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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/11/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 283/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso dell'11.4.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Costantino giusta procura rilasciata su foglio separato in calce al ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Capo Peloro, n. 3
Appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Gianolla giusta Controparte_1 mandato unito telematicamente al ricorso introduttivo il ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Piazza De Gasperi 45/a,
Appellato
nonché contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 534/2021 pubblicata in data 11.10.2021
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni:
1 Per parte appellante: “” riformare la sentenza n. 534 pubblicata in data 11 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Verona sezione lavoro (Giudice dott. RC Cucchetto) nella causa recante n. rg 815/18, dichiarando infondate le pretese del signor per tutte Controparte_1 le motivazioni sopra esposte. In particolare, si riportano di seguito le conclusioni già spiegate nella memoria difensiva (cfr. qui all.3), di cui si chiede l'integrale accoglimento:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'estromissione dell' dal presente giudizio Parte_1 stante la manleva contrattuale di cui al par. A;
nel merito, in via principale:
- rigettare ogni pretesa di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, nonché per ogni altro ritenuto di giustizia, e comunque priva del benché minimo supporto probatorio;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento di qualche pretesa di parte ricorrente, accertare e dichiarare il diritto dell' ad essere manlevato Parte_1 e tenuto indenne dalla , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., giuste le considerazioni svolte nel precedente par. A e/o per ogni altra ragione di giustizia;
- nella denegata e non creduta ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle domande di controparte, si richiede espressamente il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della , così come previsto dall'art. Controparte_3 29 del D. Lgs. 276/03, nel testo vigente nel periodo per cui è causa (dal 04.01.2016 al 13.01.2017).
- nella denegata ipotesi di accoglimento di qualche pretesa di parte ricorrente, ridurre le somme richieste tenendo conto delle eccezioni svolte nel presente scritto difensivo e/o di ogni altra di giustizia, tenendo conto delle eventuali risultanze della CTU contabile che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre (e per la quale si insta). In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
- per l'effetto di quanto sopra, ordinare l'integrale restituzione di quanto corrisposto dall' in esecuzione della sentenza impugnata, sia a titolo di competenze del Pt_1 lavoratore, sia per spese legali. In via subordinata
- nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse trovare accoglimento una qualche pretesa di controparte, ridurre gli importi eventualmente dovuti sulla base di quanto dedotto nella presente memoria difensiva (cfr. qui all.3), e ferme restando le contestazioni ed eccezioni formulate, ovvero secondo equità;
- per l'effetto di quanto sopra, ordinare la parziale restituzione di quanto corrisposto dall' in esecuzione della sentenza impugnata, sia a titolo di competenze del Pt_1 lavoratore, sia per spese legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.””
Per parte appellata “”per i motivi tutti di cui sopra, respingersi Controparte_1 l'impugnazione avversaria. Con vittoria di spese di lite, con distrazione a favore dello scrivente procuratore distrattario.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Verona ha accolto il ricorso proposto da ed ha condannato i convenuti Controparte_1 Controparte_3 e l' , in solido, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.193,08 (di Parte_1 cui € 717,29 a titolo di tfr) per differenze retributive relative al periodo 4.1.2016-15.1.2017
2 maggiorati di rivalutazione ed interessi, salvo il beneficio di escussione ex art. 29 d. lgs 276/2003, oltre alle spese di lite ed quelle di CTU condannando, inoltre,
[...]
a manlevare l' convenuto delle somme oggetto di Controparte_3 Pt_1 condanna.
2. Il primo giudice, rispetto alla preliminare questione relativa al CCNL i cui trattamenti minimi retributivi sono da applicarsi al caso in esame, richiamato l'art. 7 comma 4 del d.l. 248/07 (convertito con la L. 31/08) e l'art. 3 L. 142/01 nonché l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sent. 51/15), ha precisato che le cooperative sono tenute ad applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria dovendosi utilizzare tali contratti quale parametro esterno per valutare la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost. Il ricorrente, come pacifico in causa e come confermato dalla prova testimoniale, aveva svolto mansioni di vigilanza e sicurezza privata all'interno dell' Parte_2
(come confermato dal teste particolarmente affidabile in quanto non
[...] Tes_1 legato alle parti da peculiari rapporti né “inquinato” da contenziosi o contrasti di sorta con le convenute), mansioni appartenenti “ontologicamente” all'ambito di operatività del settore della vigilanza privata, “affine” all'ambito del CCNL invocato dal ricorrente per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sottoscritto dai sindacati confederali e delle loro categorie con e CP_4 CP_5
in veste di organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più Controparte_6 rappresentative a livello nazionale nella categoria. Doveva, dunque, trovare applicazione, quale parametro esterno per valutare la congruità della retribuzione, il CCNL Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari, siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione. Non si applicava, invece, il CCNL UNCI (sottoscritto dall' Controparte_7
), connotato da minimi contrattuali retributivi economici nel complesso
[...] inferiori. Le resistenti, costituendosi, non avevano neppure contestato il fatto che il CCNL UNCI prevedesse un trattamento retributivo complessivo inferiore e la contestazione sulla maggiore rappresentatività nel settore delle organizzazioni sindacali della “triplice” rispetto ai CCNL stipulati con Legacoop e era stata solo genericamente svolta Controparte_6 dalla convenuta, la quale non aveva nemmeno indicato un dato contrario per l' tto a CP_8 smentire l'assunto attoreo. Il primo giudice ha altresì evidenziato, a supporto, che il DL 248/2007 era stato adottato all'indomani del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Con Economico, , e in cui il Governo Controparte_9 CP_5 CP_4 assumeva l'impegno di avviare ogni idonea iniziativa amministrativa affinchè le cooperative adottassero trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dal CCNL sottoscritto dalla organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2.1 Quanto all'inquadramento ha evidenziato come il CCNL Vigilanza Privata assunto a parametro di riferimento contempla una sezione introdotta ad hoc per i “Servizi fiduciari” dalla contrattazione collettiva settoriale e l'art.6 – dedicato alla Classificazione del personale - Ruolo del personale tecnico operativo – alla descrizione del livello D, tratteggia la figura professionale degli operatori che svolgono attività sovrapponibile a quella svolta dal . CP_1 Fermo l'inquadramento al livello D, dalla istruttoria era emersa la prova di una prestazione giornaliera (in via estremamente prudenziale) resa per otto ore al giorno e per 40 ore settimanali ad onta delle 20 ore “regolarizzate”.
3 Svolta CTU contabile (esaustiva anche rispetto alle obiezioni e censure del CTP di parte resistente avuto riguardo alla natura della voce “premio” inserita nelle buste paga) venivano quantificate le differenze retributive spettanti per le 40 ore in € 9.193,08 (di cui € 717,29 a titolo di tfr). In ragione del beneficio excussionis invocato dall' (operante solo in Parte_1 sede esecutiva) secondo il testo di cui all'art. 29 dl 276/2003 vigente ratione temporis, nell'accertare la responsabilità solidale di tutti gli obbligati ha evidenziato come l'azione esecutiva potesse intentata nei confronti del committente solo dopo la infruttuosa azione del patrimonio dell'appaltatore
3. Avverso la sentenza ha proposto appello l' con diversi motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della decisione impugnata Non si è costituita la e, stante la ritualità della Controparte_3 notifica dell'atto di impugnazione, alla udienza di discussione ne è stata dichiarata la contumacia
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 16 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'Istituto appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto e riconosciuto che il ricorrente avesse svolto mansioni di vigilanza e sicurezza privata, atteso che, come peraltro precisato nel corpo della sentenza, lo stesso operava nel settore dei servizi fiduciari (attività di portierato/guardiania) ed evidenziando che come correttamente precisato dall' con delibera n. 462 del 16 CP_10 giugno 2018 mentre “la vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi;
regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi;
obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi;
etc.)”. Ha, inoltre, contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il ccnl Vigilanza Privata, in luogo del ccnl concordato dalle parti in sede di assunzione, CP_8 sulla base di un presunto criterio “ontologico” ed in quanto il secondo ccnl prevederebbe trattamenti deteriori. Il ccnl UNCI riguarda tutto il settore dei servizi integrati, cui certamente appartengono i servizi fiduciari, e pertanto risultava maggiormente coerente con le attività svolte dal lavoratore mentre il ccnl Vigilanza Privata contempla tale settore solo quale estensione. Allo stesso modo risultava erronea anche l'ulteriore argomentazione utilizzata in sentenza, secondo cui il ccnl Vigilanza Privata (e non il ccnl sarebbe stato il ccnl CP_8 comparativamente più rappresentativo in quanto a) la difesa della convenuta aveva solo genericamente contestato le deduzioni di controparte;
b) il d.l. 248/07 sarebbe stato adottato Con all'indomani di un protocollo di intesa con , e . CP_4 CP_4 L'osservazione sub-a) non rispondeva a verità e contrastava con la produzione giurisprudenziale in materia secondo la quale era controparte che avrebbe dovuto provare la maggiore rappresentatività comparata del ccnl invocato, diverso da quello definito congiuntamente in sede di assunzione.
4 Con altro motivo ha contestato l'inquadramento disposto dal Tribunale in base al ccnl Vigilanza Privata trovando nella fattispecie legittimamente applicazione un diverso ccnl (quello CP_8 Con il terzo motivo ha criticato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui aveva stabilito che il lavoratore aveva svolto un orario di lavoro superiore a quello per il quale era stato retribuito. Sul punto ha ribadito come l' non era a conoscenza dell'orario di lavoro del Pt_1 lavoratore, trattandosi di una informazione in possesso esclusivamente di TCS (rimasta contumace), cosicché si trovava in una situazione di sostanziale minorata difesa. Ad ogni modo il Giudice di prime cure non aveva fatto buon governo del materiale istruttorio acquisito non essendo emerso dalla testimonianza di che il Testimone_2 ricorrente avesse lavorato nell'intero periodo dedotto in giudizio né quale fosse stato l'orario di lavoro rispettato. Nemmeno l'ulteriore testimonianza di presentava elementi utili a Testimone_3 comprovare le affermazioni di parte ricorrente avendo il teste dichiarato di non sapere quale fosse stata la durata dei turni del . CP_1 Con il quarto motivo ha contestato le risultanze della CTU viziate per le motivazioni indicate nei precedenti punti;
in ogni caso, in via subordinata, ribadendo che l' non Pt_1 era a conoscenza delle somme concretamente percepite dal lavoratore durante il suo rapporto di lavoro, rispetto al quale l'Ospedale era rimasto totalmente estraneo, il quantum definito in sentenza risultava errato avendo il primo giudice fondato la pretesa su una presunta mancata contestazione dei compensi erogati che invece era regolarmente avvenuta. Peraltro controparte aveva ammesso espressamente nel ricorso che i conteggi prodotti erano stati elaborati senza disporre delle buste paga dei mesi di marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2016 e al riguardo la difesa dell'appellante aveva sin da subito eccepito che il lavoratore avrebbe dovuto possedere o, quantomeno, richiedere al proprio datore di lavoro i suddetti cedolini paga;
tale carenza probatoria era certamente addebitabile al ricorrente con le conseguenziali decadenze di cui all'art. 414 cpc.
6. L'appellato ha ribadito come le mansioni di vigilanza svolte Controparte_1 rientravano nel campo di applicazione del contratto Vigilanza Privata;
quanto alla prova CP_ circa la maggiore rappresentatività di e ha richiamato le richieste formulate in CP_4 primo grado di prova per testi in ordine alla maggiore rappresentatività delle sigle confederali evidenziando come il primo giudice aveva correttamente desunto la comparativamente maggior rappresentatività da un atto politico, ovvero dal Protocollo dal 2007, ritenendo con processo logico difficilmente criticabile, che la scelta degli interlocutori dal parte del Governo sia avvenuta in relazione alla loro comparativamente maggior rappresentatività e non in relazione ad altri elementi. Ha precisato che non rispondeva al vero che il contratto Vigilanza portava livelli salariali inferiori al contratto applicato dalla datrice al ricorrente atteso che le buste paga portavano un salario orario di 5,41 euro, mentre il contratto vigilanza livello D porta un salario di 950 euro / 173 = 5,49, con una differenza così di 0,08 x 173 x 13 = 179,92 euro in un anno di impiego del ricorrente a full time. Quanto alla contestazione inerente l'orario di lavoro di 40 ore settimanali ha richiamato le deposizioni rese dai testi (il quale aveva affermato di aver lavorato assieme al Tes_1 ricorrente per tutto il 2016 e per almeno 40 ore a settimana con frequenti turni notturni) ed
(che aveva corroborato le dichiarazioni del sig. precisando che conosceva Tes_3 Tes_1 tutti quelli che lavoravano presso cooperativa all'Ospedale di Negrar e che era CP_1 tra quelli ed affermando che tra il 1/2016 e il 1/2017 anche il faceva i turni con CP_1 i quali coprivano la struttura con continuità). Sulla pretesa erronea quantificazione delle differenze retributive ha precisato che era onere del debitore indicare quale somma era stata pagata e provarlo, sicchè la mancata contestazione delle somme indicate come percepite dal ricorrente conduceva alla assunzione
5 nella conoscenza del Giudice delle somme allegate come erogate al ricorrente quali somme erogate in effetti. Quanto alla voce “premio” inserita in busta paga (e ritenuta dall'Istituto quale retribuzione) ha precisato che ove la stessa avete voluto significare “retribuzione”, le somme erogate a tale titolo sarebbero dovute essere state tassate e sottoposte a contribuzione, cosa che non avvenne, ad ulteriore conferma e riprova del carattere liberale di tali erogazioni ed analogamente sulle stesse non vi fu il pagamento del TFR.
7. L'appello è infondato e va rigettato.
8. Le ragioni di impugnazione non offrono elementi per discostarsi e rivedere la decisione appellata che ha individuato puntualmente i profili di fondatezza delle pretese formulate dal lavoratore , motivazione che viene pienamente condivisa da questa Corte anche CP_1 per le ragioni di seguito rappresentante.
9. Sulla questione relativa alla contrattazione collettiva applicabile nella fattispecie di società cooperative applicanti diversi contrati collettivi nazionali si richiamano, anche ai sensi dell'art . 118 disp att. c.p.c., i principi affermati da Cass. 4622/2020 secondo cui in tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. (principi ribaditi anche dalla successiva statuizione 36221/2020).
9.1 Nel caso di specie, tenuto conto del settore in cui la società datrice di lavoro ha operato nonché delle prestazioni effettivamente rese dal lavoratore (come emerse dall'istruttoria), il riferimento operato dal primo giudice al CCNL Vigilanza privata ed al livello D rivendicato dal (tale livello è stata abolito con il rinnovo del contratto del 2023, diventando CP_1 Livello E il nuovo livello di ingresso per 18 mesi, dopo i quali si passa al successivo livello) quale parametro per determinare le pretese economiche vantate dalla originaria ricorrente risulta corretto atteso che detto CCNL trova applicazione nei servizi di – vigilanza di tipo ispettivo, fissa, antirapina ed antitaccheggio;
…-ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza, telesorveglianza;
…, - servizi di custodia e deposito valori;
- servizi di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e/o di trasporto pubblico nonché a bordo mezzi di trasporto pubblico;
- ogni ulteriore servizio di vigilanza ….. nonché ai servizi di sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia particolare giurata: - attività di sicurezza, sorveglianza, safety e custodia, svolte in regime di committenza pubblica o privata, atte a garantire … la corretta ed ordinata fruizione di beni mobili ed immobili, siti, aree e relative pertinenze, in ambiti pubblici e privati, ivi compresi quelli congressuali, fieristici, manifestazioni ed eventi;
- controllo degli accessi, locali, aree e pertinenze interne e/o esterne (compresi parcheggi) e regolazione del flusso di persone, veicoli e merci (anche qualora queste attività siano definite come “servizi di portierato” o “reception” e qualunque sia la procedura di affidamento del servizio);…- verifica e controllo alle casse…- prevenzione rischi, primo intervento e antincendio;
… - altre attività ausiliarie, in quanto strumentali ed accessorie, anche per previsione dei contratti di appalto, ai servizi di cui ai punti che precedono quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: front desk e centralino telefonico, bigliettazione, ricezione e smistamento corrispondenza.
10. Quanto all'onere probatorio il Supremo Collegio (sent. 35796/2022) ha precisato che la correttezza del parametro di riferimento utilizzato dal datore di lavoro nella determinazione
6 retributiva è un onere ricadente sullo stesso il quale deve offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici - dei sindacati che stipularono il CCNL invocato.
11. Sulle mansioni svolte (ritiro e consegna dell'incasso di reparti, casse automatiche parcheggio, bar;
apertura, sgombero e chiusura dei reparti;
guardia notturna, custodia incassi, fondo cassa, chiavi e altro materiale) e sull'orario di lavoro rispettato (40-45 ore a settimana) la istruttoria testimoniale ha pienamente confermato le deduzioni del . CP_1 Il teste ha così precisato: “” ho lavorato con la Team coop sicurezza da Testimone_2 inizio 2014 fino a inizio 2017 con mansioni di portierato e vigilanza all'interno dell'Ospedale di Negrar e poi facevo anche la sede di AN RC che era distaccata…… Siamo stati colleghi io e per qualche mese, forse due o tre mesi, penso nel 2016 perché CP_1 anche lui lavorava nelle sedi che ho sopra indicato e spesso ci davamo il cambio turno io e lui. Io facevo il turno 7/13 oppure il pomeridiano 13/21, erano sei o sette ore per turno all'incirca. Io ero in regola tre ore al giorno per sei giorni alla settimana, ma a settimana mediamente facevo in concreto 40/45 ore di lavoro, che però erano regolarmente annotate e pagate in busta paga con bonifico. A volte facevo il doppio turno consecutivo, anche per più giorni di fila, ma mi veniva conteggiato e pagato. Ed anche al capitava di fare la stessa ma non so dire nulla CP_1 sui pagamenti fatti al . Con ci siamo dati spesso il cambio turno al CP_1 CP_1 AN RC e per quanto mi ricordo lui faceva il turno notturno all'ospedale di Negrar mentre al AN RC faceva il turno di 3 ore fino alla chiusura 18/21. Al AN RC facevamo tutti solo il turno di tre ore alla chiusura io, o oppure i colleghi;
mentre CP_1 all'Ospedale di Negrar coprivamo il turno h24 ed eravamo in 4/5 a turnarci….da quanto ricordo lui faceva tutte le notti e non aveva un turno di riposo, se non di rado, ma non so quante ore facesse a settimana. Preciso che il turno notturno era da mezzanotte fino alle sei del mattino. Quanto ai nostri compiti e mansioni preciso che facevamo più o meno le stesse cose io e lui. Durante il giorno in ospedale si andava nei vari reparti a prelevare i soldi per portarli all'Ufficio cassa;
e poi c'era lo “sgombero” visite al termine dell'orario di visita;
andavamo a prendere l'incasso della giornata del bar e facevamo anche la cassa parcheggio;
avevamo la custodia chiavi. Io sono andato via prima di e non so dire per quanto tempo lui avesse continuato CP_1 a lavorare lì perché ci siamo persi di vista…non facevamo videosorveglianza, facevamo dei giri di ronda”. L'altro teste operatore socio sanitario presso la portineria di Negrar dal 1988 Testimone_3 al 1000 ha così riferito: “” Conoscevo tutti quelli che lavoravano presso cooperativa all'ospedale di Negrar e era fra quelli….confermo che anche il CP_1 CP_1 faceva i turni ed erano lì a volte la mattina, a volte il pomeriggio ed a volte le notti. Non so dire se facesse più le notti o i turni giornalieri. CP_1 Lui faceva parte del team sicurezza, addetto allo sgombero reparti dopo l'orario di visita, alla sicurezza interna ed ai parcheggi… Loro lavoravano anche di notte ma la videosorveglianza l'avevamo noi più che loro...Come team coop sicurezza loro garantivano la copertura h24 in ospedale e si occupavano anche del distaccamento di AN RC;
non so dire di quante ore fossero i singoli turni ma so che loro coprivano l'intera giornata h24…Mi sembra che quelli di team coop si occupassero anche dell'incasso del bar interno ma non sono sicuro, so che comunque, quando c'erano degli incassi, quelli della team sicurezza li vedevo andare all'Ufficio Cassa…. In alcuni casi so che avevano anche la custodia delle chiavi, qualcosa avevano anche loro di chiavi”. Diversamente dai rilievi formulati dall'Istituto appellante da tali testimonianze è possibile tranquillamente desumere tanto i compiti e le mansioni effettivamente svolte dal CP_1 (pienamente compatibili con il livello D nel quale rientrano “i lavoratori adibiti ad operazioni di media complessità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
7 comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo:1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
2) Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e bollette;
3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci) quanto l'orario di lavoro rispettato, ben superiore alle 20 ore riportate nelle buste paga e rapportate dal primo giudice, in via presuntiva, nella misura quantomeno di 40 ore settimanali.
12. I rilievi e le contestazioni mosse alla quantificazione operata dal CTU sono generiche e non consentono di revisionare il giudizio espresso dal consulente tecnico che ha esaminato con dovizia e precisione le questioni sottoposte e risposto ai quesiti formulati in maniera esaustiva e dettagliata, anche avuto riguardo alle osservazioni formulate dal CTP dell'appellante. Con riferimento alla voce “premio” inserita nelle buste paga la stessa non può considerarsi alla stregua di voce retributiva in considerazione del fatto che tale emolumento non è stato sottoposto a contribuzione né è mai stato considerato quale imponibile ai fini del calcolo del TFR, ciò a conferma e riprova del carattere liberale di tale erogazione.
13. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminato e secondo le aliquote minime essendo state sostanzialmente riproposte le medesime questioni sollevate e risolte in primo grado e definite anche con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario . Nulla per le spese nei confronti dell'appellato Controparte_3 che non si è costituito in giudizio e non ha svolto attività processuale.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore del procuratore costituito dell'appellato dichiaratosi anticipatario;
3) nulla per le spese nei confronti dell'altro appellato;
Controparte_11
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso dell'11.4.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Costantino giusta procura rilasciata su foglio separato in calce al ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Capo Peloro, n. 3
Appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Gianolla giusta Controparte_1 mandato unito telematicamente al ricorso introduttivo il ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Piazza De Gasperi 45/a,
Appellato
nonché contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 534/2021 pubblicata in data 11.10.2021
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni:
1 Per parte appellante: “” riformare la sentenza n. 534 pubblicata in data 11 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Verona sezione lavoro (Giudice dott. RC Cucchetto) nella causa recante n. rg 815/18, dichiarando infondate le pretese del signor per tutte Controparte_1 le motivazioni sopra esposte. In particolare, si riportano di seguito le conclusioni già spiegate nella memoria difensiva (cfr. qui all.3), di cui si chiede l'integrale accoglimento:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'estromissione dell' dal presente giudizio Parte_1 stante la manleva contrattuale di cui al par. A;
nel merito, in via principale:
- rigettare ogni pretesa di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, nonché per ogni altro ritenuto di giustizia, e comunque priva del benché minimo supporto probatorio;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento di qualche pretesa di parte ricorrente, accertare e dichiarare il diritto dell' ad essere manlevato Parte_1 e tenuto indenne dalla , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., giuste le considerazioni svolte nel precedente par. A e/o per ogni altra ragione di giustizia;
- nella denegata e non creduta ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle domande di controparte, si richiede espressamente il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della , così come previsto dall'art. Controparte_3 29 del D. Lgs. 276/03, nel testo vigente nel periodo per cui è causa (dal 04.01.2016 al 13.01.2017).
- nella denegata ipotesi di accoglimento di qualche pretesa di parte ricorrente, ridurre le somme richieste tenendo conto delle eccezioni svolte nel presente scritto difensivo e/o di ogni altra di giustizia, tenendo conto delle eventuali risultanze della CTU contabile che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre (e per la quale si insta). In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
- per l'effetto di quanto sopra, ordinare l'integrale restituzione di quanto corrisposto dall' in esecuzione della sentenza impugnata, sia a titolo di competenze del Pt_1 lavoratore, sia per spese legali. In via subordinata
- nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse trovare accoglimento una qualche pretesa di controparte, ridurre gli importi eventualmente dovuti sulla base di quanto dedotto nella presente memoria difensiva (cfr. qui all.3), e ferme restando le contestazioni ed eccezioni formulate, ovvero secondo equità;
- per l'effetto di quanto sopra, ordinare la parziale restituzione di quanto corrisposto dall' in esecuzione della sentenza impugnata, sia a titolo di competenze del Pt_1 lavoratore, sia per spese legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.””
Per parte appellata “”per i motivi tutti di cui sopra, respingersi Controparte_1 l'impugnazione avversaria. Con vittoria di spese di lite, con distrazione a favore dello scrivente procuratore distrattario.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Verona ha accolto il ricorso proposto da ed ha condannato i convenuti Controparte_1 Controparte_3 e l' , in solido, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.193,08 (di Parte_1 cui € 717,29 a titolo di tfr) per differenze retributive relative al periodo 4.1.2016-15.1.2017
2 maggiorati di rivalutazione ed interessi, salvo il beneficio di escussione ex art. 29 d. lgs 276/2003, oltre alle spese di lite ed quelle di CTU condannando, inoltre,
[...]
a manlevare l' convenuto delle somme oggetto di Controparte_3 Pt_1 condanna.
2. Il primo giudice, rispetto alla preliminare questione relativa al CCNL i cui trattamenti minimi retributivi sono da applicarsi al caso in esame, richiamato l'art. 7 comma 4 del d.l. 248/07 (convertito con la L. 31/08) e l'art. 3 L. 142/01 nonché l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sent. 51/15), ha precisato che le cooperative sono tenute ad applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria dovendosi utilizzare tali contratti quale parametro esterno per valutare la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost. Il ricorrente, come pacifico in causa e come confermato dalla prova testimoniale, aveva svolto mansioni di vigilanza e sicurezza privata all'interno dell' Parte_2
(come confermato dal teste particolarmente affidabile in quanto non
[...] Tes_1 legato alle parti da peculiari rapporti né “inquinato” da contenziosi o contrasti di sorta con le convenute), mansioni appartenenti “ontologicamente” all'ambito di operatività del settore della vigilanza privata, “affine” all'ambito del CCNL invocato dal ricorrente per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sottoscritto dai sindacati confederali e delle loro categorie con e CP_4 CP_5
in veste di organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più Controparte_6 rappresentative a livello nazionale nella categoria. Doveva, dunque, trovare applicazione, quale parametro esterno per valutare la congruità della retribuzione, il CCNL Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari, siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione. Non si applicava, invece, il CCNL UNCI (sottoscritto dall' Controparte_7
), connotato da minimi contrattuali retributivi economici nel complesso
[...] inferiori. Le resistenti, costituendosi, non avevano neppure contestato il fatto che il CCNL UNCI prevedesse un trattamento retributivo complessivo inferiore e la contestazione sulla maggiore rappresentatività nel settore delle organizzazioni sindacali della “triplice” rispetto ai CCNL stipulati con Legacoop e era stata solo genericamente svolta Controparte_6 dalla convenuta, la quale non aveva nemmeno indicato un dato contrario per l' tto a CP_8 smentire l'assunto attoreo. Il primo giudice ha altresì evidenziato, a supporto, che il DL 248/2007 era stato adottato all'indomani del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Con Economico, , e in cui il Governo Controparte_9 CP_5 CP_4 assumeva l'impegno di avviare ogni idonea iniziativa amministrativa affinchè le cooperative adottassero trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dal CCNL sottoscritto dalla organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2.1 Quanto all'inquadramento ha evidenziato come il CCNL Vigilanza Privata assunto a parametro di riferimento contempla una sezione introdotta ad hoc per i “Servizi fiduciari” dalla contrattazione collettiva settoriale e l'art.6 – dedicato alla Classificazione del personale - Ruolo del personale tecnico operativo – alla descrizione del livello D, tratteggia la figura professionale degli operatori che svolgono attività sovrapponibile a quella svolta dal . CP_1 Fermo l'inquadramento al livello D, dalla istruttoria era emersa la prova di una prestazione giornaliera (in via estremamente prudenziale) resa per otto ore al giorno e per 40 ore settimanali ad onta delle 20 ore “regolarizzate”.
3 Svolta CTU contabile (esaustiva anche rispetto alle obiezioni e censure del CTP di parte resistente avuto riguardo alla natura della voce “premio” inserita nelle buste paga) venivano quantificate le differenze retributive spettanti per le 40 ore in € 9.193,08 (di cui € 717,29 a titolo di tfr). In ragione del beneficio excussionis invocato dall' (operante solo in Parte_1 sede esecutiva) secondo il testo di cui all'art. 29 dl 276/2003 vigente ratione temporis, nell'accertare la responsabilità solidale di tutti gli obbligati ha evidenziato come l'azione esecutiva potesse intentata nei confronti del committente solo dopo la infruttuosa azione del patrimonio dell'appaltatore
3. Avverso la sentenza ha proposto appello l' con diversi motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della decisione impugnata Non si è costituita la e, stante la ritualità della Controparte_3 notifica dell'atto di impugnazione, alla udienza di discussione ne è stata dichiarata la contumacia
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 16 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'Istituto appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto e riconosciuto che il ricorrente avesse svolto mansioni di vigilanza e sicurezza privata, atteso che, come peraltro precisato nel corpo della sentenza, lo stesso operava nel settore dei servizi fiduciari (attività di portierato/guardiania) ed evidenziando che come correttamente precisato dall' con delibera n. 462 del 16 CP_10 giugno 2018 mentre “la vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi;
regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi;
obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi;
etc.)”. Ha, inoltre, contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il ccnl Vigilanza Privata, in luogo del ccnl concordato dalle parti in sede di assunzione, CP_8 sulla base di un presunto criterio “ontologico” ed in quanto il secondo ccnl prevederebbe trattamenti deteriori. Il ccnl UNCI riguarda tutto il settore dei servizi integrati, cui certamente appartengono i servizi fiduciari, e pertanto risultava maggiormente coerente con le attività svolte dal lavoratore mentre il ccnl Vigilanza Privata contempla tale settore solo quale estensione. Allo stesso modo risultava erronea anche l'ulteriore argomentazione utilizzata in sentenza, secondo cui il ccnl Vigilanza Privata (e non il ccnl sarebbe stato il ccnl CP_8 comparativamente più rappresentativo in quanto a) la difesa della convenuta aveva solo genericamente contestato le deduzioni di controparte;
b) il d.l. 248/07 sarebbe stato adottato Con all'indomani di un protocollo di intesa con , e . CP_4 CP_4 L'osservazione sub-a) non rispondeva a verità e contrastava con la produzione giurisprudenziale in materia secondo la quale era controparte che avrebbe dovuto provare la maggiore rappresentatività comparata del ccnl invocato, diverso da quello definito congiuntamente in sede di assunzione.
4 Con altro motivo ha contestato l'inquadramento disposto dal Tribunale in base al ccnl Vigilanza Privata trovando nella fattispecie legittimamente applicazione un diverso ccnl (quello CP_8 Con il terzo motivo ha criticato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui aveva stabilito che il lavoratore aveva svolto un orario di lavoro superiore a quello per il quale era stato retribuito. Sul punto ha ribadito come l' non era a conoscenza dell'orario di lavoro del Pt_1 lavoratore, trattandosi di una informazione in possesso esclusivamente di TCS (rimasta contumace), cosicché si trovava in una situazione di sostanziale minorata difesa. Ad ogni modo il Giudice di prime cure non aveva fatto buon governo del materiale istruttorio acquisito non essendo emerso dalla testimonianza di che il Testimone_2 ricorrente avesse lavorato nell'intero periodo dedotto in giudizio né quale fosse stato l'orario di lavoro rispettato. Nemmeno l'ulteriore testimonianza di presentava elementi utili a Testimone_3 comprovare le affermazioni di parte ricorrente avendo il teste dichiarato di non sapere quale fosse stata la durata dei turni del . CP_1 Con il quarto motivo ha contestato le risultanze della CTU viziate per le motivazioni indicate nei precedenti punti;
in ogni caso, in via subordinata, ribadendo che l' non Pt_1 era a conoscenza delle somme concretamente percepite dal lavoratore durante il suo rapporto di lavoro, rispetto al quale l'Ospedale era rimasto totalmente estraneo, il quantum definito in sentenza risultava errato avendo il primo giudice fondato la pretesa su una presunta mancata contestazione dei compensi erogati che invece era regolarmente avvenuta. Peraltro controparte aveva ammesso espressamente nel ricorso che i conteggi prodotti erano stati elaborati senza disporre delle buste paga dei mesi di marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2016 e al riguardo la difesa dell'appellante aveva sin da subito eccepito che il lavoratore avrebbe dovuto possedere o, quantomeno, richiedere al proprio datore di lavoro i suddetti cedolini paga;
tale carenza probatoria era certamente addebitabile al ricorrente con le conseguenziali decadenze di cui all'art. 414 cpc.
6. L'appellato ha ribadito come le mansioni di vigilanza svolte Controparte_1 rientravano nel campo di applicazione del contratto Vigilanza Privata;
quanto alla prova CP_ circa la maggiore rappresentatività di e ha richiamato le richieste formulate in CP_4 primo grado di prova per testi in ordine alla maggiore rappresentatività delle sigle confederali evidenziando come il primo giudice aveva correttamente desunto la comparativamente maggior rappresentatività da un atto politico, ovvero dal Protocollo dal 2007, ritenendo con processo logico difficilmente criticabile, che la scelta degli interlocutori dal parte del Governo sia avvenuta in relazione alla loro comparativamente maggior rappresentatività e non in relazione ad altri elementi. Ha precisato che non rispondeva al vero che il contratto Vigilanza portava livelli salariali inferiori al contratto applicato dalla datrice al ricorrente atteso che le buste paga portavano un salario orario di 5,41 euro, mentre il contratto vigilanza livello D porta un salario di 950 euro / 173 = 5,49, con una differenza così di 0,08 x 173 x 13 = 179,92 euro in un anno di impiego del ricorrente a full time. Quanto alla contestazione inerente l'orario di lavoro di 40 ore settimanali ha richiamato le deposizioni rese dai testi (il quale aveva affermato di aver lavorato assieme al Tes_1 ricorrente per tutto il 2016 e per almeno 40 ore a settimana con frequenti turni notturni) ed
(che aveva corroborato le dichiarazioni del sig. precisando che conosceva Tes_3 Tes_1 tutti quelli che lavoravano presso cooperativa all'Ospedale di Negrar e che era CP_1 tra quelli ed affermando che tra il 1/2016 e il 1/2017 anche il faceva i turni con CP_1 i quali coprivano la struttura con continuità). Sulla pretesa erronea quantificazione delle differenze retributive ha precisato che era onere del debitore indicare quale somma era stata pagata e provarlo, sicchè la mancata contestazione delle somme indicate come percepite dal ricorrente conduceva alla assunzione
5 nella conoscenza del Giudice delle somme allegate come erogate al ricorrente quali somme erogate in effetti. Quanto alla voce “premio” inserita in busta paga (e ritenuta dall'Istituto quale retribuzione) ha precisato che ove la stessa avete voluto significare “retribuzione”, le somme erogate a tale titolo sarebbero dovute essere state tassate e sottoposte a contribuzione, cosa che non avvenne, ad ulteriore conferma e riprova del carattere liberale di tali erogazioni ed analogamente sulle stesse non vi fu il pagamento del TFR.
7. L'appello è infondato e va rigettato.
8. Le ragioni di impugnazione non offrono elementi per discostarsi e rivedere la decisione appellata che ha individuato puntualmente i profili di fondatezza delle pretese formulate dal lavoratore , motivazione che viene pienamente condivisa da questa Corte anche CP_1 per le ragioni di seguito rappresentante.
9. Sulla questione relativa alla contrattazione collettiva applicabile nella fattispecie di società cooperative applicanti diversi contrati collettivi nazionali si richiamano, anche ai sensi dell'art . 118 disp att. c.p.c., i principi affermati da Cass. 4622/2020 secondo cui in tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. (principi ribaditi anche dalla successiva statuizione 36221/2020).
9.1 Nel caso di specie, tenuto conto del settore in cui la società datrice di lavoro ha operato nonché delle prestazioni effettivamente rese dal lavoratore (come emerse dall'istruttoria), il riferimento operato dal primo giudice al CCNL Vigilanza privata ed al livello D rivendicato dal (tale livello è stata abolito con il rinnovo del contratto del 2023, diventando CP_1 Livello E il nuovo livello di ingresso per 18 mesi, dopo i quali si passa al successivo livello) quale parametro per determinare le pretese economiche vantate dalla originaria ricorrente risulta corretto atteso che detto CCNL trova applicazione nei servizi di – vigilanza di tipo ispettivo, fissa, antirapina ed antitaccheggio;
…-ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza, telesorveglianza;
…, - servizi di custodia e deposito valori;
- servizi di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e/o di trasporto pubblico nonché a bordo mezzi di trasporto pubblico;
- ogni ulteriore servizio di vigilanza ….. nonché ai servizi di sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia particolare giurata: - attività di sicurezza, sorveglianza, safety e custodia, svolte in regime di committenza pubblica o privata, atte a garantire … la corretta ed ordinata fruizione di beni mobili ed immobili, siti, aree e relative pertinenze, in ambiti pubblici e privati, ivi compresi quelli congressuali, fieristici, manifestazioni ed eventi;
- controllo degli accessi, locali, aree e pertinenze interne e/o esterne (compresi parcheggi) e regolazione del flusso di persone, veicoli e merci (anche qualora queste attività siano definite come “servizi di portierato” o “reception” e qualunque sia la procedura di affidamento del servizio);…- verifica e controllo alle casse…- prevenzione rischi, primo intervento e antincendio;
… - altre attività ausiliarie, in quanto strumentali ed accessorie, anche per previsione dei contratti di appalto, ai servizi di cui ai punti che precedono quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: front desk e centralino telefonico, bigliettazione, ricezione e smistamento corrispondenza.
10. Quanto all'onere probatorio il Supremo Collegio (sent. 35796/2022) ha precisato che la correttezza del parametro di riferimento utilizzato dal datore di lavoro nella determinazione
6 retributiva è un onere ricadente sullo stesso il quale deve offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici - dei sindacati che stipularono il CCNL invocato.
11. Sulle mansioni svolte (ritiro e consegna dell'incasso di reparti, casse automatiche parcheggio, bar;
apertura, sgombero e chiusura dei reparti;
guardia notturna, custodia incassi, fondo cassa, chiavi e altro materiale) e sull'orario di lavoro rispettato (40-45 ore a settimana) la istruttoria testimoniale ha pienamente confermato le deduzioni del . CP_1 Il teste ha così precisato: “” ho lavorato con la Team coop sicurezza da Testimone_2 inizio 2014 fino a inizio 2017 con mansioni di portierato e vigilanza all'interno dell'Ospedale di Negrar e poi facevo anche la sede di AN RC che era distaccata…… Siamo stati colleghi io e per qualche mese, forse due o tre mesi, penso nel 2016 perché CP_1 anche lui lavorava nelle sedi che ho sopra indicato e spesso ci davamo il cambio turno io e lui. Io facevo il turno 7/13 oppure il pomeridiano 13/21, erano sei o sette ore per turno all'incirca. Io ero in regola tre ore al giorno per sei giorni alla settimana, ma a settimana mediamente facevo in concreto 40/45 ore di lavoro, che però erano regolarmente annotate e pagate in busta paga con bonifico. A volte facevo il doppio turno consecutivo, anche per più giorni di fila, ma mi veniva conteggiato e pagato. Ed anche al capitava di fare la stessa ma non so dire nulla CP_1 sui pagamenti fatti al . Con ci siamo dati spesso il cambio turno al CP_1 CP_1 AN RC e per quanto mi ricordo lui faceva il turno notturno all'ospedale di Negrar mentre al AN RC faceva il turno di 3 ore fino alla chiusura 18/21. Al AN RC facevamo tutti solo il turno di tre ore alla chiusura io, o oppure i colleghi;
mentre CP_1 all'Ospedale di Negrar coprivamo il turno h24 ed eravamo in 4/5 a turnarci….da quanto ricordo lui faceva tutte le notti e non aveva un turno di riposo, se non di rado, ma non so quante ore facesse a settimana. Preciso che il turno notturno era da mezzanotte fino alle sei del mattino. Quanto ai nostri compiti e mansioni preciso che facevamo più o meno le stesse cose io e lui. Durante il giorno in ospedale si andava nei vari reparti a prelevare i soldi per portarli all'Ufficio cassa;
e poi c'era lo “sgombero” visite al termine dell'orario di visita;
andavamo a prendere l'incasso della giornata del bar e facevamo anche la cassa parcheggio;
avevamo la custodia chiavi. Io sono andato via prima di e non so dire per quanto tempo lui avesse continuato CP_1 a lavorare lì perché ci siamo persi di vista…non facevamo videosorveglianza, facevamo dei giri di ronda”. L'altro teste operatore socio sanitario presso la portineria di Negrar dal 1988 Testimone_3 al 1000 ha così riferito: “” Conoscevo tutti quelli che lavoravano presso cooperativa all'ospedale di Negrar e era fra quelli….confermo che anche il CP_1 CP_1 faceva i turni ed erano lì a volte la mattina, a volte il pomeriggio ed a volte le notti. Non so dire se facesse più le notti o i turni giornalieri. CP_1 Lui faceva parte del team sicurezza, addetto allo sgombero reparti dopo l'orario di visita, alla sicurezza interna ed ai parcheggi… Loro lavoravano anche di notte ma la videosorveglianza l'avevamo noi più che loro...Come team coop sicurezza loro garantivano la copertura h24 in ospedale e si occupavano anche del distaccamento di AN RC;
non so dire di quante ore fossero i singoli turni ma so che loro coprivano l'intera giornata h24…Mi sembra che quelli di team coop si occupassero anche dell'incasso del bar interno ma non sono sicuro, so che comunque, quando c'erano degli incassi, quelli della team sicurezza li vedevo andare all'Ufficio Cassa…. In alcuni casi so che avevano anche la custodia delle chiavi, qualcosa avevano anche loro di chiavi”. Diversamente dai rilievi formulati dall'Istituto appellante da tali testimonianze è possibile tranquillamente desumere tanto i compiti e le mansioni effettivamente svolte dal CP_1 (pienamente compatibili con il livello D nel quale rientrano “i lavoratori adibiti ad operazioni di media complessità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
7 comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo:1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
2) Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e bollette;
3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci) quanto l'orario di lavoro rispettato, ben superiore alle 20 ore riportate nelle buste paga e rapportate dal primo giudice, in via presuntiva, nella misura quantomeno di 40 ore settimanali.
12. I rilievi e le contestazioni mosse alla quantificazione operata dal CTU sono generiche e non consentono di revisionare il giudizio espresso dal consulente tecnico che ha esaminato con dovizia e precisione le questioni sottoposte e risposto ai quesiti formulati in maniera esaustiva e dettagliata, anche avuto riguardo alle osservazioni formulate dal CTP dell'appellante. Con riferimento alla voce “premio” inserita nelle buste paga la stessa non può considerarsi alla stregua di voce retributiva in considerazione del fatto che tale emolumento non è stato sottoposto a contribuzione né è mai stato considerato quale imponibile ai fini del calcolo del TFR, ciò a conferma e riprova del carattere liberale di tale erogazione.
13. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminato e secondo le aliquote minime essendo state sostanzialmente riproposte le medesime questioni sollevate e risolte in primo grado e definite anche con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario . Nulla per le spese nei confronti dell'appellato Controparte_3 che non si è costituito in giudizio e non ha svolto attività processuale.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore del procuratore costituito dell'appellato dichiaratosi anticipatario;
3) nulla per le spese nei confronti dell'altro appellato;
Controparte_11
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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