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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n 166/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 3779/2023 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 1219/2024 estensore
Giudice Dr Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 20 febbraio
2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
LUCA GIOACCHINO e dell'avv. MONTAGNA ELISABETTA elettivamente domiciliato in Milano Corso di Porta Vittoria 8 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTOvv. , elettivamente pagina 1 di 9 domiciliato in VIA SAVARE' 1 20122 MILANO presso gli uffici legali dell'ente
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI Parte_1 PER In riforma integrale DE impugnata DE sentenza n. 3779/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, in persona del Giudice dr. Riccardo Atanasio, in data
14.11.2023 R.G. n. 3217/2022 e comunicata dalla cancelleria in data
13 maggio 2023 non notificata, per i motivi di cui al presente atto, accogliere le conclusioni già formulare in primo grado e in questa sede riformulate, e pertanto: Voglia - In via principale ACCERTARE E
DICHIARARE, per tutti i motivi dedotti in fatto e in diritto,
l'illegittimità del provvedimento del 13.09.2021 ricevuto dal CP_1
Sig. in data 23.9.21 n. 710000038975018 per inapplicabilità Pt_1
DE disciplina inerente “Mancanza, inesatta, incompletezza dell'indirizzo di domicilio” nonché DE delibera n. 2218082 del
12.01.2022 ricevuta in data 14.01.2022; ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi dedotti in fatto e in diritto, che l'assenza del Sig.
alla visita fiscale è stata sorretta da un giustificato motivo Pt_1
Pt_1 e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Sig. al pagamento dell'intera indennità di malattia e, conseguentemente,
REVOCARE il provvedimento n. 710000038975018 del 13.09.2021 CP_1
ricevuto dal Sig. in data 23.9.21 nonché la delibera n. 2218082 Pt_1
del 12.01.2022 ricevuta in data 14.01.2022 e per l'effetto ANNULLARE
l'avviso di pagamento n. 149065 del 19.11.2021 per un importo complessivo di euro 8.075,34 IN VIA SUBORDINATA Previo accertamento DE domanda sub A) ACCERTARE E DICHIARARE per tutti i motivi dedotti in fatto e in diritto, l'applicabilità DE disciplina di pagina 2 di 9 cui alla Circolare n. 166 del 1988 e, per l'effetto, ACCERTARE E CP_1
DICHIARARE il diritto del Sig al pagamento dell'indennità di Pt_1
malattia salvo i primi dieci giorni per i quali viene prevista una trattenuta del 100% e, per l'effetto, REVOCARE il provvedimento CP_1
n. 710000038975018 del 13.09.2021 ricevuto dal Sig. in data Pt_1
23.9.21 nonché la delibera n. 2218082 del 12.01.2022 ricevuta in data
14.01.2022 con rideterminazione dell'importo a carico del ricorrente.
Dichiarare la restituzione DE somma di euro 1.495,00, corrisposta dall'odierno appellante ad a titolo di spese legali liquidate CP_1
dal Tribunale di Milano, Sez lavoro, con sentenza n. 3779/2024; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PER Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare: CP_1
Respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata (Sent. Trib. Milano n.
3779/2023 emessa dal Trib. Milano sez. lav. pubblicata in data
13.05.2024 RG. n. 3217/2022) e, per l'effetto, Nel merito - rigettare il ricorso e qualsiasi domanda proposta nei confronti dell' CP_1
Spese e competenze del grado a carico del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui chiedeva Pt_1
dichiararsi il suo diritto alla prestazione corrisposta per il periodo del suo collocamento in congedo per malattia, quindi la revoca dei provvedimenti che gliene avevano invece chiesto la restituzione. Il provvedimento era stato preso dopo che il non Pt_1
era stato reperito dal medico legale inviato da nel domicilio CP_1
che lo stesso aveva indicato.
Il Tribunale ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. Il lavoratore,residente in [...], era in malattia dal 18 agosto al 3 pagina 3 di 9 settembre 2021. Durante questo periodo aveva indicato come suo domicilio di reperibilità un indirizzo di IO DE Pescaia , presso un parente, tal , il cui appartamento era collocato Per_1
sopra una enoteca di cui lo stesso era proprietario.
Il medico si era recato per la visita fiscale presso detto CP_1
domicilio in data 1 settembre 2021 ore 10,40 , non aveva trovato nessuno, aveva riferito di aver incontrato “ una persona proveniente dalla strada “ che dichiarava di abitare nell'immobile e di essere parente di , che però non abitava lì e in quel momento comunque Pt_1
non era domiciliato presso di lui. La stessa persona si rifiutava di accettare l'invito a visita medica di controllo ambulatoriale che il medico intendeva lasciare.
Il ricorrente, ha osservato il primo Giudice, aveva depositato agli atti una dichiarazione del parente, il Sig , che appunto Per_1
dichiarava di aver “ incontrato una persona” che chiedeva di e Pt_1
di avergli risposto che, dopo un soggiorno di 15 giorni, questi era tornato presso la sua residenza. Ciò il 31 agosto 2021. Il Tribunale rilevava quindi, in primis, la discrepanza delle date.
Osservava poi come dagli atti risultasse che aveva inserito nel Pt_1
portale la sua reperibilità a Bollate dal 2 al 3 settembre in CP_1
data 1 settembre 2021 e che non si era poi sottoposto ad alcuna visita medica. Aveva, in effetti, chiesto delucidazioni a su CP_1
quanto era avvenuto, ma dopo il 3 settembre, quando oramai la malattia era trascorsa . Visto che, pacificamente, non era reperibile dal 31 agosto al 1 settembre senza giustificato motivo, la decadenza dal trattamento malattia è stata ritenuta giustificata, in quanto l'interesse tutelato dalla norma di riferimento ( DL 638/83 art 5 comma 14) non è costituito dall'accertamento DE malattia, ma proprio dalla reperibilità in sé.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano Pt_1
pagina 4 di 9 resiste difendendo la sentenza CP_1
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato.
L'appellante contesta essenzialmente la mancata ammissione dei mezzi istruttori, resa ancora più necessaria dalla errata lettura DE documentazione in atti. Afferma infatti, in primo luogo, che la malattia era stata prorogata fino al 1 ottobre 2021 e poi ancora fino al 10. Durante questo periodo, in cui quindi la malattia era ancora in essere, si era reso disponibile alla visita anche le date delle visite. Afferma cioè di essere stato “ Pt_2
convinto”che il tentativo di visita medica fosse avvenuto il 31 agosto, ma solamente dopo aver visto in giudizio la documentazione si era accorto che invece i fatti risalivano al 1 settembre . CP_1
Afferma di essersi sentito male il giorno 31 e di aver quindi deciso di partire per consultare urgentemente il proprio psichiatra, in
Bollate, cosa che aveva fatto il giorno 3, come da certificato in atti. Chiede comunque prova orale sulla circostanza.
Rileva di aver chiesto a il 2 settembre informazioni sulla CP_1
visita, come da doc 8 primo grado, e ancora il 6 settembre , ricevendo risposta solo il 7 .Solo in quella data infatti gli CP_1
avrebbe indicato di contattare il medico legale, cosa che avrebbe fatto il giorno 8, senza ricevere risposta. ( doc 12 del fascicolo di primo grado).
Conclude da tutto ciò che, quindi, il sistema non ha CP_1
funzionato e che questo malfunzionamento non può comportare pagina 5 di 9 conseguenza a suo carico. Ribadisce la sussistenza e la regolarità dei certificati di malattia.
Osserva che comunque, se anche lo zio avesse preso la Per_1
comunicazione del medico, in ogni caso non avrebbe potuto Pt_1
sottoporvisi, perché la visita era su Grosseto e lui non era più in
Toscana.
Afferma di non aver potuto provvedere a comunicare il mutamento di indirizzo a fino alla data del rientro in abitazione a Bollate, CP_1
ossia il 1 settembre, perché a IO DE Pescaia non aveva né pc né password e quindi non poteva accedere al portale.
Insiste quindi nelle richieste istruttorie.
Occorre preliminarmente rilevare che la normativa la cui violazione
è stata contestata non attiene alla sussistenza dello stato di malattia, DE quale nessuno ha dubitato.
