TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giulia VIESTI, ha pronunciato, all'udienza del 18 febbraio 2025, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Minardi Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorsi successivamente riuniti la parte ricorrente in epigrafe indicata - esposto che era stata disconosciuta la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2018 e 2019 in riferimento alle giornate lavorate alle dipendenze della azienda agricola “Nuova Orto Jonica srls” - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, oltre alla validità dei contributi versati, con rifusione di spese.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, nel CP_1
merito, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine discussa e poi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con
1
modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”)
d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
*
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N°
7845 e 12 GIUGNO 2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi;
tale onere probatorio è quindi assolto
2
dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV.
14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Venendo al caso di specie, l' , nel riportarsi sostanzialmente alle risultanze degli CP_1
accertamenti ispettivi, ha rilevato che gli ispettori verbalizzanti - dopo aver esaminato la situazione della azienda agricola, accertando i fondi condotti, le coltivazioni ivi praticate, il fabbisogno di manodopera stimato e dopo aver esaminato i documenti contabili e quelli relativi ai lavoratori impiegati - hanno disconosciuto i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda, fondando la propria decisione sulla sproporzione del fabbisogno annuo rispetto alle giornate di lavoro dichiarate, sulla antieconomicità della gestione, sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati.
Tuttavia l' convenuto ha omesso di allegare il verbale ispettivo da cui desume le CP_1
informazioni predette.
Viceversa, parte ricorrente ha provato l'espletamento dell'attività lavorativa nel periodo indicato sia attraverso le dichiarazioni testimoniali sia mediante deposito di copie delle buste paga.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, il ricorso va accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate disconosciute negli anni indicati, valide ad ogni effetto contributivo e previdenziale.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie le domande e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate lavorate negli anni 2018 e 2019 disconosciute con le note prot. 7800.19/04/2022.0149440 e CP_1
prot. 7800.19/04/2022.0149440, valide ad ogni effetto contributivo e previdenziale.
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, CP_1 che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato,
3
dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 18 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giulia VIESTI, ha pronunciato, all'udienza del 18 febbraio 2025, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Minardi Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorsi successivamente riuniti la parte ricorrente in epigrafe indicata - esposto che era stata disconosciuta la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2018 e 2019 in riferimento alle giornate lavorate alle dipendenze della azienda agricola “Nuova Orto Jonica srls” - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, oltre alla validità dei contributi versati, con rifusione di spese.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, nel CP_1
merito, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine discussa e poi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con
1
modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”)
d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
*
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N°
7845 e 12 GIUGNO 2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi;
tale onere probatorio è quindi assolto
2
dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV.
14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Venendo al caso di specie, l' , nel riportarsi sostanzialmente alle risultanze degli CP_1
accertamenti ispettivi, ha rilevato che gli ispettori verbalizzanti - dopo aver esaminato la situazione della azienda agricola, accertando i fondi condotti, le coltivazioni ivi praticate, il fabbisogno di manodopera stimato e dopo aver esaminato i documenti contabili e quelli relativi ai lavoratori impiegati - hanno disconosciuto i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda, fondando la propria decisione sulla sproporzione del fabbisogno annuo rispetto alle giornate di lavoro dichiarate, sulla antieconomicità della gestione, sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati.
Tuttavia l' convenuto ha omesso di allegare il verbale ispettivo da cui desume le CP_1
informazioni predette.
Viceversa, parte ricorrente ha provato l'espletamento dell'attività lavorativa nel periodo indicato sia attraverso le dichiarazioni testimoniali sia mediante deposito di copie delle buste paga.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, il ricorso va accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate disconosciute negli anni indicati, valide ad ogni effetto contributivo e previdenziale.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie le domande e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate lavorate negli anni 2018 e 2019 disconosciute con le note prot. 7800.19/04/2022.0149440 e CP_1
prot. 7800.19/04/2022.0149440, valide ad ogni effetto contributivo e previdenziale.
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, CP_1 che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato,
3
dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 18 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
4