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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 838/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 09/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maffei giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Anna Rosa CP_1
RI De LO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8634/2023, pubblicata in data 05/10/2023
2
___________________
Con ricorso depositato in data 4.4.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata respinta la domanda di accertamento dell'eziologia professionale della patologia
“multiple ernie discali lombari e cervicali con segni di danno neurogeno medio grave” e di condanna dell' al pagamento del conseguente CP_1 indennizzo.
A fondamento dell'originario ricorso introduttivo aveva dedotto di aver espletato sin dal 1990 mansioni di autista dell' e delle aziende ad essa Pt_2 succedute sulle linee urbane spt 03, 04 barrato, 012, 070 Castelporziano-Eur Fermi per 6 ore e 40 minuti per sei giorni a settimana, conducendo automezzi con ammortizzatori inadeguati e privi di sistemi ergonomici di protezione.
Si era costituito l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Escussi i testi e disposta CTU tecnico ambientale, il Tribunale aveva respinto il ricorso osservando che dall'espletata CTU era emerso che il lavoratore era stato sottoposto ad un valore di azione sempre inferiore al valore limite di esposizione che risultava superato in un solo caso su otto, peraltro in misura trascurabile (0,52 a fronte del limite 0,50). Trattandosi di patologia non tabellata e multifattoriale, riteneva il Tribunale che le risultanze della CTU consentivano di escludere l'esposizione al rischio lavorativo, che il lavoratore aveva l'onere di dimostrare. ha censurato la gravata sentenza per non aver disposto Parte_1
CTU medico legale, per il mancato esercizio dei poteri ufficiosi e per l'omessa emissione dell'ordine di esibizione presso l'SP (ora ) e CP_1
l' Secondo l'appellante, “La sentenza basata sulle sole risultanze, parziali e Pt_2 inadeguate, di una perizia tecnica ergonomico-ambientale e resa nella disattenzione degli altri elementi probatori richiesti –innanzi tutto la consulenza tecnica medico- legale - è errata perché travisa il tema dell' onere a carico dell'assicurato nel giudizio previdenziale che richiede un approccio diverso e meno rigoroso di quello applicabile in un processo civilistico puro” (così il primo capoverso di pag. 6 del ricorso in appello). 3
Sostiene l'appellante che la valutazione dell'efficienza causale delle condizioni di lavoro doveva essere effettuata in concreto in relazione alle specifiche condizioni fisiche del lavoratore e non già in astratto in base alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, atteso che anche l'esposizione a fattori contenuti nel valore limite può essere idonea a cagionare nello specifico caso la patologia. Assume infine l'appellante che il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per disattendere la richiesta di espletamento della CTU, non potendo respingere tale richiesta e poi ritenere non provati i fatti che la consulenza avrebbe accertato. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza di «… dichiarare che l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di con mansioni di autista di mezzi urbani Pt_2 ha esposto il ricorrente al rischio di contrarre le patologie da cui è afflitto “artrosi lombare con protrusioni discali multiple” dichiarare che lo stesso è affetto da malattia professionale e il conseguente diritto all'indennizzo a carico dell' in relazione al danno CP_1 biologico nella misura che risulterà ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come integrato dall'art. 13 del decreto legislativo n° 38/2000. Condannare l' ai CP_1 relativi pagamenti e adempimenti con accessori nella misura di legge;
con condanna dell' appellato alle spese dei due gradi di giudizio da distrarsi …». CP_1
L' si è costituito nel grado deducendo l'inammissibilità in rito e CP_1
l'infondatezza nel merito del gravame.
All'esito della espletata CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato nei termini di cui in dispositivo.
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati escussi dei testi. Il teste
, collega del ricorrente dal 1990, ha confermato che questi Testimone_1 lavorava come autista, dovendo “… percorrere anche strade con sanpietrini, che producevano molte vibrazioni. I sedili all'epoca non avevano ammortizzatori. Prima c'erano delle molle;
sicchè in caso di buche, quando il sedile raggiungeva il metallo sottostante, si riceveva un colpo alla schiena”.
Tali risultanze hanno trovato conferma nella deposizione del teste Tes_2
, secondo cui negli anni '90 “… i sedili avevano una ammortizzazione a
[...] molla che si doveva regolare manualmente con una maniglia d'acciaio; essi non ammortizzavano le botte conseguente alle buche sulle strada e che provocavano “insaccate” alla schiena;
ciò si è verificato dal 1988 e per i 4
successivi 10 e 12 anni;
furono poi acquistate le vetture marca Mercedes Citaro, intorno al 2000 o 2001, che erano un po' migliori nelle sospensioni e nei sedili, ma non siamo ai livelli in cui siamo adesso;
dopo le Mercedes Citaro, se non sbaglio dopo circa 10 anni, intono al 2010, furono comprati i della Iveco e lì c'erano i sedili con sospensioni ad aria, ma le Per_1 sospensioni della vettura erano inefficienti, poiché si guastavano spesso, in quanto erano vetture a pianale ribassato per consentire l'accesso facilitato alle carrozzine;
da quando ci sono le vetture Menarini, di ultima generazione, da pochi mesi, la situazione è molto migliorata, come già detto. Confermo le circostanze di cui al capitolo 5 del ricorso. La zona di Magliana Acilia è una delle più dissestate come manto stradale”.
Le dichiarazioni dei testi sono significative per confermare il nesso di causalità, tenuto conto delle risultanze della CTU medico legale successivamente disposta dal collegio. Il CTU nominato dalla Corte dopo una attenta valutazione dell'ampio corredo documentale prodotto e dopo aver visitato il periziando ha chiarito, sotto il profilo medico legale, che la conduzione di macchine mobili comporta non solo l'esposizione alle vibrazioni a tutto il corpo, ma anche a numerosi altri fattori che provocano tensioni alla schiena, alla spalla o al collo: tali fattori devono essere attentamente valutati nell'ambito della valutazione dei rischi. Secondo quanto rilevato dal CTU “Sulla base della lavorazione effettuata e che svolge tuttora
(autista dal 1990 e di autosnodati dal 2005), per lungo tempo (dalla età di Pt_2
25 anni) di postura per lungo tempo tenuta (fino a 7 ore al giorno) che sottendono una sollecitazione costante del tronco, confrontati con gli accertamenti presenti in atti, unitamente con l'obiettività riscontrata, il danno rilevabile e presente sulla colonna vertebrale lombosacrale si ritiene compatibile con la stessa lavorazione (sicuramente con efficacia concausale) ovvero gli agenti patogeni lavorativi risultano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata. L'obiettività ha evidenziato una reazione antalgica ai movimenti del tratto di rachide sui vari piani in maniera diversa, come in altro modo non poteva essere vista la notevole capacità di orientare il rachide nello spazio dato dai diversi muscoli, in alcune posizioni la reazione antalgica si è rilevata ai gradi estremi ed in altre posizioni ridotta di un quarto circa”. Tali conclusioni rendono del tutto irrilevante la circostanza che le 5
vibrazioni non avessero superato, se non occasionalmente ed in misura minimale, i limiti di esposizione previsti dal D.Lgs n. 81/2008, atteso che oggetto del presente giudizio non è la sussistenza di una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., mai prospettata in questa sede, bensì la valutazione dell'efficienza causale dell'attività lavorativa che va effettuata non in astratto ma in concreto, cioè con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore. Non può, pertanto, escludersi l'efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di rischio in quanto inferiori alle soglie previste dalla normativa prevenzionale, che sono misurate in relazione a un astratto lavoratore medio, dovendo essere valutata, piuttosto, la variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell'agente patogeno. Ne consegue che la valutazione finale dell'esposizione a rischio è rimessa alla funzione medico- legale, poiché richiede un giudizio di sintesi che tenga conto non soltanto dell'entità dei fattori di nocività presenti nell'ambiente di lavoro ma anche della variabilità della sensibilità dello specifico soggetto che agli stessi è stato esposto.
E' ben vero che grava sul lavoratore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'esposizione a rischio e la patologia accertata, ma tale onere, sulla scorta delle considerazioni espresse dal CTU medico legale, può dirsi essere stato assolto, anche grazie all'ausilio della prova testimoniale espletata.
Deve pertanto concordarsi con il CTU medico legale nominato nel grado secondo cui la patologia vertebrale sofferta dall' sia di natura Pt_1 professionale perché correlata alle vibrazioni trasmesse dagli autobus sui percorsi di Roma Capitale, vibrazioni che hanno agito come concausa con meccanismo lesivo efficiente e determinante. Nel caso di specie, il maggior rischio lavorativo, anche per quanto emerso all'esito della prova testimoniale, è correlato alla postura, alle frequenti buche sul percorso, alla mancanza di sospensioni e ammortizzatori efficaci. Per siffatta ragione il CTU ha ritenuto che la patologia dalla quale il ricorrente risulta essere affetto, deve essere considerata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta. La valutazione del danno è stata determinata nella misura del 12%.
Le valutazioni del perito appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non risultano confutate da diverse considerazioni delle 6
parti che non hanno fatto pervenire note critiche nei termini assegnati dalla Corte.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di all'accertamento dell'eziologia professionale della patologia Parte_1 denunciata e l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in CP_2 capitale nella misura del 12% con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione, così come le spese di CTU vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: accerta la natura professionale della patologia denunciata da;
Parte_1 condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente al CP_1 grado di menomazione del 12%, oltre accessori come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo CP_1 grado nella misura di € 2.697,00 e per il presente grado in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dispone per le spese di CTU con separato decreto ponendole definitivamente a carico dell' . CP_1
Roma, 09/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AN ZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 838/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 09/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maffei giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Anna Rosa CP_1
RI De LO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8634/2023, pubblicata in data 05/10/2023
2
___________________
Con ricorso depositato in data 4.4.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata respinta la domanda di accertamento dell'eziologia professionale della patologia
“multiple ernie discali lombari e cervicali con segni di danno neurogeno medio grave” e di condanna dell' al pagamento del conseguente CP_1 indennizzo.
A fondamento dell'originario ricorso introduttivo aveva dedotto di aver espletato sin dal 1990 mansioni di autista dell' e delle aziende ad essa Pt_2 succedute sulle linee urbane spt 03, 04 barrato, 012, 070 Castelporziano-Eur Fermi per 6 ore e 40 minuti per sei giorni a settimana, conducendo automezzi con ammortizzatori inadeguati e privi di sistemi ergonomici di protezione.
Si era costituito l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Escussi i testi e disposta CTU tecnico ambientale, il Tribunale aveva respinto il ricorso osservando che dall'espletata CTU era emerso che il lavoratore era stato sottoposto ad un valore di azione sempre inferiore al valore limite di esposizione che risultava superato in un solo caso su otto, peraltro in misura trascurabile (0,52 a fronte del limite 0,50). Trattandosi di patologia non tabellata e multifattoriale, riteneva il Tribunale che le risultanze della CTU consentivano di escludere l'esposizione al rischio lavorativo, che il lavoratore aveva l'onere di dimostrare. ha censurato la gravata sentenza per non aver disposto Parte_1
CTU medico legale, per il mancato esercizio dei poteri ufficiosi e per l'omessa emissione dell'ordine di esibizione presso l'SP (ora ) e CP_1
l' Secondo l'appellante, “La sentenza basata sulle sole risultanze, parziali e Pt_2 inadeguate, di una perizia tecnica ergonomico-ambientale e resa nella disattenzione degli altri elementi probatori richiesti –innanzi tutto la consulenza tecnica medico- legale - è errata perché travisa il tema dell' onere a carico dell'assicurato nel giudizio previdenziale che richiede un approccio diverso e meno rigoroso di quello applicabile in un processo civilistico puro” (così il primo capoverso di pag. 6 del ricorso in appello). 3
Sostiene l'appellante che la valutazione dell'efficienza causale delle condizioni di lavoro doveva essere effettuata in concreto in relazione alle specifiche condizioni fisiche del lavoratore e non già in astratto in base alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, atteso che anche l'esposizione a fattori contenuti nel valore limite può essere idonea a cagionare nello specifico caso la patologia. Assume infine l'appellante che il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per disattendere la richiesta di espletamento della CTU, non potendo respingere tale richiesta e poi ritenere non provati i fatti che la consulenza avrebbe accertato. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza di «… dichiarare che l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di con mansioni di autista di mezzi urbani Pt_2 ha esposto il ricorrente al rischio di contrarre le patologie da cui è afflitto “artrosi lombare con protrusioni discali multiple” dichiarare che lo stesso è affetto da malattia professionale e il conseguente diritto all'indennizzo a carico dell' in relazione al danno CP_1 biologico nella misura che risulterà ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come integrato dall'art. 13 del decreto legislativo n° 38/2000. Condannare l' ai CP_1 relativi pagamenti e adempimenti con accessori nella misura di legge;
con condanna dell' appellato alle spese dei due gradi di giudizio da distrarsi …». CP_1
L' si è costituito nel grado deducendo l'inammissibilità in rito e CP_1
l'infondatezza nel merito del gravame.
All'esito della espletata CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato nei termini di cui in dispositivo.
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati escussi dei testi. Il teste
, collega del ricorrente dal 1990, ha confermato che questi Testimone_1 lavorava come autista, dovendo “… percorrere anche strade con sanpietrini, che producevano molte vibrazioni. I sedili all'epoca non avevano ammortizzatori. Prima c'erano delle molle;
sicchè in caso di buche, quando il sedile raggiungeva il metallo sottostante, si riceveva un colpo alla schiena”.
Tali risultanze hanno trovato conferma nella deposizione del teste Tes_2
, secondo cui negli anni '90 “… i sedili avevano una ammortizzazione a
[...] molla che si doveva regolare manualmente con una maniglia d'acciaio; essi non ammortizzavano le botte conseguente alle buche sulle strada e che provocavano “insaccate” alla schiena;
ciò si è verificato dal 1988 e per i 4
successivi 10 e 12 anni;
furono poi acquistate le vetture marca Mercedes Citaro, intorno al 2000 o 2001, che erano un po' migliori nelle sospensioni e nei sedili, ma non siamo ai livelli in cui siamo adesso;
dopo le Mercedes Citaro, se non sbaglio dopo circa 10 anni, intono al 2010, furono comprati i della Iveco e lì c'erano i sedili con sospensioni ad aria, ma le Per_1 sospensioni della vettura erano inefficienti, poiché si guastavano spesso, in quanto erano vetture a pianale ribassato per consentire l'accesso facilitato alle carrozzine;
da quando ci sono le vetture Menarini, di ultima generazione, da pochi mesi, la situazione è molto migliorata, come già detto. Confermo le circostanze di cui al capitolo 5 del ricorso. La zona di Magliana Acilia è una delle più dissestate come manto stradale”.
Le dichiarazioni dei testi sono significative per confermare il nesso di causalità, tenuto conto delle risultanze della CTU medico legale successivamente disposta dal collegio. Il CTU nominato dalla Corte dopo una attenta valutazione dell'ampio corredo documentale prodotto e dopo aver visitato il periziando ha chiarito, sotto il profilo medico legale, che la conduzione di macchine mobili comporta non solo l'esposizione alle vibrazioni a tutto il corpo, ma anche a numerosi altri fattori che provocano tensioni alla schiena, alla spalla o al collo: tali fattori devono essere attentamente valutati nell'ambito della valutazione dei rischi. Secondo quanto rilevato dal CTU “Sulla base della lavorazione effettuata e che svolge tuttora
(autista dal 1990 e di autosnodati dal 2005), per lungo tempo (dalla età di Pt_2
25 anni) di postura per lungo tempo tenuta (fino a 7 ore al giorno) che sottendono una sollecitazione costante del tronco, confrontati con gli accertamenti presenti in atti, unitamente con l'obiettività riscontrata, il danno rilevabile e presente sulla colonna vertebrale lombosacrale si ritiene compatibile con la stessa lavorazione (sicuramente con efficacia concausale) ovvero gli agenti patogeni lavorativi risultano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata. L'obiettività ha evidenziato una reazione antalgica ai movimenti del tratto di rachide sui vari piani in maniera diversa, come in altro modo non poteva essere vista la notevole capacità di orientare il rachide nello spazio dato dai diversi muscoli, in alcune posizioni la reazione antalgica si è rilevata ai gradi estremi ed in altre posizioni ridotta di un quarto circa”. Tali conclusioni rendono del tutto irrilevante la circostanza che le 5
vibrazioni non avessero superato, se non occasionalmente ed in misura minimale, i limiti di esposizione previsti dal D.Lgs n. 81/2008, atteso che oggetto del presente giudizio non è la sussistenza di una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., mai prospettata in questa sede, bensì la valutazione dell'efficienza causale dell'attività lavorativa che va effettuata non in astratto ma in concreto, cioè con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore. Non può, pertanto, escludersi l'efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di rischio in quanto inferiori alle soglie previste dalla normativa prevenzionale, che sono misurate in relazione a un astratto lavoratore medio, dovendo essere valutata, piuttosto, la variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell'agente patogeno. Ne consegue che la valutazione finale dell'esposizione a rischio è rimessa alla funzione medico- legale, poiché richiede un giudizio di sintesi che tenga conto non soltanto dell'entità dei fattori di nocività presenti nell'ambiente di lavoro ma anche della variabilità della sensibilità dello specifico soggetto che agli stessi è stato esposto.
E' ben vero che grava sul lavoratore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'esposizione a rischio e la patologia accertata, ma tale onere, sulla scorta delle considerazioni espresse dal CTU medico legale, può dirsi essere stato assolto, anche grazie all'ausilio della prova testimoniale espletata.
Deve pertanto concordarsi con il CTU medico legale nominato nel grado secondo cui la patologia vertebrale sofferta dall' sia di natura Pt_1 professionale perché correlata alle vibrazioni trasmesse dagli autobus sui percorsi di Roma Capitale, vibrazioni che hanno agito come concausa con meccanismo lesivo efficiente e determinante. Nel caso di specie, il maggior rischio lavorativo, anche per quanto emerso all'esito della prova testimoniale, è correlato alla postura, alle frequenti buche sul percorso, alla mancanza di sospensioni e ammortizzatori efficaci. Per siffatta ragione il CTU ha ritenuto che la patologia dalla quale il ricorrente risulta essere affetto, deve essere considerata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta. La valutazione del danno è stata determinata nella misura del 12%.
Le valutazioni del perito appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non risultano confutate da diverse considerazioni delle 6
parti che non hanno fatto pervenire note critiche nei termini assegnati dalla Corte.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di all'accertamento dell'eziologia professionale della patologia Parte_1 denunciata e l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in CP_2 capitale nella misura del 12% con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione, così come le spese di CTU vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: accerta la natura professionale della patologia denunciata da;
Parte_1 condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente al CP_1 grado di menomazione del 12%, oltre accessori come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo CP_1 grado nella misura di € 2.697,00 e per il presente grado in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dispone per le spese di CTU con separato decreto ponendole definitivamente a carico dell' . CP_1
Roma, 09/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AN ZI
( F.to dig.te)