TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 8403/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8403/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 1.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8403/2023 promossa da
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Di Bella presso il cui studio in
Biancavilla, Via V. Emanuele, 501 è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace –
E
(C.F. e P.IVA n. ), agente Controparte_2 P.IVA_1 della riscossione per la provincia di Catania, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
Cristoforo Lucio Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Gela (CL), Via
San. Nicola 35
- resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90174263 67/000, emesso dall' il 25.11.2022 notificato, con avviso recapitato il 16.06.2023 e Controparte_3 successivo ritiro dell'atto presso la casa comunale il 19.07.2023 contenente i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 593 20150001479019000 di €. 2.668,41 presuntivamente notificato il 13.09.2015 relativo a contributi anno 2014; CP_1
2) avviso di addebito n.593 2016 000881471000 di €. 2.652,28 presuntivamente notificato il
4.04.2016 relativo a contributi anno 2015; CP_1
3) avviso di addebito n. 593 20160004975592000 di €.2.615,52 presuntivamente notificato il 25.10.2016relativo a contributi anno 2015 CP_1
4) avviso di addebito n. 59320170005186950000 di €. 18,25 presuntivamente notificato il
11.10.2017 relativo a contributi anno 2016; CP_1
5) avviso di addebito n. 59320180002933505000 di €. 2.484,27 presuntivamente notificato il 20.06.2018, relativo a contributi anno 2017; CP_1
6) avviso di addebito n. 59320180008432835000 di €. 2.434,40 presuntivamente notificato il 6.12.2018 relativo a contributi anni 2017-2018; CP_1 7) avviso di addebito n. 59320190004535916000 di €.1.204,26 presuntivamente notificato il
11.09.2019, relativo a contributi , anno 2018; CP_1
per un totale di €. 14.140,37 incluse spese esecutive
Formulando un'opposizione ex art. 615 Eccepiva: –PRESCRIZIONE DI TUTTI I CREDITI INPS
PORTATI DALLA INTIMAZIONE IMPUGNATA, per intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti intimati già maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata,
Eccepiva, altresì, di non aver mai ricevuto rituale notifica degli avvisi di addebito portati dall'atto di intimazione impugnato, di talchè tutti i crediti vantati dall' , sarebbero, CP_1 comunque, prescritti, risalendo le somme dovute agli anni dal 2014 al 2018.
Concludeva chiedendo: previa e preliminare sospensione dell'atto impugnato -l'intimazione di pagamento, e suoi atti presupposti, gli avvisi di addebito, meglio descritti in premessa ed ogni atto dei medesimi presupposto, antecedente e successivo, tenuto conto della prescrizione della pretesa- stante in difetto il rischio di un danno grave ed irreparabile, -quindi ricorrendo sia il periculum che il fumus boni iuris-od in subordine, previa fissazione udienza di discussione, per i motivi che precedono annullare, revocare, dichiarare nulla, inefficace, illegittima, l'intimazione di pagamento impugnata e tutti gli atti della medesima- avvisi di addebito- presupposti, antecedenti e consequenziali, stante l'avvenuto decorso dei termini di legge e la intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto dell'ente previdenziale e la conseguente inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di qualsivoglia avversa pretesa per difetto dei presupposti di legge, non dovute le somme, tutte, a vario titolo pretese stante la prescrizione di qualsivoglia diritto;
Comunque, sotto tutti i profili evidenziati, annullare gli atti in questa sede impugnati ed ogni altro dei medesimi presupposto, antecedente e consequenziale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 cpc in favore dello scrivente avvocato antistatario.
