Ordinanza cautelare 30 giugno 2020
Sentenza 12 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 15 marzo 2024
Ordinanza collegiale 10 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/05/2025, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04173/2025REG.PROV.COLL.
N. 03125/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2021, proposto da IV S.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Filippo Maria Salvo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione seconda) n. 2545 del 18 dicembre 2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 73 del 31 dicembre 2007;
- dalla nota “ Pratica n. 12680/2011 e ss ”, datata 1° aprile 2020, recante “ Intervento edilizio in Piazza Sigmund RE n. 1 inerente il mutamento di destinazione d’uso da terziario pubblico a terziario privato per una slp totale esistente di mq. 35.121,82 del complesso immobiliare denominato Torri Garibaldi”;
- dagli atti richiamati in detta nota, in particolare dagli allegati denominati “rapporto dell’Unità Oneri del UE del 3 luglio 2018” e “ relazioni dell’Ufficio RE del S.U.E. in data 27 febbraio 2018 (torre A), 27 febbraio 2018 (torre B) e 13 novembre 2017 (corpo C)” e da tutti gli atti connessi.
2. Avverso tali provvedimenti la IV s.a., proprietaria del complesso edilizio denominato “Torri Garibaldi”, ha proposto ricorso al T.a.r. Lombardia sulla base dei seguenti motivi:
a) erroneità del metodo di calcolo;
b) il p.d.c. in deroga come parametro di valutazione dello sconto-oneri e sua illegittima pretermissione;
c) impugnazione della delibera di Consiglio Comunale n. 73/2007. Il problema della “percentuale minima”.
3. Con la sentenza n. 2545 del 18 dicembre 2020 il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originaria ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a quattro motivi così rubricati:
I - Error in judicando , erroneità e infondatezza del capo della sentenza con cui è stato respinto il primo motivo di ricorso relativo alla erroneità/illegittimità del metodo di calcolo, violazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 192/2005, del d.lgs. n. 115/2008, della DGR n. 8/5018 del 26 giugno 2007, del D.D.G. 8935/2008, del decreto della Regione Lombardia D.G. Reti 5736/2009, violazione e falsa applicazione della deliberazione C.C. n.73/2007, violazione degli artt. 1-7 l.n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento, manifesta illogicità, disparità di trattamento;
II - Error in judicando, erroneità e infondatezza del capo della sentenza con cui è stato respinto il secondo motivo di ricorso relativo alla illegittima pretermissione del permesso di costruire in deroga n. 124/2011, violazione dell’art. 97 Cost, violazione e falsa applicazione della DGR n. 8/5018 del 26 giugno 2007, violazione e falsa applicazione della deliberazione C.C. n.73/2007, eccesso di potere per travisamento, manifesta illogicità, disparità di trattamento;
III - Error in judicando, erroneità e infondatezza del capo della sentenza con cui è stato respinto il terzo motivo di ricorso relativo alla illegittimità della delibera C.C. n. 73/2007, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10,11, 53 e 97 Cost., violazione del TFUE, art. 194 dir. 2002/91/UE e 2010/31/UE, violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della l.r. n. 12/2005 e del d.lgs. n. 192/2015, violazione e falsa applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 8/2007, VIII/8745/2008, VIII/3951/2006, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, eccesso di potere per disparità di trattamento;
IV. Error in judicando, erroneità e infondatezza del capo della sentenza con cui è stata rigettata l’istanza istruttoria presentata in primo grado, violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 67 c.p.a., eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 4226 del 10 maggio 2024 è stata disposta una verificazione per accertare “… sulla base dei parametri tecnici previsti dalla disciplina di settore e dal permesso di costruire n. 124/2011, il raggiungimento da parte della società appellante, con riguardo all’intervento edilizio oggetto di causa, degli obiettivi di risparmio energetico necessari per usufruire dello sconto sugli oneri di urbanizzazione…le somme da scomputare a tale titolo dagli importi dovuti, tenuto conto della documentazione presentata, delle domande inoltrate, delle opere concretamente realizzate e della sussistenza di tutti gli specifici adempimenti e degli elementi tecnici necessari per la concessione degli incentivi”.
