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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1294 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “intimazione di sfratto per morosità”, pendente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1 viale Ombrone n. 3, presso lo studio dell'avv. Mariangela Ciotoli, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE - INTIMANTE
contro
:
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, premettendo d'aver concesso in locazione al sig. Parte_1
l'abitazione sita in Grosseto, via Marche n. 4, con contratto del 2.3.2021, gli ha CP_1 intimato lo sfratto per morosità per l'omesso pagamento dell'importo di € 10.106,17, di cui € 7.800,00 a titolo di canoni scaduti fino al mese di marzo 2024, ed € 2.306,17 per oneri accessori.
pagina 1 di 3 Ordinata la rinnovazione della notifica, all'esito dell'udienza del 7.8.2024 nessuno si costituiva per l'intimato e il Giudice, attesa l'irreperibilità del convenuto e considerata l'inutilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c. ai soli fini della convalida di sfratto, negava la richiesta della stessa, ordinando il mutamento di rito e invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, commi 1-bis e 4 del
D.Lgs. 28/2010.
All'udienza del 21.5.2025, il Giudice dichiarava la contumacia del conduttore e incamerava la decisione.
*****
Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto che la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento, atteso l'inadempimento del convenuto e considerata la morosità denunciata dall'attore e del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova.
Va ricordato che, difatti, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, l'attore ha assolto gli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697
c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato (doc. 1) e allegando l'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagare regolarmente il canone locativo e di rimborsare gli oneri accessori, seppur questi ultimi nei limiti della corrispondenza tra quelli richiesti e documenti (all. 3).
Il convenuto, viceversa, rimanendo contumace, non ha dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni, quindi deve accogliersi la domanda volta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'intimato e la condanna dello stesso al rilascio del bene che, tenuto conto del suo contegno e dell'entità della morosità, va disposta immediatamente ex art. 56 della L. 56/1978.
Il conduttore dev'essere poi condannato a pagare all'attore la somma di € 15.920,00 per i canoni scaduti e non pagati fino al mese di maggio 2025 (compreso), oltre ai canoni da pagina 2 di 3 scadere (€ 580,00) fino al rilascio effettivo, e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Egli va ulteriormente condannato a corrispondere al locatore la somma di € 1.406,93 per gli oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il contratto di locazione del
2.3.2021, relativo all'immobile sito in Grosseto, via Marche n. 4, risolto per inadempimento del conduttore;
2) ordina al convenuto il rilascio immediato dell'immobile ai sensi dell'art. 56 della L.
392/1978;
3) condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di € 15.920,00 per i canoni scaduti e non pagati fino al mese di maggio 2025 (compreso), oltre ai canoni da scadere
(€ 580,00) fino al rilascio effettivo, e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4) condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di € 1.406,93 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
5) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 146,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 21.5.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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