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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2) dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3) dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 554/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ed ivi residente in Parte_1 via San Nicola, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Valerio C.F._1
Natale.
Appellante
E
, nato il [...] a [...] Controparte_1
Appellato-Contumace
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, RIFORMARE e/o ANNULLARE la sentenza n. 370/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, perchè errata, e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. è creditore nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1 della somma di Euro 450,00 mensili a partire dal 01.08.2010, oltre le mensilità che matureranno in corso di causa, in virtù del contratto di deposito concluso per l'autovettura Renault Kangoo, tg. BD 452
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
HZ, e del rimorchio per uso speciale tg. BN 0703184 di proprietà del sig. , o in subordine CP_1 per la locazione dell'area di proprietà del sig. dove sostano i mezzi e, per l'effetto, Pt_1
CONDANNARE il sig. a pagare la somma di Euro 6.300,00 maturata alla Controparte_1 data di introduzione della domanda in primo grado, oltre le somme maturate da tale data ad oggi, e che matureranno in corso di causa, ed oltre interessi, in favore dell'attore. CONDANNARE il convenuto a spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1 confronti di e chiedeva all'adito Tribunale di Vibo Valentia di accertare Controparte_1 che il convenuto fosse suo creditore della somma di euro 450,00 mensili a partire dalla data dell'1 agosto 2010, in virtù del contratto di deposito concluso per l'autovettura
Renault Kangoo, tg. BD452HZ e del rimorchio per uso speciale tg. BN0703184 di proprietà del sig. e custoditi in un'area di proprietà dello stesso CP_1 Pt_1
A sostegno del ricorso deduceva:
-- che il aveva lasciato parcheggiati i citati automezzi a nei garage CP_1 Parte_2
e nei box di sua proprietà ubicati presso la sua abitazione;
-- di aver più volte manifestato al sig. la sua intenzione di liberare le aree di sua CP_1 proprietà dagli ingombranti mezzi e di aver invitato, dapprima verbalmente e poi anche con comunicazione scritta, il sig. a ritirare l'autovettura ed il rimorchio;
CP_1
-- che il sig. non si è mai presentato a ritirare gli automezzi;
CP_1
-- di aver diffidato per iscritto il che, qualora non avesse spostato i suoi mezzi CP_1
e liberato il garage ed il box entro il mese di luglio 2010, a partire dal 01 agosto 2010 il sig. avrebbe preteso la somma di euro 15,00 al giorno (euro 450,00 mensili) per Pt_1 il deposito/parcheggio dell'autovettura e del rimorchio (diffida ricevuta il 21.07.2010 dal sig. presso il suo domicilio di . CP_1 Parte_2
Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato Controparte_1 contumace
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale (udienza del 10.05.2023, escussione dei testi e e mediante acquisizione documentale (nello Testimone_1 Testimone_2 specifico venivano acquisiti agli atti, prodotti, dal ricorrente: - diffida del 20.07.2010
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notificata al - nr. 5 fotografie raffiguranti l'autovettura ed il rimorchio;
- carta CP_1 di circolazione dell'autovettura e del rimorchio;
- certificato di proprietà dell'autovettura).
Con sentenza n. 370/2018, pubblicata in data 14.09.2018, il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda attorea non avendo il offerto “alcuna prova sulla Pt_1 titolarità della posizione soggettiva attiva” posto che “non allegava alcun documento da cui poter desumere la proprietà dei garage e dei box in capo ad esso attore”.
§ 2. Il giudizio di appello.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_3 notificato in data 11.03.2019, articolando un unico motivo di gravame, con cui ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale “ha ritenuto che il sig. non abbia dato prova della titolarità del terreno dove sono parcheggiati i mezzi del sig. Pt_1
e, soprattutto, nella parte in cui ha ritenuto che tale presunta omissione sia ostativa a CP_1 riconoscere il diritto dell'attore a percepire il corrispettivo per il deposito”.
A sostegno dell'appello, ha dedotto:
-- che nel corso del giudizio sono stati ascoltati i testimoni che hanno ribadito in maniera chiara che gli automezzi si trovano nel box e nel garage dell'abitazione del sig. Pt_1 con ciò togliendo qualsiasi dubbio sul fatto che i luoghi in questione risultino in capo all'attore. Pertanto, già con la prova testimoniale il sig. ha ottemperato all'onere Pt_1 di allegazione su tale questione ritenuta preliminare dal Tribunale;
-- che pur in assenza di contraddittorio a causa della contumacia del convenuto e pur in mancanza di una stimolazione in tal senso da parte del Tribunale, l'attore ha comunque allegato i fatti costitutivi della sua pretesa, compresa la titolarità sui luoghi dove sono depositati gli automezzi, per mezzo della prova testimoniale;
-- che il sig. ha ricevuto una diffida a spostare i mezzi, ma ha ignorato l'avviso CP_1
a liberare il garage ed il box del sig. entro il mese di luglio 2010; nella diffida era Pt_1 detto esplicitamente che a partire dal 01 agosto 2010 il sig. avrebbe preteso la Pt_1 somma di euro 15 al giorno (euro 450 mensili) per il deposito/parcheggio dell'autovettura e del rimorchio;
-- che con il suo comportamento il sig. ha dato luogo al perfezionamento di CP_1 un contratto di deposito sull'area di proprietà del sig. inerente l'autovettura Pt_1
Renault Kangoo, tg. BD 452 HZ, ed il rimorchio per uso speciale tg. BN 0703184, di sua proprietà, alle condizioni contrattuali, indicate nella missiva del luglio 2010.
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non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza del 24.09.2019 la Corte ha rilevato la mancanza di prova della notifica all'appellato ed ha rinviato alla successiva udienza dell'11.02.2020.
All'udienza dell'11.02.2020 la Corte ha acquisito “prova della notifica con plico allegato” ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.02.2023.
Dopo una serie di rinvii interlocutori e dopo l'assegnazione della causa alla seconda sezione civile della Corte a seguito della soppressione della terza sezione, all'udienza del
26 marzo 2025 -sostituita ex art 127 ter c.p.c. da deposito telematico di note di trattazione scritta- sulle note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 3. Le valutazioni della Corte.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Ai fini di una compiuta valutazione dei motivi di appello è necessario preliminarmente procedere ad una, seppur sintetica, ricostruzione delle circostanze oggettive del fatto.
ha agito in giudizio nei confronti di chiedendo di Parte_1 Controparte_1 accertare che il convenuto fosse suo creditore della somma di euro 450,00 mensili a partire dalla data dell'1 agosto 2010, in virtù del contratto di deposito concluso per l'autovettura Renault Kangoo, tg. BD452HZ ed il rimorchio per uso speciale tg.
BN0703184 di proprietà del sig. e custoditi in un'area di proprietà dello stesso CP_1
Pt_1
A sostegno del ricorso ha dedotto, come detto:
-- che il aveva lasciato parcheggiati i citati automezzi a nei garage CP_1 Parte_2
e nei box di sua proprietà ubicati presso la sua abitazione;
-- di aver più volte manifestato al sig. la sua intenzione di liberare le aree di sua CP_1 proprietà dagli ingombranti mezzi e di aver invitato, dapprima verbalmente e poi anche con comunicazione scritta, il sig. a ritirare l'autovettura ed il rimorchio;
CP_1
-- che il sig. non si è mai presentato a ritirare gli automezzi;
CP_1
-- di aver diffidato per iscritto il che, qualora non avesse spostato i suoi mezzi CP_1
e liberato il garage ed il box entro il mese di luglio 2010, a partire dal 01 agosto 2010 il sig. avrebbe preteso la somma di euro 15,00 al giorno (euro 450,00 mensili) per Pt_1 il deposito/parcheggio dell'autovettura e del rimorchio (diffida ricevuta il 21.07.2010 dal sig. presso il suo domicilio di . CP_1 Parte_2
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In estrema sintesi, quindi, il agendo in giudizio, ha dedotto di avere diritto alla Pt_1 corresponsione della somma di euro 450,00 mensili, a partire dalla data della diffida, per il deposito dei mezzi del all'interno dell'area di sua proprietà. CP_1
Tale domanda correttamente è stata rigettata dal primo giudice.
Ed invero, secondo l'assunto dell'appellante il suo diritto al pagamento della somma di euro 450,00 mensili troverebbe origine in un rapporto, da lui unilateralmente qualificato come contratto di deposito oneroso, sorto, dopo una iniziale accondiscendenza al gratuito lascito degli automezzi sul suo terreno, a seguito di una diffida con cui sostanzialmente preannunciava a controparte che dalla data della stessa sarebbe sorto un suo obbligo di pagamento.
Ebbene, è fin troppo evidente che non possa ipotizzarsi, come giuridicamente sussistente e lecito, un contratto oneroso sorto dalla volontà unilaterale di una delle parti e rispetto al quale non vi sia stata una formale accettazione della controparte (accettazione, di certo, non inferibile dal mero silenzio, condotta che nel caso de quo non può che assumere carattere di neutralità ed a-significatività).
E' evidente che nel caso di specie manchi l'accordo e l'incontro della volontà delle parti che consenta di ritenere sussistente un valido rapporto contrattuale e che legittimi, di conseguenza, l'appellante ad avanzare una fondata pretesa di inadempimento contrattuale.
Del tutto irrilevante, a fronte di tale circostanza assorbente, è dunque, la questione relativa alla prova della titolarità dei terreni su cui insistono i mezzi dell'appellato [quanto a tale ultima circostanza, per il vero, infatti, contrariamente a quanto dedotto dal primo giudice, il dato deve ritenersi pacificamente accertato alla luce della univoca deposizione da parte dei testi escussi che, rispondendo al primo capitolo di prova, hanno entrambi confermato il dato].
L'assenza di un valido contratto, giuridicamente sussistente, che possa essere fonte di un obbligo di pagamento a carico dell'appellato rende evidente, in nuce, l'infondatezza della domanda del he, diversamente avrebbe potuto -e non l'ha fatto- ottenere tutela Pt_1 avanzando domanda per far valere una responsabilità extracontrattuale di risarcimento per i danni subiti per il deposito degli automezzi del sui terreni di sua proprietà. CP_1
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
§ 4. Le spese di lite
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4.1.Nulla va disposto per le spese di lite stante la contumacia dell'appellato.
4.2. Ricorrono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 370/2018, pubblicata Parte_1 in data 14.09.2018, il Tribunale di Vibo Valentia, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2. Nulla per le spese.
3. Condanna, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, l'appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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