CP_ Nessuno si costituiva per l' sebbene regolarmente convenuta in giudizio di cui va pertanto dichiarata la contumacia
Con comparsa di costituzione si costituiva Controparte_2 la quale concludeva chiedendo: in via preliminare e nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; NEL MERITO: rigettare la Controparte_2 domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, ritenere legittima l'intimazione di pagamento impugnata;
Con condanna alle spese di lite. Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati con successivi provvedimenti veniva disposta la rinnovazione della notifica all'Istituto previdenziale del ricorso in uno con il decreto di fissazione udienza. Con successivo provvedimento del 13.09.2025 il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 26 settembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 1.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Si premette preliminarmente che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, tempestivamente depositato, attiene non soltanto a vizi formali della procedura di riscossione bensì anche al merito della pretesa creditoria e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario, competente per la fase di riscossione del credito medesimo (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2022, n.
7514).
Per il resto, l'opposizione è parimenti tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione
(Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
Ancora preliminarmente occorre dare atto dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito n.
593 20150001479019000 per come documentato dall' , con riferimento CP_2 CP_2 alla quale va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto rituale notifica degli avvisi di addebito indicati in detto atto di intimazione, pertanto, eccepisce la prescrizione CP_ di tutti i crediti vantati dall' riferiti a contributi che vanno dal 2014 al 2018
L' , pur essendo regolarmente convenuto in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi di CP_1 talchè non vi è prova in atti delle richiamate notifiche.
Orbene, al fine di pronunciarsi sulla eccepita prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnato, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da CP_4
(cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, si devono ritenere senz'altro prescritti i crediti relativi agli anni 2014 e 2015 (ed in particolare i crediti portati dagli avvisi di addebito: 593 20150001479019000 già sgravato, 593 2016 000881471000 e 593
20160004975592000) mentre per i contributi riferiti agli anni 2017 e 2018 portati dai restanti avvisi di addebito si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (19/07/2023) i crediti portati dagli avvisi di addebito non erano prescritti e pertanto sono dovuti. Alla luce delle superiori conclusioni il ricorso va parzialmente accolto nei termini sopra indicati e, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8423/2023 R.G. così statuisce:
Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 593 20150001479019000
Dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito 593 2016 000881471000 e 593
20160004975592000
Conferma, per il resto, l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90174263 67/000
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 2 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8403/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 1.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8403/2023 promossa da
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Di Bella presso il cui studio in
Biancavilla, Via V. Emanuele, 501 è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace –
E
(C.F. e P.IVA n. ), agente Controparte_2 P.IVA_1 della riscossione per la provincia di Catania, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
Cristoforo Lucio Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Gela (CL), Via
San. Nicola 35
- resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90174263 67/000, emesso dall' il 25.11.2022 notificato, con avviso recapitato il 16.06.2023 e Controparte_3 successivo ritiro dell'atto presso la casa comunale il 19.07.2023 contenente i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 593 20150001479019000 di €. 2.668,41 presuntivamente notificato il 13.09.2015 relativo a contributi anno 2014; CP_1
2) avviso di addebito n.593 2016 000881471000 di €. 2.652,28 presuntivamente notificato il
4.04.2016 relativo a contributi anno 2015; CP_1
3) avviso di addebito n. 593 20160004975592000 di €.2.615,52 presuntivamente notificato il 25.10.2016relativo a contributi anno 2015 CP_1
4) avviso di addebito n. 59320170005186950000 di €. 18,25 presuntivamente notificato il
11.10.2017 relativo a contributi anno 2016; CP_1
5) avviso di addebito n. 59320180002933505000 di €. 2.484,27 presuntivamente notificato il 20.06.2018, relativo a contributi anno 2017; CP_1
6) avviso di addebito n. 59320180008432835000 di €. 2.434,40 presuntivamente notificato il 6.12.2018 relativo a contributi anni 2017-2018; CP_1 7) avviso di addebito n. 59320190004535916000 di €.1.204,26 presuntivamente notificato il
11.09.2019, relativo a contributi , anno 2018; CP_1
per un totale di €. 14.140,37 incluse spese esecutive
Formulando un'opposizione ex art. 615 Eccepiva: –PRESCRIZIONE DI TUTTI I CREDITI INPS
PORTATI DALLA INTIMAZIONE IMPUGNATA, per intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti intimati già maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata,
Eccepiva, altresì, di non aver mai ricevuto rituale notifica degli avvisi di addebito portati dall'atto di intimazione impugnato, di talchè tutti i crediti vantati dall' , sarebbero, CP_1 comunque, prescritti, risalendo le somme dovute agli anni dal 2014 al 2018.
Concludeva chiedendo: previa e preliminare sospensione dell'atto impugnato -l'intimazione di pagamento, e suoi atti presupposti, gli avvisi di addebito, meglio descritti in premessa ed ogni atto dei medesimi presupposto, antecedente e successivo, tenuto conto della prescrizione della pretesa- stante in difetto il rischio di un danno grave ed irreparabile, -quindi ricorrendo sia il periculum che il fumus boni iuris-od in subordine, previa fissazione udienza di discussione, per i motivi che precedono annullare, revocare, dichiarare nulla, inefficace, illegittima, l'intimazione di pagamento impugnata e tutti gli atti della medesima- avvisi di addebito- presupposti, antecedenti e consequenziali, stante l'avvenuto decorso dei termini di legge e la intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto dell'ente previdenziale e la conseguente inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di qualsivoglia avversa pretesa per difetto dei presupposti di legge, non dovute le somme, tutte, a vario titolo pretese stante la prescrizione di qualsivoglia diritto;
Comunque, sotto tutti i profili evidenziati, annullare gli atti in questa sede impugnati ed ogni altro dei medesimi presupposto, antecedente e consequenziale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 cpc in favore dello scrivente avvocato antistatario.
CP_ Nessuno si costituiva per l' sebbene regolarmente convenuta in giudizio di cui va pertanto dichiarata la contumacia
Con comparsa di costituzione si costituiva Controparte_2 la quale concludeva chiedendo: in via preliminare e nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; NEL MERITO: rigettare la Controparte_2 domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, ritenere legittima l'intimazione di pagamento impugnata;
Con condanna alle spese di lite. Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati con successivi provvedimenti veniva disposta la rinnovazione della notifica all'Istituto previdenziale del ricorso in uno con il decreto di fissazione udienza. Con successivo provvedimento del 13.09.2025 il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 26 settembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 1.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Si premette preliminarmente che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, tempestivamente depositato, attiene non soltanto a vizi formali della procedura di riscossione bensì anche al merito della pretesa creditoria e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario, competente per la fase di riscossione del credito medesimo (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2022, n.
7514).
Per il resto, l'opposizione è parimenti tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione
(Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
Ancora preliminarmente occorre dare atto dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito n.
593 20150001479019000 per come documentato dall' , con riferimento CP_2 CP_2 alla quale va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto rituale notifica degli avvisi di addebito indicati in detto atto di intimazione, pertanto, eccepisce la prescrizione CP_ di tutti i crediti vantati dall' riferiti a contributi che vanno dal 2014 al 2018
L' , pur essendo regolarmente convenuto in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi di CP_1 talchè non vi è prova in atti delle richiamate notifiche.
Orbene, al fine di pronunciarsi sulla eccepita prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnato, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da CP_4
(cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, si devono ritenere senz'altro prescritti i crediti relativi agli anni 2014 e 2015 (ed in particolare i crediti portati dagli avvisi di addebito: 593 20150001479019000 già sgravato, 593 2016 000881471000 e 593
20160004975592000) mentre per i contributi riferiti agli anni 2017 e 2018 portati dai restanti avvisi di addebito si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (19/07/2023) i crediti portati dagli avvisi di addebito non erano prescritti e pertanto sono dovuti. Alla luce delle superiori conclusioni il ricorso va parzialmente accolto nei termini sopra indicati e, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8423/2023 R.G. così statuisce:
Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 593 20150001479019000
Dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito 593 2016 000881471000 e 593
20160004975592000
Conferma, per il resto, l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90174263 67/000
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 2 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011