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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7107 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 10250/2019 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione con ordinanza del 21/01/2025 previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Casamicciola Parte_1 C.F._1
Terme (NA) alla via Mortito n. 23 presso lo studio dell'avv. Antonella Matarese che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati C.F._3 Persona_1 in Napoli alla via Gen. F. Pignatelli n. 15 presso lo studio dell'avv. Leone Magno I Corsaro che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
E
(P. IVA ), con sede in via Marochessa n. 14, Controparte_3 P.IVA_1
1 Mogliano Veneto (TV).
- APPELLATA CONTUMACE
E
(P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante con sede in Verona alla via Lungadige CP_5
Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- INTERVENTRICE VOLONTARIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 970/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti per il
21/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace la Parte_1
e al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_3 Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro verificatosi il 12/01/2018, ore 17.15 circa, allorquando l'attore a bordo della propria autovettura Fiat Multipla (tg. FD953VZ), giunto all'incrocio tra via Marina, Corso Giuseppe
Garibaldi e via Amerigo Vespucci veniva impattato dall'autovettura ZU Celerio di proprietà di e condotta al momento del sinistro da Persona_1 CP_1
L'attore specificava che aveva già impiegato l'incrocio e l'impatto avveniva tra la fiancata laterale destra del veicolo attoreo e la parte anteriore del veicolo convenuto. Per effetto dell'impatto tra le vetture l'attore pativa un “trauma contusivo rachide cervicale” come refertato dai sanitari del P.S. dell'ospedale Dei Pellegrini.
2 Costituitasi in Giudizio, (alla quale sono succeduti gli eredi Persona_1 CP_1
e ) preliminarmente eccepiva l'improcedibilità, l'inammissibilità
[...] Controparte_2
e l'improponibilità della domanda attorea;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva e veniva Controparte_3
dichiarata contumace.
Con intervento volontario si costituiva in giudizio la (impresa Controparte_6
assicuratrice del veicolo attoreo), la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità,
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n.
970/2019 rigettava la domanda attorea ritenendo, all'esito dell'acquisizione probatoria, non provata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore (“[…] ne consegue il rigetto della domanda non avendo l'istante ottemperato all'onus probandi di cui all'art. 2967 c.c.”).
Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello deducendo in Parte_1 sostanza che il giudice di prime cure avrebbe interpretato ed analizzato non correttamente il materiale probatorio.
Costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Persona_1
dell'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 339, co. 3 c.p.c. e 342 c.p.c.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Co Costituitasi in giudizio preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_6
dell'appello per violazione dell'art. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito concludeva chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3
In primo luogo l'appello è tempestivo ed ammissibile,
Quanto all'ammissibilità del gravame, va premesso che è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex co. 3, art. 339 c.p.c. il quale statuisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre, infatti, avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., (senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato). 4 Nel caso di specie seppur l'attore per fini meramente fiscali ha dichiarato che “il valore della presente causa non supera i 1.032,00 euro”, in realtà dalla lettura dell'atto di citazione il valore della domanda appare essere in misura indeterminabile ed in ogni caso le circostanze dedotte dall'attore appaiono idonee a superare il valore entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (cfr. Cass. Civ. ord. n. 9970/2025).
Passando al merito della impugnazione, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Si ritiene, infatti, che all'esito dell'istruttoria di primo grado, la responsabilità del sinistro vada ascritta in via esclusiva alla condotta di guida dello stesso attore, il quale nell'approssimarsi ad un incrocio dotato di segnalazione semaforica non forniva la precedenza al veicolo ZU che provenendo da destra ne aveva il diritto.
Entrambi i testimoni escussi, infatti, concordemente individuano in modo concorde la posizione dei veicoli coinvolti ed in particolare la circostanza che il veicolo attoreo si trovava alla sinistra del veicolo del presunto responsabile civile il quale proveniva da destra (“il sinistro è accaduto a Napoli, l'autovettura ZU di colore bianco proveniva da via Vespucci verso via Marina ed impattava la autovettura Fiat Multipla che proveniva da via marina per andare verso
Corso Garibaldi”; “ricordo che la ZU proveniente da via Vespucci nella corsia di marcia deputata al transito di veicoli non preferenziale procedeva verso via De Pretis, mentre il taxi proveniente da via Marina svoltava a sinistra per immettersi in corso Garibaldi e ricordo che al centro dell'incrocio la urtava con la fiancata destra la parte anteriore destra della ZU”). Pt_2
Anche i punti d'impatto indicati da entrambi i testimoni, che sostanzialmente fanno presumere un incrocio di traiettorie tra i veicoli, sono coerenti con la dinamica emersa nel corso dell'istruttoria. L'impatto è avvenuto proprio tra la parte anteriore del veicolo proveniente da destra e la parte laterale destra del veicolo attoreo proveniente da sinistra.
Dall'istruttoria è emerso, inoltre, che lo scontro tra i veicoli è avvenuto al centro dell'incrocio
(“ricordo che al centro dell'incrocio la urtava con la fiancata destra la parte anteriore destra Pt_2
della ZU”).
Ebbene, proprio tale ultima circostanza, a differenza della prospettazione attorea che sostiene la c.d. “precedenza di fatto” secondo cui indipendentemente dal diritto di precedenza per chi proviene da destra deve essere sempre fatto passare prima chi abbia già occupato l'incrocio, dimostra al contrario che entrambi i veicoli avevano in contemporanea
5 occupato l'incrocio e che, pertanto, evidentemente la precedenza spettava al veicolo ZU.
Si osserva, ancora, che quell'incrocio al momento dell'incidente era regolato e dotato di impianto semaforico con segnalazione di arancione lampeggiante (“posso affermare che la predetto incrocio vi erano i semafori che lampeggiavano di continuo color arancio”). Anche tale dato imponeva al conducente il veicolo attoreo di prestare particolare attenzione nell'apprestarsi all'incrocio e nell'attraversarlo con massima cautela.
Non vi è infine ragione di ritenere, perché nemmeno dedotto dalla parte, che l'attore non abbia avuto in quel momento un'ampia visuale dell'incrocio e che, quindi, non sia stato nelle condizioni di accorgersi del contemporaneo attraversamento ad opera del veicolo
ZU . Non risulta poi che sul tratto di strada percorso dal conducente il veicolo ZU vi fosse un segnale di stop.
Concludendo allora il Tribunale ritiene che il conducente il veicolo attoreo, nell'impegnare l'incrocio provenendo da sinistra e con segnalazione semaforica lampeggiante, ha violato sia il disposto di cui all'art. 141 C.d.S., secondo cui “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, che l'art. 145 C.d.S., il quale stabilisce l'obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un'intersezione di “usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti;
quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra salvo diversa segnalazione”.
L'obbligo di precedenza a destra è stabilito anche dall'art. 41 c.d.s. che regola espressamente l'ipotesi, come in fattispecie, in cui l'incrocio sia regolato da semaforo che al momento però presenta luce arancione intermittente (“In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché' a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza”).
Ne consegue, quindi, che la responsabilità del sinistro debba e possa essere ascritta in via esclusiva alla condotta di guida tenuta dallo stesso attore, il quale nell'approssimarsi all'incrocio lo ha impegnato senza concedere la corretta precedenza ed a velocità tale da non riuscire a far fronte alla presenza della vettura che contemporaneamente stava impegnando
6 lo stesso incrocio, determinando lo scontro con la ZU
L'appello va respinto per tutte le ragioni espresse.
Nei rapporti tra , e (quali eredi della Parte_1 CP_1 Controparte_2 presunta responsabile civile) le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento.
Nulla va disposto sulle spese di lite nei rapporti tra parte appellante e la Controparte_3 stante la mancata costituzione di quest'ultima nel presente giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra e vanno Parte_1 Controparte_6 integralmente compensate in ragione della dichiarazione d'inammissibilità dell'intervento volontario della contenuta nella sentenza di primo grado che, sul Controparte_6
punto, in mancanza di un'espressa e specifica ragione di gravame è statuizione passata in giudicato. La parte appellante non avrebbe potuto esimersi dal convenire in questo grado di giudizio anche ai fini della regolarità del contraddittorio venendo Controparte_6 in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Ricorrono infine i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e (quali eredi di ),
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_2
e così provvede: Controparte_3 Controparte_6
1) Rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_6
3) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_1
7 , delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro 2.500,00 CP_2
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore Corsaro Leone Magno I dichiaratosi anticipatario;
4) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 10250/2019 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione con ordinanza del 21/01/2025 previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Casamicciola Parte_1 C.F._1
Terme (NA) alla via Mortito n. 23 presso lo studio dell'avv. Antonella Matarese che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati C.F._3 Persona_1 in Napoli alla via Gen. F. Pignatelli n. 15 presso lo studio dell'avv. Leone Magno I Corsaro che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
E
(P. IVA ), con sede in via Marochessa n. 14, Controparte_3 P.IVA_1
1 Mogliano Veneto (TV).
- APPELLATA CONTUMACE
E
(P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante con sede in Verona alla via Lungadige CP_5
Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- INTERVENTRICE VOLONTARIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 970/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti per il
21/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace la Parte_1
e al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_3 Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro verificatosi il 12/01/2018, ore 17.15 circa, allorquando l'attore a bordo della propria autovettura Fiat Multipla (tg. FD953VZ), giunto all'incrocio tra via Marina, Corso Giuseppe
Garibaldi e via Amerigo Vespucci veniva impattato dall'autovettura ZU Celerio di proprietà di e condotta al momento del sinistro da Persona_1 CP_1
L'attore specificava che aveva già impiegato l'incrocio e l'impatto avveniva tra la fiancata laterale destra del veicolo attoreo e la parte anteriore del veicolo convenuto. Per effetto dell'impatto tra le vetture l'attore pativa un “trauma contusivo rachide cervicale” come refertato dai sanitari del P.S. dell'ospedale Dei Pellegrini.
2 Costituitasi in Giudizio, (alla quale sono succeduti gli eredi Persona_1 CP_1
e ) preliminarmente eccepiva l'improcedibilità, l'inammissibilità
[...] Controparte_2
e l'improponibilità della domanda attorea;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva e veniva Controparte_3
dichiarata contumace.
Con intervento volontario si costituiva in giudizio la (impresa Controparte_6
assicuratrice del veicolo attoreo), la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità,
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n.
970/2019 rigettava la domanda attorea ritenendo, all'esito dell'acquisizione probatoria, non provata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore (“[…] ne consegue il rigetto della domanda non avendo l'istante ottemperato all'onus probandi di cui all'art. 2967 c.c.”).
Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello deducendo in Parte_1 sostanza che il giudice di prime cure avrebbe interpretato ed analizzato non correttamente il materiale probatorio.
Costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Persona_1
dell'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 339, co. 3 c.p.c. e 342 c.p.c.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Co Costituitasi in giudizio preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_6
dell'appello per violazione dell'art. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito concludeva chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3
In primo luogo l'appello è tempestivo ed ammissibile,
Quanto all'ammissibilità del gravame, va premesso che è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex co. 3, art. 339 c.p.c. il quale statuisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre, infatti, avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., (senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato). 4 Nel caso di specie seppur l'attore per fini meramente fiscali ha dichiarato che “il valore della presente causa non supera i 1.032,00 euro”, in realtà dalla lettura dell'atto di citazione il valore della domanda appare essere in misura indeterminabile ed in ogni caso le circostanze dedotte dall'attore appaiono idonee a superare il valore entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (cfr. Cass. Civ. ord. n. 9970/2025).
Passando al merito della impugnazione, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Si ritiene, infatti, che all'esito dell'istruttoria di primo grado, la responsabilità del sinistro vada ascritta in via esclusiva alla condotta di guida dello stesso attore, il quale nell'approssimarsi ad un incrocio dotato di segnalazione semaforica non forniva la precedenza al veicolo ZU che provenendo da destra ne aveva il diritto.
Entrambi i testimoni escussi, infatti, concordemente individuano in modo concorde la posizione dei veicoli coinvolti ed in particolare la circostanza che il veicolo attoreo si trovava alla sinistra del veicolo del presunto responsabile civile il quale proveniva da destra (“il sinistro è accaduto a Napoli, l'autovettura ZU di colore bianco proveniva da via Vespucci verso via Marina ed impattava la autovettura Fiat Multipla che proveniva da via marina per andare verso
Corso Garibaldi”; “ricordo che la ZU proveniente da via Vespucci nella corsia di marcia deputata al transito di veicoli non preferenziale procedeva verso via De Pretis, mentre il taxi proveniente da via Marina svoltava a sinistra per immettersi in corso Garibaldi e ricordo che al centro dell'incrocio la urtava con la fiancata destra la parte anteriore destra della ZU”). Pt_2
Anche i punti d'impatto indicati da entrambi i testimoni, che sostanzialmente fanno presumere un incrocio di traiettorie tra i veicoli, sono coerenti con la dinamica emersa nel corso dell'istruttoria. L'impatto è avvenuto proprio tra la parte anteriore del veicolo proveniente da destra e la parte laterale destra del veicolo attoreo proveniente da sinistra.
Dall'istruttoria è emerso, inoltre, che lo scontro tra i veicoli è avvenuto al centro dell'incrocio
(“ricordo che al centro dell'incrocio la urtava con la fiancata destra la parte anteriore destra Pt_2
della ZU”).
Ebbene, proprio tale ultima circostanza, a differenza della prospettazione attorea che sostiene la c.d. “precedenza di fatto” secondo cui indipendentemente dal diritto di precedenza per chi proviene da destra deve essere sempre fatto passare prima chi abbia già occupato l'incrocio, dimostra al contrario che entrambi i veicoli avevano in contemporanea
5 occupato l'incrocio e che, pertanto, evidentemente la precedenza spettava al veicolo ZU.
Si osserva, ancora, che quell'incrocio al momento dell'incidente era regolato e dotato di impianto semaforico con segnalazione di arancione lampeggiante (“posso affermare che la predetto incrocio vi erano i semafori che lampeggiavano di continuo color arancio”). Anche tale dato imponeva al conducente il veicolo attoreo di prestare particolare attenzione nell'apprestarsi all'incrocio e nell'attraversarlo con massima cautela.
Non vi è infine ragione di ritenere, perché nemmeno dedotto dalla parte, che l'attore non abbia avuto in quel momento un'ampia visuale dell'incrocio e che, quindi, non sia stato nelle condizioni di accorgersi del contemporaneo attraversamento ad opera del veicolo
ZU . Non risulta poi che sul tratto di strada percorso dal conducente il veicolo ZU vi fosse un segnale di stop.
Concludendo allora il Tribunale ritiene che il conducente il veicolo attoreo, nell'impegnare l'incrocio provenendo da sinistra e con segnalazione semaforica lampeggiante, ha violato sia il disposto di cui all'art. 141 C.d.S., secondo cui “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, che l'art. 145 C.d.S., il quale stabilisce l'obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un'intersezione di “usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti;
quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra salvo diversa segnalazione”.
L'obbligo di precedenza a destra è stabilito anche dall'art. 41 c.d.s. che regola espressamente l'ipotesi, come in fattispecie, in cui l'incrocio sia regolato da semaforo che al momento però presenta luce arancione intermittente (“In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché' a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza”).
Ne consegue, quindi, che la responsabilità del sinistro debba e possa essere ascritta in via esclusiva alla condotta di guida tenuta dallo stesso attore, il quale nell'approssimarsi all'incrocio lo ha impegnato senza concedere la corretta precedenza ed a velocità tale da non riuscire a far fronte alla presenza della vettura che contemporaneamente stava impegnando
6 lo stesso incrocio, determinando lo scontro con la ZU
L'appello va respinto per tutte le ragioni espresse.
Nei rapporti tra , e (quali eredi della Parte_1 CP_1 Controparte_2 presunta responsabile civile) le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento.
Nulla va disposto sulle spese di lite nei rapporti tra parte appellante e la Controparte_3 stante la mancata costituzione di quest'ultima nel presente giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra e vanno Parte_1 Controparte_6 integralmente compensate in ragione della dichiarazione d'inammissibilità dell'intervento volontario della contenuta nella sentenza di primo grado che, sul Controparte_6
punto, in mancanza di un'espressa e specifica ragione di gravame è statuizione passata in giudicato. La parte appellante non avrebbe potuto esimersi dal convenire in questo grado di giudizio anche ai fini della regolarità del contraddittorio venendo Controparte_6 in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Ricorrono infine i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e (quali eredi di ),
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_2
e così provvede: Controparte_3 Controparte_6
1) Rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_6
3) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_1
7 , delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro 2.500,00 CP_2
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore Corsaro Leone Magno I dichiaratosi anticipatario;
4) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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