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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà CP_1
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.10.2024 il ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 19.04.2024 con cui l' chiedeva in CP_1 CP_2 restituzione la somma di € 3.624,75 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da aprile 2022 ad aprile 2023 con la seguente motivazione: mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni a norma dell'art. 3 co. 8 d.l. 4/19.
In particolare, il ricorrente riferiva che la figlia svolgeva Persona_1 attività lavorativa per un breve periodo percependo redditi inferiori ad € 3.000,00, quale limite previsto ai sensi dell'art. 3 co. 8 cit.
Pertanto, agiva in giudizio e chiedeva di dichiararsi non dovuta la somma richiesta dal con provvedimento del 19.04.2024, con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
12.12.2025 e, matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale. Sul punto si richiama quanto previsto dall'art. 3 co. 8 d.l. 4/2019 per cui “in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all' , con le modalità di cui CP_1 al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
Circa la comunicazione della variazione occupazionale la circ. n. 100/2019 CP_1 chiarisce che “i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all' entro trenta giorni CP_1 dall'inizio dell'attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello
“Rdc/Pdc - Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio”.
Ebbene, nel caso di specie trova applicazione la normativa richiamata posto che la figlia del ricorrente, , componente del nucleo familiare del Persona_1 percettore, avviava in corso di erogazione del RdC rapporti di lavoro dipendente
(rapporto di lavoro subordinato con OL RL in data 25.10.2022 e con CI RL in data 16.12.2022 cfr. estratto contributivo).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente è irrilevante, in questo caso, il percepimento di redditi inferiori alla soglia di € 3.000,00 di cui all'art. 3 co.
8 cit. posto che tale limite attiene i rapporti di lavoro stagionale o intermittente, circostanza non integrata nel caso di specie posto che i rapporti di lavoro contratti da hanno natura di rapporto di lavoro subordinato. Persona_1
Pertanto, in questo caso il lavoratore avrebbe dovuto provvedere a comunicare all' con le modalità e nelle tempistiche prescritte, l'avvio dell'attività lavorativa CP_1
e, dunque, la variazione della condizione occupazionale di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del beneficio. Tanto al fine di consentire all' di CP_2 apportare gli adeguamenti necessari e di effettuare le opportune verifiche in ordine alle condizioni legittimanti l'erogazione del beneficio e il relativo importo.
Tuttavia, nel caso di specie, la comunicazione di avvio dell'attività lavorativa intrapresa dal non veniva effettuata ovvero veniva effettuata Persona_1 tardivamente, oltre il termine di 30 giorni (cfr. all. comunicazione tardiva). CP_1
Quanto dedotto e provato dall' sul punto non era specificamente contestato da CP_1 parte ricorrente con la conseguenza che tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa ex art. 115 c.p.c..
Non può condividersi, peraltro, quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla mancanza di sanzioni per l'ipotesi di mancato adempimento all'obbligo di comunicazione all' della variazione occupazionale. CP_1
Difatti, sotto tale profilo deve farsi applicazione dell'art. 7 co. 4 del D.L. 28 gennaio
2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, secondo cui
“fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Parimenti, il successivo co. 6 prevede che “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Pertanto, nel caso in esame, è legittima la decadenza dal beneficio con conseguente recupero di quanto erogato disposto dall' con provvedimento del 19.04.2024, CP_1 stante l'omessa comunicazione della variazione occupazionale relativa alla figlia del ricorrente, , componente del nucleo familiare percettore del Persona_1 beneficio intervenuta nel periodo di erogazione del RdC.
Con riferimento alla dedotta sproporzione del recupero si evidenzia che la contestazione deve ritenersi generica in mancanza di elementi che consentano di se e di quanto l'importo erogato e chiesto in restituzione sia eccedente rispetto al misura dei redditi percepiti.
Quanto motivato conduce al rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio non sono dovute in applicazione dell'art. 152 disp.
Att. C.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Taranto, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà CP_1
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.10.2024 il ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 19.04.2024 con cui l' chiedeva in CP_1 CP_2 restituzione la somma di € 3.624,75 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da aprile 2022 ad aprile 2023 con la seguente motivazione: mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni a norma dell'art. 3 co. 8 d.l. 4/19.
In particolare, il ricorrente riferiva che la figlia svolgeva Persona_1 attività lavorativa per un breve periodo percependo redditi inferiori ad € 3.000,00, quale limite previsto ai sensi dell'art. 3 co. 8 cit.
Pertanto, agiva in giudizio e chiedeva di dichiararsi non dovuta la somma richiesta dal con provvedimento del 19.04.2024, con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
12.12.2025 e, matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale. Sul punto si richiama quanto previsto dall'art. 3 co. 8 d.l. 4/2019 per cui “in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all' , con le modalità di cui CP_1 al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
Circa la comunicazione della variazione occupazionale la circ. n. 100/2019 CP_1 chiarisce che “i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all' entro trenta giorni CP_1 dall'inizio dell'attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello
“Rdc/Pdc - Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio”.
Ebbene, nel caso di specie trova applicazione la normativa richiamata posto che la figlia del ricorrente, , componente del nucleo familiare del Persona_1 percettore, avviava in corso di erogazione del RdC rapporti di lavoro dipendente
(rapporto di lavoro subordinato con OL RL in data 25.10.2022 e con CI RL in data 16.12.2022 cfr. estratto contributivo).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente è irrilevante, in questo caso, il percepimento di redditi inferiori alla soglia di € 3.000,00 di cui all'art. 3 co.
8 cit. posto che tale limite attiene i rapporti di lavoro stagionale o intermittente, circostanza non integrata nel caso di specie posto che i rapporti di lavoro contratti da hanno natura di rapporto di lavoro subordinato. Persona_1
Pertanto, in questo caso il lavoratore avrebbe dovuto provvedere a comunicare all' con le modalità e nelle tempistiche prescritte, l'avvio dell'attività lavorativa CP_1
e, dunque, la variazione della condizione occupazionale di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del beneficio. Tanto al fine di consentire all' di CP_2 apportare gli adeguamenti necessari e di effettuare le opportune verifiche in ordine alle condizioni legittimanti l'erogazione del beneficio e il relativo importo.
Tuttavia, nel caso di specie, la comunicazione di avvio dell'attività lavorativa intrapresa dal non veniva effettuata ovvero veniva effettuata Persona_1 tardivamente, oltre il termine di 30 giorni (cfr. all. comunicazione tardiva). CP_1
Quanto dedotto e provato dall' sul punto non era specificamente contestato da CP_1 parte ricorrente con la conseguenza che tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa ex art. 115 c.p.c..
Non può condividersi, peraltro, quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla mancanza di sanzioni per l'ipotesi di mancato adempimento all'obbligo di comunicazione all' della variazione occupazionale. CP_1
Difatti, sotto tale profilo deve farsi applicazione dell'art. 7 co. 4 del D.L. 28 gennaio
2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, secondo cui
“fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Parimenti, il successivo co. 6 prevede che “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Pertanto, nel caso in esame, è legittima la decadenza dal beneficio con conseguente recupero di quanto erogato disposto dall' con provvedimento del 19.04.2024, CP_1 stante l'omessa comunicazione della variazione occupazionale relativa alla figlia del ricorrente, , componente del nucleo familiare percettore del Persona_1 beneficio intervenuta nel periodo di erogazione del RdC.
Con riferimento alla dedotta sproporzione del recupero si evidenzia che la contestazione deve ritenersi generica in mancanza di elementi che consentano di se e di quanto l'importo erogato e chiesto in restituzione sia eccedente rispetto al misura dei redditi percepiti.
Quanto motivato conduce al rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio non sono dovute in applicazione dell'art. 152 disp.
Att. C.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Taranto, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli