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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 502/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORTELLITI Pt_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. TALLINI VALERIO
appellante e
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: Accertare e dichiarare il diritto della , (p.iva Pt_1
), con sede legale in Reggio Calabria Via Foro Boario snc, 89129, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere da parte di
[...]
(C.F. ) – (P.IVA con sede legale in via CP_1 P.IVA_3 P.IVA_2
Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), il risarcimento del danno causato dal sinistro avvenuto in data 26.05.2016;
- per l'effetto condannare la (C.F. – (P.IVA Controparte_1 P.IVA_3
) con sede legale in via Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo di €
125.000,00 (centoventicinque/00) oltre interessi moratori dal 20.07.2017 o altro maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
- Accertare e dichiarare il diritto della , (p.iva , con sede legale in Reggio Pt_1 P.IVA_1
Calabria Via Foro Boario snc, 89129, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere da parte di (C.F. ) – (P.IVA Controparte_1 P.IVA_3
), con sede legale in via Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), P.IVA_2 il risarcimento del danno causato dall'inadempimento contrattuale;
- per l'effetto condannare la (C.F. – (P.IVA Controparte_1 P.IVA_3
), con sede legale in via Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo di €
500,00 (cinquecento/00) o altro maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze sia di primo sia di secondo grado
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la chiedeva il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa Pt_1
sottoscritta con , a seguito del verificarsi del sinistro del 26.05.2016 Controparte_1
in cui un autobus di proprietà della ricorrente aveva preso fuoco ed era stato completamente distrutto.
La resistente restava contumace e, con ordinanza del 10.08.2021 - comunicata in data
16.08.2021- il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda perché infondata.
Con atto di citazione notificato il 29.09.2021, impugnava la predetta Pt_1
ordinanza, ritenendo errata la decisione nella parte in cui non aveva valorizzato l'efficacia probatoria dell'atto di accertamento conservativo in atti, reputandolo a torto un documento proveniente dalla stessa ricorrente. Con il secondo motivo di appello, la ricorrente lamentava il mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi che l'art. 702 ter comma 5 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore, chiedendo l'ammissione di nuove prove decisive. Con gli ulteriori due motivi insisteva nella domanda proposta ed affermava la sussistenza dei presupposti.
L'appellata restava contumace.
pag. 2/5 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si deve esaminare, anzitutto, il secondo motivo di appello in quanto preliminare.
Il motivo è infondato, poiché gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria. (Cass. Sez. 3, 22/05/2024, n.
14315, Rv. 671171 - 01). La documentazione nuova prodotta dall'appellante è pertanto inammissibile, così come sono inammissibili le richieste istruttorie formulate per la prima volta in grado di appello.
2.1. Il primo motivo di appello è fondato. Il documento allegato nel fascicolo della unitamente al ricorso in primo grado (atto di accertamento conservativo del Pt_1
15.02.2017) non è documento proveniente dalla sola e può pertanto essere Pt_1
utilizzato quale fonte di prova.
Si tratta di una scrittura redatta su carta intestata della resistente ed attuale appellata, e sottoscritta da soggetto che si dichiara incaricato delle , ed è Parte_2
quindi attribuibile ad entrambe le parti. Il documento rappresenta l'espressione delle condizioni di polizza (artt. 16 e 17), che prevedono un accertamento del danno tramite valutazione peritale attraverso i periti indicati da ciascuna delle parti, che agiscono senza l'”osservanza di ogni formalità giudiziaria”. L'accertamento, a norma dell'art. 17, deve essere raccolto in apposito verbale, contente la stima, ed i cui risultati sono obbligatori per le parti (salvo il caso di errore, violenza o dolo) rispetto alla quantificazione.
In base alla ordinaria ripartizione dell'onere probatorio, spetta alla parte contro cui il documento è prodotto eccepire la inesistenza del mandato in favore dello studio pag. 3/5 Moscarella srl, ovvero disconoscere la conformità del documento all'originale. La contumacia della resistente non costituisce ammissione delle circostanze di fatto allegate in ricorso, ma consente di utilizzare il documento prodotto e valutarne la portata probatoria.
L'atto di accertamento in questione dimostra che l'autobus assicurato era stato oggetto di incendio avvenuto il 26.05.2006 e che il danno riscontrato è pari ad € 125.000,00, e gli unici dubbi espressi dall'incaricato della compagnia di assicurazioni riguarda l'operatività della polizza e l'eventuale coinvolgimento della assicurazione dell'officina
, in quanto al momento del sinistro l'autobus era condotto da Controparte_2 CP_3
dipendente della officina, assicurata con la CP_4
Il fatto storico, ossia l'incendio che ha interessato l'autobus DZ680KL in data
26.5.2006, è da ritenersi dimostrato, così come è provato il danno subito dal mezzo, quantificato in contraddittorio tra delegato della compagnia e assicurato.
2.3. A questo punto, occorre verificare l'operatività della polizza n 07000266176, stipulata con la il 19 giugno 2014, il cui premio doveva essere Controparte_1
corrisposto in data 11 maggio 2016, ma veniva invece pagato il 31 maggio successivo.
Le condizioni di polizza, art. 2, prevedevano che il periodo di copertura assicurativa venisse esteso alla mezzanotte del 15 giorno successivo alla scadenza, per cui al momento del sinistro la polizza doveva ritenersi operativa, per cui il tardivo pagamento del premio appare irrilevante.
Il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di polizza non può essere escluso dalla eventuale responsabilità del dipendente dell'officina , CP_3
peraltro indimostrata, visto che detta circostanza non è rilevante rispetto alla azione contrattuale esercitata dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore.
L'unico onere che incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato i danni di cui si reclama il ristoro, onere che è stato quindi assolto della Pt_1
nei termini già menzionati, attraverso la produzione della polizza sottoscritta e
[...] dell'atto di accertamento conservativo.
pag. 4/5 La domanda della deve pertanto essere accolta, con conseguente condanna di Pt_1
al pagamento della somma di € 125.000,00 a titolo di indennizzo, Controparte_1
oltre interessi dalla messa in mora (20.07.2017) al soddisfo.
Si deve invece escludere il risarcimento del danno ulteriore, riferibile alla attività stragiudiziale di recupero del credito, poiché l'unica attività documentata estranea alla fase giudiziaria è l'invio della diffida ad adempiere, per la quale non è provata alcuna spesa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado
(€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria del 10
[...]
agosto 2021 così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della decisione impugnata, accoglie la domanda di e condanna al pagamento della somma di € 125.000,00 Pt_1 Controparte_1
oltre interessi dal 20.07.2017 al soddisfo.
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.572,00 per spese ed € 14.212,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 502/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORTELLITI Pt_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. TALLINI VALERIO
appellante e
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: Accertare e dichiarare il diritto della , (p.iva Pt_1
), con sede legale in Reggio Calabria Via Foro Boario snc, 89129, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere da parte di
[...]
(C.F. ) – (P.IVA con sede legale in via CP_1 P.IVA_3 P.IVA_2
Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), il risarcimento del danno causato dal sinistro avvenuto in data 26.05.2016;
- per l'effetto condannare la (C.F. – (P.IVA Controparte_1 P.IVA_3
) con sede legale in via Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo di €
125.000,00 (centoventicinque/00) oltre interessi moratori dal 20.07.2017 o altro maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
- Accertare e dichiarare il diritto della , (p.iva , con sede legale in Reggio Pt_1 P.IVA_1
Calabria Via Foro Boario snc, 89129, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere da parte di (C.F. ) – (P.IVA Controparte_1 P.IVA_3
), con sede legale in via Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), P.IVA_2 il risarcimento del danno causato dall'inadempimento contrattuale;
- per l'effetto condannare la (C.F. – (P.IVA Controparte_1 P.IVA_3
), con sede legale in via Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo di €
500,00 (cinquecento/00) o altro maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze sia di primo sia di secondo grado
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la chiedeva il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa Pt_1
sottoscritta con , a seguito del verificarsi del sinistro del 26.05.2016 Controparte_1
in cui un autobus di proprietà della ricorrente aveva preso fuoco ed era stato completamente distrutto.
La resistente restava contumace e, con ordinanza del 10.08.2021 - comunicata in data
16.08.2021- il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda perché infondata.
Con atto di citazione notificato il 29.09.2021, impugnava la predetta Pt_1
ordinanza, ritenendo errata la decisione nella parte in cui non aveva valorizzato l'efficacia probatoria dell'atto di accertamento conservativo in atti, reputandolo a torto un documento proveniente dalla stessa ricorrente. Con il secondo motivo di appello, la ricorrente lamentava il mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi che l'art. 702 ter comma 5 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore, chiedendo l'ammissione di nuove prove decisive. Con gli ulteriori due motivi insisteva nella domanda proposta ed affermava la sussistenza dei presupposti.
L'appellata restava contumace.
pag. 2/5 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si deve esaminare, anzitutto, il secondo motivo di appello in quanto preliminare.
Il motivo è infondato, poiché gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria. (Cass. Sez. 3, 22/05/2024, n.
14315, Rv. 671171 - 01). La documentazione nuova prodotta dall'appellante è pertanto inammissibile, così come sono inammissibili le richieste istruttorie formulate per la prima volta in grado di appello.
2.1. Il primo motivo di appello è fondato. Il documento allegato nel fascicolo della unitamente al ricorso in primo grado (atto di accertamento conservativo del Pt_1
15.02.2017) non è documento proveniente dalla sola e può pertanto essere Pt_1
utilizzato quale fonte di prova.
Si tratta di una scrittura redatta su carta intestata della resistente ed attuale appellata, e sottoscritta da soggetto che si dichiara incaricato delle , ed è Parte_2
quindi attribuibile ad entrambe le parti. Il documento rappresenta l'espressione delle condizioni di polizza (artt. 16 e 17), che prevedono un accertamento del danno tramite valutazione peritale attraverso i periti indicati da ciascuna delle parti, che agiscono senza l'”osservanza di ogni formalità giudiziaria”. L'accertamento, a norma dell'art. 17, deve essere raccolto in apposito verbale, contente la stima, ed i cui risultati sono obbligatori per le parti (salvo il caso di errore, violenza o dolo) rispetto alla quantificazione.
In base alla ordinaria ripartizione dell'onere probatorio, spetta alla parte contro cui il documento è prodotto eccepire la inesistenza del mandato in favore dello studio pag. 3/5 Moscarella srl, ovvero disconoscere la conformità del documento all'originale. La contumacia della resistente non costituisce ammissione delle circostanze di fatto allegate in ricorso, ma consente di utilizzare il documento prodotto e valutarne la portata probatoria.
L'atto di accertamento in questione dimostra che l'autobus assicurato era stato oggetto di incendio avvenuto il 26.05.2006 e che il danno riscontrato è pari ad € 125.000,00, e gli unici dubbi espressi dall'incaricato della compagnia di assicurazioni riguarda l'operatività della polizza e l'eventuale coinvolgimento della assicurazione dell'officina
, in quanto al momento del sinistro l'autobus era condotto da Controparte_2 CP_3
dipendente della officina, assicurata con la CP_4
Il fatto storico, ossia l'incendio che ha interessato l'autobus DZ680KL in data
26.5.2006, è da ritenersi dimostrato, così come è provato il danno subito dal mezzo, quantificato in contraddittorio tra delegato della compagnia e assicurato.
2.3. A questo punto, occorre verificare l'operatività della polizza n 07000266176, stipulata con la il 19 giugno 2014, il cui premio doveva essere Controparte_1
corrisposto in data 11 maggio 2016, ma veniva invece pagato il 31 maggio successivo.
Le condizioni di polizza, art. 2, prevedevano che il periodo di copertura assicurativa venisse esteso alla mezzanotte del 15 giorno successivo alla scadenza, per cui al momento del sinistro la polizza doveva ritenersi operativa, per cui il tardivo pagamento del premio appare irrilevante.
Il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di polizza non può essere escluso dalla eventuale responsabilità del dipendente dell'officina , CP_3
peraltro indimostrata, visto che detta circostanza non è rilevante rispetto alla azione contrattuale esercitata dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore.
L'unico onere che incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato i danni di cui si reclama il ristoro, onere che è stato quindi assolto della Pt_1
nei termini già menzionati, attraverso la produzione della polizza sottoscritta e
[...] dell'atto di accertamento conservativo.
pag. 4/5 La domanda della deve pertanto essere accolta, con conseguente condanna di Pt_1
al pagamento della somma di € 125.000,00 a titolo di indennizzo, Controparte_1
oltre interessi dalla messa in mora (20.07.2017) al soddisfo.
Si deve invece escludere il risarcimento del danno ulteriore, riferibile alla attività stragiudiziale di recupero del credito, poiché l'unica attività documentata estranea alla fase giudiziaria è l'invio della diffida ad adempiere, per la quale non è provata alcuna spesa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado
(€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria del 10
[...]
agosto 2021 così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della decisione impugnata, accoglie la domanda di e condanna al pagamento della somma di € 125.000,00 Pt_1 Controparte_1
oltre interessi dal 20.07.2017 al soddisfo.
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.572,00 per spese ed € 14.212,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5