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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 997/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Sabrina Milanese per parte resistente l'avv. Alessandra Barana le quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte. Rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. I procuratori preliminarmente su invito del Giudice concordano che il calcolo del FIRR è stato effettuato tramite il calcolatore del sito da Enasarco e la differenza tra gli importi quantificati deriva dalla diversa base di calcolo dell'ammontare provvigionale inserito. Il Giudice invita le parti a prendere posizione circa la compatibilità dell'art art 18 contratto agenzia con l'art 1748 sesto comma cc. L'avv Barana deduce che la previsione è del tutto conforme all'art 1748 sesto comma c.c. Fa presente che la prova dell'inadempimento è contenuta nelle chat allegate dal ricorso. L'avv. Milanese richiama quanto dedotto ampiamente in atti e ribadisce che il rischio di insolvenza non può essere posto a carico totale dell'agente e che in ogni caso deve esserci prova assoluta della mancata conclusione dell'affare. I procuratori concordano che la disposizione dell'art 1748 sesto coma c.c. attiene alla mancata conclusione dell'affare procurato dall'agente. Secondo l'avv. Milanese il diritto alla provvigione sorge al momento della conclusione del contratto, mentre l'avv. Barana ritiene che la norma comprenda anche la fase successiva di esecuzione dell'affare, ovvero l'inadempimento del pagamento del prezzo da parte del cliente. L'avv. Milanese fa presente che la sorte del decreto ingiuntivo è stato completamente pagato dal Pt_1
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANESE Parte_1 C.F._1 SABRINA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARANA ALESSANDRA CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2024 notificatogli unitamente Parte_1 al precetto in data19.7.2024 da per il pagamento di € 17.464,53 (oltre accessori e spese), a titolo CP_1 di indennità sostitutiva del preavviso (€ 4630,98), di ripetizione di provvigioni aggiuntive (€ 11.876,46), storni di provvigioni anticipate e non maturate (€ 57,95), addebito costo merce ritirata da un cliente e non riconsegnata all'azienda (€ 329,52), storni di provvigioni per crediti irrecuperabili (€ 9,13 ed € 84,63), deducendo l'insussistenza del credito in quanto:
- il contratto di agenzia è stato risolto in forza del recesso comunicato dall'agente in data 30.6.2022 e non in data 31.8.2022;
- irripetibilità delle provvigioni integrative, stante anche la nullità delle pattuizioni contrattuali sul punto;
- inesistenza di qualsivoglia condotta appropriativa della merce asseritamente ritirata dal cliente
[...]
CP_2
- non riconducibilità al ricorrente degli affari riferiti ai clienti Auto in snc, Mappa Trasporti srl e Nuova MS
Autofficine snc e comunque difetto di prova degli insoluti e della irrecuperabilità di crediti maturati nei confronti di tali clienti.
1 2. Parte ricorrente ha altresì formulato domanda riconvenzionale per il pagamento del credito maturato in suo favore a titolo di provvigioni e rimborsi spese per i mesi di luglio e agosto 2022 (€5250,00 o, in subordine, € 2995,50) , Firr 2022 (€ 412,86) ed addebiti illegittimi (€ 626,13).
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
4. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente, quanto al dedotto vizio di nullità del provvedimento monitorio per violazione dell'art 112 cpc perché munito di provvisoria esecutività in assenza di domanda da parte del creditore, si fa rinvio a quanto già argomentato nell'ordinanza resa in data 2.10.2024.
6. Giova altresì fin d'ora chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato da una piena cognizione che consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, e ciò in quanto il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa. (cfr. Cass. n. 32959/2024).
7. Ebbene, in via monitoria ha agito, in primo luogo, per il pagamento dell'indennità di mancato CP_1 preavviso, quantificata in € 4630,98.
8. In merito deve ritenersi pacifico tra le parti e comunque documentato in atti che, dopo un primo recesso con preavviso (e quindi non per giusta causa e senza alcun riferimento alle carenze organizzative dedotte in ricorso) del 30.6.2022 e la successiva revoca, del tutto immotivata e incondizionata, in data 9.8.2022
(in pendenza del periodo di preavviso), il ricorrente ha manifestato una seconda volta la volontà di recedere dal contratto di agenzia in data 31.8.2022 senza addurre specifiche motivazioni salva la nullità della revoca delle dimissioni perché frutto di coercizione da parte della preponente.
9. Sul punto il ricorrente deduce in particolare che, a seguito delle dimissioni, sarebbe stato contattato insistentemente dalla preponente e si sarebbe quindi convinto a revocare le dimissioni in ragione delle trattative intercorse con la medesima circa il sensibile miglioramento delle condizioni economiche del contratto di agenzia, trattative rispetto alle quali la società si sarebbe tirata indietro dopo la comunicazione da parte del medesimo della revoca.
10. Tale prospettazione troverebbe riscontro nelle proposte formalizzate dalla società ed allegate al ricorso quali docc. 10 e 11.
11. Trattasi tuttavia di documenti che - come eccepito da parte resistente che li ha specificamente contestati e disconosciuti – contengono visibili e significative (in punto di anno di riferimento) correzioni e
2 cancellazioni a mano e, soprattutto, sono sottoscritti solo dal ricorrente, di talché ai medesimi non può riconoscersi il valore probatorio circa il perfezionamento delle trattative svolte che parte ricorrente vorrebbe attribuirgli.
12. Né d'altro canto tale prova può emergere dalle circostanze (tardivamente) allegate dall'agente nelle note CP_ autorizzate del 14.2.2025 circa l'incontro asseritamente tenutosi presso la sede di il 3.8.2022, atteso che i patti modificativi del contratto di agenzia necessitano di prova scritta ad probationem ai sensi dell'art. 1742 c.c. e, si ribadisce, la scrittura privata con cui sarebbero state formalizzate le trattative non risulta essere mai stata sottoscritta dalla preponente.
13. Poco verosimile, peraltro, appare il fatto che l'agente abbia revocato le dimissioni già rassegnate in ragione delle modifiche in melius delle condizioni contrattuali senza assicurarsi prima dell'intervenuta sottoscrizione del nuovo accordo economico da parte della preponente.
14. Del tutto generico invece è il contenuto (“Saverio, non mi hai più fatto sapere nulla”) dei messaggi CP_ scambiati tra il ricorrente e il direttore generale di in data 8.8.2022, messaggi dai quali, Parte_2
a prescindere da ogni valutazione sulla loro genuinità, non emerge alcun riferimento alle trattative intercorse e in generale ai motivi che avrebbero indotto l'agente a revocare le dimissioni.
15. Le difficoltà asseritamente riscontrate del nello svolgimento dell'attività di vendita e, secondo Pt_1
l'agente, riconducibili a carenze organizzative della preponente, risultano smentite per tabulas anche dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr in particolare doc. 29 ric.), da cui emerge che fino a tutto il primo semestre 2022 (ovvero fino alle prime dimissioni) l'agente ha raggiunto gli obiettivi prefissati, arrivando in alcuni casi (nei mesi di febbraio e maggio) a superarli significativamente.
16. Tanto chiarito in punto di fatto, sotto un profilo giuridico è evidente che, stante la revoca delle dimissioni in origine rassegnate e il conseguente ripristino del rapporto di agenzia, costituisce nuovo recesso senza giusta causa quello comunicato in data 31.8.2022, di talché è da tale data che decorreva il periodo di preavviso, non potendo per contro essere imputata ad esso l'attività lavorativa prestata dal 30.06.2022 al
31.08.2022.
17. Quanto alla durata del preavviso e la misura delle relativa indennità, dalla lettura del contratto di agenzia
(cfr. doc. 3 res.) e dai plurimi richiami contenuti nel medesimo alle previsioni dell'AEC (cfr. in particolare artt. 5, 6, 17, 19, 20, 24, 29 e 30) emerge la chiara la volontà delle parti di assoggettare il rapporto alla disciplina collettiva, disciplina rispetto alla quale il richiamo al codice civile contenuto nell'art. 30 (“…Per quanto non richiamato ed espressamente pattuito nella presente lettera di incarico si farà riferimento alle norme del Codice Civile e del vigente A.E.C. e successive modificazioni”) ha natura chiaramente sussidiaria, non individuando alcuna gerarchia tra le fonti di rinvio.
3 18. L'art 11 dell'AEC prevede che “…In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario…. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti….Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso”.
19. La società preponente, sulla scorta di tali criteri e delle circostanze del caso concreto (durata del rapporto e carattere plurimandatario del contratto di agenzia) ha quantificato l'indennità di preavviso in misura di €
4630,98 versando in atti dettagliati prospetti di calcolo (assieme alla documentazione fiscale a supporto, cfr. docc. 25-27 res.) che sono stati del tutto genericamente contestati dall'opponente (cfr. pag 13 memoria autorizzata) e che, di conseguenza, devono darsi per corretti e veritieri (cfr. Cass. 5949/2018 ex multis).
20. Per quel che concerne, invece, le provvigioni integrative (cfr. doc. 6 ric.) di cui, in via monitoria, è stata chiesta la restituzione ai sensi della lett E della lettera aggiuntiva (cfr. doc. 16 res), l'opponente lamenta, in sintesi, che, al di là del contenuto del contratto di agenzia e delle scritture integrative, la preponente gli ha sempre assicurato, quale compenso di base per l'attività assegnatagli, l'erogazione di compensi provvigionali (in misura percentuale fissa, nel 2022 pari al 38% da conteggiarsi sull'utile lordo), comprensivi anche delle provvigioni previste dal contratto di agenzia, non conguagliabili (se non in positivo) e non ripetibili;
in ogni caso le clausole in questione sarebbero affette da nullità sia perché non specificamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c, sia perché contrarie agli artt. 1742 e 1748
c.c.; nonché in ragione delle violazione da parte della preponente dei principi di correttezza e buona fede
(atteso che di fatto in pendenza del rapporto la società disattendeva il contenuto delle pattuizioni integrative, imputando indifferentemente le provvigioni erogate senza distinguere quelle maturate a certe condizioni). Sussisterebbe peraltro responsabilità precontrattuale della mandante ex art 1337 c.c. anche in caso di contratto poi concluso e il diritto dell'agente al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in CP_ misura corrispondente ai compensi richiesti in ripetizione da “perché in mancanza delle scorrettezze di cui si è detto, l'agente non si sarebbe determinato ab origine a sottoscrivere il contratto di agenzia e le pattuizioni aggiuntive e nemmeno avrebbe investito il suo tempo-lavoro se non a fronte di una garanzia di introiti certi, idonei a remunerare quanto meno l'attività ordinaria, fermi i premi (o provvigioni aggiuntive) al
4 raggiungimento di ulteriori obiettivi (target fatturati, contenimento insoluti, aumento numero clienti ecc…).
L'agente eccepisce, infine, l'invalidità delle pattuizioni in punto di provvigioni aggiuntive per vizio della volontà (dolo della mandante ed errore essenziale dell'agente) e perché contrarie all'art 1322 c.c.
21. Ebbene la lett E della sopra richiamata lettera aggiuntiva prevede che: “Poiché le pattuizioni tutte contenute nella presente lettera, a titolo di provvigioni sono ulteriori e di maggior favore rispetto alle provvigioni contrattualmente previste, e sono state concordate al fine di consolidare il rapporto di agenzia in essere, nella prospettiva di una sua prosecuzione con reciproca soddisfazione, viene espressamente convenuto che tali provvigioni aggiuntive, anche se già maturate, non saranno riconosciute e/o dovute e, ove già percepite, dovranno essere restituite qualora nell'anno in corso, pervenisse alla società la comunicazione del Suo recesso dal rapporto di agenzia o quest'ultimo dovesse interrompersi per Suo fatto o, comunque, per fatto a Lei imputabile, restando inteso che rientra in tale fattispecie anche l'ipotesi in cui il recesso dovesse pervenire alla società entro l'anno 2022, ma il periodo di preavviso dovesse essere svolto o completato successivamente al 31.12.2022”.
22. Il tenore letterale della clausola, specificatamente sottoscritta dal è inequivoco e oltre a deporre Pt_1 indubbiamente nel senso della ripetibilità nel caso di specie delle provvigioni “aggiuntive” contemplate dal sistema di provvigionale integrativo per l'anno 2022 concordato dalle parti, consente di superare buona parte delle doglianze articolate dall'opponente.
23. In primo luogo irrilevanti, anche perché coerenti con le previsioni contrattuali (art 13 contratto di agenzia, doc. 3 res.) appaiono i tempi di quantificazione delle provvigioni da parte della preponente che comunque dagli atti (cfr. doc. 16 ric. ) risulta avere richiesto la restituzione delle provvigioni aggiuntive con lettera del
6.9.2022 per un importo di € 9734,80.
24. Parimenti coerente con le previsioni della lettera aggiuntiva è la modalità di indicazione delle voci di pagamento nelle fatture emesse dalla società; in particolare il fatto che le provvigioni di cui al punto 2 della lettera aggiuntiva venissero indicate in relazione al mese di riferimento dipende con tutta evidenza dal fatto che tali provvigioni onnicomprensive (ricomprendenti, per espressa pattuizione, la provvigione prevista dal mandato di agenzia, che di conseguenza non necessitava di alcuno scorporo) erano calcolate sul fatturato prodotto nel mese di riferimento. CP_
25. Ancora, irrilevante al fine di dimostrare una diversa e contraria volontà di circa la ripetibilità delle provvigioni aggiuntive, è la circostanza che esse siano state assoggettate a ritenute di legge e che sulle stesse siano stati calcolati i versamenti contributivi e il FIRR, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge in ragione dell'effettiva corresponsione all'agente dei relativi importi;
inoltre ai fini della restituzione dei contributi versati è necessaria la prova della restituzione delle provvigioni da parte dell'agente, restituzione che nel caso di specie non è avvenuta.
5 26. Quanto alla dedotta invalidità o nullità delle pattuizioni della lettera aggiuntiva, si rileva che nel caso di specie non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., atteso che in essa si dà espressamente conto del fatto che la formalizzazione degli accordi è stata preceduta da colloqui e trattative individuali, circostanza che, in uno con il diverso tenore delle pattuizioni degli anni precedenti
(cfr. doc. 4 ric.), vale ad escludere l'adozione da parte della preponente di modelli contrattali per adesione.
27. Tanto chiarito, resta da verificare se la manifestata volontà delle parti di consolidare il rapporto di affiliazione dell'agente e la previsione di una condizione risolutiva del diritto alle c.d. provvigioni aggiuntive in caso di recesso senza giusta causa dell'agente sia compatibile con la disciplina inderogabile di cui all'art 1748 c.c., secondo cui “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi
e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
28. In merito giova in primo luogo rilevare che una corretta interpretazione di tale disposizione normativa non può prescindere dall'esame della disciplina dettata dalla direttiva 86/653/CEE, di cui l quella codicistica costituisce attuazione.
29. Ebbene, ai sensi dell'art 6 della suddetta direttiva espressamente prevede che '”sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva' “tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari'.
30. Pertanto, al di là della manifestata volontà delle parti, deve ritenersi nulla la previsione di un obbligo restitutorio da parte dell'agente di emolumenti dipendenti dal numero e dal valore degli affari conclusi dall'agente, salvo che sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per causa non imputabile al preponente (cfr. Cda Firenze n. 943/2019 e Cda Venezia n. 45/2023).
31. Sotto il primo profilo (natura degli emolumenti sottoposti a condizione risolutiva), il sistema provvigionale integrativo 2022 (cfr. doc. 16 res.), prevedeva a favore dell'agente:
- una provvigione aggiuntiva sull'utile lordo, quale “provvigione aggiuntiva onnicomprensiva del 38%
(trentotto per cento) comprensiva anche delle provvigioni previste dal mandato di agenzia, calcolata sull'utile lordo mensile da Lei prodotto e liquidata su base mensile”;
- una provvigione aggiuntiva per raggiungimento target mensile, liquidata su base mensile nella misura del 1% dell'Utile Lordo Mensile prodotto e “corrisposta solo qualora il fatturato netto mensile da Lei realizzato risulti pari al target di fatturato mensile previsto…” ;
- una provvigione aggiuntiva contenimento crediti scaduti (insoluti) entro il limite massimo, liquidata su base mensile nella misura del 1% dell'Utile Lordo Mensile prodotto e corrisposta “solo qualora, alla fine del mese considerato il valore degli insoluti non superi la cifra prevista…”.
6 32. Ebbene, dalla lettura delle previsioni negoziali - a prescindere dall'utilizzo per tutti gli elementi sopra descritti del termine provvigione – appare evidente che la provvigione aggiuntiva sull'utile lordo rientri a pieno titolo nella nozione comunitaria di provvigione in quanto direttamente collegata all'utile prodotto dall'agente, utile direttamente proporzionale al numero e al valore degli affari conclusi dall'agente.
33. Diversamente le altre due voci provvigionali, pur parametrate all'utile lordo, appaiono solo indirettamente remunerative dell'attività promozionale dell'agente e piuttosto rispondenti alla diversa logica premiale dell'impegno profuso nella stessa attività e nell'adempimento dell'obbligo di accertamento della condizione di solvibilità dei clienti previsto dall' art 11 contratto di agenzia.
34. Rispetto ad esse, quindi, appare legittima l'apposizione della clausola risolutiva espressa, mentre rispetto alle prime la stessa clausola è nulla perché contraria alle previsioni della direttiva comunitaria e alla previsione di cui al comma 6 dell'art.1758 c.c.
35. Le argomentazioni spese dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza n. 106/2025 (richiamata nelle note conclusive da parte resistente) circa la non ravvisabilità di un profilo di nullità per frode alla legge nell'obbligo di restituzione di bonus aggiuntivi corrisposti dalla preponente in quanto non costituenti clausola penale ma condizione risolutiva del credito anticipatamente corrisposto all'agente non paiono rilevanti nel caso di specie, in quanto non si confrontano con la natura provvigionale degli emolumenti ed anzi la escludono.
36. Non può peraltro sottacersi il fatto che nel caso di specie la provvigione aggiuntiva sull'utile lordo è espressamente qualificata come comprensiva delle provvigioni previste nel contratto d'agenzia che quindi vengono di fatto assorbite nel calcolo della stessa. E ciò a ineludibile conferma della loro reale natura provvigionale e del loro carattere essenziale.
37. Tanto chiarito, deve rilevarsi che dal prospetto allegato da parte ricorrente quale doc. 29 con riferimento all'anno 2022 (non specificamente contestato da parte resistente) emerge che il ha apportato un Pt_1 utile lordo pari a:
- € 5164,00 nel mese di gennaio 2022
- € 6029,00 nel mese di febbraio 2022
- € 4848,00 nel mese di marzo 2022
- € 4432,00 nel mese di aprile 2022
- € 7163,00 nel mese di maggio 2022
- € 4990,00 nel mese di giugno 2022
- € 3589,00 nel mese di luglio 2022
- € 1136,00 nel mese di agosto 2022
7 38. Su tale utile lordo egli ha dunque maturato, secondo le previsioni di cui all'accordo aggiuntivo una provvigione aggiuntiva (nella misura del 38% dell'utile lordo mensile) – comprensiva di quella prevista dal contratto di agenzia nella misura del 5% del fatturato – pari a:
- € 1962,00 per il mese di gennaio 2022
- € 2291,02 per il mese di febbraio 2022
- € 1842,24 per il mese di marzo 2022
- € 1684,16 per il mese di aprile 2022
- € 2892,94 per il mese di maggio 2022
- € 1896,20 per il mese di giugno 2022 per un importo complessivo di € 12.568,56
39. Secondo quanto documentato invece da parte resistente (cfr. docc. 26 e 30 res.) risultano corrisposte provvigioni per:
- € 2013,94 per il mese di gennaio 2022
- € 2351,36 per il mese di febbraio 2022
- € 1890,56 per il mese di marzo 2022
- € 1728,45 per il mese di aprile 2022
- € 2793,69 per il mese di maggio 2022
- € 2700,00 per il mese di giugno 2022 per un importo complessivo di € 13.478,00
40. Di conseguenza, sulla base delle argomentazioni sopra svolte circa la non ripetibilità delle sole provvigioni aggiuntive sull'utile lordo, deve concludersi per il diritto della società resistente alla ripetizione di € 909,44
(€ 13.478,00- € 12.568,56).
41. Quanto all'eccepita conseguente nullità dell'intera lettera aggiuntiva è sufficiente rilevare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11188/2024 ex multis), grava sulla parte che ne abbia interesse la prova che le parti (e non solo una di esse) non avrebbero concluso il contratto senza l'inserimento della clausola nulla, prova che nel caso di specie non è stata minimamente fornita.
42. Il credito monitorio comprende altresì l'importo di complessivi € 151,71 (9,13+84,63+57,95) a titolo di provvigioni liquidate e non dovute in ragione dell'insolvibilità dei clienti, come espressamente previsto nell'apposita clausola del contratto di agenzia (art 18: “In caso di insolvenza dei clienti per gli affari conclusi Vostro tramite… le eventuali provvigioni e/o gli anticipi provvigionali già pagati Vi saranno stornati”) che tuttavia è affetta da nullità ai sensi del comma 6 dell'art 1748 c.c. per i motivi sopra esposti.
8 43. Come evidenziato da parte ricorrente all'udienza odierna, il tenore letterale della previsione codicistica – e a monte la ratio e la disciplina della direttiva europea - non consentono di equiparare la mancata esecuzione del contratto al mancato adempimento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente dopo che – come nel caso di specie – al contratto è stata data esecuzione da parte della preponente.
44. Per quel che concerne, infine, l'importo di € 329,52 richiesto in via monitoria quale controvalore della merce ritirata dal cliente , parte resistente ha documentato (cfr. docc. 39 e 40 res.) la CP_2 richiesta del di addebitare a proprio carico il valore dell'articolo reso dal cliente per € 516,00 (oltre Pt_1
Iva 22%), di talché smentite per tabulas risultano le difese svolte sul punto dall'agente e legittima in parte qua la pretesa creditoria della preponente a saldo di quanto (€ 300,00) già addebitato al con fattura Pt_1 del 25.8.2022 (cfr. doc. 26 res.).
45. Tanto chiarito deve concludersi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la sussistenza di un credito di nei confronti di , per titoli di cui al provvedimento monitorio, per la minor somma CP_1 Parte_1 di € 5869,94 (4630,98+909,44+329,52) oltre accessori di legge.
46. Resta dunque da esaminare la domanda riconvenzionale di parte ricorrente che ha agito per il pagamento delle provvigioni e dei rimborsi spese relativi ai mesi di luglio e agosto 2022, per un ammontare pari ad € 5250,00 in via principale o ad € 2995,50 in via subordinata.
47. Sul punto deve rilevarsi che la maggior somma richiesta dal si fonda su una pattuizione che non Pt_1 risulta essere stata sottoscritta da parte resistente e quindi inidonea a dimostrare il perfezionamento di un nuovo accordo provvigionale di maggior favore per il ricorrente.
48. Deve dunque farsi riferimento alla lettera aggiuntiva più volte richiamata e, sulla base del prospetto di cui al doc. 29 ric. – si ribadisce non specificamente contestato dalla preponente –, devono riconoscersi a favore del € 1363,82 per il mese di luglio 2022 ed € 431,68 per il mese di agosto 2022, cui deve Pt_1 essere aggiunta l'ulteriore somma di € 1200,00 a titolo di rimborso spese come previsto dall'art 5 della stessa lettera aggiuntiva, per un importo complessivo di € 2995,50.
49. Quanto, invece, gli addebiti per € 626,31 effettuati dalla preponente, non solo essi risultano dettagliatamente documentati in atti anche sotto il profilo della loro causale (cfr. docc. 41-54 res.), ma appaiono del tutto coerenti con le previsioni di cui all'art 23 (“Non siete autorizzati al ritiro di materiale precedentemente venduto alla clientela. In caso in cui tale richiesta venisse fatta da cliente, Voi sarete tenuti a formulare, con appositi moduli, una proposta di reso alla nostra Società, la quale si riserva di accettarla o meno. Resta inteso che eventuali resi da Voi effettuati e non autorizzati….verranno a Voi addebitati ad un prezzo che verrà stabilito di volta in volta a seconda dello stato d'uso, fatti salvi i danni ulteriori”) e all'art 26 (“Gli articoli da Voi offerti in omaggio ai clienti (sconti in natura) di Vostra esclusiva iniziativa al fine di favorire la conclusione della vendita dovranno essere specificamente indicati
9 nell'ordine. Il prezzo di tali omaggi sarà a Vostro esclusivo carico e Vi sarà conseguentemente addebitato”) del contratto di agenzia.
50. Di conseguenza la domanda riconvenzionale non merita accoglimento con riferimento al pagamento di tali addebiti operati dalla preponente a danno del Pt_1
51. Quanto infine al FIRR, è pacifico che esso non sia stato versato all'Enasarco con riferimento alle provvigioni maturate nel corso dell'anno 2022; tali provvigioni, secondo i criteri e i documenti sopra richiamati (cfr. doc. 29 ric.) ammontano ad € 14364,06 (€ 12.568,56 + 1363,82 + 431,68) e conseguentemente il FIRR, secondo lo stesso metodo di calcolo adottato dalle parti, deve essere liquidato in € 288,31.
52. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, operata la compensazione fra i rispettivi crediti (5869,94-2995,5-288,31) e debiti delle parti (5869,94-2995,5-288,31) deve condannarsi Pt_1
al pagamento a favore di di € 2586,13, oltre accessori di legge.
[...] CP_1
53. La reciproca soccombenza delle parti consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 182/2024 opposto;
- condanna al pagamento a favore di di € 2586,13, oltre accessori di legge;
Parte_1 CP_1
- compensa le spese di lite fra le parti.
Livorno, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
10
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 997/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Sabrina Milanese per parte resistente l'avv. Alessandra Barana le quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte. Rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. I procuratori preliminarmente su invito del Giudice concordano che il calcolo del FIRR è stato effettuato tramite il calcolatore del sito da Enasarco e la differenza tra gli importi quantificati deriva dalla diversa base di calcolo dell'ammontare provvigionale inserito. Il Giudice invita le parti a prendere posizione circa la compatibilità dell'art art 18 contratto agenzia con l'art 1748 sesto comma cc. L'avv Barana deduce che la previsione è del tutto conforme all'art 1748 sesto comma c.c. Fa presente che la prova dell'inadempimento è contenuta nelle chat allegate dal ricorso. L'avv. Milanese richiama quanto dedotto ampiamente in atti e ribadisce che il rischio di insolvenza non può essere posto a carico totale dell'agente e che in ogni caso deve esserci prova assoluta della mancata conclusione dell'affare. I procuratori concordano che la disposizione dell'art 1748 sesto coma c.c. attiene alla mancata conclusione dell'affare procurato dall'agente. Secondo l'avv. Milanese il diritto alla provvigione sorge al momento della conclusione del contratto, mentre l'avv. Barana ritiene che la norma comprenda anche la fase successiva di esecuzione dell'affare, ovvero l'inadempimento del pagamento del prezzo da parte del cliente. L'avv. Milanese fa presente che la sorte del decreto ingiuntivo è stato completamente pagato dal Pt_1
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANESE Parte_1 C.F._1 SABRINA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARANA ALESSANDRA CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2024 notificatogli unitamente Parte_1 al precetto in data19.7.2024 da per il pagamento di € 17.464,53 (oltre accessori e spese), a titolo CP_1 di indennità sostitutiva del preavviso (€ 4630,98), di ripetizione di provvigioni aggiuntive (€ 11.876,46), storni di provvigioni anticipate e non maturate (€ 57,95), addebito costo merce ritirata da un cliente e non riconsegnata all'azienda (€ 329,52), storni di provvigioni per crediti irrecuperabili (€ 9,13 ed € 84,63), deducendo l'insussistenza del credito in quanto:
- il contratto di agenzia è stato risolto in forza del recesso comunicato dall'agente in data 30.6.2022 e non in data 31.8.2022;
- irripetibilità delle provvigioni integrative, stante anche la nullità delle pattuizioni contrattuali sul punto;
- inesistenza di qualsivoglia condotta appropriativa della merce asseritamente ritirata dal cliente
[...]
CP_2
- non riconducibilità al ricorrente degli affari riferiti ai clienti Auto in snc, Mappa Trasporti srl e Nuova MS
Autofficine snc e comunque difetto di prova degli insoluti e della irrecuperabilità di crediti maturati nei confronti di tali clienti.
1 2. Parte ricorrente ha altresì formulato domanda riconvenzionale per il pagamento del credito maturato in suo favore a titolo di provvigioni e rimborsi spese per i mesi di luglio e agosto 2022 (€5250,00 o, in subordine, € 2995,50) , Firr 2022 (€ 412,86) ed addebiti illegittimi (€ 626,13).
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
4. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente, quanto al dedotto vizio di nullità del provvedimento monitorio per violazione dell'art 112 cpc perché munito di provvisoria esecutività in assenza di domanda da parte del creditore, si fa rinvio a quanto già argomentato nell'ordinanza resa in data 2.10.2024.
6. Giova altresì fin d'ora chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato da una piena cognizione che consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, e ciò in quanto il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa. (cfr. Cass. n. 32959/2024).
7. Ebbene, in via monitoria ha agito, in primo luogo, per il pagamento dell'indennità di mancato CP_1 preavviso, quantificata in € 4630,98.
8. In merito deve ritenersi pacifico tra le parti e comunque documentato in atti che, dopo un primo recesso con preavviso (e quindi non per giusta causa e senza alcun riferimento alle carenze organizzative dedotte in ricorso) del 30.6.2022 e la successiva revoca, del tutto immotivata e incondizionata, in data 9.8.2022
(in pendenza del periodo di preavviso), il ricorrente ha manifestato una seconda volta la volontà di recedere dal contratto di agenzia in data 31.8.2022 senza addurre specifiche motivazioni salva la nullità della revoca delle dimissioni perché frutto di coercizione da parte della preponente.
9. Sul punto il ricorrente deduce in particolare che, a seguito delle dimissioni, sarebbe stato contattato insistentemente dalla preponente e si sarebbe quindi convinto a revocare le dimissioni in ragione delle trattative intercorse con la medesima circa il sensibile miglioramento delle condizioni economiche del contratto di agenzia, trattative rispetto alle quali la società si sarebbe tirata indietro dopo la comunicazione da parte del medesimo della revoca.
10. Tale prospettazione troverebbe riscontro nelle proposte formalizzate dalla società ed allegate al ricorso quali docc. 10 e 11.
11. Trattasi tuttavia di documenti che - come eccepito da parte resistente che li ha specificamente contestati e disconosciuti – contengono visibili e significative (in punto di anno di riferimento) correzioni e
2 cancellazioni a mano e, soprattutto, sono sottoscritti solo dal ricorrente, di talché ai medesimi non può riconoscersi il valore probatorio circa il perfezionamento delle trattative svolte che parte ricorrente vorrebbe attribuirgli.
12. Né d'altro canto tale prova può emergere dalle circostanze (tardivamente) allegate dall'agente nelle note CP_ autorizzate del 14.2.2025 circa l'incontro asseritamente tenutosi presso la sede di il 3.8.2022, atteso che i patti modificativi del contratto di agenzia necessitano di prova scritta ad probationem ai sensi dell'art. 1742 c.c. e, si ribadisce, la scrittura privata con cui sarebbero state formalizzate le trattative non risulta essere mai stata sottoscritta dalla preponente.
13. Poco verosimile, peraltro, appare il fatto che l'agente abbia revocato le dimissioni già rassegnate in ragione delle modifiche in melius delle condizioni contrattuali senza assicurarsi prima dell'intervenuta sottoscrizione del nuovo accordo economico da parte della preponente.
14. Del tutto generico invece è il contenuto (“Saverio, non mi hai più fatto sapere nulla”) dei messaggi CP_ scambiati tra il ricorrente e il direttore generale di in data 8.8.2022, messaggi dai quali, Parte_2
a prescindere da ogni valutazione sulla loro genuinità, non emerge alcun riferimento alle trattative intercorse e in generale ai motivi che avrebbero indotto l'agente a revocare le dimissioni.
15. Le difficoltà asseritamente riscontrate del nello svolgimento dell'attività di vendita e, secondo Pt_1
l'agente, riconducibili a carenze organizzative della preponente, risultano smentite per tabulas anche dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr in particolare doc. 29 ric.), da cui emerge che fino a tutto il primo semestre 2022 (ovvero fino alle prime dimissioni) l'agente ha raggiunto gli obiettivi prefissati, arrivando in alcuni casi (nei mesi di febbraio e maggio) a superarli significativamente.
16. Tanto chiarito in punto di fatto, sotto un profilo giuridico è evidente che, stante la revoca delle dimissioni in origine rassegnate e il conseguente ripristino del rapporto di agenzia, costituisce nuovo recesso senza giusta causa quello comunicato in data 31.8.2022, di talché è da tale data che decorreva il periodo di preavviso, non potendo per contro essere imputata ad esso l'attività lavorativa prestata dal 30.06.2022 al
31.08.2022.
17. Quanto alla durata del preavviso e la misura delle relativa indennità, dalla lettura del contratto di agenzia
(cfr. doc. 3 res.) e dai plurimi richiami contenuti nel medesimo alle previsioni dell'AEC (cfr. in particolare artt. 5, 6, 17, 19, 20, 24, 29 e 30) emerge la chiara la volontà delle parti di assoggettare il rapporto alla disciplina collettiva, disciplina rispetto alla quale il richiamo al codice civile contenuto nell'art. 30 (“…Per quanto non richiamato ed espressamente pattuito nella presente lettera di incarico si farà riferimento alle norme del Codice Civile e del vigente A.E.C. e successive modificazioni”) ha natura chiaramente sussidiaria, non individuando alcuna gerarchia tra le fonti di rinvio.
3 18. L'art 11 dell'AEC prevede che “…In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario…. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti….Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso”.
19. La società preponente, sulla scorta di tali criteri e delle circostanze del caso concreto (durata del rapporto e carattere plurimandatario del contratto di agenzia) ha quantificato l'indennità di preavviso in misura di €
4630,98 versando in atti dettagliati prospetti di calcolo (assieme alla documentazione fiscale a supporto, cfr. docc. 25-27 res.) che sono stati del tutto genericamente contestati dall'opponente (cfr. pag 13 memoria autorizzata) e che, di conseguenza, devono darsi per corretti e veritieri (cfr. Cass. 5949/2018 ex multis).
20. Per quel che concerne, invece, le provvigioni integrative (cfr. doc. 6 ric.) di cui, in via monitoria, è stata chiesta la restituzione ai sensi della lett E della lettera aggiuntiva (cfr. doc. 16 res), l'opponente lamenta, in sintesi, che, al di là del contenuto del contratto di agenzia e delle scritture integrative, la preponente gli ha sempre assicurato, quale compenso di base per l'attività assegnatagli, l'erogazione di compensi provvigionali (in misura percentuale fissa, nel 2022 pari al 38% da conteggiarsi sull'utile lordo), comprensivi anche delle provvigioni previste dal contratto di agenzia, non conguagliabili (se non in positivo) e non ripetibili;
in ogni caso le clausole in questione sarebbero affette da nullità sia perché non specificamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c, sia perché contrarie agli artt. 1742 e 1748
c.c.; nonché in ragione delle violazione da parte della preponente dei principi di correttezza e buona fede
(atteso che di fatto in pendenza del rapporto la società disattendeva il contenuto delle pattuizioni integrative, imputando indifferentemente le provvigioni erogate senza distinguere quelle maturate a certe condizioni). Sussisterebbe peraltro responsabilità precontrattuale della mandante ex art 1337 c.c. anche in caso di contratto poi concluso e il diritto dell'agente al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in CP_ misura corrispondente ai compensi richiesti in ripetizione da “perché in mancanza delle scorrettezze di cui si è detto, l'agente non si sarebbe determinato ab origine a sottoscrivere il contratto di agenzia e le pattuizioni aggiuntive e nemmeno avrebbe investito il suo tempo-lavoro se non a fronte di una garanzia di introiti certi, idonei a remunerare quanto meno l'attività ordinaria, fermi i premi (o provvigioni aggiuntive) al
4 raggiungimento di ulteriori obiettivi (target fatturati, contenimento insoluti, aumento numero clienti ecc…).
L'agente eccepisce, infine, l'invalidità delle pattuizioni in punto di provvigioni aggiuntive per vizio della volontà (dolo della mandante ed errore essenziale dell'agente) e perché contrarie all'art 1322 c.c.
21. Ebbene la lett E della sopra richiamata lettera aggiuntiva prevede che: “Poiché le pattuizioni tutte contenute nella presente lettera, a titolo di provvigioni sono ulteriori e di maggior favore rispetto alle provvigioni contrattualmente previste, e sono state concordate al fine di consolidare il rapporto di agenzia in essere, nella prospettiva di una sua prosecuzione con reciproca soddisfazione, viene espressamente convenuto che tali provvigioni aggiuntive, anche se già maturate, non saranno riconosciute e/o dovute e, ove già percepite, dovranno essere restituite qualora nell'anno in corso, pervenisse alla società la comunicazione del Suo recesso dal rapporto di agenzia o quest'ultimo dovesse interrompersi per Suo fatto o, comunque, per fatto a Lei imputabile, restando inteso che rientra in tale fattispecie anche l'ipotesi in cui il recesso dovesse pervenire alla società entro l'anno 2022, ma il periodo di preavviso dovesse essere svolto o completato successivamente al 31.12.2022”.
22. Il tenore letterale della clausola, specificatamente sottoscritta dal è inequivoco e oltre a deporre Pt_1 indubbiamente nel senso della ripetibilità nel caso di specie delle provvigioni “aggiuntive” contemplate dal sistema di provvigionale integrativo per l'anno 2022 concordato dalle parti, consente di superare buona parte delle doglianze articolate dall'opponente.
23. In primo luogo irrilevanti, anche perché coerenti con le previsioni contrattuali (art 13 contratto di agenzia, doc. 3 res.) appaiono i tempi di quantificazione delle provvigioni da parte della preponente che comunque dagli atti (cfr. doc. 16 ric. ) risulta avere richiesto la restituzione delle provvigioni aggiuntive con lettera del
6.9.2022 per un importo di € 9734,80.
24. Parimenti coerente con le previsioni della lettera aggiuntiva è la modalità di indicazione delle voci di pagamento nelle fatture emesse dalla società; in particolare il fatto che le provvigioni di cui al punto 2 della lettera aggiuntiva venissero indicate in relazione al mese di riferimento dipende con tutta evidenza dal fatto che tali provvigioni onnicomprensive (ricomprendenti, per espressa pattuizione, la provvigione prevista dal mandato di agenzia, che di conseguenza non necessitava di alcuno scorporo) erano calcolate sul fatturato prodotto nel mese di riferimento. CP_
25. Ancora, irrilevante al fine di dimostrare una diversa e contraria volontà di circa la ripetibilità delle provvigioni aggiuntive, è la circostanza che esse siano state assoggettate a ritenute di legge e che sulle stesse siano stati calcolati i versamenti contributivi e il FIRR, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge in ragione dell'effettiva corresponsione all'agente dei relativi importi;
inoltre ai fini della restituzione dei contributi versati è necessaria la prova della restituzione delle provvigioni da parte dell'agente, restituzione che nel caso di specie non è avvenuta.
5 26. Quanto alla dedotta invalidità o nullità delle pattuizioni della lettera aggiuntiva, si rileva che nel caso di specie non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., atteso che in essa si dà espressamente conto del fatto che la formalizzazione degli accordi è stata preceduta da colloqui e trattative individuali, circostanza che, in uno con il diverso tenore delle pattuizioni degli anni precedenti
(cfr. doc. 4 ric.), vale ad escludere l'adozione da parte della preponente di modelli contrattali per adesione.
27. Tanto chiarito, resta da verificare se la manifestata volontà delle parti di consolidare il rapporto di affiliazione dell'agente e la previsione di una condizione risolutiva del diritto alle c.d. provvigioni aggiuntive in caso di recesso senza giusta causa dell'agente sia compatibile con la disciplina inderogabile di cui all'art 1748 c.c., secondo cui “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi
e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
28. In merito giova in primo luogo rilevare che una corretta interpretazione di tale disposizione normativa non può prescindere dall'esame della disciplina dettata dalla direttiva 86/653/CEE, di cui l quella codicistica costituisce attuazione.
29. Ebbene, ai sensi dell'art 6 della suddetta direttiva espressamente prevede che '”sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva' “tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari'.
30. Pertanto, al di là della manifestata volontà delle parti, deve ritenersi nulla la previsione di un obbligo restitutorio da parte dell'agente di emolumenti dipendenti dal numero e dal valore degli affari conclusi dall'agente, salvo che sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per causa non imputabile al preponente (cfr. Cda Firenze n. 943/2019 e Cda Venezia n. 45/2023).
31. Sotto il primo profilo (natura degli emolumenti sottoposti a condizione risolutiva), il sistema provvigionale integrativo 2022 (cfr. doc. 16 res.), prevedeva a favore dell'agente:
- una provvigione aggiuntiva sull'utile lordo, quale “provvigione aggiuntiva onnicomprensiva del 38%
(trentotto per cento) comprensiva anche delle provvigioni previste dal mandato di agenzia, calcolata sull'utile lordo mensile da Lei prodotto e liquidata su base mensile”;
- una provvigione aggiuntiva per raggiungimento target mensile, liquidata su base mensile nella misura del 1% dell'Utile Lordo Mensile prodotto e “corrisposta solo qualora il fatturato netto mensile da Lei realizzato risulti pari al target di fatturato mensile previsto…” ;
- una provvigione aggiuntiva contenimento crediti scaduti (insoluti) entro il limite massimo, liquidata su base mensile nella misura del 1% dell'Utile Lordo Mensile prodotto e corrisposta “solo qualora, alla fine del mese considerato il valore degli insoluti non superi la cifra prevista…”.
6 32. Ebbene, dalla lettura delle previsioni negoziali - a prescindere dall'utilizzo per tutti gli elementi sopra descritti del termine provvigione – appare evidente che la provvigione aggiuntiva sull'utile lordo rientri a pieno titolo nella nozione comunitaria di provvigione in quanto direttamente collegata all'utile prodotto dall'agente, utile direttamente proporzionale al numero e al valore degli affari conclusi dall'agente.
33. Diversamente le altre due voci provvigionali, pur parametrate all'utile lordo, appaiono solo indirettamente remunerative dell'attività promozionale dell'agente e piuttosto rispondenti alla diversa logica premiale dell'impegno profuso nella stessa attività e nell'adempimento dell'obbligo di accertamento della condizione di solvibilità dei clienti previsto dall' art 11 contratto di agenzia.
34. Rispetto ad esse, quindi, appare legittima l'apposizione della clausola risolutiva espressa, mentre rispetto alle prime la stessa clausola è nulla perché contraria alle previsioni della direttiva comunitaria e alla previsione di cui al comma 6 dell'art.1758 c.c.
35. Le argomentazioni spese dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza n. 106/2025 (richiamata nelle note conclusive da parte resistente) circa la non ravvisabilità di un profilo di nullità per frode alla legge nell'obbligo di restituzione di bonus aggiuntivi corrisposti dalla preponente in quanto non costituenti clausola penale ma condizione risolutiva del credito anticipatamente corrisposto all'agente non paiono rilevanti nel caso di specie, in quanto non si confrontano con la natura provvigionale degli emolumenti ed anzi la escludono.
36. Non può peraltro sottacersi il fatto che nel caso di specie la provvigione aggiuntiva sull'utile lordo è espressamente qualificata come comprensiva delle provvigioni previste nel contratto d'agenzia che quindi vengono di fatto assorbite nel calcolo della stessa. E ciò a ineludibile conferma della loro reale natura provvigionale e del loro carattere essenziale.
37. Tanto chiarito, deve rilevarsi che dal prospetto allegato da parte ricorrente quale doc. 29 con riferimento all'anno 2022 (non specificamente contestato da parte resistente) emerge che il ha apportato un Pt_1 utile lordo pari a:
- € 5164,00 nel mese di gennaio 2022
- € 6029,00 nel mese di febbraio 2022
- € 4848,00 nel mese di marzo 2022
- € 4432,00 nel mese di aprile 2022
- € 7163,00 nel mese di maggio 2022
- € 4990,00 nel mese di giugno 2022
- € 3589,00 nel mese di luglio 2022
- € 1136,00 nel mese di agosto 2022
7 38. Su tale utile lordo egli ha dunque maturato, secondo le previsioni di cui all'accordo aggiuntivo una provvigione aggiuntiva (nella misura del 38% dell'utile lordo mensile) – comprensiva di quella prevista dal contratto di agenzia nella misura del 5% del fatturato – pari a:
- € 1962,00 per il mese di gennaio 2022
- € 2291,02 per il mese di febbraio 2022
- € 1842,24 per il mese di marzo 2022
- € 1684,16 per il mese di aprile 2022
- € 2892,94 per il mese di maggio 2022
- € 1896,20 per il mese di giugno 2022 per un importo complessivo di € 12.568,56
39. Secondo quanto documentato invece da parte resistente (cfr. docc. 26 e 30 res.) risultano corrisposte provvigioni per:
- € 2013,94 per il mese di gennaio 2022
- € 2351,36 per il mese di febbraio 2022
- € 1890,56 per il mese di marzo 2022
- € 1728,45 per il mese di aprile 2022
- € 2793,69 per il mese di maggio 2022
- € 2700,00 per il mese di giugno 2022 per un importo complessivo di € 13.478,00
40. Di conseguenza, sulla base delle argomentazioni sopra svolte circa la non ripetibilità delle sole provvigioni aggiuntive sull'utile lordo, deve concludersi per il diritto della società resistente alla ripetizione di € 909,44
(€ 13.478,00- € 12.568,56).
41. Quanto all'eccepita conseguente nullità dell'intera lettera aggiuntiva è sufficiente rilevare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11188/2024 ex multis), grava sulla parte che ne abbia interesse la prova che le parti (e non solo una di esse) non avrebbero concluso il contratto senza l'inserimento della clausola nulla, prova che nel caso di specie non è stata minimamente fornita.
42. Il credito monitorio comprende altresì l'importo di complessivi € 151,71 (9,13+84,63+57,95) a titolo di provvigioni liquidate e non dovute in ragione dell'insolvibilità dei clienti, come espressamente previsto nell'apposita clausola del contratto di agenzia (art 18: “In caso di insolvenza dei clienti per gli affari conclusi Vostro tramite… le eventuali provvigioni e/o gli anticipi provvigionali già pagati Vi saranno stornati”) che tuttavia è affetta da nullità ai sensi del comma 6 dell'art 1748 c.c. per i motivi sopra esposti.
8 43. Come evidenziato da parte ricorrente all'udienza odierna, il tenore letterale della previsione codicistica – e a monte la ratio e la disciplina della direttiva europea - non consentono di equiparare la mancata esecuzione del contratto al mancato adempimento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente dopo che – come nel caso di specie – al contratto è stata data esecuzione da parte della preponente.
44. Per quel che concerne, infine, l'importo di € 329,52 richiesto in via monitoria quale controvalore della merce ritirata dal cliente , parte resistente ha documentato (cfr. docc. 39 e 40 res.) la CP_2 richiesta del di addebitare a proprio carico il valore dell'articolo reso dal cliente per € 516,00 (oltre Pt_1
Iva 22%), di talché smentite per tabulas risultano le difese svolte sul punto dall'agente e legittima in parte qua la pretesa creditoria della preponente a saldo di quanto (€ 300,00) già addebitato al con fattura Pt_1 del 25.8.2022 (cfr. doc. 26 res.).
45. Tanto chiarito deve concludersi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la sussistenza di un credito di nei confronti di , per titoli di cui al provvedimento monitorio, per la minor somma CP_1 Parte_1 di € 5869,94 (4630,98+909,44+329,52) oltre accessori di legge.
46. Resta dunque da esaminare la domanda riconvenzionale di parte ricorrente che ha agito per il pagamento delle provvigioni e dei rimborsi spese relativi ai mesi di luglio e agosto 2022, per un ammontare pari ad € 5250,00 in via principale o ad € 2995,50 in via subordinata.
47. Sul punto deve rilevarsi che la maggior somma richiesta dal si fonda su una pattuizione che non Pt_1 risulta essere stata sottoscritta da parte resistente e quindi inidonea a dimostrare il perfezionamento di un nuovo accordo provvigionale di maggior favore per il ricorrente.
48. Deve dunque farsi riferimento alla lettera aggiuntiva più volte richiamata e, sulla base del prospetto di cui al doc. 29 ric. – si ribadisce non specificamente contestato dalla preponente –, devono riconoscersi a favore del € 1363,82 per il mese di luglio 2022 ed € 431,68 per il mese di agosto 2022, cui deve Pt_1 essere aggiunta l'ulteriore somma di € 1200,00 a titolo di rimborso spese come previsto dall'art 5 della stessa lettera aggiuntiva, per un importo complessivo di € 2995,50.
49. Quanto, invece, gli addebiti per € 626,31 effettuati dalla preponente, non solo essi risultano dettagliatamente documentati in atti anche sotto il profilo della loro causale (cfr. docc. 41-54 res.), ma appaiono del tutto coerenti con le previsioni di cui all'art 23 (“Non siete autorizzati al ritiro di materiale precedentemente venduto alla clientela. In caso in cui tale richiesta venisse fatta da cliente, Voi sarete tenuti a formulare, con appositi moduli, una proposta di reso alla nostra Società, la quale si riserva di accettarla o meno. Resta inteso che eventuali resi da Voi effettuati e non autorizzati….verranno a Voi addebitati ad un prezzo che verrà stabilito di volta in volta a seconda dello stato d'uso, fatti salvi i danni ulteriori”) e all'art 26 (“Gli articoli da Voi offerti in omaggio ai clienti (sconti in natura) di Vostra esclusiva iniziativa al fine di favorire la conclusione della vendita dovranno essere specificamente indicati
9 nell'ordine. Il prezzo di tali omaggi sarà a Vostro esclusivo carico e Vi sarà conseguentemente addebitato”) del contratto di agenzia.
50. Di conseguenza la domanda riconvenzionale non merita accoglimento con riferimento al pagamento di tali addebiti operati dalla preponente a danno del Pt_1
51. Quanto infine al FIRR, è pacifico che esso non sia stato versato all'Enasarco con riferimento alle provvigioni maturate nel corso dell'anno 2022; tali provvigioni, secondo i criteri e i documenti sopra richiamati (cfr. doc. 29 ric.) ammontano ad € 14364,06 (€ 12.568,56 + 1363,82 + 431,68) e conseguentemente il FIRR, secondo lo stesso metodo di calcolo adottato dalle parti, deve essere liquidato in € 288,31.
52. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, operata la compensazione fra i rispettivi crediti (5869,94-2995,5-288,31) e debiti delle parti (5869,94-2995,5-288,31) deve condannarsi Pt_1
al pagamento a favore di di € 2586,13, oltre accessori di legge.
[...] CP_1
53. La reciproca soccombenza delle parti consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 182/2024 opposto;
- condanna al pagamento a favore di di € 2586,13, oltre accessori di legge;
Parte_1 CP_1
- compensa le spese di lite fra le parti.
Livorno, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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