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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 355/2022
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianfranco Cori ed Emiliano Covino, Parte_1
elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Fregene 67, attrice appellante
CONTRO Co (breviter ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Alessandro Vettori, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Viterbo, Via
Monte Nevoso 8, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 358/2022, emessa nel giudizio n. 82/2018 RG dal Tribunale di Terni, in persona del Dr. Alberto Caprioli, depositata il 27.04.2022, la quale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannato alla refusione delle spese di lite;
Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante. Note: Preliminarmente la difesa degli appellanti chiede che controparte esibisca fisicamente l'originale a firma in suo possesso di cui nella narrativa dell'atto Parte_1
d'appello in formato cartaceo e lo depositi agli atti del giudizio. Si conclude riportandosi all'atto introduttivo e si chiede termine per note ai sensi di legge. In atto di appello aveva concluso come segue: riformare completamente la sentenza del Tribunale di Terni n. 358 2022 del 27 04
2022 rg 82 2018 rep. N. 565 2022 del 27 04 2022, depositata il 27 04 22 e notificata in pari data mezzo pec ai sottoscritti difensori e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n 1057 2017
1 rg 2795 2017 del 31 10 2017 del Tribunale di Terni, in subordine e nella denegata ipotesi di mancata integrale riforma della sentenza impugnata rideterminare la somma effettivamente dovuta dalla sig.ra in € 97.275,11 come in atti. Pt_1
Appellato. Note: L'appellante si riporta a tutti i precedenti atti di parte già depositati, verbali di ud. reitera le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta e precisa le conclusioni come già articolate in comparsa e di seguito ritrascritte. Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Perugia: In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare inammissibile, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ss. c.p.c. l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello in quanto infondato per le ragioni tutte illustrate in narrativa e, dunque, le domande tutte da esso proposte con conseguente conferma della sentenza n. 358/2022 del Tribunale Civile di Terni, pubblicata il 27 aprile 2021, resa inter partes nel giudizio radicato sub R.G. n. 82/2018, notificata in data 27 aprile 2021; per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo e confermarlo;
condannare la parte appellante alla refusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 cpc avendo agito con mala fede o colpa grave. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e non ammesse.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1057/2017 con cui il Parte_1
Tribunale di Terni le aveva ingiunto il pagamento in favore della dell'importo di Controparte_1 euro 167.948,43.
Come allegato dalla GIT nel ricorso monitorio, il credito risultava dalla somma degli importi di euro 133.155,07, derivante da fatture di acquisto di materiali inerti da parte di Pt_1
avvenuti tra il Maggio 2014 e il Gennaio 2015, e di euro 70.675,32, dovuti da
[...] Pt_1
Co in forza dell'accollo del debito di parti importo della Teknis srl nei confronti della ,
[...]
da cui era stato detratto il credito di euro 35.881,96 vantato dalla nei confronti Parte_2
Co della , ceduto a Parte_1
Nell'atto di opposizione allegava quanto segue: Parte_1
-) il 16.11.2011 e avevano concluso con la il Persona_1 Parte_1 Controparte_1
contratto di compravendita con patto di riservato dominio di alcuni terreni siti in Comune di
2 Giove (TR), al prezzo di euro 1.701.754,00 a corpo. L'efficacia traslativa era sospensivamente condizionata al rilascio alla GIT, entro il 30.06.2013, della autorizzazione amministrativa alla estrazione di inerti. Poiché la GIT era stata immessa nel possesso del bene, in base all'art. nono, in caso di mancato rilascio della autorizzazione le rate di prezzo sarebbero state ritenute dai venditori a titolo di corrispettivo del godimento del bene.
-) nel 2013 le parti modificavano le scadenze di pagamento e prevedevano una penale di euro
500 pro die in caso di ritardo nei pagamenti successivi.
-) tra il 2014 e il Gennaio 2015 aveva acquistato a più riprese materiale inerte Parte_1 Co dalla , per un totale di euro 133.155,07, oggetto delle fatture azionate nel monitorio.
-) Il 30.06.2015 si accollava (con accollo interno) il debito di euro 70.675,32 Parte_1
della Teknis srl nei confronti della . Lo stesso 30.06.2015 la Società Agricola FR CP_1
Co Corporation cedeva a il credito di euro 35.881,96 nei confronti della;
Parte_1
-) il 30.06.2015 le parti concludevano un nuovo atto modificativo, che all'art. 1 sostituiva gli artt. 4 e 9 del contratto del 2013 quanto al prezzo, alle penali e alle scadenze, e all'art. 2 confermava l'efficacia per il resto del contratto del 2011.
-) Nel contesto di tale contratto le parti avrebbero concluso una compensazione volontaria, articolata: a) nella rinuncia di alle penali maturate fino al 30.06.2015, con Parte_1
aumento del prezzo di euro 162.188,03, corrispondente all'importo delle penali;
b) nella Co consegna reciproca, con finalità di garanzia, tra e la , di un assegno bancario Persona_2
di euro 162.188,07, recante la data del 15.07.2015, non incassato dalle parti. c) nel mancato pagamento da parte della GIT della prima rata di prezzo di euro 162.188,00 prevista nell'atto del 30.06.2015. Co
-) Nel 2017 i Sig.ri e scoprirono che nel 2015 la aveva ottenuto Pt_1 Per_1
l'autorizzazione all'estrazione tramite la società la formalmente intestataria Controparte_2
del provvedimento, e nel corso della attività di escavazione aveva danneggiato il loro terreno.
-) La GIT instaurò preventivamente davanti al Tribunale di IV un giudizio sulla illegittimità delle penali, definito con sentenza poi impugnata davanti alla Corte d'Appello di Roma.
I Sigg.ri e reagirono promuovendo davanti al Tribunale di Terni un giudizio per Pt_1 Per_1
l'accertamento del mancato avveramento della condizione e la condanna dell'acquirente alla restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno. La sentenza del Tribunale di Terni, che aveva condannato la GIT alla restituzione del terreno, era stata impugnata davanti alla Corte di appello di Perugia.
3 Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, e in via subordinata che venisse accertata e dichiarata la compensazione totale o parziale dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo con quello di cui all'assegno a firma della del 15.7.2015 di Controparte_1 euro 162.188,07, rilasciato in favore di Con condanna per lite temeraria, il Parte_1
tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
La GIT si costituiva in giudizio, contestando la prospettata compensazione convenzionale, e concludeva per il rigetto della opposizione e la condanna al risarcimento per temerarietà della lite, nonché alla refusione delle spese di lite.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti versati dalle parti.
Indi, spedita in decisione, la controversia veniva decisa dal Tribunale di Terni con sentenza di rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.
In estrema sintesi il Tribunale aveva ritenuto dirimente, ai fini del rigetto, la pendenza davanti al Tribunale di IV di un altro giudizio inerente la debenza o meno di tutte le penali, anteriori e successive al 30.06.2015. Inoltre riteneva inoperante la eccezione di compensazione tra le Co penali dovute a e il credito della , in quanto l'inefficacia del contratto per Parte_1 mancato avveramento della condizione autorizzativa accertata dal Tribunale di Terni aveva travolto sia il prezzo non corrisposto che le penali.
L'appello tempestivamente proposto da verte sui seguenti motivi: a) errata Parte_1
ricostruzione della vicenda da parte del primo Giudice e configurabilità di una compensazione convenzionale;
b) natura interna del contratto di accollo del debito della Teknis srl. In via subordinata, riduzione dell'importo dovuto da Parte_1
Ha concluso pertanto come in epigrafe chiedendo, in aggiunta alle conclusioni del primo grado, la riduzione dell'importo ingiunto in conseguenza della natura interna dell'accollo del debito della Teknis da parte di . Parte_1
La GIT si è costituita in giudizio, eccependo il giudicato ex art. 329 c. 2 cpc formatosi sulla inefficacia del contratto di vendita in forza della sentenza n. 343 del 19.4.2021 del Tribunale di
Terni, e in subordine ha concluso per il rigetto e per la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno per temerarietà della lite.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza telematica del 21.03.2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 L'impugnazione è in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni indicate in appresso.
Circa le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla parte convenuta, superata la eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, deve essere respinta anche la eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 cpc, per la mancata specifica indicazione delle parti della sentenza investite dal gravame e del progetto alternativo richiesto al giudice.
Anche dopo la nuova formulazione introdotta dal D. L. n. 134 del 2012, l'art. 342 c.p.c. deve essere inquadrato nell'ottica di un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Pertanto l'interpretazione dell'atto di impugnazione deve valorizzare la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
In tal senso deve darsi continuità all'orientamento della S. C., secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Civ. n. 13535 del 30/05/2018).
Il contenuto dell'atto di appello non sfugge a tali prescrizioni, giacché le censure alla sentenza sono specifiche, intellegibili e trovano epilogo in conclusioni logicamente coerenti.
1. Il primo motivo. Sulla errata ricostruzione delle sentenze del Tribunale di Terni e di IV e sulla configurabilità di una compensazione convenzionale. Infondatezza della eccezione di giudicato sollevata dal convenuto in riferimento alla sentenza n. 343 del 19.4.2021 del
Tribunale di Terni.
Il primo motivo censura la sentenza di primo grado sotto una pluralità di profili.
1.1 In primo luogo l'appellante assume che la sentenza ha errato nel ritenere, a pagg. 4 e 5, che il contratto di compravendita con patto di riservato dominio sarebbe stato totalmente inefficace ab origine per il mancato avveramento della condizione sospensiva del rilascio della
5 autorizzazione all'estrazione di inerti, accertata dal Tribunale di Terni nella sentenza 343/2021,
e che in ordine alle penali, anche anteriori al 30.06.2015, pendesse un altro procedimento davanti al Tribunale di IV (pag. 4 sentenza).
La sentenza n. 343 del 19.4.2021 del Tribunale di Terni, pur accertando la inefficacia traslativa del contratto per l'assenza della autorizzazione, non avrebbe travolto l'acquisizione delle rate di prezzo, né le penali maturate prima dell'atto modificativo del 2015. Il mancato avveramento della condizione sospensiva, pur impedendo l'effetto traslativo, non ha infatti eliminato il diritto dei venditori alla ritenzione delle rate di prezzo dovute e alle penali maturate, e di conseguenza la possibilità di una compensazione volontaria delle penali maturate al 30.6.2015.
Da qui il permanere del diritto alle penali maturate fino al 30.6.2015, compensate con i crediti della GIT.
Il giudizio pendente davanti al Tribunale di IV riguarderebbe invece le penali maturate dopo il 30.06.2015 fino al 2017, senza investire quelle maturate prima di tale data in quanto rinunciate.
Chiarito pertanto che le penali maturate fino al 30.06.2015 avevano mantenuto la propria efficacia vincolante e potevano essere compensate con altri crediti, valorizza i Parte_1 seguenti comportamenti, ritenuti concludenti, con cui, nel contesto dell'atto del 2015, le parti hanno compensato il credito per le penali di e gli altri controcrediti della GIT: Persona_2
Co a) la consegna reciproca, tra e la , di un assegno bancario di euro Parte_1
162.188,07, recante la data del 15.07.2015, non incassato dalle parti, di importo corrispondente alle penali;
b) la rinuncia di alle penali maturate fino al 30.06.2015, formalizzata nell'atto Parte_1 del 30.06.2015, modificativo del contratto del 2011;
c) l'aumento contestuale, nell'atto modificativo del 30.06.2015, del prezzo di vendita per un importo pari a quello di euro 162.188,07, corrispondente alle penali da pagare;
d) la previsione di una clausola penale per gli inadempimenti successivi al 30.06.2015;
e) la assenza di pagamento della prima rata di prezzo di euro 162.188,07 coincidente con l'importo dell'assegno rilasciato dalla GIT di euro 162.188,07.
f) lo scambio di corrispondenza via email tra le parti avvenuto nel mese di Gennaio 2015 tra le parti, avvalorante la trattativa inerente la compensazione dei rispettivi crediti.
Ricostruito in questi termini l'accordo, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dare atto della estinzione dei crediti reciproci in forza della compensazione volontaria del debito per penali al
6 2015 della e per fornitura di merci della e conseguentemente revocare il CP_1 Pt_1 decreto opposto.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
1.1 Circa la permanenza del diritto alle penali maturate fino al 30.06.2015, e rinunciate nell'atto modificativo redatto in pari data, la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, in quanto:
a) ha ritenuto che sulla debenza di tutte penali pendesse altro giudizio davanti al Tribunale di
IV promosso dalla GIT. Tuttavia, essendo pacifico che nell'atto del 2015 Parte_1 aveva rinunciato alle penali maturate fino al 30.6.2015 (come specifica anche l'atto introduttivo della GIT), il giudizio pendente davanti al Tribunale di IV riguarda esclusivamente le penali successive a tale data.
b) ritenendo che le penali rinunciate ammontassero a euro 162.188,07, ha respinto la eccezione di compensazione tra le penali dovute a e il credito della GIT, in Parte_1
quanto l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione, accertata dal
Tribunale di Terni, avrebbe travolto anche il prezzo di vendita, e di conseguenza le penali.
Tuttavia la sentenza del Tribunale di Terni n. 343 del 19.4.2021 ha accertato esclusivamente il mancato avveramento della condizione sospensiva, condannando la GIT alla restituzione del fondo, senza addentrarsi nella questione della ritenzione del prezzo e della legittimità delle penali.
Sul punto, come detto, il contratto del 2011 prevedeva che il mancato avveramento della condizione avrebbe precluso l'effetto traslativo, ma non il diritto a trattenere il prezzo dovuto durante la pendenza della condizione. Ne discende che, in disparte la questione della rinuncia alle penali maturate fino al 30.06.2015 contenuta nell'atto del 2015, il diritto alla penale di euro 500 al giorno per il ritardo nel pagamento del prezzo non risulta eliminato per effetto del mancato avveramento della condizione.
1.2 Alla stregua delle considerazioni che precedono deve essere rigettata la eccezione di giudicato ex art. 329 c. 2 cpc, mossa con riferimento alla sentenza n. 343 del 19.4.2021 del
Tribunale di Terni, attualmente all'esame di questa Corte, per la diversità dell'oggetto su cui verte il giudizio che occupa.
1.3 Venendo alla prospettata conclusione della compensazione volontaria, nel dettaglio la sequenza delle operazioni può essere ricostruita come segue:
-) il 16.11.2011, con atto del Notaio Dott. di Terni, rep. n. 59761 Persona_3 Per_1
e ciascuno per i propri diritti di comproprietà, concludevano con la
[...] Parte_1 [...]
[.. il contratto di compravendita con patto di riservato dominio dei citati terreni siti CP_3 in Comune di Giove (TR), stabilendo il prezzo in euro 1.701.754,00. L'articolo Parte_3 Pt_4 nono condizionava sospensivamente l'efficacia traslativa del contratto al rilascio entro il
30.06.2013 della autorizzazione amministrativa alla attività estrattiva di inerti in favore della
Pa
che veniva immessa nel possesso del bene;
In base all'art. Nono del contratto, nel caso di mancato rilascio della autorizzazione le rate versate sarebbero rimaste ai venditori, quale corrispettivo dell'utilizzo del bene.
-) Nel corso del 2013, in assenza di rilascio della autorizzazione, le parti apportarono una prima modifica al contratto del 2011 con atto del medesimo notaio, rep. 61814. Il contratto stabiliva nuove scadenze di pagamento, e stante il mancato pagamento di alcune rate introduceva una penale per il ritardo di euro 500 al giorno (art. 9 ultimo comma). La non onorò gli CP_1
impegni alle scadenze e ne seguì un debito per le rate inevase e per le penali.
-) Tra il 2014 e il Gennaio 2015 la Sig.ra acquistò materiale inerte dal terreno detenuto Pt_1
Co dalla , per l'importo complessivo di euro 133.155,07, documentato nelle fatture e nei DDT allegati al decreto ingiuntivo.
-) Il 30.06.2015 la Sig.ra si accollava il debito di euro 70.675,32 della Teknis srl nei Pt_1
Co confronti della , puntualizzando la estraneità della a tale accordo. CP_1
-) Lo stesso 30.06.2015 la Società Agricola cedeva a il Controparte_4 Parte_1
Co proprio credito di euro 35.881,96 nei confronti della , a cui l'atto veniva notificato;
-) uno scambio di email documenta nel 2015 sia la trattativa volta a compensare le rispettive poste di credito, in parte non coincidenti con quelle del presente giudizio, sia la distanza delle posizioni delle parti.
Il 16.1.2015 (doc. 4 l'Avv. Luca Parmeggiani, di seguito a un incontro del 24.11.2014 Pt_1 tra le parti, scriveva alla GIT per conto della Sig.ra Dato atto del pagamento di totali di Pt_1
euro 505.000,00, proponeva di compensare il credito di euro 293.000 (penali dovute a
[...]
, il debito di euro 91.171,34 (prezzo del materiale inerte acquistato da Per_2 Persona_2
e un debito di euro 34.793,36 della Teknis srl nei confronti del Sig. All'esito Persona_4
l'importo residuo per le penali dovuto al 31.10.2014 sarebbe stato pari a euro 167.035,30.
Il 19.1.2015 la GIT rispondeva (doc. 5 rilevando che gli importi da compensare erano Pt_1
diversi, in quanto le penali dovute da GIT ammontavano a euro 150.00000, il prezzo del materiale ritirato da era di 127.394,71, a cui doveva aggiungersi l'importo di Persona_2
euro 34.793,66 per un debito della Teknis.
8 -) il 30.06.2015 veniva concluso il contratto, che all'art. 1 modificava gli artt. 4 e 9 del contratto del 2013, e all'art. 2 confermava l'efficacia, per la restante parte del contratto del 2011.
Il nuovo testo dell'art. Quarto del contratto del 2015 aumentava il prezzo da euro 1.701.754 a euro 1.863.942,07, con un aumento di euro 162.188,07.
Detratti i versamenti precedenti, il punto 5) prevedeva le modalità di pagamento dei residui euro 1.180,192,07, ripartendo gli importi tra e e le scadenze, e Parte_6 Persona_2
disponendo in particolare che la somma di euro 162.188,07 sarebbe stata pagata alla Sig.ra entro il 15.7.2015. Pt_1
Come nell'atto del 2013, il penultimo comma del nuovo testo dell'art. quarto prevedeva in caso di ritardo nel pagamento del prezzo una penale di euro 500,00 (cinquecento) al giorno, fatta salva la possibilità per i venditori del disposto degli articoli 1525 e 1526 cod. civ..
L'art. 4 ultimo comma prevedeva invece la rinuncia dei venditori alle penali precedenti tale data, stabilendo che “le penali eventualmente maturate sino alla data del 30.06.2015 non verranno richieste fermo restando il diritto per i venditori di richiederle per i successivi ritardi che si dovessero verificare nel pagamento della cifra concordata”.
-) dall'estratto dei pagamenti allegato al successivo atto modificativo del 30.05.2017 emerge che la somma di euro 162.188,07, scadente il 15.7.2015 non era stata pagata in favore della
Sig.ra Pt_1
-) Nell'atto notarile del 30.05.2017, sul totale di euro 1.863.942,07, detratto quanto pagato in precedenza (- euro 180.000,00, 163.750,00, 340.000,00, 422.551,66) il residuo veniva determinato in euro 757.640,41, senza detrazione dell'importo di euro 162.188,07, che non era stato eliminato.
1.4 Delineato il quadro storico della vicenda, la Corte ritiene che non sia stata fornita la prova della compensazione volontaria prospettata tra il credito di di euro Parte_1
Co 162.188,07 e il credito della di euro 167.948,43 (133.155,07 Materiali acquistati + accollo
Debito Teknis 70.675,32 – credito ceduto 35.881,96), per i seguenti rilievi: Parte_2
a) per quanto attiene al contratto del 2015, l'unico dato testualmente inequivoco è la rinuncia dei venditori alle penali eventualmente maturate a quel momento, di cui tuttavia il contratto non determina l'ammontare, né risulta esternata la volontà di operare alcuna compensazione;
b) Ipotizzando che le penali maturate al 30.6.2015 ammontassero a euro 162.188,07, non è dato comprendere per quale ragione, in contraddizione con la rinuncia, esse fossero rientrate nel sinallagma contrattuale con un aumento di prezzo di euro 162.188,07, che risulta presente nel successivo atto del 2017.
9 c) infatti, ipotizzando che nel 2015 l'aumento di prezzo di euro 162.188,07 da riferire alle penali maturate al 30.06.2015 fosse stato compensato con i crediti oggetto del decreto
Ingiuntivo di euro 167.948,43, il successivo atto modificativo del 30.05.2017, successivo alla compensazione, avrebbe dovuto espungerlo dal residuo prezzo.
d) l'importo delle penali, asseritamente di euro 162.188,07, non coincide con quello di euro
167.948,43, con un residuo di euro 5.760,36, mentre parte appellante ha allegato che la compensazione convenuta era totale.
e) quanto agli assegni reciprocamente consegnati in garanzia, che recano la data del 15.7.2015 ma sembra siano stati scambiati il 30.6.2015, occorre soggiungere che la convenzione di garanzia deve ritenersi nulla a causa della loro postdatazione. La giurisprudenza è costante nell'affermare che «l'emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato [...] è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti [...]» (Cass. 26232/2013). Pertanto, il patto di garanzia intercorso tra le parti e a cui è legata l'emissione dell'assegno deve considerarsi nullo per illiceità della causa, in quanto contrario alle norme imperative. La nullità del patto di garanzia non priva totalmente di valore giuridico l'emissione dell'assegno, infatti, come già ricordato, la firma di traenza apposta dall'emittente vale come promessa di pagamento (Cass. 1437/20214; Cass. 27370/2019; Cass.
10710/2016; Cass. 9181/1998; Cass. 4368/1995).
1.5 In definitiva le circostanze sopra indicate non consentono di affermare che sia stata conclusa una compensazione volontaria per comportamenti concludenti.
Valgono, al riguardo, i generali principi espressi dalla giurisprudenza della S. C., secondo cui nei casi in cui l'ordinamento attribuisce rilevanza al comportamento di un soggetto, la valutazione del significato e della concludenza di esso spetta al giudice di merito - che deve accertare la
"concludenza" attraverso una seria e approfondita indagine circa la significatività e, soprattutto, la univocità del comportamento (Cass. Civ. n. 2937 del 09/02/2007; Cass. Civ. n.
7510 del 31/03/2011; Cass. Civ. n. 18441 del 17/09/2005). In tale linea di pensiero si è affermato che per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. 5 febbraio 2018, n. 2739; Cass. 25 agosto 1999, n. 8891).
10 Non essendo la compensazione andata a buon fine, ad una valutazione retrospettiva l'unica spiegazione plausibile è che nel quadro di una trattativa pendente i due assegni certificassero una moratoria delle ostilità tra i contraenti nell'ambito della trattativa pendente.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
2. Il secondo motivo e la natura interna del contratto di accollo del debito della Teknis srl.
Fondatezza e riduzione dell'importo dovuto da Parte_1
Il secondo motivo lamenta che la sentenza non ha considerato che l'accollo da parte di Parte_1
del debito della Teknis srl nei confronti della GIT, pari a euro 70.675,32, era di natura
[...] interna. La GIT non aveva quindi azione diretta per ottenere il pagamento di tale importo.
Il motivo è fondato.
2.1 Nonostante la domanda di riduzione dell'importo ingiunto per la natura interna dell'accollo sia stata proposta per la prima volta nel presente grado, essa non costituisce "mutatio libelli", vietata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto la circostanza dell'accollo del da parte di Pt_1
del debito della Teknis srl, integrante una ulteriore "causa petendi" della riduzione
[...] dell'importo, risulta comunque dedotta in primo grado da entrambe le parti (sull'argomento si veda Cass. Civ. n. 19528 del 30/09/2015). Trova applicazione pertanto il principio secondo cui non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della do- manda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto
- revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria do-manda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Cass. civ. n. 1954 del 27/01/2009; Cass.
Civ. n. 28660 del 27/12/2013).
2.2 Nello specifico occorre puntualizzare che e la Teknis srl hanno concluso un Parte_1
accollo interno, a cui la GIT è estranea.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che nell'accollo semplice (o interno) l'accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione, con la duplice conseguenza che accollante e debitore possono liberamente modificare o revocare in qualsiasi momento
11 l'impegno inizialmente assunto dal primo e che quest'ultimo, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo (Cass. Civ. n. 4604 del 11/04/2000). In fattispecie analoga a quella in esame, la S. C. ha ribadito che l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (Cass. Civ. n. 38225 del 03/12/2021). La motivazione è eloquente del principio oggetto della massima: 2.3.
Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente
l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito. Con l'accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo.
2.4. Né, in tale figura di accollo, può rilevare l'adesione del creditore, dichiarata con l'azione proposta nei confronti degli accollanti, la quale non può avere l'effetto prospettato dal ricorrente in quanto, non essendo l'accollo modificativo dell'originaria obbligazione e determinando esso l'assunzione del debito in senso puramente economico, i suoi effetti non possono andare al di là dell'assunzione di una obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui e, quindi, il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito, non realizzandosi nel caso in
12 esame la funzione di rendere il terzo estraneo alla stipulazione (cioè il creditore) destinatario di un diritto soggettivo nei confronti dell'accollante.
Eliminato il debito della Teknis srl di euro 70.675,32, l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo si riduce ad euro 97.273,11, giacché dal credito di euro 133.155,07, fatturati tra il 31.05.2014 e il
31.01.2015 per materiale inerte acquistato da deve essere detratto il credito Parte_1
Co di euro 35.881,96 nei confronti della , ceduto dalla a Parte_2 Parte_1
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
L'appello deve essere in parte accolto.
Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro Parte_1
97.273,11, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione al saldo.
Devono essere respinte le istanze istruttorie riproposte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere.
Deve essere respinta la domanda di condanna ex art. 96 c. 3 cpc formulata dalla GIT, in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo è risultata in parte fondata, con l'accoglimento della domanda della GIT in misura inferiore a quella richiesta.
Le spese di lite dei due gradi devono essere poste a carico dell'appellante, soccombente ad una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, ai sensi del D. M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione del decisum.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sul giudizio di appello avverso la sentenza n. 358/2022, emessa nel giudizio n. 82/2018 RG dal Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1057/2017 del Tribunale di Terni;
2) Condanna al pagamento, in favore della dell'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 97.273,11, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione al saldo;
3) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite dei Parte_1 Controparte_1 due gradi, liquidate in euro 7.850,00 per compensi professionali del primo grado e euro
7.850,00 per compensi professionali del secondo grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali.
13 Perugia, camera di consiglio del 16 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
14
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 355/2022
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianfranco Cori ed Emiliano Covino, Parte_1
elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Fregene 67, attrice appellante
CONTRO Co (breviter ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Alessandro Vettori, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Viterbo, Via
Monte Nevoso 8, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 358/2022, emessa nel giudizio n. 82/2018 RG dal Tribunale di Terni, in persona del Dr. Alberto Caprioli, depositata il 27.04.2022, la quale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannato alla refusione delle spese di lite;
Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante. Note: Preliminarmente la difesa degli appellanti chiede che controparte esibisca fisicamente l'originale a firma in suo possesso di cui nella narrativa dell'atto Parte_1
d'appello in formato cartaceo e lo depositi agli atti del giudizio. Si conclude riportandosi all'atto introduttivo e si chiede termine per note ai sensi di legge. In atto di appello aveva concluso come segue: riformare completamente la sentenza del Tribunale di Terni n. 358 2022 del 27 04
2022 rg 82 2018 rep. N. 565 2022 del 27 04 2022, depositata il 27 04 22 e notificata in pari data mezzo pec ai sottoscritti difensori e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n 1057 2017
1 rg 2795 2017 del 31 10 2017 del Tribunale di Terni, in subordine e nella denegata ipotesi di mancata integrale riforma della sentenza impugnata rideterminare la somma effettivamente dovuta dalla sig.ra in € 97.275,11 come in atti. Pt_1
Appellato. Note: L'appellante si riporta a tutti i precedenti atti di parte già depositati, verbali di ud. reitera le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta e precisa le conclusioni come già articolate in comparsa e di seguito ritrascritte. Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Perugia: In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare inammissibile, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ss. c.p.c. l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello in quanto infondato per le ragioni tutte illustrate in narrativa e, dunque, le domande tutte da esso proposte con conseguente conferma della sentenza n. 358/2022 del Tribunale Civile di Terni, pubblicata il 27 aprile 2021, resa inter partes nel giudizio radicato sub R.G. n. 82/2018, notificata in data 27 aprile 2021; per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo e confermarlo;
condannare la parte appellante alla refusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 cpc avendo agito con mala fede o colpa grave. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e non ammesse.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1057/2017 con cui il Parte_1
Tribunale di Terni le aveva ingiunto il pagamento in favore della dell'importo di Controparte_1 euro 167.948,43.
Come allegato dalla GIT nel ricorso monitorio, il credito risultava dalla somma degli importi di euro 133.155,07, derivante da fatture di acquisto di materiali inerti da parte di Pt_1
avvenuti tra il Maggio 2014 e il Gennaio 2015, e di euro 70.675,32, dovuti da
[...] Pt_1
Co in forza dell'accollo del debito di parti importo della Teknis srl nei confronti della ,
[...]
da cui era stato detratto il credito di euro 35.881,96 vantato dalla nei confronti Parte_2
Co della , ceduto a Parte_1
Nell'atto di opposizione allegava quanto segue: Parte_1
-) il 16.11.2011 e avevano concluso con la il Persona_1 Parte_1 Controparte_1
contratto di compravendita con patto di riservato dominio di alcuni terreni siti in Comune di
2 Giove (TR), al prezzo di euro 1.701.754,00 a corpo. L'efficacia traslativa era sospensivamente condizionata al rilascio alla GIT, entro il 30.06.2013, della autorizzazione amministrativa alla estrazione di inerti. Poiché la GIT era stata immessa nel possesso del bene, in base all'art. nono, in caso di mancato rilascio della autorizzazione le rate di prezzo sarebbero state ritenute dai venditori a titolo di corrispettivo del godimento del bene.
-) nel 2013 le parti modificavano le scadenze di pagamento e prevedevano una penale di euro
500 pro die in caso di ritardo nei pagamenti successivi.
-) tra il 2014 e il Gennaio 2015 aveva acquistato a più riprese materiale inerte Parte_1 Co dalla , per un totale di euro 133.155,07, oggetto delle fatture azionate nel monitorio.
-) Il 30.06.2015 si accollava (con accollo interno) il debito di euro 70.675,32 Parte_1
della Teknis srl nei confronti della . Lo stesso 30.06.2015 la Società Agricola FR CP_1
Co Corporation cedeva a il credito di euro 35.881,96 nei confronti della;
Parte_1
-) il 30.06.2015 le parti concludevano un nuovo atto modificativo, che all'art. 1 sostituiva gli artt. 4 e 9 del contratto del 2013 quanto al prezzo, alle penali e alle scadenze, e all'art. 2 confermava l'efficacia per il resto del contratto del 2011.
-) Nel contesto di tale contratto le parti avrebbero concluso una compensazione volontaria, articolata: a) nella rinuncia di alle penali maturate fino al 30.06.2015, con Parte_1
aumento del prezzo di euro 162.188,03, corrispondente all'importo delle penali;
b) nella Co consegna reciproca, con finalità di garanzia, tra e la , di un assegno bancario Persona_2
di euro 162.188,07, recante la data del 15.07.2015, non incassato dalle parti. c) nel mancato pagamento da parte della GIT della prima rata di prezzo di euro 162.188,00 prevista nell'atto del 30.06.2015. Co
-) Nel 2017 i Sig.ri e scoprirono che nel 2015 la aveva ottenuto Pt_1 Per_1
l'autorizzazione all'estrazione tramite la società la formalmente intestataria Controparte_2
del provvedimento, e nel corso della attività di escavazione aveva danneggiato il loro terreno.
-) La GIT instaurò preventivamente davanti al Tribunale di IV un giudizio sulla illegittimità delle penali, definito con sentenza poi impugnata davanti alla Corte d'Appello di Roma.
I Sigg.ri e reagirono promuovendo davanti al Tribunale di Terni un giudizio per Pt_1 Per_1
l'accertamento del mancato avveramento della condizione e la condanna dell'acquirente alla restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno. La sentenza del Tribunale di Terni, che aveva condannato la GIT alla restituzione del terreno, era stata impugnata davanti alla Corte di appello di Perugia.
3 Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, e in via subordinata che venisse accertata e dichiarata la compensazione totale o parziale dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo con quello di cui all'assegno a firma della del 15.7.2015 di Controparte_1 euro 162.188,07, rilasciato in favore di Con condanna per lite temeraria, il Parte_1
tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
La GIT si costituiva in giudizio, contestando la prospettata compensazione convenzionale, e concludeva per il rigetto della opposizione e la condanna al risarcimento per temerarietà della lite, nonché alla refusione delle spese di lite.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti versati dalle parti.
Indi, spedita in decisione, la controversia veniva decisa dal Tribunale di Terni con sentenza di rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.
In estrema sintesi il Tribunale aveva ritenuto dirimente, ai fini del rigetto, la pendenza davanti al Tribunale di IV di un altro giudizio inerente la debenza o meno di tutte le penali, anteriori e successive al 30.06.2015. Inoltre riteneva inoperante la eccezione di compensazione tra le Co penali dovute a e il credito della , in quanto l'inefficacia del contratto per Parte_1 mancato avveramento della condizione autorizzativa accertata dal Tribunale di Terni aveva travolto sia il prezzo non corrisposto che le penali.
L'appello tempestivamente proposto da verte sui seguenti motivi: a) errata Parte_1
ricostruzione della vicenda da parte del primo Giudice e configurabilità di una compensazione convenzionale;
b) natura interna del contratto di accollo del debito della Teknis srl. In via subordinata, riduzione dell'importo dovuto da Parte_1
Ha concluso pertanto come in epigrafe chiedendo, in aggiunta alle conclusioni del primo grado, la riduzione dell'importo ingiunto in conseguenza della natura interna dell'accollo del debito della Teknis da parte di . Parte_1
La GIT si è costituita in giudizio, eccependo il giudicato ex art. 329 c. 2 cpc formatosi sulla inefficacia del contratto di vendita in forza della sentenza n. 343 del 19.4.2021 del Tribunale di
Terni, e in subordine ha concluso per il rigetto e per la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno per temerarietà della lite.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza telematica del 21.03.2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 L'impugnazione è in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni indicate in appresso.
Circa le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla parte convenuta, superata la eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, deve essere respinta anche la eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 cpc, per la mancata specifica indicazione delle parti della sentenza investite dal gravame e del progetto alternativo richiesto al giudice.
Anche dopo la nuova formulazione introdotta dal D. L. n. 134 del 2012, l'art. 342 c.p.c. deve essere inquadrato nell'ottica di un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Pertanto l'interpretazione dell'atto di impugnazione deve valorizzare la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
In tal senso deve darsi continuità all'orientamento della S. C., secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Civ. n. 13535 del 30/05/2018).
Il contenuto dell'atto di appello non sfugge a tali prescrizioni, giacché le censure alla sentenza sono specifiche, intellegibili e trovano epilogo in conclusioni logicamente coerenti.
1. Il primo motivo. Sulla errata ricostruzione delle sentenze del Tribunale di Terni e di IV e sulla configurabilità di una compensazione convenzionale. Infondatezza della eccezione di giudicato sollevata dal convenuto in riferimento alla sentenza n. 343 del 19.4.2021 del
Tribunale di Terni.
Il primo motivo censura la sentenza di primo grado sotto una pluralità di profili.
1.1 In primo luogo l'appellante assume che la sentenza ha errato nel ritenere, a pagg. 4 e 5, che il contratto di compravendita con patto di riservato dominio sarebbe stato totalmente inefficace ab origine per il mancato avveramento della condizione sospensiva del rilascio della
5 autorizzazione all'estrazione di inerti, accertata dal Tribunale di Terni nella sentenza 343/2021,
e che in ordine alle penali, anche anteriori al 30.06.2015, pendesse un altro procedimento davanti al Tribunale di IV (pag. 4 sentenza).
La sentenza n. 343 del 19.4.2021 del Tribunale di Terni, pur accertando la inefficacia traslativa del contratto per l'assenza della autorizzazione, non avrebbe travolto l'acquisizione delle rate di prezzo, né le penali maturate prima dell'atto modificativo del 2015. Il mancato avveramento della condizione sospensiva, pur impedendo l'effetto traslativo, non ha infatti eliminato il diritto dei venditori alla ritenzione delle rate di prezzo dovute e alle penali maturate, e di conseguenza la possibilità di una compensazione volontaria delle penali maturate al 30.6.2015.
Da qui il permanere del diritto alle penali maturate fino al 30.6.2015, compensate con i crediti della GIT.
Il giudizio pendente davanti al Tribunale di IV riguarderebbe invece le penali maturate dopo il 30.06.2015 fino al 2017, senza investire quelle maturate prima di tale data in quanto rinunciate.
Chiarito pertanto che le penali maturate fino al 30.06.2015 avevano mantenuto la propria efficacia vincolante e potevano essere compensate con altri crediti, valorizza i Parte_1 seguenti comportamenti, ritenuti concludenti, con cui, nel contesto dell'atto del 2015, le parti hanno compensato il credito per le penali di e gli altri controcrediti della GIT: Persona_2
Co a) la consegna reciproca, tra e la , di un assegno bancario di euro Parte_1
162.188,07, recante la data del 15.07.2015, non incassato dalle parti, di importo corrispondente alle penali;
b) la rinuncia di alle penali maturate fino al 30.06.2015, formalizzata nell'atto Parte_1 del 30.06.2015, modificativo del contratto del 2011;
c) l'aumento contestuale, nell'atto modificativo del 30.06.2015, del prezzo di vendita per un importo pari a quello di euro 162.188,07, corrispondente alle penali da pagare;
d) la previsione di una clausola penale per gli inadempimenti successivi al 30.06.2015;
e) la assenza di pagamento della prima rata di prezzo di euro 162.188,07 coincidente con l'importo dell'assegno rilasciato dalla GIT di euro 162.188,07.
f) lo scambio di corrispondenza via email tra le parti avvenuto nel mese di Gennaio 2015 tra le parti, avvalorante la trattativa inerente la compensazione dei rispettivi crediti.
Ricostruito in questi termini l'accordo, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dare atto della estinzione dei crediti reciproci in forza della compensazione volontaria del debito per penali al
6 2015 della e per fornitura di merci della e conseguentemente revocare il CP_1 Pt_1 decreto opposto.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
1.1 Circa la permanenza del diritto alle penali maturate fino al 30.06.2015, e rinunciate nell'atto modificativo redatto in pari data, la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, in quanto:
a) ha ritenuto che sulla debenza di tutte penali pendesse altro giudizio davanti al Tribunale di
IV promosso dalla GIT. Tuttavia, essendo pacifico che nell'atto del 2015 Parte_1 aveva rinunciato alle penali maturate fino al 30.6.2015 (come specifica anche l'atto introduttivo della GIT), il giudizio pendente davanti al Tribunale di IV riguarda esclusivamente le penali successive a tale data.
b) ritenendo che le penali rinunciate ammontassero a euro 162.188,07, ha respinto la eccezione di compensazione tra le penali dovute a e il credito della GIT, in Parte_1
quanto l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione, accertata dal
Tribunale di Terni, avrebbe travolto anche il prezzo di vendita, e di conseguenza le penali.
Tuttavia la sentenza del Tribunale di Terni n. 343 del 19.4.2021 ha accertato esclusivamente il mancato avveramento della condizione sospensiva, condannando la GIT alla restituzione del fondo, senza addentrarsi nella questione della ritenzione del prezzo e della legittimità delle penali.
Sul punto, come detto, il contratto del 2011 prevedeva che il mancato avveramento della condizione avrebbe precluso l'effetto traslativo, ma non il diritto a trattenere il prezzo dovuto durante la pendenza della condizione. Ne discende che, in disparte la questione della rinuncia alle penali maturate fino al 30.06.2015 contenuta nell'atto del 2015, il diritto alla penale di euro 500 al giorno per il ritardo nel pagamento del prezzo non risulta eliminato per effetto del mancato avveramento della condizione.
1.2 Alla stregua delle considerazioni che precedono deve essere rigettata la eccezione di giudicato ex art. 329 c. 2 cpc, mossa con riferimento alla sentenza n. 343 del 19.4.2021 del
Tribunale di Terni, attualmente all'esame di questa Corte, per la diversità dell'oggetto su cui verte il giudizio che occupa.
1.3 Venendo alla prospettata conclusione della compensazione volontaria, nel dettaglio la sequenza delle operazioni può essere ricostruita come segue:
-) il 16.11.2011, con atto del Notaio Dott. di Terni, rep. n. 59761 Persona_3 Per_1
e ciascuno per i propri diritti di comproprietà, concludevano con la
[...] Parte_1 [...]
[.. il contratto di compravendita con patto di riservato dominio dei citati terreni siti CP_3 in Comune di Giove (TR), stabilendo il prezzo in euro 1.701.754,00. L'articolo Parte_3 Pt_4 nono condizionava sospensivamente l'efficacia traslativa del contratto al rilascio entro il
30.06.2013 della autorizzazione amministrativa alla attività estrattiva di inerti in favore della
Pa
che veniva immessa nel possesso del bene;
In base all'art. Nono del contratto, nel caso di mancato rilascio della autorizzazione le rate versate sarebbero rimaste ai venditori, quale corrispettivo dell'utilizzo del bene.
-) Nel corso del 2013, in assenza di rilascio della autorizzazione, le parti apportarono una prima modifica al contratto del 2011 con atto del medesimo notaio, rep. 61814. Il contratto stabiliva nuove scadenze di pagamento, e stante il mancato pagamento di alcune rate introduceva una penale per il ritardo di euro 500 al giorno (art. 9 ultimo comma). La non onorò gli CP_1
impegni alle scadenze e ne seguì un debito per le rate inevase e per le penali.
-) Tra il 2014 e il Gennaio 2015 la Sig.ra acquistò materiale inerte dal terreno detenuto Pt_1
Co dalla , per l'importo complessivo di euro 133.155,07, documentato nelle fatture e nei DDT allegati al decreto ingiuntivo.
-) Il 30.06.2015 la Sig.ra si accollava il debito di euro 70.675,32 della Teknis srl nei Pt_1
Co confronti della , puntualizzando la estraneità della a tale accordo. CP_1
-) Lo stesso 30.06.2015 la Società Agricola cedeva a il Controparte_4 Parte_1
Co proprio credito di euro 35.881,96 nei confronti della , a cui l'atto veniva notificato;
-) uno scambio di email documenta nel 2015 sia la trattativa volta a compensare le rispettive poste di credito, in parte non coincidenti con quelle del presente giudizio, sia la distanza delle posizioni delle parti.
Il 16.1.2015 (doc. 4 l'Avv. Luca Parmeggiani, di seguito a un incontro del 24.11.2014 Pt_1 tra le parti, scriveva alla GIT per conto della Sig.ra Dato atto del pagamento di totali di Pt_1
euro 505.000,00, proponeva di compensare il credito di euro 293.000 (penali dovute a
[...]
, il debito di euro 91.171,34 (prezzo del materiale inerte acquistato da Per_2 Persona_2
e un debito di euro 34.793,36 della Teknis srl nei confronti del Sig. All'esito Persona_4
l'importo residuo per le penali dovuto al 31.10.2014 sarebbe stato pari a euro 167.035,30.
Il 19.1.2015 la GIT rispondeva (doc. 5 rilevando che gli importi da compensare erano Pt_1
diversi, in quanto le penali dovute da GIT ammontavano a euro 150.00000, il prezzo del materiale ritirato da era di 127.394,71, a cui doveva aggiungersi l'importo di Persona_2
euro 34.793,66 per un debito della Teknis.
8 -) il 30.06.2015 veniva concluso il contratto, che all'art. 1 modificava gli artt. 4 e 9 del contratto del 2013, e all'art. 2 confermava l'efficacia, per la restante parte del contratto del 2011.
Il nuovo testo dell'art. Quarto del contratto del 2015 aumentava il prezzo da euro 1.701.754 a euro 1.863.942,07, con un aumento di euro 162.188,07.
Detratti i versamenti precedenti, il punto 5) prevedeva le modalità di pagamento dei residui euro 1.180,192,07, ripartendo gli importi tra e e le scadenze, e Parte_6 Persona_2
disponendo in particolare che la somma di euro 162.188,07 sarebbe stata pagata alla Sig.ra entro il 15.7.2015. Pt_1
Come nell'atto del 2013, il penultimo comma del nuovo testo dell'art. quarto prevedeva in caso di ritardo nel pagamento del prezzo una penale di euro 500,00 (cinquecento) al giorno, fatta salva la possibilità per i venditori del disposto degli articoli 1525 e 1526 cod. civ..
L'art. 4 ultimo comma prevedeva invece la rinuncia dei venditori alle penali precedenti tale data, stabilendo che “le penali eventualmente maturate sino alla data del 30.06.2015 non verranno richieste fermo restando il diritto per i venditori di richiederle per i successivi ritardi che si dovessero verificare nel pagamento della cifra concordata”.
-) dall'estratto dei pagamenti allegato al successivo atto modificativo del 30.05.2017 emerge che la somma di euro 162.188,07, scadente il 15.7.2015 non era stata pagata in favore della
Sig.ra Pt_1
-) Nell'atto notarile del 30.05.2017, sul totale di euro 1.863.942,07, detratto quanto pagato in precedenza (- euro 180.000,00, 163.750,00, 340.000,00, 422.551,66) il residuo veniva determinato in euro 757.640,41, senza detrazione dell'importo di euro 162.188,07, che non era stato eliminato.
1.4 Delineato il quadro storico della vicenda, la Corte ritiene che non sia stata fornita la prova della compensazione volontaria prospettata tra il credito di di euro Parte_1
Co 162.188,07 e il credito della di euro 167.948,43 (133.155,07 Materiali acquistati + accollo
Debito Teknis 70.675,32 – credito ceduto 35.881,96), per i seguenti rilievi: Parte_2
a) per quanto attiene al contratto del 2015, l'unico dato testualmente inequivoco è la rinuncia dei venditori alle penali eventualmente maturate a quel momento, di cui tuttavia il contratto non determina l'ammontare, né risulta esternata la volontà di operare alcuna compensazione;
b) Ipotizzando che le penali maturate al 30.6.2015 ammontassero a euro 162.188,07, non è dato comprendere per quale ragione, in contraddizione con la rinuncia, esse fossero rientrate nel sinallagma contrattuale con un aumento di prezzo di euro 162.188,07, che risulta presente nel successivo atto del 2017.
