Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05449/2025REG.PROV.COLL.
N. 05100/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5100 del 2022, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per il Ministero l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso del signor -OMISSIS- per ottenere l’annullamento del provvedimento dell’11 dicembre 2019 con cui il Comando Regionale del Molise della Guardia di Finanza, nel respingere il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente, ha confermato, con determina, la già inflitta sanzione della consegna nella misura di tre giorni.
2. L’appellato, sottufficiale della Guardia di Finanza, mentre si trovava in convalescenza, in data 16 febbraio 2018 era intervenuto per mettere in salvo le persone che si trovavano in una villetta da cui fuoriusciva fumo. Sull’episodio aveva redatto un’informativa al Comandante della Compagnia di Termoli ed aveva ottenuto il plauso del sindaco di Termoli che voleva consegnargli un attestato di merito.
In quell’occasione aveva chiesto al comandante del suo reparto di potersi recare in divisa in Comune, ma quest’ultimo aveva rappresentato la necessità di compiere ulteriori accertamenti sulla vicenda lasciando trasparire l’esistenza di dubbi sulla reale consistenza dell’episodio.
L’appellato si doleva di tale sospetti in un esposto alla Procura militare della Repubblica che avviava un procedimento penale nei confronti del comandante della Compagnia di Termoli.
La Guardia di Finanza a sua volta avviava un procedimento disciplinare nei confronti dell’appellato che si concludeva con il provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso perché l’Amministrazione ha fatto trascorrere un tempo eccessivo tra il verificarsi dell’assoluzione del comandante della Compagnia di Termoli e l’avvio del procedimento disciplinare.
4. L’appello si fonda su un unico motivo.
Il procedimento disciplinare di corpo non è soggetto a termini perentori; l’espressione “senza ritardo” non può essere interpretata nel senso di “immediatamente”; la contestazione deve avvenire in un tempo adeguato alla necessità di valutazioni preliminari e proporzionato all’incidenza e alla rilevanza del fatto.
La norma vuole salvaguardare è la certezza del rapporto tra l’impiegato e l’Amministrazione, la quale verrebbe inficiata se il dipendente restasse esposto, sine die, per ingiustificata inerzia, alla possibilità di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Nel caso in esame l’Amministrazione ha ritenuto di non poter prescindere dalla disamina delle valutazioni formulate in detta sede dal Tribunale Militare di Napoli ed ha voluto prendere visione del fascicolo processuale per conoscere meglio i termini della vicenda.
Peraltro la vicenda del comandante dell’appellato si è conclusa senza rilievi in data 8 aprile 2019, circostanza che ha reso definitivamente completo il quadro a disposizione dell’Amministrazione per la valutazione disciplinare dell’Ispettore.
5. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello, che pure in teoria si fonda su alcune prospettazioni condivisibili in via di principio, non è fondato laddove rapportato alla vicenda fattuale, come meglio si chiarirà immediatamente di seguito..
La stessa Amministrazione appellante riconosce che l’inizio del procedimento disciplinare per irrogare una sanzione di corpo, pur non essendo soggetto ad un termine perentorio, non può essere avviato a notevole distanza dall’episodio nel quale si ravvisano estremi per l’eventuale applicazione della sanzione.
Va quindi delibato se, rispetto all’epoca in cui si era verificato l’episodio che ha dato avvio al procedimento disciplinare, sia trascorso un tempo eccessivo ( e quindi collidente con il dato normativo: “senza ritardo”) che ha fatto venir meno l’opportunità di applicare una sanzione di corpo.
Dopo l’intervento dell’appellato nell’incendio del 16 febbraio 2018, quest’ultimo comunicava al suo comandante di reparto della possibilità di ricevere un’attestazione del meritorio intervento da parte del sindaco di Termoli in data 12 aprile 2018 chiedendo l’autorizzazione a recarsi a ritirare il riconoscimento in divisa. Il comandante della Compagnia in quella data nel rispondere alla richiesta esprimeva perplessità sulla portata dell’intervento di ausilio alle persone la cui casa aveva subito un incendio.
A causa di ciò veniva inviato un esposto alla Procura militare di Napoli da parte dell’appellato, comportamento ad avviso dei superiori integrante la violazione degli artt. 713, commi 2 e 3, 717 e 748, comma 5, d.P.R. 90/2010 come da contestazione del 13 giugno 2019.
L’esposto alla Procura Militare venne archiviato in data 29 maggio 2018 mentre l’azione disciplinare è stata avviata molti mesi dopo.
L’acquisizione dell’incartamento è avvenuta il 31 gennaio 2019 e quindi, anche a voler far decorrere da tale data la piena conoscenza del fatto da parte dell’Amministrazione, l’avvio dell’azione disciplinare (giugno 2019) è stato tardivo; non si può tralasciare che la condotta contestata al militare era un fatto specifico che non abbisognava di particolari approfondimenti e che, pertanto, doveva essere oggetto di un immediato procedimento disciplinare una volta conosciuti i documenti contenuti nel procedimento penale.
Sul punto, è bene essere chiari: in via di principio il Collegio condivide e fa proprio l’opinamento di cui ai pareri della Sezione prima nn. 854/2024 e 855/2024 secondo cui ( “In merito alla portata di detta locuzione “senza ritardo”, la sezione, con il parere 30 aprile 2024, n. 565 - richiamata la pacifica giurisprudenza secondo la quale esso “non può essere interpretato come ‘immediatamente’, ma nel senso d’una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura (Cons. Stato, sez. IV, n. 1135 del 2020)”- ha messo in luce come essa non sottintenda un rigido termine temporale, ma chiami in causa un criterio di ragionevolezza che richiede che siano prese in considerazione le specificità della fattispecie da esaminare, “salvo il caso che la cognizione della infrazione sia acquisita direttamente dal superiore attraverso una constatazione immediata del fatto (Cons. Stato, sez. I, parere n. 110 del 2024)”.Applicando tali parametri alla controversia esaminata, la sezione è giunta alla conclusione che “il decorso di soli 24 giorni, dalla data di commissione del fatto disciplinarmente rilevante alla data di contestazione degli addebiti” fosse “ragionevole e legittimo anche quando la contezza del fatto sia stata acquisita, in via immediata e diretta, dal superiore”; mentre “elasso tale termine, il rilievo diretto dell’infrazione da parte del superiore, nonché la presenza di altre analoghe circostanze di fatto qualificanti la vicenda, rendono necessaria la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione militare, della presenze di evenienze specifiche tali, per un verso, da rendere difficoltosa o prematura la contestazione degli addebiti e, per altro verso, da giustificare la conseguente dilazione nel tempo di tale adempimento” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 565/2024, cit.).Tale percorso motivazionale, supportato anche dal richiamo alla previsione del termine minimo e generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 l. n. 241/1990, ad avviso del collegio, può essere ulteriormente sviluppato con il riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 55-bis, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 165/2001, che contiene una specifica previsione di termini per il procedimento disciplinare del personale del pubblico impiego contrattualizzato. Il citato art. 55-bis del d.lgs.165/01, difatti, stabilisce che l’organo competente in materia disciplinare provveda con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione della condotta di rilievo disciplinare, alla contestazione scritta dell’addebito. Tale termine, corredato dalla locuzione “non oltre”, secondo pacifica giurisprudenza, ha natura perentoria. Ebbene, è indiscusso il principio di diritto positivo della specificità dell’ordinamento militare, che emerge dagli artt. 1 e 625, d.lgs. n. 66/2010, da cui discende altresì l’autosufficienza dello stesso ordinamento militare rispetto a disposizioni dell’ordinamento giuridico diverse da quelle per le quali sia posto un espresso rinvio, ai fini della disciplina del rapporto di impiego e di servizio del personale militare, al quale, quindi, non è applicabile il citato art. 55-bis.Tuttavia, il termine ivi previsto può costituire un parametro temporale utile ai fini della valutazione della tempestività degli adempimenti a carico dell’Autorità disciplinare da compiersi appunto “senza ritardo” come imposto dall’art. 1398 c.m.
Tale clausola racchiude un criterio di valutazione dell’attività dell’Amministrazione che ne collega l’illegittimità non al mero superamento di un termine, ma a un ingiustificato procrastinarsi dell’adempimento. In relazione ad esso, l’eventuale superamento del suddetto parametro temporale può costituire un criterio di valutazione della legittimità dell’operato dell’Amministrazione militare, con l’effetto che su di essa ricade l’onere di allegare valide ragioni giustificatrici di detto superamento.”); sembra del tutto naturale, poi, che detto termine di trenta giorni, in particolari evenienze, che mal si prestano ad una analitica indicazione (soltanto esemplificativamente: nelle evenienze di disamina di rilevante complessità, di incompiutezza del materiale da valutare, di eventuale sopravvenienza di elementi da ponderare etc etc) possa essere prolungato senza che da ciò possa inferirsi alcun “ritardo” in capo all’Amministrazione.
Ma, come prima chiarito, nessuno di essi si rinviene nel caso di specie, e, di converso, la cesura temporale è stata assai consistente (sul punto, il Tar ha rilevato che: “Il decreto di archiviazione emesso nei confronti dell’ufficiale da lui denunciato risaliva infatti al 25.09.2018, ossia ben 261 giorni prima dalla data della contestazione disciplinare -13.06.2019-”).
Oltretutto l’esistenza di un dissidio tra l’appellante ed il suo comandante di reparto era noto fin dal 12 aprile 2018 quando non era stato assecondato il desiderio del militare di recarsi presso il Comune in divisa per ritirare l’attestato.
Le considerazioni in diritto svolte dal primo giudice sono, quindi condivise pienamente dal Collegio con le precisazioni di cui sopra ed ad esse si può rinviare per confermare le conclusioni cui è giunto il T.a.r.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante a rifondere al signor -OMISSIS- le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.