CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 5.5.2023, questa
Corte così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 31.1.2025 e del termine fino al
10.12.2024 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
Nelle note depositate in data 13.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante concludeva riportandosi al proprio atto di appello, con il quale aveva chiesto:” Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento del presente appello e per le motivazioni espresse in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata e, pertanto, così provvedere.
- Dichiarare improcedibile la domanda monitoria proposta da
[...]
e revocare il decreto ingiuntivo n. 998/2019 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Avellino in data 7-23.7.2019 per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria nel giudizio di opposizione.
Con vittoria di spese e competenze”; nelle note depositate in data 31.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellata, così concludeva: “1) In Controparte_1
via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex adverso ai sensi dell'art. 342, n. 1, del
c.p.c. e/o dell'art. 348-bis del c.p.c., e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n. 1621/2022 del 26.10.2022 (R.G. n. 4592/2019), emessa dall'On.le Tribunale di Avellino, Sezione Seconda, in persona della dott.ssa Maila Casale – a definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 998/2019 del 23.07.2019
(R.G. n. 2414/2019), emesso dall'On.le Tribunale di Avellino, in persona del dott. Sossio Pellecchia, – con ogni statuizione conseguente ed accessoria.
2) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex adverso, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda formulata da controparte in seno all'avversato atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1621/2022 del 26.10.2022 (R.G. n.
4592/2019), emessa dall'On.le Tribunale di Avellino, Sezione Seconda, in persona della dott.ssa Maila Casale – a definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 998/2019 del 23.07.2019
(R.G. n. 2414/2019), emesso dall'On.le Tribunale di Avellino, in persona del dott. Sossio Pellecchia– con ogni statuizione conseguente ed accessoria.
3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'appellante in favore dell'appellata, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione e del presente giudizio d'appello, ex D.M. Giustizia n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per
pag. 2/17 legge”.
La Corte, esaminate le sopra riportate note, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1621/2022, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 26.10.2022, non notificata, pendente
TRA
pag. 3/17 (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Luigi Natale (C.F. C.F._2
, giusta procura in atti;
[...]
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
, società con unico socio, soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di (C.F./P.I./R.I. CP_2
, rappresentata e difesa, dall'avv. Vittorio Camilleri (C.F. P.IVA_1
, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
APPELLATA
Oggetto: somministrazione energia elettrica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 25.9.2019, si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo n. 998/2019, emesso dal Tribunale di
Avellino il 7-23.7.2019, con cui le veniva intimato il pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_1
di euro 24.555,58, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, oltre gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dal 29.5.2019 e le spese del procedimento monitorio.
pag. 4/17 L'opponente, a fondamento della spiegata opposizione, eccepiva la carenza delle condizioni di certezza, esigibilità e liquidità del credito legalmente previste, nonché la mancanza di elementi idonei a far presumere l'adempimento della controprestazione da parte della
Controparte_1
In particolare, evidenziava che insieme con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato soltanto un estratto autentico notarile del libro giornale e un estratto conto, facenti riferimento a una fattura dell'11.12.2017, di importo pari ad euro 24.555,58, non depositata, così come non risultavano prodotti neanche i verbali di rilevazione delle letture relative al contatore.
Veniva, altresì, dedotto che il consumo addebitato era esorbitante rispetto ai consumi medi di un'utenza che usufruiva del servizio per uso domestico.
L'opponente, dunque, chiedeva al Tribunale di Avellino di “Dichiarare la nullità, l'inefficacia e la improduttività di ogni e qualsiasi effetto del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocarlo o annullarlo, con rigetto della domanda proposta perché il diritto di credito vantato nel procedimento monitorio non sussiste. - In via di mero subordine, revocato in ogni caso il decreto ingiuntivo, ridurre l'importo preteso in via monitoria nei limiti di quanto eventualmente dovuto, in misura da accertare e determinare in corso di causa sulla base delle risultanze istruttorie da acquisire. Vinte le spese”.
pag. 5/17 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità
[...]
dell'opposizione per il mancato espletamento della procedura di conciliazione obbligatoria.
Nel merito, deduceva che: la pretesa creditoria traeva origine da due distinti accertamenti consistenti in sopralluoghi effettuati dai tecnici di
Enel Distribuzione S.p.A. (oggi E-Distribuzione S.p.A.), incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo di fatto utilizzato da
[...]
all'esito dei predetti sopralluoghi venivano riscontrate Parte_1
delle irregolarità relativamente alla misura dei prelievi di energia elettrica e il Distributore provvedeva a trasmettere, a Controparte_1
e per conoscenza alla sig.ra ,
[...] Parte_1
apposite comunicazioni con le quali veniva precisato che, in sede di verifica, era stata riscontrata una riattivazione abusiva della fornitura cessata per morosità, sottolineando che la ricostruzione delle misure, relative ai periodi interessati, era stata effettuata in base al criterio oggettivo delle misure regolarmente registrate dal contatore elettronico e che la comunicazione era stata indirizzata all'opposta; sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal competente Distributore veniva emessa la relativa fattura poi azionata in sede monitoria.
La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta l'opposizione proponibile, il Tribunale così decideva: “- rigetta l'opposizione; - visti gli artt. 653 e 654 c.p.c. dichiara definitivamente esecutivo il Decreto
pag. 6/17 Ingiuntivo n. 998/2019 reso dal Tribunale di Avellino il 7-23/07/2019; - condanna la parte opponente alla refusione, Parte_1
in favore della parte opposta , delle spese Controparte_1
di lite, che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre oneri accessori come per legge oltre 15% per spese generali, con attribuzione ove richiesto.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, interponeva appello, mediante Parte_1
citazione tempestivamente notificata in data 16.01.2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata improcedibile la domanda monitoria proposta da e che venisse disposta la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria nel giudizio di opposizione.
Costituendosi con comparsa depositata il 23.4.2024, Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne eccepiva
[...]
l'inammissibilità e ne contestava, nel merito, la relativa fondatezza.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 15/05/2024 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio,
pag. 7/17 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 31.1.2025 e del termine fino al 10.12.2024 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
Quindi, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalla medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, senza pronunciarsi sull'eccezione, sollevata dall'opposta, di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura conciliativa, riteneva l'opposizione infondata, osservando che “Nulla ha invece allegato l'opponente sul piano sostanziale, ad esempio mediante un raffronto con i dati di consumo registrati nel periodo precedente o successivo che spettava all' opponente dimostrare e in assenza di specifica e congrua contestazione da parte di quest'ultimo, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte del misuratore funzionante, si può legittimamente affermare che l'opponente non abbia assunto all'onere probatorio sullo stesso incombente”.
Al riguardo, il Tribunale considerava, invece, assolto l'onere della prova posto in capo alla società opposta, evidenziando che la stessa aveva prodotto la documentazione, formata dal Distributore, contenenti i dati relativi ai costi fatturati sulla scorta dei KW erogati dal punto di fornitura. Difatti, il Tribunale osservava che “in materia di contratti di somministrazione è principio consolidato in giurisprudenza
pag. 8/17 (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016), quello per cui, in caso di consumi registrati mediante un contatore, quest'ultimo, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e gode, quindi, di una presunzione (iuris tantum e superabile con prova contraria) di correttezza (Cass., Sez. III, 21/05/2019, n. 13605; conforme,
Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 297 del 9/01/2020)”.
Pertanto, il Giudice riteneva che l'opponente avrebbe dovuto provare eventuali specifiche circostanze idonee a contrastare la valenza probatoria delle fatture attraverso allegazioni fattuali, le quali risultavano, al contrario, generiche e prive di motivazione.
Secondo il Tribunale, nella fattispecie di causa, l'opponente “ha omesso assolutamente di prendere posizione in ordine al documento prodotto dall'opposta e cioè il prospetto delle letture rilevate dalla società di
Distribuzione e che tale produzione significativa dei consumi reali effettuati é rimasta del tutto incontestata.”.
Quindi, il Giudice, ritenendo legittimo il ricalcolo eseguito dal somministrante sulla scorta dei rilievi effettuati dal distributore, stabiliva che “Il decreto ingiuntivo deve essere .. integralmente confermato, con conseguente acquisizione della definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.”, e perveniva ad una statuizione di rigetto dell'opposizione.
§ 4.
pag. 9/17 Con un unico motivo di appello, senza Parte_1
formulare alcuna censura relativamente al merito della causa, impugnava la sentenza, rilevando che, come eccepito in primo grado da
, l'esperimento del procedimento di Controparte_1
conciliazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale, secondo quanto previsto dal Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione”
(TICO) approvato dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico con deliberazione 209/2016/E/COM del 5.5.2016.
Deduceva che, in base a tale delibera, “.. “Per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma
24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo” (art. 3.1) ..”.
Il primo Giudice aveva, quindi, “.. errato a non disporre la conciliazione obbligatoria, oggetto di discussione tra le parti” e, comunque, lo stesso,
“ a seguito dell'omesso svolgimento del procedimento di conciliazione obbligatoria, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
pag. 10/17 Del resto, in primo grado, era stata la società opposta ad eccepire, nella comparsa di costituzione, l'improcedibilità della proposta opposizione, atteso il mancato esperimento della procedura di conciliazione, obbligatoria anche in materia di somministrazione di energia.
Sosteneva, poi, che, essa opponente, nella memoria istruttoria dell'8.2.2021, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite
18.9.2020, n. 19596, aveva sostenuto che “.. “Nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta e .. che il decreto ingiuntivo deve essere revocato per mancato esperimento da parte della società opposta del procedimento obbligatorio di mediazione, su di essa gravante”. Deduceva, altresì, di avere ribadito tale eccezione nella comparsa conclusionale.
§ 5.
L'appello è manifestamente inammissibile e, comunque, infondato.
Ed invero si deve evidenziare che, come emerge da quanto dinanzi riportato in ordine al contenuto delle difese svolte dalle parti, nel giudizio di primo grado l'odierna appellante non aveva tempestivamente formulato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria.
Infatti, siffatta eccezione era stata proposta, nella comparsa di costituzione, dalla , ma al fine di fare accertare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Viceversa, l'opponente aveva,
pag. 11/17 tardivamente, formulato l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, proposta dalla controparte, solo con la memoria destinata all'articolazione delle istanze istruttorie, depositata in data 8.2.2021.
Discende da quanto osservato che l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, siccome non formulata tempestivamente in primo grado dall'originaria opponente, non possa essere sollevata in appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
§ 6.
In ogni caso, giova rilevare che l'assunto dell'originaria opponente, odierna appellante, secondo cui l'onere di esperire la conciliazione incombe sulla società somministrante, nel caso di specie, l'energia elettrica, non sia fondato.
Ed invero, la S.C., pronunciatasi in relazione ad una fattispecie analoga, ha, anzitutto, escluso l'applicabilità, al caso in esame, della decisione delle Sezioni unite n. 19596 del 2020 che si riferisce alla mediazione obbligatoria, della quale sarebbe onerata la parte opposta. Infatti, la pronuncia delle Sezioni Unite si riferisce all'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, mentre il caso in esame riguarda una fornitura di energia elettrica e trova applicazione il Testo integrato di conciliazione adottato dall'ARERA, che all'articolo 6.1 espressamente onera il cliente finale della procedura in parola e quindi esclude che possa essere attivata dal gestore e cioè dall'opposto. Le norme del
Testo integrato conciliazione, e in particolare l'articolo 2.1 (prevedente l'obbligo del tentativo di conciliazione per i clienti finali) e l'articolo 2,
pag. 12/17 comma 24 del Codice del consumo del 1995 (procedure di conciliazione fra autentici ed esercenti il servizio) militano nel senso della obbligatorietà del tentativo. Alla luce della disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie suindicate, così come prevista dal TICO (Testo Integrato
Conciliazione), l'attivazione delle medesime grava sul cliente o utente finale (da intendersi, nella specie, quale soggetto che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi regolati da ARERA).
Quindi, secondo la Cassazione, la controversia attinente a fornitura di energia elettrica “.. sebbene introdotta con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria
(specifica e diversa ipotesi in ordine alla quale è stato affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19596/20 il principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sull'opposto). La disciplina, invece, presenta notevoli analogie con quella in tema di telecomunicazioni (poiché attinenti entrambe alla regolazione di servizi di pubblica utilità, di interesse economico generale) con la conseguenza che l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione è a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito
a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio;
giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo. L'opponente assume in detto giudizio la veste processuale di attore gravando sullo stesso la decisione di provvedere o
pag. 13/17 meno all'instaurazione di un procedimento che sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda. Inoltre, la circostanza che il decreto ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione evidenzia che la parte che ha interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo il predetto tentativo. Depone in tal senso sia l'articolo 7 della delibera n. 209/2016 che, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse da quest'ultimo. L'articolo 8 della medesima delibera, inoltre, prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso. Va pertanto affermato il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato
Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o
l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 1498 del 21 gennaio 2025).
pag. 14/17 Da quanto premesso discende che l'originaria opponente, non avendo esperito la conciliazione obbligatoria della quale era onerata in qualità di utente del servizio di fornitura di energia elettrica, non possa invocare tale sua omissione per eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale di controparte, perché, al limite, tale carenza avrebbe determinato una statuizione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente definitività del decreto ingiuntivo, già dichiarata dal primo Giudice sia pure per una ragione di merito.
§ 7.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte, statuizione, questa, non preclusa dalla documentata ammissione, anche per il grado di appello, dell'odierna appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi, da ritenersi adeguati al ridotto numero delle questioni controverse ed all'attività difensiva in concreto espletata.
pag. 15/17 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Infatti “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto
l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8982 del
04/04/2024).
Deve, infine, rilevarsi che, con separato decreto, si provvede in merito all'istanza di liquidazione del compenso professionale avanzata dal difensore della parte appellante, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
pag. 16/17 b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
appello, che si liquidano in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 17/17
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 5.5.2023, questa
Corte così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 31.1.2025 e del termine fino al
10.12.2024 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
Nelle note depositate in data 13.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante concludeva riportandosi al proprio atto di appello, con il quale aveva chiesto:” Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento del presente appello e per le motivazioni espresse in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata e, pertanto, così provvedere.
- Dichiarare improcedibile la domanda monitoria proposta da
[...]
e revocare il decreto ingiuntivo n. 998/2019 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Avellino in data 7-23.7.2019 per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria nel giudizio di opposizione.
Con vittoria di spese e competenze”; nelle note depositate in data 31.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellata, così concludeva: “1) In Controparte_1
via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex adverso ai sensi dell'art. 342, n. 1, del
c.p.c. e/o dell'art. 348-bis del c.p.c., e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n. 1621/2022 del 26.10.2022 (R.G. n. 4592/2019), emessa dall'On.le Tribunale di Avellino, Sezione Seconda, in persona della dott.ssa Maila Casale – a definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 998/2019 del 23.07.2019
(R.G. n. 2414/2019), emesso dall'On.le Tribunale di Avellino, in persona del dott. Sossio Pellecchia, – con ogni statuizione conseguente ed accessoria.
2) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex adverso, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda formulata da controparte in seno all'avversato atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1621/2022 del 26.10.2022 (R.G. n.
4592/2019), emessa dall'On.le Tribunale di Avellino, Sezione Seconda, in persona della dott.ssa Maila Casale – a definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 998/2019 del 23.07.2019
(R.G. n. 2414/2019), emesso dall'On.le Tribunale di Avellino, in persona del dott. Sossio Pellecchia– con ogni statuizione conseguente ed accessoria.
3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'appellante in favore dell'appellata, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione e del presente giudizio d'appello, ex D.M. Giustizia n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per
pag. 2/17 legge”.
La Corte, esaminate le sopra riportate note, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1621/2022, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 26.10.2022, non notificata, pendente
TRA
pag. 3/17 (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Luigi Natale (C.F. C.F._2
, giusta procura in atti;
[...]
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
, società con unico socio, soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di (C.F./P.I./R.I. CP_2
, rappresentata e difesa, dall'avv. Vittorio Camilleri (C.F. P.IVA_1
, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
APPELLATA
Oggetto: somministrazione energia elettrica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 25.9.2019, si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo n. 998/2019, emesso dal Tribunale di
Avellino il 7-23.7.2019, con cui le veniva intimato il pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_1
di euro 24.555,58, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, oltre gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dal 29.5.2019 e le spese del procedimento monitorio.
pag. 4/17 L'opponente, a fondamento della spiegata opposizione, eccepiva la carenza delle condizioni di certezza, esigibilità e liquidità del credito legalmente previste, nonché la mancanza di elementi idonei a far presumere l'adempimento della controprestazione da parte della
Controparte_1
In particolare, evidenziava che insieme con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato soltanto un estratto autentico notarile del libro giornale e un estratto conto, facenti riferimento a una fattura dell'11.12.2017, di importo pari ad euro 24.555,58, non depositata, così come non risultavano prodotti neanche i verbali di rilevazione delle letture relative al contatore.
Veniva, altresì, dedotto che il consumo addebitato era esorbitante rispetto ai consumi medi di un'utenza che usufruiva del servizio per uso domestico.
L'opponente, dunque, chiedeva al Tribunale di Avellino di “Dichiarare la nullità, l'inefficacia e la improduttività di ogni e qualsiasi effetto del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocarlo o annullarlo, con rigetto della domanda proposta perché il diritto di credito vantato nel procedimento monitorio non sussiste. - In via di mero subordine, revocato in ogni caso il decreto ingiuntivo, ridurre l'importo preteso in via monitoria nei limiti di quanto eventualmente dovuto, in misura da accertare e determinare in corso di causa sulla base delle risultanze istruttorie da acquisire. Vinte le spese”.
pag. 5/17 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità
[...]
dell'opposizione per il mancato espletamento della procedura di conciliazione obbligatoria.
Nel merito, deduceva che: la pretesa creditoria traeva origine da due distinti accertamenti consistenti in sopralluoghi effettuati dai tecnici di
Enel Distribuzione S.p.A. (oggi E-Distribuzione S.p.A.), incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo di fatto utilizzato da
[...]
all'esito dei predetti sopralluoghi venivano riscontrate Parte_1
delle irregolarità relativamente alla misura dei prelievi di energia elettrica e il Distributore provvedeva a trasmettere, a Controparte_1
e per conoscenza alla sig.ra ,
[...] Parte_1
apposite comunicazioni con le quali veniva precisato che, in sede di verifica, era stata riscontrata una riattivazione abusiva della fornitura cessata per morosità, sottolineando che la ricostruzione delle misure, relative ai periodi interessati, era stata effettuata in base al criterio oggettivo delle misure regolarmente registrate dal contatore elettronico e che la comunicazione era stata indirizzata all'opposta; sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal competente Distributore veniva emessa la relativa fattura poi azionata in sede monitoria.
La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta l'opposizione proponibile, il Tribunale così decideva: “- rigetta l'opposizione; - visti gli artt. 653 e 654 c.p.c. dichiara definitivamente esecutivo il Decreto
pag. 6/17 Ingiuntivo n. 998/2019 reso dal Tribunale di Avellino il 7-23/07/2019; - condanna la parte opponente alla refusione, Parte_1
in favore della parte opposta , delle spese Controparte_1
di lite, che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre oneri accessori come per legge oltre 15% per spese generali, con attribuzione ove richiesto.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, interponeva appello, mediante Parte_1
citazione tempestivamente notificata in data 16.01.2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata improcedibile la domanda monitoria proposta da e che venisse disposta la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria nel giudizio di opposizione.
Costituendosi con comparsa depositata il 23.4.2024, Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne eccepiva
[...]
l'inammissibilità e ne contestava, nel merito, la relativa fondatezza.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 15/05/2024 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio,
pag. 7/17 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 31.1.2025 e del termine fino al 10.12.2024 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
Quindi, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalla medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, senza pronunciarsi sull'eccezione, sollevata dall'opposta, di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura conciliativa, riteneva l'opposizione infondata, osservando che “Nulla ha invece allegato l'opponente sul piano sostanziale, ad esempio mediante un raffronto con i dati di consumo registrati nel periodo precedente o successivo che spettava all' opponente dimostrare e in assenza di specifica e congrua contestazione da parte di quest'ultimo, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte del misuratore funzionante, si può legittimamente affermare che l'opponente non abbia assunto all'onere probatorio sullo stesso incombente”.
Al riguardo, il Tribunale considerava, invece, assolto l'onere della prova posto in capo alla società opposta, evidenziando che la stessa aveva prodotto la documentazione, formata dal Distributore, contenenti i dati relativi ai costi fatturati sulla scorta dei KW erogati dal punto di fornitura. Difatti, il Tribunale osservava che “in materia di contratti di somministrazione è principio consolidato in giurisprudenza
pag. 8/17 (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016), quello per cui, in caso di consumi registrati mediante un contatore, quest'ultimo, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e gode, quindi, di una presunzione (iuris tantum e superabile con prova contraria) di correttezza (Cass., Sez. III, 21/05/2019, n. 13605; conforme,
Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 297 del 9/01/2020)”.
Pertanto, il Giudice riteneva che l'opponente avrebbe dovuto provare eventuali specifiche circostanze idonee a contrastare la valenza probatoria delle fatture attraverso allegazioni fattuali, le quali risultavano, al contrario, generiche e prive di motivazione.
Secondo il Tribunale, nella fattispecie di causa, l'opponente “ha omesso assolutamente di prendere posizione in ordine al documento prodotto dall'opposta e cioè il prospetto delle letture rilevate dalla società di
Distribuzione e che tale produzione significativa dei consumi reali effettuati é rimasta del tutto incontestata.”.
Quindi, il Giudice, ritenendo legittimo il ricalcolo eseguito dal somministrante sulla scorta dei rilievi effettuati dal distributore, stabiliva che “Il decreto ingiuntivo deve essere .. integralmente confermato, con conseguente acquisizione della definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.”, e perveniva ad una statuizione di rigetto dell'opposizione.
§ 4.
pag. 9/17 Con un unico motivo di appello, senza Parte_1
formulare alcuna censura relativamente al merito della causa, impugnava la sentenza, rilevando che, come eccepito in primo grado da
, l'esperimento del procedimento di Controparte_1
conciliazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale, secondo quanto previsto dal Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione”
(TICO) approvato dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico con deliberazione 209/2016/E/COM del 5.5.2016.
Deduceva che, in base a tale delibera, “.. “Per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma
24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo” (art. 3.1) ..”.
Il primo Giudice aveva, quindi, “.. errato a non disporre la conciliazione obbligatoria, oggetto di discussione tra le parti” e, comunque, lo stesso,
“ a seguito dell'omesso svolgimento del procedimento di conciliazione obbligatoria, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
pag. 10/17 Del resto, in primo grado, era stata la società opposta ad eccepire, nella comparsa di costituzione, l'improcedibilità della proposta opposizione, atteso il mancato esperimento della procedura di conciliazione, obbligatoria anche in materia di somministrazione di energia.
Sosteneva, poi, che, essa opponente, nella memoria istruttoria dell'8.2.2021, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite
18.9.2020, n. 19596, aveva sostenuto che “.. “Nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta e .. che il decreto ingiuntivo deve essere revocato per mancato esperimento da parte della società opposta del procedimento obbligatorio di mediazione, su di essa gravante”. Deduceva, altresì, di avere ribadito tale eccezione nella comparsa conclusionale.
§ 5.
L'appello è manifestamente inammissibile e, comunque, infondato.
Ed invero si deve evidenziare che, come emerge da quanto dinanzi riportato in ordine al contenuto delle difese svolte dalle parti, nel giudizio di primo grado l'odierna appellante non aveva tempestivamente formulato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria.
Infatti, siffatta eccezione era stata proposta, nella comparsa di costituzione, dalla , ma al fine di fare accertare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Viceversa, l'opponente aveva,
pag. 11/17 tardivamente, formulato l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, proposta dalla controparte, solo con la memoria destinata all'articolazione delle istanze istruttorie, depositata in data 8.2.2021.
Discende da quanto osservato che l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, siccome non formulata tempestivamente in primo grado dall'originaria opponente, non possa essere sollevata in appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
§ 6.
In ogni caso, giova rilevare che l'assunto dell'originaria opponente, odierna appellante, secondo cui l'onere di esperire la conciliazione incombe sulla società somministrante, nel caso di specie, l'energia elettrica, non sia fondato.
Ed invero, la S.C., pronunciatasi in relazione ad una fattispecie analoga, ha, anzitutto, escluso l'applicabilità, al caso in esame, della decisione delle Sezioni unite n. 19596 del 2020 che si riferisce alla mediazione obbligatoria, della quale sarebbe onerata la parte opposta. Infatti, la pronuncia delle Sezioni Unite si riferisce all'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, mentre il caso in esame riguarda una fornitura di energia elettrica e trova applicazione il Testo integrato di conciliazione adottato dall'ARERA, che all'articolo 6.1 espressamente onera il cliente finale della procedura in parola e quindi esclude che possa essere attivata dal gestore e cioè dall'opposto. Le norme del
Testo integrato conciliazione, e in particolare l'articolo 2.1 (prevedente l'obbligo del tentativo di conciliazione per i clienti finali) e l'articolo 2,
pag. 12/17 comma 24 del Codice del consumo del 1995 (procedure di conciliazione fra autentici ed esercenti il servizio) militano nel senso della obbligatorietà del tentativo. Alla luce della disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie suindicate, così come prevista dal TICO (Testo Integrato
Conciliazione), l'attivazione delle medesime grava sul cliente o utente finale (da intendersi, nella specie, quale soggetto che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi regolati da ARERA).
Quindi, secondo la Cassazione, la controversia attinente a fornitura di energia elettrica “.. sebbene introdotta con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria
(specifica e diversa ipotesi in ordine alla quale è stato affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19596/20 il principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sull'opposto). La disciplina, invece, presenta notevoli analogie con quella in tema di telecomunicazioni (poiché attinenti entrambe alla regolazione di servizi di pubblica utilità, di interesse economico generale) con la conseguenza che l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione è a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito
a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio;
giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo. L'opponente assume in detto giudizio la veste processuale di attore gravando sullo stesso la decisione di provvedere o
pag. 13/17 meno all'instaurazione di un procedimento che sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda. Inoltre, la circostanza che il decreto ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione evidenzia che la parte che ha interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo il predetto tentativo. Depone in tal senso sia l'articolo 7 della delibera n. 209/2016 che, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse da quest'ultimo. L'articolo 8 della medesima delibera, inoltre, prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso. Va pertanto affermato il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato
Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o
l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 1498 del 21 gennaio 2025).
pag. 14/17 Da quanto premesso discende che l'originaria opponente, non avendo esperito la conciliazione obbligatoria della quale era onerata in qualità di utente del servizio di fornitura di energia elettrica, non possa invocare tale sua omissione per eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale di controparte, perché, al limite, tale carenza avrebbe determinato una statuizione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente definitività del decreto ingiuntivo, già dichiarata dal primo Giudice sia pure per una ragione di merito.
§ 7.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte, statuizione, questa, non preclusa dalla documentata ammissione, anche per il grado di appello, dell'odierna appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi, da ritenersi adeguati al ridotto numero delle questioni controverse ed all'attività difensiva in concreto espletata.
pag. 15/17 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Infatti “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto
l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8982 del
04/04/2024).
Deve, infine, rilevarsi che, con separato decreto, si provvede in merito all'istanza di liquidazione del compenso professionale avanzata dal difensore della parte appellante, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
pag. 16/17 b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
appello, che si liquidano in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 17/17