Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8205/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 8205/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Pagani (SA), alla Piazza Bernardo D'Arezzo n. 11, presso lo studio dell'avv. Michela De Vivo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] amente domiciliato in Sarno (SA), alla via Nuova L C.F._2
studio dell'avv. Maria Crescenzo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con e che dalla loro unione e nata una figlia, Controparte_1 Persona_1
Al riguardo, la ricorrente ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse della figlia minore, in seguito alla rottura della suddetta relazione per insanabili incomprensioni, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di se e con l'assegnazione della casa familiare, nonche con l'obbligo a carico del di corrisponderle la somma mensile di € 1.000,00 per il CP_1 man della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che, Controparte_1 pur aderendo alla regolamentazione richiesta, si e tutta esta a contenuto economico avanzata dalla ricorrente, manifestando la propria disponibilita di versare la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 337 bis e ss., chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di quest'ultimo; si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 4 marzo 2025, le parti hanno raggiunto un accordo, che hanno sottoscritto in data 01.03.2025 e depositato telematicamente in data 03.03.2025, sulla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore, che qui si intende integralmente trascritto e le cui condizioni sono ratificate dal Tribunale in quanto ritenute eque e rispondenti all'interesse della minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi