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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11927 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 46585 /2024 promossa da:
, Parte_1
con gli avv.ti MANGONE MARIANNA eFREZZA MARIA STELLA;
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 20.12.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n 397 2024 00195858 09 notificato in data 18.11.2024 con il quale l' ha chiesto il pagamento di contributi IVS/percentuale sul reddito CP_1 minimale per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2023 per un importo pari ad euro 24.488,85. Ha dedotto che è stato nominato con atto del 22.5.2006 Amministratore unico della società avente come oggetto sociale la Controparte_2 somministrazione di bevande alimenti;
che tale società gestisce dal 2017 un solo ristorante con in media 11/12 lavoratori;
che all'interno del ristorante vi è sempre stata una figura professionale di 1 livello;
che tale figura è stata ricoperta dal 2008 al 2019 dalla sig dal 2019 al 2024 dal sig e dal maggio Parte_2 Parte_3
2024 dal sig;
che non ha mai svolto attività aziendale né Parte_4 sociale. Deduceva, quindi, l'insussistenza dei requisiti previsto dalla legge 662/96 per l'iscrizione obbligatoria alla gestione Commercianti essendo peraltro regolarmente iscritto alla gestione Separata perché in passato aveva percepito CP_1 compensi in qualità di amministratore . Tanto premesso ha chiesto al Tribunale adito di annullare l' avviso di addebito opposto ,con vittoria di spese e competenze con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva l convenuto, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza.
All'udienza odierna, la causa istruita con documenti e prova per testo, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa e decisa come con sentenza contestuale .
L'opposizione è fondata e va, pertanto accolta.
Con il presente ricorso sostiene di non essere tenuto a pagare quanto Parte_1 richiesto con l'avviso di addebito opposto per “ non aver sostanzialmente mai esercitato attività commerciale nella società di cui , come Controparte_2 pacifico e documentato, nel periodo in contestazione, ha rivestito la carica di Amministratore e di socio di maggioranza . ( cfr doc 2 fascicolo opponente;
doc 4 e 5 fascicolo . CP_1
Com'è noto, la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti- legge 662/1996- all'art art 1 comma 203 stabilisce che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori al punto di vendita;
b) Abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) Partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) Siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli"
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di srl); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme o regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche personali.
Da tale disposizione emerge, in modo chiarissimo, che per far scattare l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa è necessario che il soggetto presti effettivamente un'attività lavorativa organizzata in forma di impresa con il carattere di abitualità e prevalenza.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste da tale norma, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa specificando, in particolare, con riferimento al requisito dell'abitualità, che il Giudice deve accertare la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (cfr. Cass., Sez. U, 12.2.2010 n. 3240; Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012; Sez. L, Sentenza n. 2139 del 31/01/2014).
L'iscrizione nella gestione dei commercianti ed il perdurare di tale iscrizione, quindi, risulta subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società. Non è sufficiente la mera qualità di socio o amministratore. Sicché, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Va infatti ribadito che l'art. 1, comma 203, della L. 662/1996 prevede, quale requisito essenziale dell'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti , che il soggetto CP_1 partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
Orbene nel caso che ci occupa è documentalmente provato e non contestato che l'odierno opponente abbia rivestito la qualifica di socio ed amministratore unico nel periodo oggetto di recupero contributivo (cfr. visure camerali allegate memoria
). CP_1 E' altresì incontestato che la società gestisca un solo ristorante dove, Controparte_2 come documentato , risultano 11 dipendenti. A ciò va poi aggiunto quanto emerso dalle risultanze testimoniale laddove il teste della cui attendibilità Testimone_1 non vi è motivo di dubitare, ha confermato che “nel locale passava qualche Pt_1 volta a pranzo o a cena a mangiare “ …. Si recava al ristorante solo per pagare le retribuzioni…..all'interno del ristorante dal 2008 al 2'019, Deader dal 2019 Pt_2 al 2024 e dal maggio 2024 ad oggi , tutti di primo livello si Parte_4 sono occupati di gestire l'attività in prima persona Dichiarazioni all'evidenza insufficienti per dimostrare che oltre ad essere amministratore della società Pt_1 abbia partecipato personalmente all'attività esecutiva e materiale dell'azienda.
Alla luce di quanto sopra esposto non può ritenersi sufficiente la qualità dello stesso di amministratore, dovendosi come detto anche in tal caso, dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale delle stesse.
Non emergono neanche documentalmente elementi probatori idonei a confermare l'assunto dell . CP_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza .
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'avviso di addebito n 397 2024 00195858 09 ;
• condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, CP_1 che liquida in complessivi Euro 2200,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione. .
Roma, 20.11.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 46585 /2024 promossa da:
, Parte_1
con gli avv.ti MANGONE MARIANNA eFREZZA MARIA STELLA;
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 20.12.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n 397 2024 00195858 09 notificato in data 18.11.2024 con il quale l' ha chiesto il pagamento di contributi IVS/percentuale sul reddito CP_1 minimale per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2023 per un importo pari ad euro 24.488,85. Ha dedotto che è stato nominato con atto del 22.5.2006 Amministratore unico della società avente come oggetto sociale la Controparte_2 somministrazione di bevande alimenti;
che tale società gestisce dal 2017 un solo ristorante con in media 11/12 lavoratori;
che all'interno del ristorante vi è sempre stata una figura professionale di 1 livello;
che tale figura è stata ricoperta dal 2008 al 2019 dalla sig dal 2019 al 2024 dal sig e dal maggio Parte_2 Parte_3
2024 dal sig;
che non ha mai svolto attività aziendale né Parte_4 sociale. Deduceva, quindi, l'insussistenza dei requisiti previsto dalla legge 662/96 per l'iscrizione obbligatoria alla gestione Commercianti essendo peraltro regolarmente iscritto alla gestione Separata perché in passato aveva percepito CP_1 compensi in qualità di amministratore . Tanto premesso ha chiesto al Tribunale adito di annullare l' avviso di addebito opposto ,con vittoria di spese e competenze con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva l convenuto, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza.
All'udienza odierna, la causa istruita con documenti e prova per testo, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa e decisa come con sentenza contestuale .
L'opposizione è fondata e va, pertanto accolta.
Con il presente ricorso sostiene di non essere tenuto a pagare quanto Parte_1 richiesto con l'avviso di addebito opposto per “ non aver sostanzialmente mai esercitato attività commerciale nella società di cui , come Controparte_2 pacifico e documentato, nel periodo in contestazione, ha rivestito la carica di Amministratore e di socio di maggioranza . ( cfr doc 2 fascicolo opponente;
doc 4 e 5 fascicolo . CP_1
Com'è noto, la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti- legge 662/1996- all'art art 1 comma 203 stabilisce che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori al punto di vendita;
b) Abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) Partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) Siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli"
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di srl); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme o regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche personali.
Da tale disposizione emerge, in modo chiarissimo, che per far scattare l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa è necessario che il soggetto presti effettivamente un'attività lavorativa organizzata in forma di impresa con il carattere di abitualità e prevalenza.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste da tale norma, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa specificando, in particolare, con riferimento al requisito dell'abitualità, che il Giudice deve accertare la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (cfr. Cass., Sez. U, 12.2.2010 n. 3240; Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012; Sez. L, Sentenza n. 2139 del 31/01/2014).
L'iscrizione nella gestione dei commercianti ed il perdurare di tale iscrizione, quindi, risulta subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società. Non è sufficiente la mera qualità di socio o amministratore. Sicché, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Va infatti ribadito che l'art. 1, comma 203, della L. 662/1996 prevede, quale requisito essenziale dell'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti , che il soggetto CP_1 partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
Orbene nel caso che ci occupa è documentalmente provato e non contestato che l'odierno opponente abbia rivestito la qualifica di socio ed amministratore unico nel periodo oggetto di recupero contributivo (cfr. visure camerali allegate memoria
). CP_1 E' altresì incontestato che la società gestisca un solo ristorante dove, Controparte_2 come documentato , risultano 11 dipendenti. A ciò va poi aggiunto quanto emerso dalle risultanze testimoniale laddove il teste della cui attendibilità Testimone_1 non vi è motivo di dubitare, ha confermato che “nel locale passava qualche Pt_1 volta a pranzo o a cena a mangiare “ …. Si recava al ristorante solo per pagare le retribuzioni…..all'interno del ristorante dal 2008 al 2'019, Deader dal 2019 Pt_2 al 2024 e dal maggio 2024 ad oggi , tutti di primo livello si Parte_4 sono occupati di gestire l'attività in prima persona Dichiarazioni all'evidenza insufficienti per dimostrare che oltre ad essere amministratore della società Pt_1 abbia partecipato personalmente all'attività esecutiva e materiale dell'azienda.
Alla luce di quanto sopra esposto non può ritenersi sufficiente la qualità dello stesso di amministratore, dovendosi come detto anche in tal caso, dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale delle stesse.
Non emergono neanche documentalmente elementi probatori idonei a confermare l'assunto dell . CP_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza .
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'avviso di addebito n 397 2024 00195858 09 ;
• condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, CP_1 che liquida in complessivi Euro 2200,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione. .
Roma, 20.11.2025
Il Giudice