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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 29/05/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio congiunto
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
- Cessazione
28/05/2024, nelle persone dei magistrati: effetti civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Giuseppe Disabato Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 429/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato RAGNATELA BARBARA, C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con l'avvocato BONFANTINO ANTONIO C.F._2
DOMENICO, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 27/02/2024, contenente le condizioni del divorzio;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti / dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata con decreto depositato in data 6 marzo
2023;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto dei minori (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori;
che la consensualità del ricorso consente la compensazione delle spese. letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27/02/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 19/06/2011 in Parte_1 Controparte_1
POLICORO, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 27 febbraio 2024; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, Parte II, serie A, numero 11;
3) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 28/05/2024 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco