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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 29/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 284/2021 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca DAMIANO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via San Giovanni da Capestrano n. 4;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Emanuela MINUTOLO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Lanciano (CH) alla via Panoramica n. 5,
convenuta
nonché contro
ed , in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ; Persona_1 C.F._2
convenuti contumaci
1 OGGETTO: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, e per ivi Controparte_1 Persona_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità della SI.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente Persona_1 alla C.da Piana S. Maria 56, per il sinistro occorso alla SI.ra
nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le Parte_2 modalità descritte in premessa;
2) Accertare e dichiarare che la SI.ra , in conseguenza del sinistro stradale del Parte_2
25.3.2019, ha riportato lesioni di cui alla documentazione medica in atti e meglio descritte e quantificate nella CTP a firma del Dr.
o che saranno quantificate a mezzo CTU nel corso del Per_2 giudizio;
3) Per l'effetto e per i motivi di cui in premessa, condannare in solido tra loro la SI.ra (CF: Persona_1 [...]
), nata a [...] il [...] ed ivi CodiceFiscale_3 residente alla C.da Piana S. Maria 56 e la
[...]
-P. IVA in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_1 rapp.te, con sede legale in Bologna (40128) alla via Stalingrado n.
45, al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura €
48.500,00= (quarantottomilacinquecento Euro), subìti in conseguenza delle lesioni subìte della SI.ra come Parte_2 quantificati in premessa e secondo equa personalizzazione, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio a mezzo CTU
o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la sussistenza di un nesso di causalità, seppur indiretto, tra le lesioni derivanti alla SI.ra dal sinistro stradale del 25.3.2019, Parte_2
l'allettamento, le complicanze che ne sono derivate e la morte della pz. stessa avvenuta il 6.8.2019; 3) Per l'effetto e per i motivi di cui in premessa, condannare in solido tra loro la SI.ra
[...]
(CF: ), nata a [...] il R_ CodiceFiscale_3
2 12.08.1961 ed ivi residente alla C.da Piana S. Maria 56 e la
[...]
-P. IVA in persona del suo Controparte_4 P.IVA_1 legale rapp.te, con sede legale in Bologna (40128) alla via
Stalingrado n. 45, al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 300.000,00= (trecentomila euro) subìti in conseguenza della perdita parentale, come quantificati in premessa
e secondo equa personalizzazione, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio a mezzo CTU o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
5) Con vittoria di spese e compenso prof.le, oltre rimb.
Forfett. IVA e CAP come per legge»
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato che il giorno
25/3/2019, alle ore 9:30 circa, la propria madre , Parte_2 nell'attraversare a piedi la piazza G. De Riseis del comune di
Scerni, sarebbe stata attinta dall'autovettura Fiat Punto targata
DX990KP condotta da in fase di uscita da un Persona_1 parcheggio con manovra in retromarcia, cadendo al suolo in esito all'urto e riportando una frattura pertrocanterica del femore destro, necessitando di intervento chirurgico di posizionamento di chiodo endomidollare. Dimessa all'esito di detto intervento,
avrebbe necessitato di successivi ricoveri presso diverse Parte_2 strutture ospedaliere, decedendo in data 6/8/2019 a causa di «shock settico complicato da sindrome coronarica acuta evoluto in insufficienza multiorgano ed arretro cardiocircolatorio irreversibile».
L'attrice, quindi, allegando di avere esperito procedura di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - iscritta al n. 182/2020 R.G.A.C. di questo Tribunale - onde accertare la sussistenza di un nesso di causalità “seppur indiretto” tra le lesioni derivanti dal sinistro e il decesso e lamentando la valutazione di insussistenza dello stesso compiuta dal CTU ivi nominato nonché il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 696-bis c.p.c., ha svolto domanda al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale nonché del danno morale subito iure proprio dall'attrice in
3 conseguenza delle lesioni riportate dalla propria madre.
La convenuta costituitasi in giudizio, ha Controparte_4 contestato le circostanze allegate e le domande svolte dall'attrice sia nell'an – eccependo l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno morale riflesso perché non preceduta da conforme richiesta ex artt. 145 e 148 Cod. ass. e l'insussistenza del nesso causale tra sinistro e evento morte, giusta valutazioni espresse dal CTU in seno al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. - sia nel quantum, così concludendo: «in via principale dichiarare
l'improponibilità e\o improcedibilità dell'azione, con particolare riferimento alla richiesta di danno riflesso, iure proprio;
rigettare la domanda ex adverso proposta come formulata ed articolata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
ritenere ogni diritto risarcitorio conseguente all'incidente estinto per intervenuta transazione con l'avente diritto;
con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese e competenze di lite».
Si è altresì costituita in giudizio quale parte Persona_1 originariamente evocata in giudizio nella veste di conducente dell'autoveicolo investitore, per contestare la domanda attorea;
all'udienza del 9/11/2022 il difensore costituito ne ha dichiarato il decesso, sicché è stata pronunciata l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
All'esito della riassunzione del giudizio ad opera dell'attrice nei confronti degli eredi ed Controparte_2 Controparte_3 previa verifica della ritualità della notifica, gli stessi sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
* * *
1. Parte attrice ha proposto due distinte domande, una tesa ad ottenere il risarcimento del danno iure proprio da perdita del
4 rapporto parentale per morte del congiunto (quantificata nella misura di € 300.000,00) e altra, ulteriore, di risarcimento – parimenti iure proprio1 - del danno riflesso asseritamente subito dall'attrice in conseguenza delle lesioni derivanti alla propria madre in esito al sinistro descritto in atti Parte_2
(quantificato in € 48.500,00).
Ciò precisato, le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
2. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
L'esame della domanda in parte qua ne rivela l'infondatezza in dipendenza della mancanza del nesso eziologico tra l'evento morte del congiunto e le lesioni dallo stesso patite all'esito del sinistro occorso in data 25/3/2019 per colpa ascrivibile – in ragione della dinamica evincibile dagli atti - ad conducente Persona_1 dell'autoveicolo Fiat Punto targato DX990KP.
La carenza di nesso di causalità, infatti, è stata esaustivamente ed efficacemente valutata - in sede di procedimento ex art. 696-bis
c.p.c., iscritto al n. 182/2020 R.G.A.C. di questo Tribunale e ritualmente acquisita agli atti del presente procedimento - dal CTU ivi nominato dott. che - con valutazione esente da Persona_3 errori tecnici o logici, approfondita, puntuale, correttamente motivata e quindi del tutto condivisibile (anche nel riscontro alle note critiche dei consulenti di parte, anche laddove irritualmente proposte) ed alla quale si fa espresso ed integrale richiamo per relationem – ha inequivocabilmente escluso la sussistenza di nesso eziologico nella sequenza cronologico/causale sinistro-lesioni- allettamento-morte teorizzata da parte attrice a motivo della pretesa responsabilità della conducente dell'autoveicolo non solo nella causazione delle lesioni ma anche – indirettamente - del decesso.
Invero, il CTU, esaminando la documentazione medico-sanitaria relativa alla persona di ed il percorso terapeutico Parte_2 successivo al sinistro, ha specificamente valutato e ponderato la possibile incidenza – allegata da parte attrice - della c.d.
“sindrome da allettamento” quale causa o concausa del decesso, rilevando come nessuna delle sintomatologie a tale sindrome ricollegabili in linea teorica (perdita di forza muscolare, scarsa motilità articolare, ulcerazioni da decubito, riduzione della capacità respiratoria, sofferenza cardiovascolare) possa essere stata causa dell'infarto del miocardio determinante l'exitus della paziente, da ascriversi, viceversa, al generale e già compromesso stato di salute della paziente 87enne caratterizzato – come da allegate certificazioni cliniche - da diagnosi di “insufficienza respiratoria cronica (ex forte fumatrice) … cardiopatica ischemica con sindrome coronarica acuta trattata in modo conservativo;
disturbo neurocognitivo maggiore (demenza) di grado severo”.
Più nel dettaglio, il CTU ha osservato che tra le complicanze più o meno frequenti riferibili all'ipomobilità – tra cui l'insorgenza di rischio cardiovascolare da intendersi quale indicatore di probabilità di comparsa di una coronapatia - non vi è l'infarto del miocardio, evidenziando, altresì, che i controlli radiologici effettuati sulla persona di durante i ricoveri Parte_2 successivi al sinistro, non hanno documentato fenomeni bronchitici, polmonitici o manifestazioni trombotiche riferibili all'ipomobilità.
