Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2014, n. 2153
CASS
Sentenza 31 gennaio 2014

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Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell'art. 1708 cod. civ., è atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all'attività espressamente consentita.

Nel caso della rappresentanza senza potere, la ratifica dell'attività svolta dal "falsus procurator" non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il "dominus", ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2014, n. 2153
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2153
    Data del deposito : 31 gennaio 2014

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