9 c) infatti, ipotizzando che nel 2015 l'aumento di prezzo di euro 162.188,07 da riferire alle penali maturate al 30.06.2015 fosse stato compensato con i crediti oggetto del decreto
Ingiuntivo di euro 167.948,43, il successivo atto modificativo del 30.05.2017, successivo alla compensazione, avrebbe dovuto espungerlo dal residuo prezzo.
d) l'importo delle penali, asseritamente di euro 162.188,07, non coincide con quello di euro
167.948,43, con un residuo di euro 5.760,36, mentre parte appellante ha allegato che la compensazione convenuta era totale.
e) quanto agli assegni reciprocamente consegnati in garanzia, che recano la data del 15.7.2015 ma sembra siano stati scambiati il 30.6.2015, occorre soggiungere che la convenzione di garanzia deve ritenersi nulla a causa della loro postdatazione. La giurisprudenza è costante nell'affermare che «l'emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato [...] è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti [...]» (Cass. 26232/2013). Pertanto, il patto di garanzia intercorso tra le parti e a cui è legata l'emissione dell'assegno deve considerarsi nullo per illiceità della causa, in quanto contrario alle norme imperative. La nullità del patto di garanzia non priva totalmente di valore giuridico l'emissione dell'assegno, infatti, come già ricordato, la firma di traenza apposta dall'emittente vale come promessa di pagamento (Cass. 1437/20214; Cass. 27370/2019; Cass.
10710/2016; Cass. 9181/1998; Cass. 4368/1995).
1.5 In definitiva le circostanze sopra indicate non consentono di affermare che sia stata conclusa una compensazione volontaria per comportamenti concludenti.
Valgono, al riguardo, i generali principi espressi dalla giurisprudenza della S. C., secondo cui nei casi in cui l'ordinamento attribuisce rilevanza al comportamento di un soggetto, la valutazione del significato e della concludenza di esso spetta al giudice di merito - che deve accertare la
"concludenza" attraverso una seria e approfondita indagine circa la significatività e, soprattutto, la univocità del comportamento (Cass. Civ. n. 2937 del 09/02/2007; Cass. Civ. n.
7510 del 31/03/2011; Cass. Civ. n. 18441 del 17/09/2005). In tale linea di pensiero si è affermato che per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. 5 febbraio 2018, n. 2739; Cass. 25 agosto 1999, n. 8891).
10 Non essendo la compensazione andata a buon fine, ad una valutazione retrospettiva l'unica spiegazione plausibile è che nel quadro di una trattativa pendente i due assegni certificassero una moratoria delle ostilità tra i contraenti nell'ambito della trattativa pendente.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
2. Il secondo motivo e la natura interna del contratto di accollo del debito della Teknis srl.
Fondatezza e riduzione dell'importo dovuto da Parte_1
Il secondo motivo lamenta che la sentenza non ha considerato che l'accollo da parte di Parte_1
del debito della Teknis srl nei confronti della GIT, pari a euro 70.675,32, era di natura
[...] interna. La GIT non aveva quindi azione diretta per ottenere il pagamento di tale importo.
Il motivo è fondato.
2.1 Nonostante la domanda di riduzione dell'importo ingiunto per la natura interna dell'accollo sia stata proposta per la prima volta nel presente grado, essa non costituisce "mutatio libelli", vietata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto la circostanza dell'accollo del da parte di Pt_1
del debito della Teknis srl, integrante una ulteriore "causa petendi" della riduzione
[...] dell'importo, risulta comunque dedotta in primo grado da entrambe le parti (sull'argomento si veda Cass. Civ. n. 19528 del 30/09/2015). Trova applicazione pertanto il principio secondo cui non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della do- manda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto
- revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria do-manda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Cass. civ. n. 1954 del 27/01/2009; Cass.
Civ. n. 28660 del 27/12/2013).
2.2 Nello specifico occorre puntualizzare che e la Teknis srl hanno concluso un Parte_1
accollo interno, a cui la GIT è estranea.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che nell'accollo semplice (o interno) l'accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione, con la duplice conseguenza che accollante e debitore possono liberamente modificare o revocare in qualsiasi momento
11 l'impegno inizialmente assunto dal primo e che quest'ultimo, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo (Cass. Civ. n. 4604 del 11/04/2000). In fattispecie analoga a quella in esame, la S. C. ha ribadito che l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (Cass. Civ. n. 38225 del 03/12/2021). La motivazione è eloquente del principio oggetto della massima: 2.3.
Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente
l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito. Con l'accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo.
2.4. Né, in tale figura di accollo, può rilevare l'adesione del creditore, dichiarata con l'azione proposta nei confronti degli accollanti, la quale non può avere l'effetto prospettato dal ricorrente in quanto, non essendo l'accollo modificativo dell'originaria obbligazione e determinando esso l'assunzione del debito in senso puramente economico, i suoi effetti non possono andare al di là dell'assunzione di una obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui e, quindi, il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito, non realizzandosi nel caso in
12 esame la funzione di rendere il terzo estraneo alla stipulazione (cioè il creditore) destinatario di un diritto soggettivo nei confronti dell'accollante.
Eliminato il debito della Teknis srl di euro 70.675,32, l'importo di cui al Decreto Ingiuntivo si riduce ad euro 97.273,11, giacché dal credito di euro 133.155,07, fatturati tra il 31.05.2014 e il
31.01.2015 per materiale inerte acquistato da deve essere detratto il credito Parte_1
Co di euro 35.881,96 nei confronti della , ceduto dalla a Parte_2 Parte_1
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
L'appello deve essere in parte accolto.
Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro Parte_1
97.273,11, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione al saldo.
Devono essere respinte le istanze istruttorie riproposte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere.
Deve essere respinta la domanda di condanna ex art. 96 c. 3 cpc formulata dalla GIT, in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo è risultata in parte fondata, con l'accoglimento della domanda della GIT in misura inferiore a quella richiesta.
Le spese di lite dei due gradi devono essere poste a carico dell'appellante, soccombente ad una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, ai sensi del D. M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione del decisum.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sul giudizio di appello avverso la sentenza n. 358/2022, emessa nel giudizio n. 82/2018 RG dal Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1057/2017 del Tribunale di Terni;
2) Condanna al pagamento, in favore della dell'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 97.273,11, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione al saldo;
3) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite dei Parte_1 Controparte_1 due gradi, liquidate in euro 7.850,00 per compensi professionali del primo grado e euro
7.850,00 per compensi professionali del secondo grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali.
13 Perugia, camera di consiglio del 16 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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