Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 658 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 24.03.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nata il [...] a Bagno a [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Locri (RC), alla via Tevere n. 83, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Scarfò, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio di quest'ultimo sito in Locri (RC), alla via presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Scarfò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
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INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 5 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il 21.05.2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
congiuntamente introdotto ricorso ai sensi degli artt. 453 bis.49 e 453 bis.51 per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18 settembre 2019 a San Casciano in Val di Pesa (FI).
Con ordinanza del 24.03.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 05.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e della produzione della sentenza di omologa della separazione personale delle parti, il Giudice delegato, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Locri, (fissata per il 02.07.2024 e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note di trattazione scritta) a cui è conseguita l'emissione della sentenza del Tribunale di Locri n. 54/2024 pubbl. il 03.07.2024 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono
Pag. 2 a 3 autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione e attesa la dichiarazione congiunta delle parti, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e riproposte nelle dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta del 26.02.2025, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Casciano in Val di Pesa (FI), in data 18 settembre 2019, da , nata il [...] a Parte_1
Bagno a Ripoli (FI), e , nato il [...] a [...], Controparte_1
alle condizioni concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Casciano in Val di Pesa
(FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (n. 42, parte II, serie A anno 2019).
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 26.03.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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