Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2020, proposto da SA Lo AN e ZO Lo AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santo Stefano Belbo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 661 adottato in data 22.01.2020 dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santo Stefano Belbo, notificato il successivo 23.01.2020, con il quale è stata irrogata ai ricorrenti la sanzione di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18.05.2020 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dirigenziale prot. 661 del 22.01.2020 a mezzo del quale il Comune di Santo Stefano Belbo ha irrogato loro (in qualità, rispettivamente, di responsabile dell’abuso e di proprietaria dell’area interessata dallo stesso) la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001, per tardiva ottemperanza dell’ordinanza n. 57 del 30.07.2019 di demolizione e riduzione in pristino di alcune opere eseguite in assenza di titolo edilizio su area vincolata.
I ricorrenti insorgono avverso tale provvedimento, formulando tre motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
“ 1) Violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 ed all’art. 31, comma 4 ter del dpr n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ”: sarebbe sproporzionata ed ingiustificata l’applicazione della misura massima della sanzione, stante le caratteristiche minimali dell’abuso (ricovero attrezzi agricoli e/o piccole lavorazioni artigianali) e la demolizione spontaneamente eseguita, seppur tardivamente (il che, peraltro, priverebbe di giustificazione causale la sanzione, i cui proventi dovrebbero essere destinati proprio alla demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 31, comma 4 ter , del D.P.R. 380/2001);
“2 ) Violazione di legge in relazione all’art. 16 della legge n. 689/1981; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità; contraddittorietà; sviamento ”: sarebbe applicabile al caso di specie l’art. 16 della L. 689/1981 e, dunque, avrebbe dovuto ammettersi la possibilità del pagamento in misura ridotta della stessa;
“ 3) Violazione di legge in relazione all’art. 31, comma 4 bis, del dpr n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità; contraddittorietà; sviamento ”: la sanzione pecuniaria avrebbe, comunque, dovuto essere emessa soltanto nei confronti del responsabile dell’abuso e non anche nei confronti della proprietaria incolpevole.
2. Il Comune non si è costituito in giudizio.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20.03.2025.
4. Il primo motivo, che attiene ai presupposti di applicabilità ed alla concreta quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata, è infondato.
Come chiarito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11.10.2023, l’infruttuosa scadenza del termine assegnato per eseguire la demolizione delle opere abusive fa sorgere, a carico di tutti i destinatari dell’ordinanza di demolizione, un secondo illecito di natura omissiva che comporta la perdita ipso iure della proprietà del bene e la conseguente e connessa irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001. L’adempimento tardivo dell’ordine di demolizione non comporta, pertanto, né un diritto alla retrocessione del bene frattanto divenuto di proprietà comunale, né fa venir meno la sanzione pecuniaria irrogata o il presupposto della sua irrogazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 08/08/2024, n. 4605; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater , 23/10/2023, n. 15599). Nemmeno può ritenersi che il pur tardivo adempimento dell’ordine di demolizione privi di giustificazione causale la sanzione pecuniaria alla luce del successivo comma 4 ter dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, a tenore del quale “ i proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione ed alla rimessione in pristino delle opere abusive ed all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico ”. Tale disposizione non stabilisce infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che la sanzione pecuniaria irrogata debba essere utilizzata per la demolizione della specifica opera abusiva contestata, ma si limita a creare un vincolo di destinazione delle relative somme alla complessiva attività istituzionale di demolizione d’ufficio degli immobili abusivi e di acquisizione e attrezzatura delle aree destinate a verde pubblico (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 14/02/2024, n. 428)
Quanto alla misura della sanzione irrogata, risulta dal provvedimento impugnato (e non è contestato dai ricorrenti) che l’abuso in questione sia stato commesso su un’area agricola soggetta a plurimi vincoli (in particolare, paesaggistico ed idrogeologico), cosicché il Comune non aveva nessun margine di discrezionalità e nessun onere motivazionale rispetto alla quantificazione della stessa, essendo tenuto ad irrogarla nella misura massima di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001 (cfr., ex pluris , T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 10/02/2025, n. 1088).
5. Va rigettato anche il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti invocano l’ammissione a pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le disposizioni di cui alla L. 689/1981 non sono direttamente applicabili alla sanzione di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001, in quanto la disciplina degli abusi edilizi presenta caratteri di specialità e non risulta omologabile al sistema sanzionatorio previsto per la generalità delle violazioni amministrative dalla L. 689/1981, con ciò dovendosi pertanto escludere anche l’ammissibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della predetta Legge (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 01/08/2024, n. 924; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 15/02/2023, n. 502).
Non ignora il Collegio che tale tradizionale orientamento (formatosi sulla ritenuta matura ripristinatoria e non punitiva della sanzione pecuniaria in esame) è stato recentemente messo in discussione a seguito della già richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, la quale ha invece espressamente affermato la natura afflittiva della sanzione di cui all’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001. Una parte della giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che l’avvenuto riconoscimento della natura afflittiva della predetta sanzione renda applicabili alla stessa (salvo eventuali antinomie da risolvere sulla base del criterio di specialità) le disposizioni di cui alla L. 689/1981 (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 26/05/2025, n. 213), tra cui, quindi, anche l’art. 16 che ammette il pagamento in misura ridotta (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 24/01/2024, n. 263).
Ritiene tuttavia il Collegio che, anche ammettendosi la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione di cui all’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. 380/2001, nondimeno il mancato espresso avvertimento della facoltà di procedere in tal senso non impedisce comunque all'interessato di avvalersene (ove ne ricorrano le condizioni) e comunque non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità del provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 10/02/2025, n. 1088; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12/10/2022, n. 843; T.A.R. Toscana, Sez. III, 05/05/2020, n. 536).
6. Non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo di ricorso, con cui la proprietaria dell’area si duole dell’irrogazione anche nei suoi confronti della sanzione pecuniaria.
L’ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo carattere reale, può essere rivolto anche nei confronti del proprietario che non sia responsabile dall'abuso, cosicché dalla notificazione nei suoi confronti del relativo provvedimento discende anche a suo carico l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, la cui inosservanza comporta sia l’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale sia l’irrogazione della sanzione pecuniaria, a meno che il proprietario non dimostri che tale inosservanza non gli sia imputabile (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/09/2024, n. 7828). Pertanto, si impone anche al proprietario incolpevole dell’abuso, ma destinatario dell’ordine di demolizione, il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di adottare i comportamenti necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 11/11/2024, n. 3089; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 25/03/2024, n. 1156).
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente si è limitata ad assumere che, in quanto proprietaria non responsabile dell’abuso, non avrebbe potuto essere destinataria dalla sanzione pecuniaria, ma niente ha dedotto e provato in ordine all’impossibilità di rimuovere l’abuso (anche sotto il profilo della solo asserita indisponibilità dell’area), né ha dimostrato di aver intrapreso idonee iniziative a tale riguardo, anche nei confronti del responsabile dell’abuso, per costringerlo a ripristinare o comunque per rientrare nella disponibilità dell’area (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 17/03/2025, n. 480).
7. In definitiva, il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto.
8. Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO