Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4827/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
ditta ( , rapp.tata e difesa dall'Avv. Pietro Paolo Palumbo P.IVA_1
( , come da procura in calce all'atto di citazione C.F._2
relativo al giudizio di primo grado, con il quale elett.te dom.lia in Tore del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 135.
APPELLANTE
E
( ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rapp.tato e difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio ( ), C.F._3
come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli, Piazza dei Martiri – Via
Cappella Vecchia 8/b.
APPELLATO
Nonché contro
rapp.tata e difesa dall'avv. Fabrizio Maione ( ), C.F._4
come da procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado, con il quale elett.te dom.lia in Napoli alla Via Francesco Solimena n. 93.
APPELLATA
Conclusioni
Per : Accertare e dichiarare fondato in fatto e diritto il Parte_1
presente appello e, per l'effetto: condannare i convenuti in persona del Controparte_1 CP_4
e/o in persona del legale Controparte_5
rapp.te p.t., in via esclusiva e/o concorrente tra loro, ciascuno per quanto di ragione e/o competenza e per il suo titolo come per legge, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni da infiltrazioni alle parti murarie subiti dalla attrice in esito all'evento di cui in narrativa, quanto meno nella misura di € 6.222,00 se del caso tenendo conto della relazione tecnica in atti prodotta dalla convenuta ovvero nella Controparte_3
diversa misura ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al soddisfo;
in via istruttoria e gradata, disporre l'ammissione delle richieste istruttorie formulate per parte attrice nella memoria del giudizio di primo grado ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c., ed in specie per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli m), n) della detta memoria, già sopra trascritti, e che si intendono qui specificamente reiterati e non rinunciati, con i testi indicati, nonché disporre, rispetto alla CTU del primo grado, i seguenti rimedi, in via gradata tra essi: a) rinnovare in toto le attività peritali;
b) disporre un supplemento ovvero un'integrazione delle indagini chiedendo al C.T.U. chiarimenti tutto, ciò in relazione alla quantificazione dei danni con specifico riferimento a quelli oggetto del presente gravame (danni alle strutture murarie); porre le spese di CTU a carico dei convenuti;
con vittoria del doppio grado pel spese e compensi professionali, rimborso spese generali oltre IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.
Per il :
1. In via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché contenente una domanda tardiva di risarcimento dei danni alla parte muraria quantificata dall'appellante in
€ 6.222,00 e, per l'effetto, adottare i provvedimenti opportuni e consequenziali;
2. In via gradata, ma pur sempre preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig. con riferimento Parte_1
alla richiesta di risarcimento dei danni alla parte muraria quantificati in
€ 6.222,00;
3. In via principale, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
, quale titolare dell'omonima ditta e, per l'effetto, confermare la PT
sentenza n. 7905/2020 pubbl. il 19/11/2020 ed emessa dal Tribunale di
Napoli, VIII Sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Lo Bianco;
4. Sempre in via principale e nel merito, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
; PT
5. Nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale della sentenza di primo grado, accogliere l'una o l'altra delle domande già formulate in primo grado (comprese quelle rimaste assorbite) e che qui si ripropongono integralmente per non incorrere in decadenze (pure ai sensi dell'art. 346 c.p.c.):
“In via gradata, ma pur sempre principale, accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità del nella causazione Controparte_1 dei danni lamentati dall'attrice e per l'effetto assolvere il comparente
Ente Comunale dalla domanda proposta in suo danno;
In via di regresso e di manleva, accertare e dichiarare che l'unica responsabile per i presunti danni lamentati dall'attrice risulta essere la
, in persona del L.R.P.T., da Controparte_6
cui il convenuto chiede di essere liberato e, in ogni Controparte_1
caso, manlevato da ogni eventuale condanna;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito dovesse ravvisare una responsabilità a carico del convenuto , accertare e graduare internamente la Controparte_1
responsabilità tra lo stesso e la Controparte_6
, in persona del in proporzione della gravità delle
[...] CP_7
rispettive colpe, con conseguente diritto del soggetto che estingue
l'obbligazione al regresso nei confronti dei condebitori solidali”;
6. In ogni caso, condannare chi di ragione alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad IVA e CPA, nonché delle spese generali ai sensi di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Per : - In primo luogo rigettare l'appello proposto dalla Controparte_3
sig.ra perché destituito di ogni fondamento;
Parte_1
- confermare in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata;
- in ogni caso rigettare ogni domanda proposta nei confronti della CP_3
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 6-7.9.2017 Parte_1
convenne, innanzi al Tribunale di Napoli, il e la Controparte_1
, chiedendo, previo Controparte_5
accertamento della responsabilità delle convenute (in via esclusiva e/o concorrente tra loro, ciascuna per quanto di ragione e/o competenza e per il proprio titolo come per legge) per i danni da infiltrazioni da lei subiti, che fossero condannate (ciascuna in via esclusiva e/o concorrente tra loro, per quanto di ragione e/o competenza e per il proprio titolo come per legge), al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 39.655,00, ovvero nella diversa misura provata e quantificata in prosieguo, anche all'esito di C.T.U. e liquidata anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi.
1.1 Dedusse a tal fine: i) che era titolare dell'omonima ditta e di condurre in locazione, in virtù di regolare contratto, due locali siti in
Ercolano (NA) alla Via Achille Consiglio n. 11 e n. 15, adibiti all'esercizio della propria attività di deposito, trattamento igienizzante e successiva rivendita di abiti usati;
ii) che in data 04.01.2017 i predetti locali, situati al piano terra, erano stati interessati da gravi fenomeni di infiltrazioni di acqua, insinuatasi dalla muratura attigua al terrapieno della sede stradale sovrastante e, precisamente, dalla Via Arturo Consiglio in
Ercolano (NA); iii) che la causa delle dette infiltrazioni era riconducibile a lavori di manutenzione della rete fognaria del , Controparte_1
effettuati dalla come accertato e dichiarato nella Controparte_3
relazione dei tecnici del Settore Assetto e Governo del Territorio del e nel rapporto dei V.V.F.F. del Comando Controparte_1
Provinciale di Napoli, entrambi intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti;
iv) che i VV.FF., intervenuti, aspiravano l'acqua con elettropompe e diffidavano il conduttore a non praticare i locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ponendo apposito transennamento; v) che per effetto di quanto sopra, essa attrice aveva subito danni costituiti: dal completo deterioramento dei materiali depositati all'interno dei locali e dalla correlativa perdita di guadagno, in quanto non più trattabili per la vendita;
dal costo del loro smaltimento;
dalle conseguenze dell'esercizio, da parte dei clienti, delle clausole penali contrattuali, per scadenze non rispettate;
dal mancato guadagno, derivante dall'interdizione a praticare i locali destinati all'esercizio delle propria attività e dal correlativo esborso del canone locatizio;
dai costi di ripristino degli ambienti già effettuato a proprie spese, come da relazione tecnica di parte versata in atti, ovvero nella maggiore o minore misura che sarebbe emersa come dovuta dalla disponenda CTU;
vi) che l'occorso era stato causato da un difetto di custodia e manutenzione della strada e dell'impianto fognario e/o da negligenza nell'esecuzione di lavori sulla pubblica strada e all'impianto fognario nonché nella omessa adozione delle misure di sicurezza nello svolgimento delle predette attività pericolose.
1.2. Costituitosi, il dedusse che le infiltrazioni e i Controparte_1
danni lamentati dalla parte attrice risultavano la diretta conseguenza dei lavori di adeguamento funzionale e completamento del sistema fognario – collegamento alla Galleria Vesuviana effettuati dalla per conto della Controparte_8 CP_9
in via preliminare e nel merito, di rigettare integralmente la
[...]
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata, ma pur sempre principale, accertare e dichiarare la totale assenza di una propria responsabilità nella causazione dei danni lamentati dall'attrice e per l'effetto assolverla dalla domanda proposta in suo danno;
in via di regresso e di manleva, accertare e dichiarare che l'unica responsabile per i presunti danni lamentati dall'attrice risultava essere la dalla quale chiese di essere manlevata da ogni CP_3
eventuale condanna;
in via subordinata, nella ipotesi in cui il Tribunale adito avesse ravvisato una responsabilità a suo carico, chiese di accertare e graduare internamente la responsabilità tra il e la CP_1
in proporzione alla gravità delle rispettive colpe, con CP_3 conseguente diritto del soggetto che avrebbe estinto l'obbligazione al regresso nei confronti dei condebitori solidali.
1.3 Costituitasi, la eccepì l'inammissibilità e l'assoluta CP_3
infondatezza in fatto ed in diritto della domanda e ne chiese il rigetto.
In particolare, eccepì la propria carenza di responsabilità nella causazione del sinistro, in quanto i lavori atti all'adeguamento funzionale e completamento del sistema fognario del Comune di erano stati eseguiti da un CP_1 Controparte_10
costituito dalla
[...] Controparte_8
dalla nonché dalla Euro Saf S.r.l.), in forza del contratto di CP_11
appalto del 31/07/2014 REP n° 671.
1.4. Il Tribunale, disattese le richieste istruttorie di prova testimoniale, disposta CTU, decise la causa con il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., rigettando la domanda per omessa prova dei danni denunciati e per mancanza di prova del nesso di causalità tra i danni prospettati e l'evento dedotto in giudizio.
In ordine alle questioni rilevanti nel presente giudizio di gravame, circoscritto al solo rigetto della richiesta di risarcimento dei danni alle parti murarie del locale, ritenne il Tribunale che: “La domanda non può trovare accoglimento per non aver parte attrice dimostrato i danni patiti
e il nesso di causalità tra quelli prospettati e l'evento dedotto in giudizio.
In particolare, se può ritenersi provato (oltre che pacifico) che in data
4.1.2017 effettivamente i locali all'epoca condotti in locazione da PT
, furono interessati da infiltrazioni di acqua piovana all'interno
[...]
dello scavo creato per i lavori previsti sulla rete fognaria relativi alla strada statale 18 RR FE (ex via Arturo Consiglio) (cfr. sul punto relazione di CTU depositata in data 5.2.2019 e relazione dei VVFF depositata da parte attrice) e che detta infiltrazione dell'acqua ha comportato un inumidimento delle pareti dei locali interessati ed il bagnarsi di alcuni sacchi contenenti indumenti, tuttavia, il CTU all'esito dei sopralluoghi effettuati “ha rilevato che […] “Per quanto riguarda i danni alle pareti edili, il ricorrente afferma che ha effettuato lavori di ripristino degli ambienti ed intonaci a proprie spese, ma non fornisce supporto documentale agli atti […]”. Ebbene, la carenza documentale segnalata anche dal CTU non può in alcun modo colmarsi attraverso la prova orale articolata dall'attrice nella II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. in quanto confermative della CT di parte - di per sé priva di autonomo valore probatorio […] contenente valutazioni non demandabili ai testi (valore della merce, presunti ricavi dalla rivendita dei prodotti trattati).
Trattasi invero di circostanze che a monte dovevano opportunamente formare oggetto di accertamento tecnico preventivo anche eventualmente a fini conciliativi (da espletarsi prima della determinazione dell'attrice di smaltirli perché invendibili, circostanza, anche questa, indimostrata) ovvero a mezzo produzione di documenti contabili e di fatture attestanti gli esborsi sopportati per il ripristino dei locali e per lo smaltimento degli indumenti. […] Per tutte le suesposte e plurime ragioni la domanda va rigettata.”.
All'esito del rigetto, il Tribunale condannò la parte attrice al pagamento delle spese di lite sia nei confronti del sia nei Controparte_1
confronti della nella misura, per ciascuno di essi, di euro Controparte_3
4.782,00 oltre accessori di legge.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 7905/2020 del 19.11.2020
e notificata il 30.11.2020 è stata impugnata da Parte_1
limitatamente al diniego del risarcimento dei danni subiti dalle parti murarie del locale.
2.1. Con i motivi di gravame, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2050, 2051, 2043 c.c., con riferimento alla valutazione delle evidenze probatorie agli atti, al rigetto delle istanze istruttorie formulate e della domanda risarcitoria dei danni alle parti murarie dei locali interessati dagli eventi infiltrativi del 4.1.2017.
2.1.1. Sostiene, in particolare, che il Tribunale sarebbe dovuto giungere alla conclusione che sia i danni alle parti murarie che il loro nesso di causalità con l'evento infiltrativo del 4.1.2017 costituiscono
“circostanze pacifiche, non contestate ed acclarate” se avesse correttamente valutato la relazione dei tecnici del Settore Assetto e
Governo del Territorio del Comune di;
il rapporto dei V.V.F.F. CP_1
del Comando Provinciale di Napoli;
le relazioni tecniche dei consulenti tecnici delle parti (ed, in particolare, la relazione dell'Ing. Per_1
, tecnico fiduciario delle assicuratrice della
[...] CP_12 [...]
; la CTU e le ammissioni effettuate dalle controparti negli atti di CP_3
causa.
2.1.2. L'appellante denuncia, altresì, la mancanza di idonea motivazione in ordine al rigetto della propria istanza di ammissione della prova testimoniale, articolata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. e di rinnovazione o, in subordine, di integrazione della perizia tecnica di ufficio, che aveva erroneamente concluso circa la impossibilità da parte dell'ausiliario nominato dal giudice di valutare i danni “a causa della carente documentazione”.
2.2. Costituitosi, il eccepisce l'inammissibilità e Controparte_1
improcedibilità dell'appello e, nel merito, ne chiede il rigetto, in quanto infondato.
L'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla parte muraria -quantificata dall'Ing. in € 6.222,00- in Parte_2 CP_12 Parte_3
quanto formulata tardivamente (ovvero con le note conclusionali depositate in data 28.10.2020) e da un soggetto - - Parte_1
sprovvisto della legittimazione attiva, in quanto titolare ex art. 1585 c.c. di un mero diritto di godimento dell'immobile; nel merito ha ribadito la carenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, in quanto le infiltrazioni erano risultate originate dai lavori di realizzazione della rete fognaria, eseguiti dalla per conto Controparte_13
della CP_3
2.3. Costituitasi, la eccepisce l'inammissibilità e Controparte_3
improcedibilità dell'appello e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato.
L'appellata nel dedurre la correttezza dalla decisione -circa l'omessa prova dei danni lamentati- precisa, in particolare, che la consulenza redatta dall'Ing. è priva di rilevanza probatoria, in quanto mera Per_1
allegazione di parte, redatta oltre dieci mesi dopo l'evento e sulla base dei fatti riferiti dalla stessa danneggiata, ed era stata redatta, peraltro, al solo fine di rendere edotta, del valore Controparte_14
approssimativo del sinistro;
in subordine, ribadisce l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità per i danni da infiltrazione lamentati dalla , in virtù dell'art. 14 del Capitolato Speciale PT
dell'appalto, stipulato con le società facenti parte del esecutrici dei lavori atti all'adeguamento funzionale e completamento del sistema fognario del Comune di . CP_1
§.
3. La Corte di Appello all'udienza del 25/01/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60+20).
3.1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. Preliminarmente, va rigettata, perché priva di fondamento in diritto, l'eccezione formulata dal di Controparte_1
inammissibilità dell'appello per la carenza di legittimazione attiva di per essere mera conduttrice - e non già proprietaria - dei Parte_1
locali siti in Ercolano (NA) alla Via Achille Consiglio n. 11 e 15.
Invero, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, il conduttore ha un diritto autonomo alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo, ai sensi dell'art. 1585 comma 2 c.c., un'autonoma legittimazione a proporre l'azione di responsabilità contro tale molestatore (Cass. Sez. III, ord. n. 8466/2020 del 5.5.2020).