7. A seguito dell’espletamento di tale incombente istruttorio e del deposito della relazione di verificazione, con memorie del 2 e 3 gennaio 2025 e repliche del 14 e 16 gennaio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. La IV s.a. società, come detto, proprietaria delle cd. “Torri Garibaldi” di Milano, ha lamentato l’errata quantificazione da parte del Comune degli oneri concessori per il cambio di destinazione d’uso di tale edificio, da terziario pubblico a terziario privato, per la non corretta applicazione dello “sconto” dovuto in relazione alla realizzazione di interventi di risparmio energetico, da calcolarsi secondo quanto stabilito dal permesso di costruire in deroga n. 124 del 6 dicembre 2011, in ragione del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, come dimostrato dalle relative certificazioni, e della disciplina applicabile ratione temporis.
10. Con il primo e il secondo motivo l’odierna appellante ha, dunque, dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato che il calcolo dello sconto da applicare sulle somme dovute non era stato operato “in base alle <<certificazioni energetiche>> rectius gli attestati di certificazione energetica…come prescritto dal pdc in deroga e dalla stessa delibera del Consiglio comunale n. 73/20027, bensì in base alle <<relazioni energetiche >> ex legge n. 10/1991, in spregio alle suddette previsioni”, avendo l’Amministrazione valutato che “i valori più favorevoli per l’operatore riportati nell’APE avrebbero dato luogo ad uno sconto non giustificato”.
11. Secondo l’appellante, la sua censura in ordine alla erroneità del metodo di calcolo sarebbe stata ingiustamente reputata “ del tutto ipotetica e indimostrata ” dal giudice di primo grado, che avrebbe anche errato nel ritenere che la liquidazione del contributo di costruzione “non (fosse) avvenuta attraverso l’utilizzo di alcun tipo di software (CENED o tipologie similari), ma (fosse) stata effettuata (dall’Amministrazione), previo esame della documentazione presentata dalla parte ricorrente – in particolare la relazione energetica presentata in fase abilitativa dalla Società dante causa…(ex lege n. 10 del 1991), la relazione energetica as built aggiornata con quanto effettivamente realizzato, i certificati di prestazione energetica e il collaudo energetico del progetto … – utilizzando i parametri contenuti nella deliberazione consiliare n. 73/2007 e nella circolare S.U.E. n. 1/2008”.
12. In particolare, il T.a.r. non si sarebbe avveduto del fatto che la verifica della percentuale di risparmio energetico effettiva ai fini degli incentivi in questione era stata svolta esclusivamente sulla base dei dati (“parziali e non definitivi”) delle citate relazioni tecniche ex legge n. 10/1991 e non di quelli attestati da parte di un certificatore accreditato nei certificati di prestazione energetica (attestazioni di prestazione energetica – APE) emessi all’esito del collaudo energetico, che costituivano i soli documenti in grado di rispondere a quanto richiesto dal permesso di costruire e dalla DDG 8395 del 7 agosto 2008, ivi richiamata, dimostrando i “requisiti necessari per certificare la riduzione stabilita dalla DGR 5018/2007”.
13. Nella ricostruzione dell’appellante, il T.a.r., travisando la disciplina applicabile alla fattispecie, non avrebbe, invece, colto la “ discrasia tra la normativa e la prassi seguita dall’Amministrazione, pur evidenziata puntualmente anche nella relazione del suo tecnico di parte…, asserendo che le (sue) considerazioni… non (fossero)… dimostrate e basando la propria decisione su presupposti avulsi dalla reale situazione dei fatti”. A ciò si sarebbero aggiunti l’ingiusto diniego di qualsiasi approfondimento istruttorio al riguardo e, in particolare, della verificazione, pur richiesta, e la mancata considerazione del fatto che gli impianti fotovoltaici realizzati fossero stati previsti nel progetto assentito con il permesso di costruire in deroga, come dimostrato dal conteggio anche di tali strutture nella garanzia prestata.
