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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 16997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16997 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56898/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico MI LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56898 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nato il [...] in [...], Parte_1
nata il [...] in [...], Parte_2
nata il [...] in [...] Parte_3
nato il [...] in Guatemala, in [...] e Parte_4 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] nato il [...] in [...], e Persona_1 [...] nata il [...] in [...], Parte_5 nata il [...] in [...], Parte_6
nata il [...] in [...], Parte_7 nato il [...] in [...], Parte_8 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato il [...] in [...], e Persona_2 [...] nata il [...] in [...], Parte_9 nato il [...] in [...], Parte_10 nato il [...] in [...], Parte_11
nato il11 marzo 1958 in Guatemala Parte_12 nata 6. luglio 1965 in U.S.A., Parte_13
nata il [...] in [...], Parte_14
nato il [...] in [...], Persona_3
nata il [...] in [...], Parte_15 nato il [...] in [...], Parte_16 nato il [...] in [...] Persona_4 nato il [...] in [...], Parte_17
tuti rappresentati e difesi dall'Avv. NARDOCCI FRANCESCO
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura dello Stato
- resistente - NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente chiede di essere dichiarata cittadina italiana iure sanguinis, in quanto discendente da cittadino italiano, nato a [...] Persona_5 il 18/1/1914 ed emigrato in Guatemala ove è deceduto senza naturalizzarsi;
a tal fine produce documentazione ritenuta utile per la prova della linea di discendenza. L'Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo la tardiva produzione documentale, svolgendo difese non ostative rispetto al merito del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione relativa alla tardività del deposito documentale, stante l'avvenuto deposito dell'intera documentazione unitamente al ricorso introduttivo.
Ciò premesso, nel merito, sinteticamente, si osserva, in tema di onere della prova nelle controversie per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 36/2025, convertito dalla L. n. 74/2025), che “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. CASS., SS.UU., n. 25317/2022 e conforme giurisprudenza di merito anche di questa sezione).
Nel caso di specie, a fronte di una allegazione puntuale e specifica del ricorrente sui fatti costitutivi del diritto di cui chiede l'accertamento – nascita da cittadino italiano e linea di discendenza (e per i quali sono stati versati in atti documenti a riscontro) - , la parte resistente non ha contestato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, e, in particolare, il fatto costitutivo della pretesa;
la memoria dell'Avvocatura, a ben vedere, si limita ad una difesa volta ad evidenziare la necessità di una compensazione delle spese di lite per ragioni molteplici non riconducibili alla esistenza nella fattispecie in esame di un diritto effettivamente controverso e in ogni caso senza alcun collegamento con la situazione individuale.
Né può valere come contestazione - nelle ipotesi di discendenza da linea materna - il fatto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 4466 del 2009, hanno affermato che il quadro normativo osta a che l'amministrazione possa riconoscere la cittadinanza trasmessa in linea femminile iure sanguinis, giacché tale questione riguarda esclusivamente il riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa.
La rappresentazione nel ricorso dei fatti costitutivi del diritto di cittadinanza - vale a dire la discendenza da cittadino/a italiano/a per il tramite di una data linea di trasmissione, in conformità alla citata Cass. SS UU n. 25317/2022 - accompagnata dalla produzione assieme al ricorso di documenti pertinenti, integranti come tali quanto meno un principio di prova di tali fatti costitutivi, costituisce un'allegazione attorea specifica, a cui la controparte ha l'onere di contrapporre, secondo i comuni canoni del processo civile (cfr. Cass. n. 10374/2025, n. 20525/2020, n. 17889/2020, n. 19896/2015), una contestazione analogamente specifica.
È opportuno precisare, ai fini dell'operatività del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 2223/2022), che si tratta di fatti costitutivi da considerare “conoscibili” da parte dell'Amministrazione, giacché rientrano nell'oggetto di una sua precipua competenza, quella relativa appunto al riconoscimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa, nel cui ambito l'Amministrazione dispone in via esclusiva - come essa stessa ricorda nella memoria difensiva - di poteri di verifica esercitabili attraverso le articolazioni all'estero della rete diplomatico-consolare. Tanto è vero che i giudizi, come quello presente, per l'accertamento della cittadinanza jure sanguinis vengono instaurati, come noto, proprio in conseguenza della sostanziale impossibilità, di fatto, di ottenere la verifica della cittadinanza in sede amministrativa.
D'altra parte, la struttura del rito sommario di cognizione (come anche quella del rito semplificato dove, in forza dell'art 281 undecies, comma IV, cpc il convenuto
“... deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”) è del tutto compatibile con la piena operatività del principio di non contestazione da parte del convenuto /resistente. Ciò trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30932/2018, n. 24415/2021) e diretto fondamento nello stesso tenore testuale dell'articolo 702-bis c.p.c., che al quarto comma dispone, con formula del tutto equivalente a quella dell'articolo 167, primo comma, c.p.c., che il convenuto, nel costituirsi mediante comparsa di risposta, “deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda”. Il dover “prendere posizione” sui fatti addotti dalla parte attrice/ricorrente è la prescrizione di legge che la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 10374/2025, n. 9439/2022 e n. 26908/2020) reputa, assieme alla previsione dell'articolo 115, primo comma, c.p.c., il fondamento dell'onere di tempestiva contestazione. Con la conseguenza che, per la semplificazione del rito, la necessità di proporzionare l'onere di specifica contestazione al grado di specificità delle allegazioni da parte dell'attore/ricorrente sussiste sin dalla prima udienza (onere che nella fattispecie in esame e come sopra detto non è stato adeguatamente assolto).
Peraltro, il principio di non contestazione è funzionale alla celerità della decisione che deve avvenire con una istruzione sommaria (a maggior ragione per i procedimenti di cittadinanza ed apolidia dove non è consentita la conversione del rito;
cfr., art. 19-bis del Dlgs n. 150/2011 e art. 54 della legge n. 69/2009). Tali principi, allora, devono essere ribaditi anche nel caso di specie, in cui:
1) la PA non ha specificamente contestato il diritto del ricorrente;
2) tantomeno ha eccepito l'esistenza di eventuali fatti estintivi, interruttivi o modificativi in relazione ai quali, anche in materia di cittadinanza iure sanguinis, l'Amministrazione è gravata dal relativo onere di allegazione, che essa stessa riconosce poter essere assolto in prima battuta ed in maniera efficace solo dalle autorità consolari con interlocuzioni con le preposte autorità locali (cfr. memoria);
3) tantomeno la PA ha contestato la documentazione prodotta a supporto delle allegazioni attoree, anche solo sotto il profilo della sua valenza probatoria.
Si osserva peraltro che questo Tribunale, in relazione alle criticità dell'impianto normativo vigente ratione temporis delineato dalla legge 91/1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, evidenziando fra l'altro, quanto ai profili che rilevano di interesse in questa sede, che la riduzione della fattispecie acquisitiva della cittadinanza jure sanguinis alla mera discendenza generazionale determina una pretermissione della rilevanza pubblicistica e costituzionale della cittadinanza medesima, a vantaggio di una valorizzazione, eccessiva nella sua assolutezza, del profilo individuale e privatistico.
La Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità, non disconoscendo la sussistenza delle criticità della regolazione dello jus sanguinis di cui all'articolo 1 della L. n. 91/1992 nella formulazione rimessa al suo scrutinio, ma escludendo la possibilità che tali criticità possano essere risolte attraverso lo strumento del giudizio di costituzionalità e, più in generale, in sede giurisdizionale.
Ciò posto - e considerando altresì che nella sentenza in parola non sono state prospettate soluzioni interpretative adeguatrici, né è stata indicata ai tribunali rimettenti la necessità di un diverso approccio interpretativo e/o applicativo - , se ne desume che per il giudice delle leggi l'applicazione in sede giurisdizionale dello jus sanguinis - come regolato dall'articolo 1 della L. n. 91/1992 vigente ratione temporis - deve aver luogo in una prospettiva prettamente civilistica.
Il pronunciamento della Corte costituzionale induce, pertanto, a considerare certamente legittimo ed anzi necessario che i giudizi per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis si svolgano attraverso la piena applicazione di principi e regole della legge processuale civile, fra i quali si annovera il principio di non contestazione, maggiormente “valorizzato” dal rito semplificato di cognizione prescelto dal legislatore per questa tipologia di procedimenti.
In conclusione, in tale contesto rinnovato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, con piena applicazione del principio di non contestazione, per il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla controparte costituita in giudizio, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del comportamento processuale dell'Amministrazione, che si è costituita in giudizio e non ha opposto nel merito difese incompatibili con il diritto vantato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: - dichiara che parte ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Roma, così deciso in Roma, il 04/12/2025
Il giudice
MI LA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico MI LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56898 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nato il [...] in [...], Parte_1
nata il [...] in [...], Parte_2
nata il [...] in [...] Parte_3
nato il [...] in Guatemala, in [...] e Parte_4 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] nato il [...] in [...], e Persona_1 [...] nata il [...] in [...], Parte_5 nata il [...] in [...], Parte_6
nata il [...] in [...], Parte_7 nato il [...] in [...], Parte_8 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato il [...] in [...], e Persona_2 [...] nata il [...] in [...], Parte_9 nato il [...] in [...], Parte_10 nato il [...] in [...], Parte_11
nato il11 marzo 1958 in Guatemala Parte_12 nata 6. luglio 1965 in U.S.A., Parte_13
nata il [...] in [...], Parte_14
nato il [...] in [...], Persona_3
nata il [...] in [...], Parte_15 nato il [...] in [...], Parte_16 nato il [...] in [...] Persona_4 nato il [...] in [...], Parte_17
tuti rappresentati e difesi dall'Avv. NARDOCCI FRANCESCO
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura dello Stato
- resistente - NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente chiede di essere dichiarata cittadina italiana iure sanguinis, in quanto discendente da cittadino italiano, nato a [...] Persona_5 il 18/1/1914 ed emigrato in Guatemala ove è deceduto senza naturalizzarsi;
a tal fine produce documentazione ritenuta utile per la prova della linea di discendenza. L'Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo la tardiva produzione documentale, svolgendo difese non ostative rispetto al merito del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione relativa alla tardività del deposito documentale, stante l'avvenuto deposito dell'intera documentazione unitamente al ricorso introduttivo.
Ciò premesso, nel merito, sinteticamente, si osserva, in tema di onere della prova nelle controversie per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 36/2025, convertito dalla L. n. 74/2025), che “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. CASS., SS.UU., n. 25317/2022 e conforme giurisprudenza di merito anche di questa sezione).
Nel caso di specie, a fronte di una allegazione puntuale e specifica del ricorrente sui fatti costitutivi del diritto di cui chiede l'accertamento – nascita da cittadino italiano e linea di discendenza (e per i quali sono stati versati in atti documenti a riscontro) - , la parte resistente non ha contestato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, e, in particolare, il fatto costitutivo della pretesa;
la memoria dell'Avvocatura, a ben vedere, si limita ad una difesa volta ad evidenziare la necessità di una compensazione delle spese di lite per ragioni molteplici non riconducibili alla esistenza nella fattispecie in esame di un diritto effettivamente controverso e in ogni caso senza alcun collegamento con la situazione individuale.
Né può valere come contestazione - nelle ipotesi di discendenza da linea materna - il fatto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 4466 del 2009, hanno affermato che il quadro normativo osta a che l'amministrazione possa riconoscere la cittadinanza trasmessa in linea femminile iure sanguinis, giacché tale questione riguarda esclusivamente il riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa.
La rappresentazione nel ricorso dei fatti costitutivi del diritto di cittadinanza - vale a dire la discendenza da cittadino/a italiano/a per il tramite di una data linea di trasmissione, in conformità alla citata Cass. SS UU n. 25317/2022 - accompagnata dalla produzione assieme al ricorso di documenti pertinenti, integranti come tali quanto meno un principio di prova di tali fatti costitutivi, costituisce un'allegazione attorea specifica, a cui la controparte ha l'onere di contrapporre, secondo i comuni canoni del processo civile (cfr. Cass. n. 10374/2025, n. 20525/2020, n. 17889/2020, n. 19896/2015), una contestazione analogamente specifica.
È opportuno precisare, ai fini dell'operatività del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 2223/2022), che si tratta di fatti costitutivi da considerare “conoscibili” da parte dell'Amministrazione, giacché rientrano nell'oggetto di una sua precipua competenza, quella relativa appunto al riconoscimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa, nel cui ambito l'Amministrazione dispone in via esclusiva - come essa stessa ricorda nella memoria difensiva - di poteri di verifica esercitabili attraverso le articolazioni all'estero della rete diplomatico-consolare. Tanto è vero che i giudizi, come quello presente, per l'accertamento della cittadinanza jure sanguinis vengono instaurati, come noto, proprio in conseguenza della sostanziale impossibilità, di fatto, di ottenere la verifica della cittadinanza in sede amministrativa.
D'altra parte, la struttura del rito sommario di cognizione (come anche quella del rito semplificato dove, in forza dell'art 281 undecies, comma IV, cpc il convenuto
“... deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”) è del tutto compatibile con la piena operatività del principio di non contestazione da parte del convenuto /resistente. Ciò trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30932/2018, n. 24415/2021) e diretto fondamento nello stesso tenore testuale dell'articolo 702-bis c.p.c., che al quarto comma dispone, con formula del tutto equivalente a quella dell'articolo 167, primo comma, c.p.c., che il convenuto, nel costituirsi mediante comparsa di risposta, “deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda”. Il dover “prendere posizione” sui fatti addotti dalla parte attrice/ricorrente è la prescrizione di legge che la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 10374/2025, n. 9439/2022 e n. 26908/2020) reputa, assieme alla previsione dell'articolo 115, primo comma, c.p.c., il fondamento dell'onere di tempestiva contestazione. Con la conseguenza che, per la semplificazione del rito, la necessità di proporzionare l'onere di specifica contestazione al grado di specificità delle allegazioni da parte dell'attore/ricorrente sussiste sin dalla prima udienza (onere che nella fattispecie in esame e come sopra detto non è stato adeguatamente assolto).
Peraltro, il principio di non contestazione è funzionale alla celerità della decisione che deve avvenire con una istruzione sommaria (a maggior ragione per i procedimenti di cittadinanza ed apolidia dove non è consentita la conversione del rito;
cfr., art. 19-bis del Dlgs n. 150/2011 e art. 54 della legge n. 69/2009). Tali principi, allora, devono essere ribaditi anche nel caso di specie, in cui:
1) la PA non ha specificamente contestato il diritto del ricorrente;
2) tantomeno ha eccepito l'esistenza di eventuali fatti estintivi, interruttivi o modificativi in relazione ai quali, anche in materia di cittadinanza iure sanguinis, l'Amministrazione è gravata dal relativo onere di allegazione, che essa stessa riconosce poter essere assolto in prima battuta ed in maniera efficace solo dalle autorità consolari con interlocuzioni con le preposte autorità locali (cfr. memoria);
3) tantomeno la PA ha contestato la documentazione prodotta a supporto delle allegazioni attoree, anche solo sotto il profilo della sua valenza probatoria.
Si osserva peraltro che questo Tribunale, in relazione alle criticità dell'impianto normativo vigente ratione temporis delineato dalla legge 91/1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, evidenziando fra l'altro, quanto ai profili che rilevano di interesse in questa sede, che la riduzione della fattispecie acquisitiva della cittadinanza jure sanguinis alla mera discendenza generazionale determina una pretermissione della rilevanza pubblicistica e costituzionale della cittadinanza medesima, a vantaggio di una valorizzazione, eccessiva nella sua assolutezza, del profilo individuale e privatistico.
La Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità, non disconoscendo la sussistenza delle criticità della regolazione dello jus sanguinis di cui all'articolo 1 della L. n. 91/1992 nella formulazione rimessa al suo scrutinio, ma escludendo la possibilità che tali criticità possano essere risolte attraverso lo strumento del giudizio di costituzionalità e, più in generale, in sede giurisdizionale.
Ciò posto - e considerando altresì che nella sentenza in parola non sono state prospettate soluzioni interpretative adeguatrici, né è stata indicata ai tribunali rimettenti la necessità di un diverso approccio interpretativo e/o applicativo - , se ne desume che per il giudice delle leggi l'applicazione in sede giurisdizionale dello jus sanguinis - come regolato dall'articolo 1 della L. n. 91/1992 vigente ratione temporis - deve aver luogo in una prospettiva prettamente civilistica.
Il pronunciamento della Corte costituzionale induce, pertanto, a considerare certamente legittimo ed anzi necessario che i giudizi per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis si svolgano attraverso la piena applicazione di principi e regole della legge processuale civile, fra i quali si annovera il principio di non contestazione, maggiormente “valorizzato” dal rito semplificato di cognizione prescelto dal legislatore per questa tipologia di procedimenti.
In conclusione, in tale contesto rinnovato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, con piena applicazione del principio di non contestazione, per il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla controparte costituita in giudizio, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del comportamento processuale dell'Amministrazione, che si è costituita in giudizio e non ha opposto nel merito difese incompatibili con il diritto vantato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: - dichiara che parte ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Roma, così deciso in Roma, il 04/12/2025
Il giudice
MI LA