Avendo, in via conclusiva, osservato il CTU che «La comparsa della prima crisi stenocardica è avvenuta a distanza di 3 mesi dall'evento in causa e la seconda dopo oltre un mese dalla prima complicata da stato di shock» e valutata la mancanza di evidenze scientifiche che mettano in relazione diretta l'ipomobilità con l'infarto del miocardio, lo stesso non può essere messo in relazione diretta ed immediata con l'allettamento conseguito alle lesioni derivanti alla dal sinistro e, pertanto, al sinistro stesso ed alla Parte_2 correlata responsabilità della convenuta Persona_1
Né valgono ad inficiare le conclusioni del CTU le tardive lagnanze
6 attoree in ordine alla qualifica professionale del CTU medesimo
(prive di rilevanza in considerazione della piena attinenza della specializzazione in Medicina dello Sport con la clinica degli eventi traumatici articolari e/o muscolari e, in ogni caso, della generale competenza riconducibile all'abilitazione alla professione medico- chirurgica), né la mera reiterazione, in questa sede, delle identiche tesi medico-legali già proposte in sede di procedimento ex art. 696- bis c.p.c. e dallo stesso CTU già specificamente valutate.
Va, quindi, opportunamente osservato, sia pure in via del tutto incidentale, l'approccio alquanto ondivago delle argomentazioni di parte attrice in ordine all'operato del CTU, che è censurato in atto introduttivo ma non invece in prima memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c. (pagina 2: «Ad ogni modo, tutte le patologie e le relative conseguenze sono state adeguatamente analizzate e vagliate dal CTU,
Dott. , che ha efficacemente e puntualmente contrastato Per_3 anche le controdeduzioni esplicitate dai consulenti di parte della SI.ra , il tutto con ragionamento logico-deduttivo ineccepibile Pt_1 ed esente da vizi»).
Ancor meno incidono sulle valutazioni del CTU le doglianze in ordine al supposto mancato esperimento di un tentativo di conciliazione quale previsto dall'art. 696-bis c.p.c., atteso che di esso è attestato il compimento in sede di operazioni peritali (pag. 3 CTU:
«Come da disposizione del Giudice, è stata tentata una conciliazione all'inizio ed al termine delle indagini svolte, ma senza successo;
(…)».
Ancora una volta deve evidenziarsi la contraddittorietà delle allegazioni attoree sul punto, poiché in prima memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c. l'attore lamenta l'invalido espletamento del tentativo di conciliazione per mancata formalizzazione da parte del
CTU di una proposta conciliativa alle parti.
Ciò trova, tuttavia, concreta risoluzione in considerazione della funzione propria del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., che presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto
7 di dissenso la sussistenza di un fatto che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisito il quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto "ex ante", altre questioni controverse;
da tale strutturazione discende la naturale conseguenza che il mancato accertamento del presupposto fattuale, divenendo preclusivo di ogni altra disputa sul quantum, impedisce l'accesso ad ogni progetto conciliativo.
Per questa ragione, la mancata formalizzazione alle parti di un progetto di composizione da parte del CTU, connessa alla risposta negativa fornita al quesito allo stesso posto in ordine alla sussistenza nel nesso causale ipotizzato da parte attrice, non assume rilevanza dirimente, giacché alcuna proposta conciliativa avrebbe potuto essere formulata in assenza del presupposto fattuale e giuridico in ragione del quale la stessa parte attrice avrebbe potuto pretendere anche solo parte del diritto presupposto.
3. Danno non patrimoniale “riflesso” da lesioni del congiunto
In ordine a detta specifica domanda giudiziale, la convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improponibilità e/o CP_4 improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 145 Cod. ass. per non essere stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento del danno, nelle forme ivi prescritte e, quindi, per violazione dello spatium deliberandi di 90 giorni alla cui salvaguardia è funzionale la ratio della norma. Parte convenuta, quindi, ha specificato che tanto nella diffida risarcitoria, quanto nell'invito alla stipula di negoziazione assistita, quanto nel ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
l'oggetto della domanda è rimasto confinato alla sola pretesa risarcitoria del danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto, palesandosi così la novità assoluta della diversa (e ulteriore) domanda giudiziale in esame, in relazione alla quale la convenuta contesta la carenza sia della formale richiesta stragiudiziale sia dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita.
8 A tal proposito, deve preliminarmente osservarsi che – così come di recente condivisibilmente osservato dal Tribunale di Bari sez. II,
04/09/2023, n. 3381 a conferma di una interpretazione vieppiù consolidata - «la procedura stragiudiziale di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli è disciplinata dagli artt.
145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005; in particolare, l'art. 148 prevede che la vittima, prima di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile, deve richiedergli per iscritto il risarcimento e attendere un certo tempo stabilito dalla legge. Ciò è previsto a pena di improponibilità. Ne consegue che la domanda risarcitoria può essere validamente esercitata in presenza di due presupposti:
1. la trasmissione, da parte del danneggiato, di una richiesta contenente gli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass. adeguati e sufficienti
a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta;
2. la collaborazione in buona fede tra danneggiato ed assicuratore in tale fase stragiudiziale.
In altri termini, il danneggiato è tenuto a collaborare con
l'assicuratore per metterlo in condizione di formulare una proposta conciliativa che sia potenzialmente idonea ad evitare il giudizio».
Pertanto, stante la finalità deflattiva del contenzioso giudiziario sottesa a detto onere di preventiva richiesta risarcitoria conforme al contenuto descritto dall'art. 148 Cod. ass. e al rispetto dello spatium deliberandi allo scadere del quale matura la condizione di procedibilità della domanda, rileva la condotta di buona fede del danneggiato che, al fine prescritto dalla norma, deve offrire all'assicuratore ogni elemento utile alla adeguata valutazione dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria;
coerentemente a tale assunto, pertanto, si è affermato che «l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private» (così Tribunale Pisa, 02/09/2020, n.787).
9 Facendo applicazione del suddetto principio al caso di specie,
l'esame della diffida al risarcimento ex art. 145 Cod. ass. versata in atti rivela la stretta connessione della richiesta risarcitoria per danno parentale esclusivamente con riferimento alle «lesioni accertate [che: n.d.r.] hanno cagionato un allettamento della paziente che ha sviluppato tutte le complicanze che ne possono derivare e che hanno determinato la morte della paziente avvenuta in data 06.08.2019» così palesando la perimetrazione del presupposto della richiesta al solo evento morte e non anche al danno-conseguenza diversamente sotteso al preteso danno morale “riflesso”.
Tale distinzione, d'altro canto, non è affatto priva di effetti pratici in punto di valutazione della sussistenza dei presupposti
(e conseguenti attività istruttorie stragiudiziali da parte dell'assicuratore), giacché, se è evidente che il danno da perdita parentale presuppone l'accertamento del più volte richiamato nesso eziologico “sinistro-lesioni-allettamento-morte”, il distinto danno riflesso (in quanto svincolato dall'evento morte) implica un diverso vaglio del differente nesso eziologico “sinistro-lesioni-danno conseguenza” in relazione alla sussistenza del quale l'assicuratore
– ove debitamente richiesto – avrebbe potuto determinarsi con esiti differenti dal primo.
E', d'altro canto, in ragione della richiamata funzione deflattiva del contenzioso giudiziale che – in forza del richiamo dell'art. 145
Cod. ass. alle modalità e contenuti previsti dall'art. 148 Cod. ass.
– la richiesta ex art. 145 Cod. ass. deve contenere – secondo un'elencazione non tassativa – tutti gli elementi utili alla deliberazione dell'assicuratore, tra cui «la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti».
10 Poiché l'art. 145 Cod. ass. stabilisce testualmente che «l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (…)» così disponendo in ordine all'azione risarcitoria nella sua generalità e non unicamente nei confronti della sola assicurazione, la domanda in parte qua deve essere ritenuta e dichiarata improcedibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice, la quale va condannata a rifondere le medesime in favore tanto di quanto di (pur deceduta in corso Controparte_4 Persona_1 di giudizio, ma che ha svolto attività processuale fino alla fase istruttoria e, nelle proprie conclusioni, aveva chiesto il rigetto della domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario). Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione corrispondente al valore della domanda, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riferimento alle spese spettanti a , e per le fasi di studio, introduttiva Controparte_4 ed istruttoria per ciò che concerne le spese spettanti ad R_
. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione
[...] della prossimità del valore della domanda al limite inferiore dello scaglione di riferimento e alla non particolare complessità delle questioni trattate.
Non spetta, al contrario, alcun rimborso delle spese di lite ai convenuti contumaci. Infatti, “la condanna alle spese processuali,
a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'eSIenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
11 l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 155.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 284/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità della domanda attorea di risarcimento del danno morale riflesso;
RIGETTA la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in €
11.229,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di , Parte_1 Persona_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.147,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Vasto, il 28/2/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così palesandosi l'inconferenza del riferimento in atto introduttivo ad una domanda svolta iure hereditatis rinvenibile a pagina 5: «Di conseguenza si rende necessario intraprendere nuovamente le vie legali, attraverso un giudizio ordinario, nel corso del quale si avrà modo di dimostrare il danno patito dall'istante, sia jure proprio che jure hereditatis»; 5