Tale legittimazione si estende a tutto ciò che è oggetto del diritto di godimento di cui al contratto di locazione e, quindi, nel caso di specie, anche ai danni alle strutture murarie dell'appartamento che l'istante ha assunto essere state danneggiate dai fenomeni infiltrativi del 4.1.2017.
3.2. L'appello, benché ammissibile è, tuttavia, infondato e va, quindi, rigettato.
3.2.1. La doglianza formulata dall'appellante, circa la erronea valutazione da parte del giudice dell'impianto probatorio acquisito nel corso del giudizio, è priva di fondamento.
Giova premettere che l'oggetto della domanda risarcitoria, ai fini che ancora rilevano, era il risarcimento dei danni “per il ripristino degli ambienti ed intonaci già trattati a proprie spese”. In sostanza la danneggiata ha chiesto a titolo di risarcimento danno i costi sostenuti per il ripristino del locale danneggiato, costi che erano certamente documentabili.
Ebbene, come rilevato anche dal giudice di prime cure, la Relazione dei
VV.FF. Cornando Provinciale di Napoli, il Rapporto di intervento del
Servizio Urbanistica del Comune di , la CTU, i rilevi fotografici CP_1
e gli altri elementi di prova acquisiti in giudizio – sui quali si argomenterà in dettaglio di seguito - sono sì idonei a provare che il 4.1.2017 l'acqua piovana, proveniente dallo scavo creato per i lavori previsti sulla rete fognaria, relativi alla strada statale 18 RR
FE, determinò l'allagamento dei locali condotti in locazione da
, con conseguente inumidimento delle loro pareti, ma non Parte_1
sono idonei a provare se effettivamente da tale allagamento derivarono danni alle opere murarie, in quanto non danno conto né dello stato di luoghi antecedente i fenomeni infiltrativi, né dello stato dei luoghi successivo all'allagamento, ed in particolare se si fossero formate muffe, efflorescenze, lesioni o distacchi dell'intonaco, ecc., né dell'allocazione ed estensione dell'inumidimento delle pareti, né della tipologia e del costo degli interventi di ripristino che il assume di PT
aver posto in essere, né il nesso di causalità tra tali danni “conseguenza”
e l'evento dedotto in giudizio.
Circa la sussistenza ed insuperabilità di carenza probatoria dei danni cosiddetti “conseguenza” si rileva, innanzitutto, che, come detto,
nell'atto di citazione (punto e)) ha domandato il ristoro Parte_1
dei danni subiti identificandoli, tra l'atro, con i costi sostenuti “per il ripristino degli ambienti ed intonaci già trattati a proprie spese”, e soltanto con la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. nell'articolazione della prova testimoniale (capo m)) ha introdotto tardivamente, ulteriori danni, indicando, quali circostanze su cui i testi avrebbero dovuto riferire, che l'umidità aveva determinato danni, non solo agli intonaci, ma anche a vernici e alla pavimentazione.
Si rileva, inoltre, che la stessa attrice sempre nella seconda memoria ex art 281 sexies c.p.c. deduce che il suo intervento di ripristino “è stato poi successivamente oggetto di azzeramento e totale rifacimento da parte del nuovo affittuario a seguito di disdetta del contratto della sig.ra
”, (disdetta avvenuta il 29.9.2017). Da ciò si evince che, dunque, PT
nessuna traccia è residuata dei lavori effettuati dalla . PT Inoltre, come ha correttamente rilevato il Tribunale, la danneggiata non ha depositato in giudizio alcun contratto di affidamento a ditte dei lavori di ripristino dei locali interessati dalle infiltrazioni, né prove documentali dei costi che assume di aver sborsato, ad esempio, per l'acquisto di materiali edili e/o la loro posa in opera, il trasporto e/o lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica.
Va considerato, inoltre, altresì, che il consulente tecnico di ufficio - incaricato di accertare la situazione pregressa o attuale dei locali de quo ed i danni lamentati dalla attrice- oltre ad attestare il deficit probatorio, relativo propriamente ai costi di cui l'attrice lamentava di essere stata gravata, aveva osservato e documento con rilievi fotografici (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale) che la mediocrità dello stato manutentivo, riscontrato nel corso dei sopralluoghi effettuati a partire dal
29/10/2018 - ovvero in data successiva sia all'intervento manutentivo
“in economia”, che la aveva affermato di avere effettuato, sia a PT
quello di “azzeramento” per successivi lavori effettuati dalla nuova conduttrice,- è difficilmente conciliabile con le operazioni di ripristino dedotte. Da ciò si inferisce che è improbabile che i locali siano stati interessati effettivamente da lavori di rispristino.
E' altresì infondata la censura dell'appellante secondo la quale il giudice avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della ctu, da un lato trascurando o erroneamente valutando quanto era emerso da altri strumenti di prova acquisiti (quali le perizie di parte, propria e della compagnia assicurativa della e dall'altro non Controparte_3
ammettendo le richieste istruttorie da lei formulate (quali la prova testimoniale da essa articolata e la istanza di rinnovazione o, in subordine, di correzione della c.t.u.).
Posto che, come ha più volte affermato la Suprema Corte, “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti
a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.” (cfr. Cass. 38296/2021), nel caso di specie, dal tenore delle argomentazioni utilizzare dal primo giudice, in ordine al rilievo probatorio delle consulenze di parte (cfr. pagina n. 8 della sentenza gravata, con riferimento alla consulenza di parte attrice), si evince che il Tribunale ha seguito il principio espresso dalla Corte di
Cassazione(cfr. per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015) secondo il quale “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio”.
A tal riguardo la Corte, oltre a condividere l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice, evidenzia altresì che, sempre per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il giudice di merito sia di contrario avviso alle conclusioni della consulenza di parte, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del consulente tecnico nominato d'ufficio (Cass., Sez. Trib., ord.
n. 33504, del 01/12/2023, Cass. sez. VI, ord. n. 9483 del 09/04/2021,
Cass., sez. III, sent. n. 2063 del 29.01.2010).
Inoltre, rileva la Corte, la consulenza di parte depositata dalla CP_3
isulta comunque inidonea a dare prova dell'an e del quantum dei
[...] danni lamentati, poiché è stata redatta dal CTP Ing. a seguito Per_1
del sopralluogo da lui effettuato in data 19.11.2017 e, cioè, circa dieci mesi dopo l'evento infiltrativo del 4.1.2017, e le riparazioni “in economia” che la ha dichiarato di avere effettuato prima della PT
notifica della citazione (5.9.2017 data di consegna all' presso la Pt_4
Corte di Appello di Napoli), quando ormai i lamentati danni non erano più visibili.
A ciò si aggiunga che tale consulenza di parte, nella sezione
AMMONTARE DEI DANNI, presenta una descrizione del tutto generica in ordine alla tipologia e alla quantità dei danni riscontrati, ed è priva di qualsiasi elemento giustificativo (preventivi di spesa da parte di ditte competenti, computo metrico e prezzi applicati, lavorazioni occorrenti e materiali da utilizzare ecc) per la determinazione dei costi in complessivi € 6.222,00.
Analogamente infondata è la censura della appellante circa la erronea valutazione da parte del giudice della valenza probatoria della consulenza tecnica redatta dal proprio tecnico di fiducia, Ing.
[...]
. Per_2
Infatti, tale perizia di parte attorea, - datata 22.3.2017 e redatta a seguito di due sopralluoghi nei locali in questione, effettuati, rispettivamente, il giorno delle infiltrazioni e, successivamente, il
16.2.2017 - oltre che per la sua natura di mera allegazione di parte, risulta inidonea a fornire elementi probatori degni di rilievo in quanto:
i) a pagina n. 5, nella sezione intitolata Descrizione delle condizioni degli immobili oggetto di perizia, lo stato del locale deposito lato Via Arturo
Consiglio è descritto genericamente ed è indicato come “mediocre” :
(cit. “Tali locali presentano modeste condizioni delle rifiniture (intonaci' pitturazioni rivestimenti))”; ii) sempre a pagina 5, ma nella sezione intitolata
4. Descrizione del danno, fa genericamente riferimento ad un danno a “vernici” mai dedotto in citazione, non descrive la tipologia e la estensione degli “ammaloramenti”, accenna sempre genericamente ad un “aggravio” dello stato, ma senza indicare tale aggravio rispetto a quale specifico stato preesistente sia stato accertato (cit. “Porzione di intonaci. L'afflusso delle acque e detriti ha determinato un sensibile aumento del tasso di umidità presente nella zona bassa delle murature con conseguente aggravio del danneggiamento superficiale degli intonaci e delle vernici.”); iii) è priva di qualsiasi elemento documentale significativo in ordine ai costi degli interventi di ripristino (rilievi fotografici dotati di data certa, fatture di acquisto di materiali edili e/o alla loro posa in opera, documentazione attestante il trasporto e/o lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica, contratti con ditte competenti a realizzare tali opere, ecc); iv) è priva di qualsivoglia indicazione dei criteri applicati nella determinazione delle singole voci di spesa di ripristino dei luoghi de quo.
Alla valutazione di inidoneità probatoria delle due perizie di parte, vi è anche la significativa divergenza in ordine alle somme che ciascuna di esse assume essere necessarie per il ripristino dei luoghi: infatti, mentre la consulenza di parte attrice del 22.3.2017 li quantifica in €
2.500,20, la consulenza del fiduciario della li CP_12 Parte_3
quantifica in € 6.222,00.
Infine ad inficiare ulteriormente la valenza probatoria della consulenza di parte attrice e, in generale, l'impianto probatorio dell'attrice, è
l'incongruenza delle allegazioni attoree, in quanto dapprima l'attrice aveva affermato che i costi di ripristino dei locali, per i quali stava agendo, erano stati da lei già sborsati prima della notifica della citazione, quantificando tali costi nell'atto di citazione, con riferimento all'importo indicato nella propria perizia di parte, in € 2.500,20, mentre, successivamente, con la memoria ex art 281 sexies c.p.c., li aveva quantificati nella maggiore somma, indicata dal fiduciario della in € 6.222,00. Controparte_15
E', altresì, infondata l'ulteriore censura formulata dall'appellante circa la illegittimità del rigetto da parte del Tribunale della richiesta di ammissione della prova testimoniale, articolata con riferimento alla domanda risarcitoria.
L'appellante lamenta, in particolare la mancata ammissione dei capi m) ed n) articolati con la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. (m) “Vero
è che l'afflusso delle acque e detriti ha determinato umidità alle pareti negli ambienti condotti in locazione della Sig.ra nelle zone basse delle murature Parte_1 danneggiando gli intonaci, le vernici e la pavimentazione come da relazione tecnica
e fotografie;
n) Vero è che tale stato dei luoghi è quello specificamente indicato nella relazione tecnica, computo metrico e rappresentato nelle riproduzioni fotografiche ad opera dell'Ing. , prodotti in atti;
o) Vero è che per il ripristino dei locali Persona_2
è quantificabile la somma di € 2.500,20 e che gli ambienti erano già stati ristrutturati dall'attrice precedentemente ai fatti di causa)”
Osserva la Corte che i suddetti capi di prova, che riguardano l'oggetto del gravame, che, si ricorda, essere limitato ai soli danni alle opere murarie ed al nesso di causalità tra essi e l'evento infiltrativo, sono inammissibili.
Il capo m) contiene, infatti, valutazioni tecniche, in ordine al nesso causale tra l'afflusso di acqua e l'umidità alle pareti, nonché in ordine all'entità dei danni causati alle pareti, corrispondenti a quelli indicati nella relazione tecnica di parte allegata, non demandabili ai testimoni.
La ricostruzione del nesso causale e l'entità dei danni costituiscono, infatti, valutazioni di ordine tecnico che presuppongono conoscenze specifiche, che i testi non possiedono e, pertanto, si tradurrebbero in mere considerazioni personali del tutto irrilevanti. Diversamente i testi avrebbero solo potuto descrivere lo stato dei luoghi prima e dopo gli eventi infiltrativi, onde consentire al giudice le valutazioni tecniche in ordine al nesso causale e all'entità dei danni.
Il capo n) della prova orale non ammessa è, invece, irrilevante poiché dal positivo esperimento dello stesso emergerebbero solo le condizioni del locale dopo le infiltrazioni, ma nulla emergerebbe con riguardo alle condizioni in cui versava l'immobile precedentemente alle infiltrazioni, sicché non sarebbe possibile apprezzare il deterioramento eventualmente subito dai locali.
Infine, il capo o) è in parte inammissibile, sia perché non essendovi certezza in ordine al deterioramento delle pareti e, dunque, in mancanza di prova dell'an, la prova del quantum diviene irrilevante, sia perché contiene valutazioni tecniche, in ordine alla quantificazione dei costi dei lavori di ripristino, non competenti ai testimoni.
La seconda parte del capo di prova è, invece, inammissibile, poiché verte su circostanze, quali l'avere la danneggiata già effettuato il ripristino dello stato dei luoghi prima dell'inizio della causa, non contestate e dunque pacifiche.
Pertanto, la prova testi articolata dalla parte attrice è inammissibile, oltre che per le motivazioni addotte dal Tribunale, anche per quanto sopra esposto.
Parimenti infondate sono le censure formulate dalla appellante, in ordine alla conclusioni cui è pervenuta la CTU, circa l'impossibilità di quantificazione dei danni.
Osserva la Corte che avendo la omesso di provare l'esistenza di PT
danni agli intonaci, non essendo riuscita a dimostrare quale fossero le condizioni del locale prima degli eventi infiltrativi, mancando nelle prove da essa prodotte ed articolate ogni riferimento alle condizioni in cui versavano le pareti e gli intonaci del locale in questione prima degli eventi infiltrativi, non è possibile apprezzare un loro eventuale deterioramento e l'entità e la gravità di tale eventuale deterioramento;
manca, in sostanza, la prova del danno in sé. La mancanza di prova dell'an debeatur assorbe ogni questione circa la quantificazione di tale ipotetico danno non provato.
Alla luce delle circostanze sopra evidenziate la Corte ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio circa l'impossibilità di valutare i danni dedotti dalla attrice per l'assenza di idoneo probatorio anzitutto dell'esistenza stessa dei danni, sia condivisibile e che, di contro, l'istanza di parte attrice di rinnovazione e/supplemento di CTU, reiterata anche nel presente giudizio di gravame, sia inammissibile ed infondata.
In definitiva la Corte ritiene che la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda, per omessa prova dei danni lamentati sia basata sulla corretta valutazione degli elementi di prova, ritualmente acquisiti nel corso del giudizio e che sia idoneamente motivata.
Conseguentemente, la Corte ritiene inammissibile e, comunque, non meritevole di accoglimento la istanza di revoca della ordinanza istruttoria del 19.12.2019 e di ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate dalla parte attrice nella sua memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. in ordine alla prova testimoniale e alla rinnovazione o integrazione della CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado.
In forza di quanto sopra dedotto e motivato la Corte rigetta, perché infondati, i motivi di gravame relativi alla decisione del giudice di primo grado circa la omessa prova dei danni alle parti murarie che assume di aver riportato a causa dell'evento infiltrativo Parte_1
del 4.1.2017.
3.2 Il rigetto dei preliminari motivi di gravame formulati in ordine alla prova del danno assorbe l'esame dei motivi di gravame formulati in ordine alla prova del nesso di causalità tra tali danni e l'evento infiltrativo del 4.1.2017.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_5
nr. 7905/2020 del 19.11.2020 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello.
2. condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
e della delle spese di lite, che liquida, per
[...] Controparte_3
ciascuno di essi, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione ai rispettivi difensori dichiaratisi antistatari.
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 22.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore