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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/04/2024, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2153/2020 R. G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento somme”
TRA
, in persona del titolare Parte_1 Parte_1
(P.IVA e cod. fisc. ), rappresentata e difesa, in P.IVA_1 C.F._1
forza di mandato agli atti, dall' avv. Angelo D'Orlando (cod. fisc.
) -indirizzo pec: C.F._2 Email_1
presso il cui studio, in Napoli, alla via L.Caldieri n. 127, è elett.te domiciliata.
OPPONENTE
E in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t (P.IVA CP_1
, rappresentata e difesa, in forza di mandato agli atti, dall'avv. P.IVA_2
Francesco Castellano (cod. fisc. ) - indirizzo pec: C.F._3
ed elett.te domiciliata in Napoli, alla Email_2
via G. Orsini, n. 42.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , Parte_1
in persona del suo titolare, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 165/2020, emesso dal Tribunale di Avellino in data 5.02.2020, nell'ambito del procedimento n. 417/2020
R.G.
Con il suindicato decreto, era stato ingiunto, alla , di pagare, in Parte_1
favore della la somma di Euro 41.503,99, oltre interessi e spese della CP_1
procedura monitoria, e ciò in forza di fatture emesse per servizi ad essa resi dalla
[...]
proprietaria dell'emittente televisiva denominata “ , nell'anno 2019, CP_1 Org_1
in relazione ad un contratto di programmazione pubblicitaria sottoscritto tra le parti in data 7.01.2019, con durata dal 15.01.2019 al 14.01.2020.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: in via preliminare,
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale;
- nel merito, la carenza di prova del credito e la sua insussistenza.
Con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c, l'opponente deduceva, poi, l'intervenuta sottoscrizione di altro contratto di programmazione pubblicitaria ad un prezzo inferiore a quello precedentemente concordato.
Chiedeva, dunque, l'opponente: dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli;
- accertarsi l'avvenuto pagamento del credito ingiunto;
- dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria, con la consequenziale revoca dell'opposto D.I.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 insisteva nel rigetto dell'opposizione e nella condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto, la causa, disattesa la richiesta di prova orale avanzata dall'opponente, veniva istruita a mezzo acquisizione documentale. Veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.23, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va affermata la competenza dell'adito Tribunale ad emettere l'opposto D.I e a decidere, di conseguenza, della presente controversia.
pag. 2/5 Invero, oggetto di domanda sono obbligazioni pecuniarie “liquide”, in quanto determinate nel loro ammontare sulla base del titolo negoziale agli atti (contratto di programmazione pubblicitaria stipulato dalle pari in data 7.01.2019).
Ebbene, le Sezioni Unite, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che le obbligazioni pecuniarie “liquide” sono da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c. e dell'art. 20, ultima parte c.p.c. (Sezioni Unite sella Suprema Corte di Cassazione, sentenza n.
17989/2016).
Ne discende che, avendo la società opposta, creditrice, sede in Mercogliano
(AV), la stessa ha correttamente individuato l'adito Tribunale tra i fori facoltativi.
Passando al merito, occorre premettere che non vi è contestazione in ordine al rapporto contrattuale da cui ha avuto origine il credito oggetto di ingiunzione, né in ordine ai fatti costitutivi dell'obbligazione (adempimento dei servizi resi dalla società opposta).
L'opponente si è limitata ad eccepire l'intervenuta estinzione dell'obbligazione a suo carico, a mezzo assegni e bonifici.
L'opposta ha eccepito la imputabilità dei pagamenti effettuati dall'opponente a fatture diverse da quelle azionate in via monitoria.
Orbene, così sintetizzato il “thema decidendum”, ritiene il Tribunale che vi sia prova adeguata del credito.
L'opponente non ha dimostrato di aver estinto la sua obbligazione di pagamento.
Infatti, non solo ha prodotto assegni e bonifici per un importo nettamente inferiore a quello ingiunto (cioè solo per Euro 20.437,91), ma non ha compiutamente indicato, ex art. 1193 c.c., a quale debito imputare i singoli pagamenti.
L'opposta, invece ha documentalmente provato che l'opponente, tramite gli assegni e i bonifici prodotti dall'opponente, ha saldato il pagamento di diverse fatture relative a diverse prestazioni.
In particolare, l'opposta ha provato che, con i sei assegni prodotti, l'opponente ha pagato le fatture relative all'anno 2018 e che, con i due bonifici bancari (ciascuno pag. 3/5 dell'importo di euro 1.500,00) ha provveduto al saldo della fattura n. 2/19, nonché a corrispondere un acconto in riferimento alla fattura n. 65/19.
Tanto è indicato nel chiaro Riepilogo contabile, depositato dall'opposta e non oggetto di specifiche contestazioni, della posizione dell'opponente relativo agli anni 2017-
2019, corredato dalle copie di tutti i pagamenti ricevuti dall'opponente.
Giova rilevare, in punto di diritto, che la giurisprudenza, in maniera pressoché unanime, sancisce che quando il debitore eccepisce l'avvenuto pagamento del credito azionato mediante pagamenti aventi efficacia estintiva, l'onere della contestazione e della prova che tali pagamento vadano imputati ad un diverso credito grava sul creditore (Cass. 2019 n. 21512).
L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288).
In caso di crediti di natura omogenea, peraltro, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (Ordinanza n.
21512/2019 Cassazione Civile – Sezione 2)
Poi, le fatture poste a sostegno del procedimento monitorio hanno piena efficacia probatoria anche nel presente giudizio di opposizione, atteso che non vi è contestazione in merito al rapporto contrattuale sottostante. Costituisce principio consolidato quello secondo cui la fattura costituisce un valido elemento di prova, per quanto riguarda la prestazione eseguita, qualora il rapporto contrattuale non sia controverso (Cass. civile, sentenza n. 11736/2018).
Trattasi, in ogni caso, di fatture mai contestate prima del giudizio ed anzi riconosciute dall'opponente, debitore, come dovute (cfr nota e-mail del 19-11-2019 prodotta dall'opposta).
Contraddittoria, generica e priva di necessaria prova documentale, nonché tardiva quale fatto estintivo è la difesa, introdotta dall'opponente solo con le memorie pag. 4/5 ex art. 183, VI comma, c.p.c., relativa alla stipula di un altro contratto con prezzi diversi tra le parti.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, per cui l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della nella misura che CP_1
si liquida in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.147/22, valori medi, e tenendo conto dello scaglione di riferimento (da Euro 26.001,00 ad Euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla ogni contraria Parte_1 Parte_1
istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, confermando, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo;
2. condanna la IT ID , in persona del suo titolare, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., liquidandole in complessivi € 7.616,00, oltre Euro 286,00, per spese, IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Così deciso in Avellino in data 12.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5