Il dovere che , secondo la ricostruzione di ha violato, è Pt_1 CP_1
quello di non farsi trovare al domicilio dichiarato, ossia il dovere di reperibilità. Si tratta di obbligo gravante sul lavoratore finalizzato appunto a consentire al datore di effettuare i dovuti controlli , che fa parte del più generale obbligo di correttezza, lealtà e buona fede immanente allo svolgimento del rapporto di lavoro.
L'assenza dal domicilio di reperibilità è quindi sanzionata indipendentemente dalla, peraltro certamente più grave, possibile non veridicità DE sussistenza dello stato di malattia. Sono pertanto irrilevanti tutte le deduzioni del circa il proprio stato di Pt_1
salute e la regolarità delle relative certificazioni.
Il lavoratore può sottrarsi alle conseguenze dell'inadempimento di tale obbligo solo là dove dimostri la sussistenza di cause giustificatrici particolari,per esempio quando l'allontanamento dipende dalla natura DE patologia, ovvero ancora nel caso in cui pagina 6 di 9 sorga la necessità di rivolgersi al proprio sanitario di fiducia per l'insorgere di un evento diverso da quello originariamente diagnosticato ( cfr., nell'ambito di una giurisprudenza assolutamente pacifica Cass 15773&2992; n 3266/2008; n 5718/2010; n 21621/2010 solo per citarne alcune).
Nessuna di tali cause giustificatrici ricorre nel caso di specie.
Occorre meglio precisare lo svolgimento degli eventi, come risulta dai documenti in atti, che presentano, come correttamente rilevato dal primo Giudice, alcuni elementi di discrasia rispetto alla narrazione fatta nel ricorso.
Nelle missive inviate a da a settembre 2021 si legge che CP_1 Pt_1
egli avrebbe accusato uno stato di malessere già il 30 agosto,e per questo deciso di partire il giorno 31. A dimostrazione DE partenza sono prodotte due ricevute di caselli autostradali, di entrata ( 31 al mattino) e di uscita ( 31 agosto pomeriggio). Non vi è alcun riferimento alla necessità di consultare o conferire urgentemente con il proprio psichiatra e, in effetti, questi risulta essere stato consultato solo 3 giorni dopo il rientro.
Risulta comprovato per tabulas che sia rientrato il 31 agosto ma Pt_1
che abbia comunicato il mutamento di indirizzo solo il giorno successivo 1 settembre, con decorrenza 2 settembre.
I fatti sono indiscutibili;
scientemente ha deciso di Pt_1
abbandonare il proprio domicilio di reperibilità il giorno 30 agosto, ma non si è preoccupato di rendersi reperibile fino al 1 settembre.
La giustificazione offerta, solo nel ricorso, sul punto ( ossia esser privo di pc, di telefono, e aver lasciato la password a casa,) appare da un lato poco credibile, dall'altro comunque irrilevante.
Ricondotto l'obbligo di indicare la reperibilità nell'ambito del comportamento di lealtà e buona fede, è evidente che l'obbligato pagina 7 di 9 debba adottare tutte le cautele necessarie per poter comunicare in tempo utile qualsiasi variazione. D'altra parte, il non si è Pt_1
preoccupato di provvedere tempestivamente nemmeno al rientro a casa, pur disponendo di pc e password, visto che la variazione è stata comunicata solo il giorno successivo e solo alle ore 12,50 – il tentativo di visita fiscale era stato effettuato alle 10,40.
Non si tratta di “ malfunzionamento del sistema” il portale CP_1
ha funzionato benissimo, recependo i dati immessi da CP_1 Pt_1
quando questi, appunto,li ha immessi.
La dichiarazione del , come correttamente rilevato dal primo Per_1
Giudice, si riferisce ad evento che sarebbe avvenuto il 31 agosto, mentre la tentata visita del medico avviene il giorno successivo.
Peraltro, nemmeno gli orari corrispondono.
In ogni caso, nemmeno se la dichiarazione fosse stata corretta e veritiera ciò sarebbe valso a scalfire la responsabilità del Pt_1
ricostruita nei termini sopra indicati. Il che rende ragione DE mancata ammissione delle prove orali richieste da parte appellante.
Del pari irrilevanti sono le questioni dedotte negli altri capitoli di prova orale, relative alla conformazione dello stabile di
IO DE Pescaia ( cap 4), al fatto che si sarebbe Pt_1
sentito male il 31 agosto ( cap 5, che peraltro contraddice le dichiarazioni stragiudiziali di ) , ai colloqui Pt_1 Tes_1 CP_1
( cap 6 e 7, peraltro recanti data non collimante con la documentazione ufficiale ), ai certificati medici ed allo stato CP_1
di salute di ( cap 1, 2 e 3) , al mancato possesso del pc e Pt_1
DE password ( cap 6).
Sempre dai documenti di primo grado, peraltro, risulta che in data 6 settembre , lungi dal richiedere ( e comunque il 6 settembre) Pt_1
una visita di controllo, abbia formulato a richiesta del CP_1
seguente tenore “ informazioni stato malattia , cui giustamente ( doc
12) risponde suggerendo di rivolgersi agli uffici del medico CP_1
legale. L'unica visita che risulta è quella del 23 settembre 2021, pagina 8 di 9 relativa allo stato di malattia oggetto di ulteriore certificazione, mentre la prima richiesta di appuntamento per presentare le proprie giustificazioni alla mancata reperibilità di agosto data 1 ottobre
2021. La successiva visita medica cui si fa riferimento nel ricorso (
27 novembre 2021, doc 27 e 28) è finalizzata ad accertare lo stato di invalidità e quindi non ha nulla a che fare con la presente fattispecie.
La violazione DE disciplina giustamente richiamata da nel sul CP_1
provvedimento di revoca è palese.
Né può essere accolta la domanda proposta in via subordinata di decurtazione parziale in base alla circolare n. 166/88, visto CP_1
che, nel caso di specie, non ha avuto luogo la “ seconda visita “ di cui alla circolare medesima, che non è stato nemmeno possibile tentare, vista la concatenazione degli eventi come sopra ricostruita.
La sentenza va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n. 3779(2023.
Condanna alla refusione delle spese del grado, che liquida in Pt_1
euro 2.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 20 febbraio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau pagina 9 di 9
N. R.G. registro generale appello lavoro 1219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 3779/2023 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 1219/2024 estensore
Giudice Dr Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 20 febbraio
2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
LUCA GIOACCHINO e dell'avv. MONTAGNA ELISABETTA elettivamente domiciliato in Milano Corso di Porta Vittoria 8 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTOvv. , elettivamente pagina 1 di 9 domiciliato in VIA SAVARE' 1 20122 MILANO presso gli uffici legali dell'ente
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI Parte_1 PER In riforma integrale DE impugnata DE sentenza n. 3779/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, in persona del Giudice dr. Riccardo Atanasio, in data
14.11.2023 R.G. n. 3217/2022 e comunicata dalla cancelleria in data
13 maggio 2023 non notificata, per i motivi di cui al presente atto, accogliere le conclusioni già formulare in primo grado e in questa sede riformulate, e pertanto: Voglia - In via principale ACCERTARE E
DICHIARARE, per tutti i motivi dedotti in fatto e in diritto,
l'illegittimità del provvedimento del 13.09.2021 ricevuto dal CP_1
Sig. in data 23.9.21 n. 710000038975018 per inapplicabilità Pt_1
DE disciplina inerente “Mancanza, inesatta, incompletezza dell'indirizzo di domicilio” nonché DE delibera n. 2218082 del
12.01.2022 ricevuta in data 14.01.2022; ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi dedotti in fatto e in diritto, che l'assenza del Sig.
alla visita fiscale è stata sorretta da un giustificato motivo Pt_1
Pt_1 e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Sig. al pagamento dell'intera indennità di malattia e, conseguentemente,
REVOCARE il provvedimento n. 710000038975018 del 13.09.2021 CP_1
ricevuto dal Sig. in data 23.9.21 nonché la delibera n. 2218082 Pt_1
del 12.01.2022 ricevuta in data 14.01.2022 e per l'effetto ANNULLARE
l'avviso di pagamento n. 149065 del 19.11.2021 per un importo complessivo di euro 8.075,34 IN VIA SUBORDINATA Previo accertamento DE domanda sub A) ACCERTARE E DICHIARARE per tutti i motivi dedotti in fatto e in diritto, l'applicabilità DE disciplina di pagina 2 di 9 cui alla Circolare n. 166 del 1988 e, per l'effetto, ACCERTARE E CP_1
DICHIARARE il diritto del Sig al pagamento dell'indennità di Pt_1
malattia salvo i primi dieci giorni per i quali viene prevista una trattenuta del 100% e, per l'effetto, REVOCARE il provvedimento CP_1
n. 710000038975018 del 13.09.2021 ricevuto dal Sig. in data Pt_1
23.9.21 nonché la delibera n. 2218082 del 12.01.2022 ricevuta in data
14.01.2022 con rideterminazione dell'importo a carico del ricorrente.
Dichiarare la restituzione DE somma di euro 1.495,00, corrisposta dall'odierno appellante ad a titolo di spese legali liquidate CP_1
dal Tribunale di Milano, Sez lavoro, con sentenza n. 3779/2024; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PER Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare: CP_1
Respingere l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata (Sent. Trib. Milano n.
3779/2023 emessa dal Trib. Milano sez. lav. pubblicata in data
13.05.2024 RG. n. 3217/2022) e, per l'effetto, Nel merito - rigettare il ricorso e qualsiasi domanda proposta nei confronti dell' CP_1
Spese e competenze del grado a carico del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui chiedeva Pt_1
dichiararsi il suo diritto alla prestazione corrisposta per il periodo del suo collocamento in congedo per malattia, quindi la revoca dei provvedimenti che gliene avevano invece chiesto la restituzione. Il provvedimento era stato preso dopo che il non Pt_1
era stato reperito dal medico legale inviato da nel domicilio CP_1
che lo stesso aveva indicato.
Il Tribunale ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. Il lavoratore,residente in [...], era in malattia dal 18 agosto al 3 pagina 3 di 9 settembre 2021. Durante questo periodo aveva indicato come suo domicilio di reperibilità un indirizzo di IO DE Pescaia , presso un parente, tal , il cui appartamento era collocato Per_1
sopra una enoteca di cui lo stesso era proprietario.
Il medico si era recato per la visita fiscale presso detto CP_1
domicilio in data 1 settembre 2021 ore 10,40 , non aveva trovato nessuno, aveva riferito di aver incontrato “ una persona proveniente dalla strada “ che dichiarava di abitare nell'immobile e di essere parente di , che però non abitava lì e in quel momento comunque Pt_1
non era domiciliato presso di lui. La stessa persona si rifiutava di accettare l'invito a visita medica di controllo ambulatoriale che il medico intendeva lasciare.
Il ricorrente, ha osservato il primo Giudice, aveva depositato agli atti una dichiarazione del parente, il Sig , che appunto Per_1
dichiarava di aver “ incontrato una persona” che chiedeva di e Pt_1
di avergli risposto che, dopo un soggiorno di 15 giorni, questi era tornato presso la sua residenza. Ciò il 31 agosto 2021. Il Tribunale rilevava quindi, in primis, la discrepanza delle date.
Osservava poi come dagli atti risultasse che aveva inserito nel Pt_1
portale la sua reperibilità a Bollate dal 2 al 3 settembre in CP_1
data 1 settembre 2021 e che non si era poi sottoposto ad alcuna visita medica. Aveva, in effetti, chiesto delucidazioni a su CP_1
quanto era avvenuto, ma dopo il 3 settembre, quando oramai la malattia era trascorsa . Visto che, pacificamente, non era reperibile dal 31 agosto al 1 settembre senza giustificato motivo, la decadenza dal trattamento malattia è stata ritenuta giustificata, in quanto l'interesse tutelato dalla norma di riferimento ( DL 638/83 art 5 comma 14) non è costituito dall'accertamento DE malattia, ma proprio dalla reperibilità in sé.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano Pt_1
pagina 4 di 9 resiste difendendo la sentenza CP_1
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato.
L'appellante contesta essenzialmente la mancata ammissione dei mezzi istruttori, resa ancora più necessaria dalla errata lettura DE documentazione in atti. Afferma infatti, in primo luogo, che la malattia era stata prorogata fino al 1 ottobre 2021 e poi ancora fino al 10. Durante questo periodo, in cui quindi la malattia era ancora in essere, si era reso disponibile alla visita anche le date delle visite. Afferma cioè di essere stato “ Pt_2
convinto”che il tentativo di visita medica fosse avvenuto il 31 agosto, ma solamente dopo aver visto in giudizio la documentazione si era accorto che invece i fatti risalivano al 1 settembre . CP_1
Afferma di essersi sentito male il giorno 31 e di aver quindi deciso di partire per consultare urgentemente il proprio psichiatra, in
Bollate, cosa che aveva fatto il giorno 3, come da certificato in atti. Chiede comunque prova orale sulla circostanza.
Rileva di aver chiesto a il 2 settembre informazioni sulla CP_1
visita, come da doc 8 primo grado, e ancora il 6 settembre , ricevendo risposta solo il 7 .Solo in quella data infatti gli CP_1
avrebbe indicato di contattare il medico legale, cosa che avrebbe fatto il giorno 8, senza ricevere risposta. ( doc 12 del fascicolo di primo grado).
Conclude da tutto ciò che, quindi, il sistema non ha CP_1
funzionato e che questo malfunzionamento non può comportare pagina 5 di 9 conseguenza a suo carico. Ribadisce la sussistenza e la regolarità dei certificati di malattia.
Osserva che comunque, se anche lo zio avesse preso la Per_1
comunicazione del medico, in ogni caso non avrebbe potuto Pt_1
sottoporvisi, perché la visita era su Grosseto e lui non era più in
Toscana.
Afferma di non aver potuto provvedere a comunicare il mutamento di indirizzo a fino alla data del rientro in abitazione a Bollate, CP_1
ossia il 1 settembre, perché a IO DE Pescaia non aveva né pc né password e quindi non poteva accedere al portale.
Insiste quindi nelle richieste istruttorie.
Occorre preliminarmente rilevare che la normativa la cui violazione
è stata contestata non attiene alla sussistenza dello stato di malattia, DE quale nessuno ha dubitato.
Il dovere che , secondo la ricostruzione di ha violato, è Pt_1 CP_1
quello di non farsi trovare al domicilio dichiarato, ossia il dovere di reperibilità. Si tratta di obbligo gravante sul lavoratore finalizzato appunto a consentire al datore di effettuare i dovuti controlli , che fa parte del più generale obbligo di correttezza, lealtà e buona fede immanente allo svolgimento del rapporto di lavoro.
L'assenza dal domicilio di reperibilità è quindi sanzionata indipendentemente dalla, peraltro certamente più grave, possibile non veridicità DE sussistenza dello stato di malattia. Sono pertanto irrilevanti tutte le deduzioni del circa il proprio stato di Pt_1
salute e la regolarità delle relative certificazioni.
Il lavoratore può sottrarsi alle conseguenze dell'inadempimento di tale obbligo solo là dove dimostri la sussistenza di cause giustificatrici particolari,per esempio quando l'allontanamento dipende dalla natura DE patologia, ovvero ancora nel caso in cui pagina 6 di 9 sorga la necessità di rivolgersi al proprio sanitario di fiducia per l'insorgere di un evento diverso da quello originariamente diagnosticato ( cfr., nell'ambito di una giurisprudenza assolutamente pacifica Cass 15773&2992; n 3266/2008; n 5718/2010; n 21621/2010 solo per citarne alcune).
Nessuna di tali cause giustificatrici ricorre nel caso di specie.
Occorre meglio precisare lo svolgimento degli eventi, come risulta dai documenti in atti, che presentano, come correttamente rilevato dal primo Giudice, alcuni elementi di discrasia rispetto alla narrazione fatta nel ricorso.
Nelle missive inviate a da a settembre 2021 si legge che CP_1 Pt_1
egli avrebbe accusato uno stato di malessere già il 30 agosto,e per questo deciso di partire il giorno 31. A dimostrazione DE partenza sono prodotte due ricevute di caselli autostradali, di entrata ( 31 al mattino) e di uscita ( 31 agosto pomeriggio). Non vi è alcun riferimento alla necessità di consultare o conferire urgentemente con il proprio psichiatra e, in effetti, questi risulta essere stato consultato solo 3 giorni dopo il rientro.
Risulta comprovato per tabulas che sia rientrato il 31 agosto ma Pt_1
che abbia comunicato il mutamento di indirizzo solo il giorno successivo 1 settembre, con decorrenza 2 settembre.
I fatti sono indiscutibili;
scientemente ha deciso di Pt_1
abbandonare il proprio domicilio di reperibilità il giorno 30 agosto, ma non si è preoccupato di rendersi reperibile fino al 1 settembre.
La giustificazione offerta, solo nel ricorso, sul punto ( ossia esser privo di pc, di telefono, e aver lasciato la password a casa,) appare da un lato poco credibile, dall'altro comunque irrilevante.
Ricondotto l'obbligo di indicare la reperibilità nell'ambito del comportamento di lealtà e buona fede, è evidente che l'obbligato pagina 7 di 9 debba adottare tutte le cautele necessarie per poter comunicare in tempo utile qualsiasi variazione. D'altra parte, il non si è Pt_1
preoccupato di provvedere tempestivamente nemmeno al rientro a casa, pur disponendo di pc e password, visto che la variazione è stata comunicata solo il giorno successivo e solo alle ore 12,50 – il tentativo di visita fiscale era stato effettuato alle 10,40.
Non si tratta di “ malfunzionamento del sistema” il portale CP_1
ha funzionato benissimo, recependo i dati immessi da CP_1 Pt_1
quando questi, appunto,li ha immessi.
La dichiarazione del , come correttamente rilevato dal primo Per_1
Giudice, si riferisce ad evento che sarebbe avvenuto il 31 agosto, mentre la tentata visita del medico avviene il giorno successivo.
Peraltro, nemmeno gli orari corrispondono.
In ogni caso, nemmeno se la dichiarazione fosse stata corretta e veritiera ciò sarebbe valso a scalfire la responsabilità del Pt_1
ricostruita nei termini sopra indicati. Il che rende ragione DE mancata ammissione delle prove orali richieste da parte appellante.
Del pari irrilevanti sono le questioni dedotte negli altri capitoli di prova orale, relative alla conformazione dello stabile di
IO DE Pescaia ( cap 4), al fatto che si sarebbe Pt_1
sentito male il 31 agosto ( cap 5, che peraltro contraddice le dichiarazioni stragiudiziali di ) , ai colloqui Pt_1 Tes_1 CP_1
( cap 6 e 7, peraltro recanti data non collimante con la documentazione ufficiale ), ai certificati medici ed allo stato CP_1
di salute di ( cap 1, 2 e 3) , al mancato possesso del pc e Pt_1
DE password ( cap 6).
Sempre dai documenti di primo grado, peraltro, risulta che in data 6 settembre , lungi dal richiedere ( e comunque il 6 settembre) Pt_1
una visita di controllo, abbia formulato a richiesta del CP_1
seguente tenore “ informazioni stato malattia , cui giustamente ( doc
12) risponde suggerendo di rivolgersi agli uffici del medico CP_1
legale. L'unica visita che risulta è quella del 23 settembre 2021, pagina 8 di 9 relativa allo stato di malattia oggetto di ulteriore certificazione, mentre la prima richiesta di appuntamento per presentare le proprie giustificazioni alla mancata reperibilità di agosto data 1 ottobre
2021. La successiva visita medica cui si fa riferimento nel ricorso (
27 novembre 2021, doc 27 e 28) è finalizzata ad accertare lo stato di invalidità e quindi non ha nulla a che fare con la presente fattispecie.
La violazione DE disciplina giustamente richiamata da nel sul CP_1
provvedimento di revoca è palese.
Né può essere accolta la domanda proposta in via subordinata di decurtazione parziale in base alla circolare n. 166/88, visto CP_1
che, nel caso di specie, non ha avuto luogo la “ seconda visita “ di cui alla circolare medesima, che non è stato nemmeno possibile tentare, vista la concatenazione degli eventi come sopra ricostruita.
La sentenza va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n. 3779(2023.
Condanna alla refusione delle spese del grado, che liquida in Pt_1
euro 2.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 20 febbraio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau pagina 9 di 9