TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 957/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Galluzzo Rossana); Parte_1 ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; CP_1 resistente contumace
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: come da ricorso e da verbale di udienza del 23/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato e non CP_1 costituitosi nel presente procedimento.
2. Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione va senz'altro accolta.
Il tenore dell'atto introduttivo, l'assenza del resistente all'udienza deputata al tentativo di conciliazione e le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 23 settembre 2025 inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato che il resistente si trova in carcere e che i coniugi sono separati di fatto da circa dieci anni (cfr. verbale di udienza del 23/09/2025).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente ha, altresì, evidenziato che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti (cfr. ricorso introduttivo e verbale di udienza del
23/09/2025).
3. Considerata l'assenza di difese del resistente (rimasto contumace), nonché la natura della causa finalizzata a conseguire la separazione personale, le spese processuali sostenute dalla ricorrente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella contumacia di CP_1
definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 27/10/1999 da nata a [...] il Parte_1
24/12/1977 e , nato a [...] il [...], trascritto nei registro CP_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 80, parte 2, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni in parte motiva;
- lascia a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Palermo, 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 957/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Galluzzo Rossana); Parte_1 ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; CP_1 resistente contumace
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: come da ricorso e da verbale di udienza del 23/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato e non CP_1 costituitosi nel presente procedimento.
2. Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione va senz'altro accolta.
Il tenore dell'atto introduttivo, l'assenza del resistente all'udienza deputata al tentativo di conciliazione e le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 23 settembre 2025 inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato che il resistente si trova in carcere e che i coniugi sono separati di fatto da circa dieci anni (cfr. verbale di udienza del 23/09/2025).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente ha, altresì, evidenziato che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti (cfr. ricorso introduttivo e verbale di udienza del
23/09/2025).
3. Considerata l'assenza di difese del resistente (rimasto contumace), nonché la natura della causa finalizzata a conseguire la separazione personale, le spese processuali sostenute dalla ricorrente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella contumacia di CP_1
definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 27/10/1999 da nata a [...] il Parte_1
24/12/1977 e , nato a [...] il [...], trascritto nei registro CP_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 80, parte 2, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni in parte motiva;
- lascia a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Palermo, 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.