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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2099/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Cattolica (RN), Via Giuseppe Di Vittorio n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Delzanno (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Saludecio (RN), Via dei C.F._2
Pini n. 105/B, PEC: Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'udienza del 13.02.2025, qui intendersi integralmente richiamato e trascritto
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La sig.ra priva di discendenti legittimi o legittimati, ha chiesto di adottare la Parte_1 maggiorenne sig.ra con la quale ha instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, Persona_1 avendo sposato suo padre, , a Gradara (PU) il 10.02.1975, quanto lei aveva solo quattro Persona_2 anni, e ha manifestato l'intenzione di consolidare tale vincolo anche sul piano giuridico.
Comparsi all'udienza Presidenziale del 13.02.2025, tanto l'adottante quanto l'adottanda hanno manifestato consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco. La ricorrente ha ribadito di essersi occupata della ragazza, insieme al padre, sin da giovane e ha manifestato la sua volontà di inserirla nella propria famiglia.
L'adottanda, coniugata e con una figlia appena maggiorenne, ha manifestato il consenso all'adozione da parte della ricorrente, che ha confermato di aver sempre considerato come una madre, dichiarandosi consapevole dei doveri di figlia e pronta ad assumerli. Ha aggiunto, inoltre, che la madre biologica era deceduta nel 1971, quando lei aveva solo cinque mesi, e ha precisato di voler conservare il solo cognome paterno o, in subordine, di aggiungere, posponendolo, al proprio cognome originario quello dell'adottante. Il padre ed il coniuge dell'adottanda hanno manifestato l'assenso all'adozione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 11.02.2025, non ha poi presentato le proprie conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000)
Le informazioni acquisite tramite la Questura di Rimini non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 313 c. c.
PRONUNZIA
l'adozione di nata in [...] il [...], da parte di nata a [...] Persona_1 Parte_1
(NA) il 10.09.1941 e residente in [...], con tutti gli effetti di legge.
DISPONE che l'adottata acquisti il cognome dell'adottante, aggiungendolo e posponendolo al proprio (
[...]
). Persona_3
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6 Marzo 2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2099/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Cattolica (RN), Via Giuseppe Di Vittorio n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Delzanno (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Saludecio (RN), Via dei C.F._2
Pini n. 105/B, PEC: Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'udienza del 13.02.2025, qui intendersi integralmente richiamato e trascritto
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La sig.ra priva di discendenti legittimi o legittimati, ha chiesto di adottare la Parte_1 maggiorenne sig.ra con la quale ha instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, Persona_1 avendo sposato suo padre, , a Gradara (PU) il 10.02.1975, quanto lei aveva solo quattro Persona_2 anni, e ha manifestato l'intenzione di consolidare tale vincolo anche sul piano giuridico.
Comparsi all'udienza Presidenziale del 13.02.2025, tanto l'adottante quanto l'adottanda hanno manifestato consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco. La ricorrente ha ribadito di essersi occupata della ragazza, insieme al padre, sin da giovane e ha manifestato la sua volontà di inserirla nella propria famiglia.
L'adottanda, coniugata e con una figlia appena maggiorenne, ha manifestato il consenso all'adozione da parte della ricorrente, che ha confermato di aver sempre considerato come una madre, dichiarandosi consapevole dei doveri di figlia e pronta ad assumerli. Ha aggiunto, inoltre, che la madre biologica era deceduta nel 1971, quando lei aveva solo cinque mesi, e ha precisato di voler conservare il solo cognome paterno o, in subordine, di aggiungere, posponendolo, al proprio cognome originario quello dell'adottante. Il padre ed il coniuge dell'adottanda hanno manifestato l'assenso all'adozione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 11.02.2025, non ha poi presentato le proprie conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000)
Le informazioni acquisite tramite la Questura di Rimini non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 313 c. c.
PRONUNZIA
l'adozione di nata in [...] il [...], da parte di nata a [...] Persona_1 Parte_1
(NA) il 10.09.1941 e residente in [...], con tutti gli effetti di legge.
DISPONE che l'adottata acquisti il cognome dell'adottante, aggiungendolo e posponendolo al proprio (
[...]
). Persona_3
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6 Marzo 2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi