rilevato – questo essendo un dato ineluttabile e del quale non è possibile non tenere conto – come, oltre alla esplicita previsione dell'art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, l'integrale Decreto in esame ricostruisce l'irregolarità contributiva rilevante al fine della emissione di DURC negativo come mancato versamento di contributi dovuti in tal modo implicitamente escludendo la rilevanza delle mere omissioni formali le quali, checché ne dica ben possono, seppur non in termini CP_2 agevoli, essere dalla stessa verificate.
In particolare, fanno rimando al mancato versamento di somme di denaro lo stesso art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, allorquando fa riferimento ad <<uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>>, l'art. 3, co. 1 del DM 30/1/2015, nel momento in cui precisa che <<la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>>, l'art. 4, co. 4 del DM 30/1/2015, allorquando stabilisce che <<la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>> e l'integrale art. 5 del DM 30/1/2015 che, in tema di procedure concorsuali, esclude l'irregolarità ove sia data agli Enti previdenziali la possibilità di soddisfare i propri crediti monetari.
6 Deve pertanto concludersi che anche le violazioni meramente formali non consentono l'emissione di DURC interno negativo.
8. L'appello deve, pertanto, essere accolto.
9. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti>>.
Preme infine evidenziare come la Corte comprenda le difficoltà addotte da nel ricostruire, in assenza di invio dei flussi mensili Uniemens, CP_2 le somme ad essa dovute, e tuttavia, deve rilevarsi come certamente non sia impossibile per altrimenti procedere a ricostruzione del proprio CP_2 eventuale credito e, in ogni caso, come sopra motivato, come presupposto immanente di accesso ai benefici sia la regolarità contributiva intesa quale regolarità dei pagamenti dovuti dall'impresa così come chiarito dal sopra menzionato DM 30/11/2015.
7. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio>>.
7. Ora, a prescindere dal possibile giudicato esterno formatosi, non ritiene il Collegio di mutare la propria precedente decisione non avendo peraltro la parte appellante fornito ulteriori e diverse considerazioni tali da consentire un mutamento di indirizzo.
8. Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio potersi ribadire le considerazioni, come sopra riportate, già in precedenza svolte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
7 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 20/12/2021 Da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Melograni, con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellante
Contro
C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio, Andrea Morone e Alberto Impellizzeri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Impellizzeri in 30172 Venezia Mestre (VE), Via Bissolati, 6, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa il 17/12/2021 e pubblicata in pari data, all'esito del procedimento R.G. 1144/2020.
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Sezione Lavoro così decidere: - in totale riforma della sentenza del Tribunale di Padova n.713/21 impugnata, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado. - vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Padova e per l'effetto respingere il ricorso promosso da controparte ed assolvere la Società da tutte le domande in esso contenute. Con il favore delle spese del procedimento.
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MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione proposta da – odierna appellata – avverso Controparte_1 avviso di addebito n. 33320200000279209000, notificatole in data 27/2/2020 a mezzo pec, portante la somma di € 1.436,63 a titolo di contributi, comprensivo di sanzioni, interessi, compensi di riscossione e spese di notifica, con riferimento al periodo 11/2016.
Trattasi di somma richiesta dall' in ragione dell'emissione di DURC CP_2 interno negativo in conseguenza del ritardato invio da parte di del flusso Uniemens relativo al mese di Controparte_1 novembre 2016; ritardo che – il dato è pacifico, come anche emerso in precedente identico giudizio (RG n. 669/21) - ha riguardato solo l'invio del predetto flusso e non anche il versamento dei relativi contributi previdenziali, che la Società ha regolarmente effettuato entro il 16 dicembre 2016. Di tale circostanza, sulla quale la pronuncia di primo grado si fonda, ha dato atto inoltre il giudice di prime cure.
Sta di fatto che il suddetto ritardo (per così dire, formale) ha indotto – CP_2 da qui l'emissione del suddetto avviso di addebito a rettifica dei contributi dovuti – a disporre la revoca dei seguenti benefici:
a) concessione di esonero contributivo triennale ai sensi della legge n. 190/2014,
b) agevolazione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste mobilità.
Il giudice a quo, in particolare, non ha ritenuto ragione “ostativa” all'emissione di DURC regolare il mero mancato adempimento di obblighi formali di presentazione di denunce periodiche. In termini opposti aveva invece statuito la pronuncia di primo grado oggetto di appello nel giudizio sopra menzionato.
Il Tribunale di Padova quindi, evidenziato come la parte appellata non avesse omesso il versamento di contributi ma solo l'invio delle autodichiarazioni, ha concluso dichiarando non dovuta la somma di cui all'opposto avviso di addebito.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello con atto depositato in CP_2 data 20/12/2021 contestando la sentenza gravata sostenendo che l'omesso
2 invio della denuncia contributiva non integra mero inadempimento formale posto che in assenza di una simile denuncia è impossibilitata a verificare CP_2 se quanto versato corrisponda a quanto in effetti dovuto.
Da ciò fa discendere la violazione sostanziale del precetto che impone, CP_2 al fine di godere di benefici contributivi, la regolarità contributiva.
3. Si è costituita con atto depositato in data Controparte_1
13/3/2023 fornendo ricostruzione del fatto e rilevando come alcuna omissione contributiva si fosse in realtà realizzata e quindi esponendo propria ricostruzione interpretativa del dato normativo tesa ad escludere la rilevanza delle omissioni meramente formali e, in ogni caso, che si versasse in ipotesi di ritardata – rispetto alle tempistiche di legge/regolamento - regolarizzazione.
Parte appellata ha inoltre evidenziato come gli sgravi e le agevolazioni contributive oggetto dell'avviso di addebito non sarebbero subordinate al possesso del DURC positivo, non rientrando tra quelle previste dall'art. 1, co. 1175, Legge 296/2006.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 24/2/2023, con prima udienza fissata al 23/3/2023, ha subito una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati, 15/3/2023 e 14/3/2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 16/10/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Questa Corte ha deciso causa identica, tra le stesse parti (ruoli invertiti), prendendo in esame l'opposizione avverso altro avviso di addebito che trovava ragione nella medesima asserita inadempienza da parte di di cui oggi si discute e che, pertanto, risulta Controparte_1 essere stata posta a fondamento dell'avviso di addebito in codesta sede contestato.
6. La Corte, nel precedente identico giudizio, conclusosi con sentenza n. 424/2025, si era espressa nei termini di qui seguito riportati.
<6. Deve innanzitutto essere detto, in fatto, come sia pacifico che nel caso in esame si versi in ipotesi di irregolarità meramente formale. ha pagato quanto dovuto avendo solo Controparte_1
3 omesso – fino alla comunque tardiva regolarizzazione – di comunicare il flusso Uniemens relativo al mese di novembre 2016.
Ed infatti, la vicenda (così come peraltro descritta da può essere CP_2 come segue ricostruita:
• alla data del 31/12/2016 l'azienda ha omesso di trasmettere la denuncia obbligatoria mensile relativa al periodo 11/2016;
• in data 29/10/2018 è stato trasmesso da parte dell' all'appellante – CP_2 con notifica a mezzo pec - invito a regolarizzare entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito (OT . Con tale invito è stato CP_3 contestato esclusivamente il mancato invio della DM periodo 11/2016 (“Denuncia non presentata”);
• l'appellante ha regolarizzato la posizione solamente il 2/1/2019;
• a seguito della mancata/tardiva regolarizzazione, il DURC è stato rilasciato con esito NEGATIVO di modo che – come in effetti afferma Cass. civ. 27107/2018 (alla quale questa Corte si è sempre adeguata) – sono state sottoposte a verifica tutte le agevolazioni contributive richieste a partire dal 06/2016 e pertanto emesse le note di rettifica dalle quali è scaturito l'avviso di addebito opposto.
È quindi pacifico che si verte in materia di omissione solo formale non avendo parte appellante omesso di provvedere al pagamento dei contributi dovuti.
6.1. Ciò detto in fatto, questa Corte ha in più occasioni affermato come, soprattutto sotto la vigenza del DM 30/11/2015, le mere violazioni formali, al pari di quelle di modico valore (sul punto si veda l'art. 3 del suddetto DM), non consentano la revoca dei benefici di cui le aziende godono non comportando irregolarità contributiva.
Non ritiene quindi la Corte, in assenza di convincenti argomentazioni da parte di di segno contrario, di non reiterare il proprio CP_2 convincimento riportando qui in calce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc., proprio precedente – noto ad - esplicativo delle CP_2 ragioni della decisione [CdA Venezia, sentenza n. 731/2024 del 13/12/2024]:
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6. Ed infatti, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018, l'appello dovrebbe essere accolto, se non
4 che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale: il DM 24/10/2007 Min. Lav. (in GU n. 279 del 30- 11-2007), mentre la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato (n. 2320/2019 reg.prov.coll.) che evidentemente esprime identici concetti, dimessa dall in sede di CP_2 discussione, riporta affermazione del principio tuttavia non ancorandolo ad un ben individuabile iter argomentativo in tal modo non consentendo all'interprete di apprezzarne le effettive ragioni decisorie.
La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007, essendo stato emanato all'esplicito fine di fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione del DURC e che, per quanto qui interessa, ha introdotto significative novità che consentono di discostarsi dal precedente orientamento di legittimità, sopra citato, espresso con riferimento alle violazioni di irrisoria entità e, a fortiori, solo formali.
7. Ciò detto, occorre ora evidenziare come la violazione che ha determinato la decadenza dai benefici contributivi goduti dallo e, quindi, Parte_2
l'emissione di DURC interno negativo, ha natura meramente formale (il dato è pacifico).
7.1. Con riferimento alle irregolatià formali questa Corte d'Appello ha già avuto modo di affermare, con sentenza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. 827/2020 RGLav., che <<non assume rilevanza il richiamo dell' al pt_1 precedente di legittimità (cass. 27108 2018) nel quale si afferma che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa rilascio del durc, da parte non può determinare l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza obblighi, quali sono quelli inerenti regolarità contributiva, fanno capo, in primis, datore lavoro, giungendo ad affermare violazione degli obblighi procedimentali dell'ente comportare una sua responsabilità risarcitoria per l'impedimento creato realizzarsi della fattispecie sanante e perdita chance fruire sgravi (ove dimostri l'inadempimento ha comportato causalmente un tale danno), atteso nella causa è verificata alcuna omissione contributiva società ma solo minore meno grave consistita mancato invio mod. dm 10 avrebbe potuto sanare, ove tempestivamente portata a conoscenza irregolarità riscontrata, < i>
5 senza che da tale omissione sia, comunque, derivato alla stessa un reale beneficio economico di natura contributiva.
La mancata presentazione del mod DM 10 a fronte di un regolare versamento contributivo non costituisce, ad avviso del Collegio, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca degli sgravi contributivi non avendo la [xxx] tratto da tale omesso invio alcun beneficio contributivo.
Va evidenziato, sul punto, che l'art 3 del DM 8.1.2015, nell'individuare i requisiti e le ipotesi in cui sussiste la regolarità contributiva, all'ultimo comma stabilisce che la
“regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna
Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle Parte_3 versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Da tale previsione emerge che le violazioni connotate da ridotta gravità non possono comportare la perdita degli sgravi contributivi e la ipotesi del mancato invio del Mod DM10, a fronte del regolare versamento contributivo (di cui alla fattispecie in esame), deve intendersi come violazione di ridotta gravità ed entità ed inidonea a determinare la perdita degli sgravi contributivi>>.
Deve inoltre essere rilevato – questo essendo un dato ineluttabile e del quale non è possibile non tenere conto – come, oltre alla esplicita previsione dell'art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, l'integrale Decreto in esame ricostruisce l'irregolarità contributiva rilevante al fine della emissione di DURC negativo come mancato versamento di contributi dovuti in tal modo implicitamente escludendo la rilevanza delle mere omissioni formali le quali, checché ne dica ben possono, seppur non in termini CP_2 agevoli, essere dalla stessa verificate.
In particolare, fanno rimando al mancato versamento di somme di denaro lo stesso art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, allorquando fa riferimento ad <<uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>>, l'art. 3, co. 1 del DM 30/1/2015, nel momento in cui precisa che <<la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>>, l'art. 4, co. 4 del DM 30/1/2015, allorquando stabilisce che <<la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>> e l'integrale art. 5 del DM 30/1/2015 che, in tema di procedure concorsuali, esclude l'irregolarità ove sia data agli Enti previdenziali la possibilità di soddisfare i propri crediti monetari.
6 Deve pertanto concludersi che anche le violazioni meramente formali non consentono l'emissione di DURC interno negativo.
8. L'appello deve, pertanto, essere accolto.
9. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti>>.
Preme infine evidenziare come la Corte comprenda le difficoltà addotte da nel ricostruire, in assenza di invio dei flussi mensili Uniemens, CP_2 le somme ad essa dovute, e tuttavia, deve rilevarsi come certamente non sia impossibile per altrimenti procedere a ricostruzione del proprio CP_2 eventuale credito e, in ogni caso, come sopra motivato, come presupposto immanente di accesso ai benefici sia la regolarità contributiva intesa quale regolarità dei pagamenti dovuti dall'impresa così come chiarito dal sopra menzionato DM 30/11/2015.
7. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio>>.
7. Ora, a prescindere dal possibile giudicato esterno formatosi, non ritiene il Collegio di mutare la propria precedente decisione non avendo peraltro la parte appellante fornito ulteriori e diverse considerazioni tali da consentire un mutamento di indirizzo.
8. Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio potersi ribadire le considerazioni, come sopra riportate, già in precedenza svolte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
7 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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