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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8255 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 06/11/2025 ; tenuto conto che con decreto del 28.10.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Renata Russo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8255/2023 r.g. vertente
TRA
(c.f.: ), in proprio e quale ex amministratore giudiziario e Parte_1 C.F._1 amministratore unico della con sede in Roma alla via Raviola n.19, difesa Controparte_1 dall'avv. Raul Barsanti (c.f.: ) in virtù di procura speciale in atti ed elett.te dom.ta C.F._2 presso lo studio del difensore sito in Roma alla via Clementi n. 68 (indirizzo Telematico
; Email_1
- ricorrente -
E
(c.f.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Direttore dell' , elettivamente domiciliata presso la sede sita in Controparte_2 al Viale Lincoln ex area Saint Gobain Fab. A/3 (pec: t), difeso CP_2 Email_2 dell'Avv. Giulia DE VINCENTIS (c.f.: ) nonché dagli avv.ti Domenica Cuomo, C.F._3
NA SI AS ed IC AN, congiuntamente e/o disgiuntamente (come da atto di nomina e procura speciale in atti);
- resistente nonché contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Roma, Via Fornovo n. 8 resistente contumace
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 281/2022/SIL, R.G. n. 384/21/SIL
CONCLUSIONI: come da verbali e note cartolari di udienza e discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.281/2022/SIL rg. 384/21/SIL notificata il 12.11.2022 mezzo posta emesso nei suoi confronti, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 2.853,90 per violazione della seguente norma di legge: art. 3 comma 3, parte prima, D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638 - “impedimento vigilanza in materia previdenziale” – poiché il datore di lavoro non ha esibito la documentazione di lavoro relativa al lavoratore , Persona_1 nato il [...].
La ricorrente ha in primo luogo eccepito la omessa notifica entro il termine di gg 90 del verbale conclusivo n. CE 000/2020-193-012 del 03.02.2020 n.3490 del 04.04.2020 nonché, in via principale, ha dedotto, la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'opponente aveva ricoperto la carica di amministratore unico in data anteriore all'accertamento da parte dell . Più nello Controparte_2 specifico la parte ricorrente ha evidenziato che con decreto di sequestro preventivo n.181/18 del
13.12.2018, il Tribunale di Roma, sezione Misure di Prevenzione, aveva disposto il sequestro di prevenzione dell'intero capitale sociale della e delle quote del sig. nominando CP_1 Pt_2 nel contempo amministratore giudiziario la signora . Successivamente con Parte_1 provvedimento del 01.10.2019 lo stesso Tribunale aveva disposto il dissequestro ed in data
21.11.2019 aveva dichiarato la decadenza di dalla carica di amministratore Parte_1 giudiziario. Fatta questa premessa, parte ricorrente eccepiva quindi che alla data dell'accertamento, avvenuto il 03.02.2020, ella non ricopriva più alcuna carica all'interno della Parte_1 CP_1 per cui nessuna violazione poteva aver commesso;
pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità della ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi confronti. In via gradata, evidenziava inoltre l'esenzione di responsabilità dell'amministratore giudiziario per gli atti di gestione.
Costituitasi la resistente ha chiesto il rigetto Controparte_4 CP_ dell'opposizione deducendo che in data 31.07.2019 gli ispettori del lavoro e iniziavano gli CP_5 accertamenti scaturiti dalla richiesta di intervento del lavoratore nato il [...] Persona_1 il quale rivendicava il pagamento delle retribuzioni nel periodo compreso tra il gennaio 2019 ed il
06.05.2019 nonché il pagamento della 13^ e 14^ mensilità, oltre a mancata indennità di preavviso, ferie e riposo;
che in data 05 agosto 2019 veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 83/94 inviato a mezzo pec, la cui consegna veniva attestata con ricevuta, ma la documentazione non veniva esibita nel termine ivi indicato;
che in data 10.09.2019 veniva trasmesso mezzo posta all'indirizzo della Pt_1 risultante dalla visura camerale un sollecito e che nell'ottobre 2019 all'indirizzo ed alla pec veniva trasmesso nuovo sollecito;
che in assenza di documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro del e con riferimento ai fatti rilevati, con verbale unico di accertamento e notificazione Per_1
n. CE00000/2020-193-01 del 03.02.2020, gli ispettori contestavano la violazione 3 comma 3 parte prima DL 12.12.1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983 n. 638 ovvero
“Impedimento alla vigilanza in materia previdenziale” per non aver esibito la documentazione di lavoro del lavoratore e con rapporto ex art. 17 legge 689/81, gli ispettori riferivano al Persona_1 Part Direttore dell di che in data 19.10.2022 emetteva l'ordinanza di ingiunzione impugnata CP_2
(n.281/2022/SIL).
Preliminarmente va dato atto che legittimato passivo è il solo . Controparte_2
1.1. Per quanto concerne l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, va premesso che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, può definirsi come la titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa - id est, quale interesse ad agire oppure a contraddire - mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, essendo sufficiente, dunque, la mera allegazione fatta in domanda, al fine di verificare se chi agisce possa ritenersi l'effettivo beneficiario del provvedimento di giustizia richiesto, e che colui che viene evocato in giudizio in veste di convenuto risulti, per converso,
l'effettivo destinatario della statuizione richiesta, id est del comando in essa contenuto. Essa, dunque, in quanto condizione dell'azione, si configura quale elemento strutturale interno all'interesse in questione, che sorregge la medesima (e non esterno, quale presupposto sostanziale della stessa).
Infatti, essa si determina in base alla sola affermazione che tale ultimo soggetto formula circa la sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, si dovrà avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato;
specularmente, dal lato passivo, la legittimazione si determina con l'individuazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio proprio in base alla prospettazione che del rapporto medesimo ha formulato la parte istante, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo;
in altri termini, l'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi allo scrutinio della coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato quale soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel medesimo diritto.
Al contrario, l'aspetto sostanziale dell'accertamento della spettanza o meno del diritto integra una questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, e cioè se sia possibile o meno identificare, nel convenuto, il soggetto che risulti effettivamente obbligato a compiere la prestazione che l'attore richiede.
1.2. Ne consegue che occorre entrare nel merito dell'eccezione verificandone la fondatezza o meno e l'infondatezza della stessa è desumibile dalle seguenti circostanze: 1) risulta dalla visura storica della società che l'opponente è stata amministratore giudiziario della società dal 13.12.2018 Controparte_1 al 21.11.2019, 2) il periodo oggetto degli accertamenti eseguiti dall' va dal 01.01.2019 al CP_7
30.06.2019 e che solamente in data 21.11.2019, a seguito dell'avvenuto dissequestro della società, il
Tribunale di Roma ha dichiarato la decadenza dell'Amministratore dalla carica di Parte_1
Amministratore unico della società: circostanza che, pertanto, non rileva ai fini dell'esonero della responsabilità da parte della ricorrente in quanto alla data degli accertamenti eseguiti la stessa risultava ancora essere amministratore della medesima società.
Quest'ultima, inoltre, neppure ha fornito elementi probatori contrari alle risultanze degli accertamenti prodotti dalla resistente amministrazione e dunque tali da poter superare l'esito degli stessi. Alla luce di ciò il ricorso va respinto e l'ordinanza ingiunzione n. 281/2022, emessa dall'
[...]
e notificata il 12.11.2022, confermata. Controparte_2
Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda in esame, possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, lì 06 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8255 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 06/11/2025 ; tenuto conto che con decreto del 28.10.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Renata Russo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8255/2023 r.g. vertente
TRA
(c.f.: ), in proprio e quale ex amministratore giudiziario e Parte_1 C.F._1 amministratore unico della con sede in Roma alla via Raviola n.19, difesa Controparte_1 dall'avv. Raul Barsanti (c.f.: ) in virtù di procura speciale in atti ed elett.te dom.ta C.F._2 presso lo studio del difensore sito in Roma alla via Clementi n. 68 (indirizzo Telematico
; Email_1
- ricorrente -
E
(c.f.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Direttore dell' , elettivamente domiciliata presso la sede sita in Controparte_2 al Viale Lincoln ex area Saint Gobain Fab. A/3 (pec: t), difeso CP_2 Email_2 dell'Avv. Giulia DE VINCENTIS (c.f.: ) nonché dagli avv.ti Domenica Cuomo, C.F._3
NA SI AS ed IC AN, congiuntamente e/o disgiuntamente (come da atto di nomina e procura speciale in atti);
- resistente nonché contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Roma, Via Fornovo n. 8 resistente contumace
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 281/2022/SIL, R.G. n. 384/21/SIL
CONCLUSIONI: come da verbali e note cartolari di udienza e discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.281/2022/SIL rg. 384/21/SIL notificata il 12.11.2022 mezzo posta emesso nei suoi confronti, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 2.853,90 per violazione della seguente norma di legge: art. 3 comma 3, parte prima, D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638 - “impedimento vigilanza in materia previdenziale” – poiché il datore di lavoro non ha esibito la documentazione di lavoro relativa al lavoratore , Persona_1 nato il [...].
La ricorrente ha in primo luogo eccepito la omessa notifica entro il termine di gg 90 del verbale conclusivo n. CE 000/2020-193-012 del 03.02.2020 n.3490 del 04.04.2020 nonché, in via principale, ha dedotto, la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'opponente aveva ricoperto la carica di amministratore unico in data anteriore all'accertamento da parte dell . Più nello Controparte_2 specifico la parte ricorrente ha evidenziato che con decreto di sequestro preventivo n.181/18 del
13.12.2018, il Tribunale di Roma, sezione Misure di Prevenzione, aveva disposto il sequestro di prevenzione dell'intero capitale sociale della e delle quote del sig. nominando CP_1 Pt_2 nel contempo amministratore giudiziario la signora . Successivamente con Parte_1 provvedimento del 01.10.2019 lo stesso Tribunale aveva disposto il dissequestro ed in data
21.11.2019 aveva dichiarato la decadenza di dalla carica di amministratore Parte_1 giudiziario. Fatta questa premessa, parte ricorrente eccepiva quindi che alla data dell'accertamento, avvenuto il 03.02.2020, ella non ricopriva più alcuna carica all'interno della Parte_1 CP_1 per cui nessuna violazione poteva aver commesso;
pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità della ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi confronti. In via gradata, evidenziava inoltre l'esenzione di responsabilità dell'amministratore giudiziario per gli atti di gestione.
Costituitasi la resistente ha chiesto il rigetto Controparte_4 CP_ dell'opposizione deducendo che in data 31.07.2019 gli ispettori del lavoro e iniziavano gli CP_5 accertamenti scaturiti dalla richiesta di intervento del lavoratore nato il [...] Persona_1 il quale rivendicava il pagamento delle retribuzioni nel periodo compreso tra il gennaio 2019 ed il
06.05.2019 nonché il pagamento della 13^ e 14^ mensilità, oltre a mancata indennità di preavviso, ferie e riposo;
che in data 05 agosto 2019 veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 83/94 inviato a mezzo pec, la cui consegna veniva attestata con ricevuta, ma la documentazione non veniva esibita nel termine ivi indicato;
che in data 10.09.2019 veniva trasmesso mezzo posta all'indirizzo della Pt_1 risultante dalla visura camerale un sollecito e che nell'ottobre 2019 all'indirizzo ed alla pec veniva trasmesso nuovo sollecito;
che in assenza di documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro del e con riferimento ai fatti rilevati, con verbale unico di accertamento e notificazione Per_1
n. CE00000/2020-193-01 del 03.02.2020, gli ispettori contestavano la violazione 3 comma 3 parte prima DL 12.12.1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983 n. 638 ovvero
“Impedimento alla vigilanza in materia previdenziale” per non aver esibito la documentazione di lavoro del lavoratore e con rapporto ex art. 17 legge 689/81, gli ispettori riferivano al Persona_1 Part Direttore dell di che in data 19.10.2022 emetteva l'ordinanza di ingiunzione impugnata CP_2
(n.281/2022/SIL).
Preliminarmente va dato atto che legittimato passivo è il solo . Controparte_2
1.1. Per quanto concerne l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, va premesso che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, può definirsi come la titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa - id est, quale interesse ad agire oppure a contraddire - mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, essendo sufficiente, dunque, la mera allegazione fatta in domanda, al fine di verificare se chi agisce possa ritenersi l'effettivo beneficiario del provvedimento di giustizia richiesto, e che colui che viene evocato in giudizio in veste di convenuto risulti, per converso,
l'effettivo destinatario della statuizione richiesta, id est del comando in essa contenuto. Essa, dunque, in quanto condizione dell'azione, si configura quale elemento strutturale interno all'interesse in questione, che sorregge la medesima (e non esterno, quale presupposto sostanziale della stessa).
Infatti, essa si determina in base alla sola affermazione che tale ultimo soggetto formula circa la sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, si dovrà avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato;
specularmente, dal lato passivo, la legittimazione si determina con l'individuazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio proprio in base alla prospettazione che del rapporto medesimo ha formulato la parte istante, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo;
in altri termini, l'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi allo scrutinio della coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato quale soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel medesimo diritto.
Al contrario, l'aspetto sostanziale dell'accertamento della spettanza o meno del diritto integra una questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, e cioè se sia possibile o meno identificare, nel convenuto, il soggetto che risulti effettivamente obbligato a compiere la prestazione che l'attore richiede.
1.2. Ne consegue che occorre entrare nel merito dell'eccezione verificandone la fondatezza o meno e l'infondatezza della stessa è desumibile dalle seguenti circostanze: 1) risulta dalla visura storica della società che l'opponente è stata amministratore giudiziario della società dal 13.12.2018 Controparte_1 al 21.11.2019, 2) il periodo oggetto degli accertamenti eseguiti dall' va dal 01.01.2019 al CP_7
30.06.2019 e che solamente in data 21.11.2019, a seguito dell'avvenuto dissequestro della società, il
Tribunale di Roma ha dichiarato la decadenza dell'Amministratore dalla carica di Parte_1
Amministratore unico della società: circostanza che, pertanto, non rileva ai fini dell'esonero della responsabilità da parte della ricorrente in quanto alla data degli accertamenti eseguiti la stessa risultava ancora essere amministratore della medesima società.
Quest'ultima, inoltre, neppure ha fornito elementi probatori contrari alle risultanze degli accertamenti prodotti dalla resistente amministrazione e dunque tali da poter superare l'esito degli stessi. Alla luce di ciò il ricorso va respinto e l'ordinanza ingiunzione n. 281/2022, emessa dall'
[...]
e notificata il 12.11.2022, confermata. Controparte_2
Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda in esame, possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, lì 06 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo