TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
N. R.V.G. 2143/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Umberto GIACOMELLI presidente dott. Beniamino MARGIOTTA giudice rel. dott.ssa Chiara SANDINI giudice ritenuto che la causa, all'esito della sentenza pronunciata in data odierna sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, procedibile una volta decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
P. Q. M.
dispone la rimessione della causa in istruttoria per ogni decisione sulla domanda di divorzio;
assegna a tal fine ai difensori termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 2 ottobre
2025 per il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni, unitamente ad una dichiarazione delle parti, autenticata dai difensori, a) di conferma che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n.
898, b) di non volersi riconciliare, c) di conferma della volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso e d) di eventuale acquiescenza all'emananda sentenza.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Belluno, il 20 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore
Dott. Beniamino Margiotta
N. R.V.G. 2143/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Umberto GIACOMELLI presidente dott. Beniamino MARGIOTTA giudice rel. dott.ssa Chiara SANDINI giudice ritenuto che la causa, all'esito della sentenza pronunciata in data odierna sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, procedibile una volta decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
P. Q. M.
dispone la rimessione della causa in istruttoria per ogni decisione sulla domanda di divorzio;
assegna a tal fine ai difensori termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 2 ottobre
2025 per il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni, unitamente ad una dichiarazione delle parti, autenticata dai difensori, a) di conferma che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n.
898, b) di non volersi riconciliare, c) di conferma della volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso e d) di eventuale acquiescenza all'emananda sentenza.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Belluno, il 20 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore
Dott. Beniamino Margiotta