14. Con il terzo motivo l’appellante ha contestato l’applicazione da parte dell’Amministrazione comunale della delibera C.C. n. 73/2007 nella parte in cui “per la riduzione degli oneri concessori attribuisce prevalenza al parametro EPh avente ad oggetto soltanto il consumo energetico che serve a riscaldare un edificio durante il periodo invernale, prendendo in considerazione…solamente gli interventi che garantiscono un risparmio energetico non inferiore al 3% del (suddetto) parametro”; tale applicazione sarebbe stata in contrasto “ in primis con la normativa eurounitaria vigente ratione temporis , che non prevede(va) alcun limite quantitativo minimo di risparmio energetico e che, anzi, ai fini del riconoscimento dell’incentivo economico, (teneva)…conto di tutte le caratteristiche costruttive dell’immobile e non solo di un parametro”, equiparando, tra l’altro, ai fini del risparmio energetico, riscaldamento e rinfrescamento e non avrebbe trovato alcun fondamento neppure nella normativa nazionale e regionale, dando luogo non ad una “ autonoma” e “ ragionevole” scelta dell’Amministrazione comunale, come ritenuto dal T.a.r. ma ad una limitazione “del tutto irragionevole, abnorme e foriera di disparità di trattamento” non avente una specifica correlazione neppure con le caratteristiche climatiche del territorio di Milano.
15. Con l’ultimo motivo l’originaria ricorrente ha, infine, lamentato l’errato rigetto da parte del giudice di primo grado della sua istanza di CTU o di verificazione, reiterando anche in appello tale richiesta istruttoria.
16. L’appello è meritevole di accoglimento.
17. Anteriormente, però, all’esposizione dei termini e delle ragioni dell’accoglimento del presente gravame, occorre dar conto dell’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso di primo grado, non esaminate dal T.a.r. e riproposte dal Comune di Milano nella sua memoria introduttiva, che devono essere respinte, non presentando, in primo luogo, la delibera C.C. n. 73/2007 e la circolare applicativa n. 1/2008 caratteri di diretta e concreta lesività per gli interessi della originaria ricorrente, tali da dover essere immediatamente impugnate da quest’ultima a pena di inammissibilità/irricevibilità del successivo ricorso avverso il provvedimento del 1° aprile 2020 di richiesta di pagamento del conguaglio degli oneri di urbanizzazione.
18. Parimenti infondate sono le eccezioni di inammissibilità delle specifiche censure riferite: a) alla mancata applicazione dello sconto aggiuntivo per l’impianto fotovoltaico, non risultando da questo punto di vista preclusiva la omessa impugnazione del permesso di costruire in deroga, del tutto favorevole alla ricorrente e non ostativo, nel suo concreto contenuto, al conseguimento anche del beneficio in esame; b) alla delibera C.C. n. 73/2007, nella parte in cui prescrive il raggiungimento del valore minimo del 3% del parametro per accedere all’incentivo, che ha manifestato la sua lesività della posizione della ricorrente soltanto nel momento in cui la suddetta soglia è stata in concreto utilizzata dal Comune per negare l’incentivo con il provvedimento del 1° aprile 2020 e nella parte riguardante la scelta stessa del criterio effettuata dall’Amministrazione che, pur corrispondendo ad una manifestazione della discrezionalità amministrativa, è stata censurata per la sua manifesta illogicità e per la palese irragionevolezza e dunque per profili macroscopici che ove fondati avrebbero reso possibile il sindacato giurisdizionale sulla scelta della pubblica amministrazione.
19. Deve essere, infine, respinta anche l’eccezione di inammissibilità della “domanda nuova…avanzata da IV con… memoria di merito, non notificata al Comune…”, relativa al “riconoscimento dello sconto oneri da solo EPh di € 1436895,98 come emergente dalla relazione peritale di parte, oltre all’ulteriore premio per la realizzazione dell’impianto Fv”. Tale domanda, che non è stata in verità formalmente riformulata nelle conclusioni dell’atto di appello proposto dalla IV, nel suo significato di necessario accertamento, per la valutazione della legittimità degli atti impugnati, dell’effettiva entità dello sconto spettante alla ricorrente in base ai documenti prodotti e alla disciplina applicabile rappresenta, infatti, propriamente l’oggetto stesso della causa, fin dal primo grado di giudizio.
20. Quanto al merito della controversia, le doglianze dell’odierna appellante sono, come anticipato, parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.
21. In relazione al primo e al secondo motivo occorre preliminarmente chiarire cosa debba intendersi, alla luce del permesso di costruire n. 124/2011 e della normativa al tempo applicabile, con il termine “certificazioni energetiche” e, dunque, quale debba essere lo strumento da utilizzare per la valutazione del raggiungimento da parte della originaria ricorrente degli obiettivi di risparmio energetico e per la determinazione dello sconto sugli oneri di urbanizzazione spettante ad essa a tale titolo.
22. Nel permesso di costruire n. 124/2011, al punto 4, dopo la quantificazione dell’importo massimo corrispondente alle riduzioni degli oneri di urbanizzazione, viene, infatti, previsto: “Tale riduzione verrà successivamente quantificata in modo esatto ad avvenuta presentazione delle certificazioni energetiche comprovanti il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti. L’eventuale discordanza tra il fabbisogno energetico dichiarato nella relazione ex art. 28 legge 10/91 allegata al progetto edilizio e quello successivamente certificato, comporterà la revoca dei benefici concessi (Regione Lombardia DDG 8935 del 07/08/2008)”.
23. Per la soluzione della questione è utile richiamare sinteticamente le disposizioni normative sull’obbligo di verificare la prestazione energetica raggiunta dopo l’esecuzione di un intervento edilizio mediante il confronto proprio con la certificazione energetica, costituite:
- dalla DDG 7 agosto 2008 n. 8935, richiamata esplicitamente nel permesso di costruire n. 124/2011, che stabilisce che “La prestazione energetica può subire variazioni in relazione alle modifiche apportate al progetto […] In ogni caso, al termine dei lavori dovrà essere consegnata la certificazione energetica, sottoscritta dal certificatore accreditato, e ciò consentirà di verificare se l’edificio corrisponde all’ultimo progetto approvato dal Comune. Pertanto, l’ammissibilità dei benefici […] così come di altri benefici riconosciuti dal Comune per effetto delle proprie norme regolamentari, dovrà essere verificata e confermata dal Comune anche a fine lavori. In caso di discordanza tra il fabbisogno energetico dichiarato nella relazione ex art. 28 l. 10/1991 e quello successivamente certificato, il Comune dovrà provvedere a revocare i benefici concessi […]”;
- dalla deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2007 n. 73 che, nell’allegato 4, richiama espressamente l’art. 44, comma 18, della legge regionale 11/03/2005 n. 12, che recita: “ I comuni possono prevedere l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le determinazioni comunali sono assunte in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ”;
- dalla DGR 27/12/2006 n. VIII/3951, in merito ai primi indirizzi orientativi per la riduzione degli oneri di urbanizzazione che stabilisce che “ Il fabbisogno energetico di ogni progetto edilizio deve essere certificato con le procedure stabilite dalla Regione Lombardia […]”.
- dalla circolare UE n. 1/08 del Comune di Milano che, nel fornire indicazioni operative sulla deliberazione del Consiglio Comunale 21.12.2007 n. 73, indica quale riferimento principale la DGR 26/06/2007 n. VIII/5018, richiedendo ai soggetti interessati a fruire delle riduzioni nell’ambito di un procedimento di DIA di presentare, a conclusione dell’intervento, la certificazione energetica, dalla quale dovrà risultare la conferma degli obiettivi di progetto della relazione tecnica, ritenendo tale certificazione è inoltre essenziale all’interno della documentazione da allegare;
- dalla DGR n. 8/5018, come modificata e integrata dalla DGR n. 8/5773 e dalla DGR n. 8/8745, secondo cui la certificazione energetica, normata al punto 9 di detta DGR, fa riferimento al documento denominato “ attestato di certificazione energetica ”, definito come il “documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianto … necessariamente redatto e asseverato da un professionista accreditato […]”.
24. Secondo la predetta normativa, come illustrato anche del verificatore nelle premesse alla sua relazione, “il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso […], l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore e la ricevuta generata dal catasto energetico […]. In assenza della già menzionata documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace. Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente…;
h) (attività) connesse alla funzione di direzione lavori…”
25. A ciò deve aggiungersi il fatto che l’accesso agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura rappresenta una delle principali fattispecie di applicazione della certificazione energetica, sia a livello nazionale, sia regionale, come espresso dalla DGR n. 8/8745 del 2008 che all’art. 9.2 punto c) chiarisce che: “ A decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ad alle agevolazioni di qualsiasi natura […]”.
26. In base alla suddetta disciplina deve, dunque, accogliersi l’interpretazione sostenuta dalla società appellante per la quale il termine “certificazioni energetiche” è da intendersi come riferito all’attestato di prestazione energetica (APE), già attestato di certificazione energetica (ACE), e non già alla relazione as built presentata con la fine dei lavori e “ l’applicazione corretta secondo le regole operative tra il 2011 (concessione edilizia) ed il 2013 (fine lavori e certificazione energetica) prevede che il confronto tra l’EPH di progetto e l’EPH di fine lavori sia effettuato tra il valore desumibile dalla legge 10 presentata al momento della richiesta della concessione edilizia ed il valore dell’EPH desumibile dal documento di certificazione energetica (ACE o APE) redatto utilizzando il software CENED della Regione Lombardia ”.
27. Nello specifico, “la procedura di calcolo da adottare è poi (come anche in questo caso puntualmente osservato dal verificatore) quella della Regione Lombardia, introdotta dalla DGR n. 8/5018, come modificata dal DDG n. 15833/2007, dal DDG n. 5796/2009 e dal DDG n. 14006/2009”.
28 . Da queste premesse, attraverso l’ausilio del verificatore che ha compiuto “un’accurata analisi delle pratiche edilizie relative all’edificio oggetto di causa e il confronto tra i vari documenti, tra i quali in particolare: - le varie relazioni energetiche ex legge 10/91, sia di progetto, sia as built; - gli attestati di certificazione energetica; - le relazioni redatte da Beni AB SI (ottobre 2011, luglio 2016), Comune di Milano UE RE (febbraio 2018) e IV S.a./Planning S.r.l. (ottobre 2020)”, è stato possibile calcolare lo sconto energetico spettante, in base alla disciplina applicabile, alla originaria ricorrente, con riferimento, in primo luogo, all’EPh, pari all’importo di € 1.087.807,75. 29. A riguardo può notarsi che, secondo le valutazioni tecniche ed i calcoli effettuati dal verificatore, la soglia del 3% di ammissibilità al beneficio - a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione - viene raggiunta per tutti e tre i fabbricati (Torre A, Torre B e Corpo C), finendo, così, per privare di gran parte della sua rilevanza la questione posta dall’appellante nel terzo motivo circa la asserita irragionevolezza e ingiustizia della fissazione di tale limite quantitativo minimo di risparmio energetico per l’accesso agli incentivi e, più in generale, in relazione alla pretesa illegittimità e “arbitrarietà” della scelta di attribuire “prevalenza al parametro Eph avente ad oggetto soltanto il consumo energetico che serve a riscaldare un edificio durante il periodo invernale” , senza considerare altri indici potenzialmente rilevanti in materia, come l’efficienza del sistema di raffrescamento o altre specifiche caratteristiche costruttive degli edifici in grado di assicurare risparmi energetici e sostenibilità ambientale.
30. Sul punto deve comunque precisarsi che le doglianze svolte dall’appellante sono infondate e devono essere respinte, poiché – anche in virtù dell’approfondimento tecnico opportunamente effettuato anche in rapporto a tale aspetto dal verificatore – la scelta dell’Amministrazione di privilegiare nella stima del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico l’indice di prestazione energetica EP h (che, in base alla DGR n. 8/8745, per gli edifici non residenziali, rappresenta il fabbisogno annuo di energia primaria riferito alla sola climatizzazione invernale o riscaldamento rapportato all’unità di volume lordo a temperatura controllata o climatizzato, espresso in kWh/m3anno) non appare né manifestamente irragionevole, né tantomeno illegittima, corrispondendo alla valorizzazione di un dato fondamentale nel calcolo del risparmio energetico e non esistendo, allo stato, alcuna disposizione né alcun vincolo legislativo, a livello nazionale o comunitario, che impedisca a un ente pubblico di introdurre incentivi legati a singoli aspetti della prestazione dell’edificio. Come evidenziato dal verificatore a giustificazione delle sue considerazioni tecniche sul punto, “anzi, la quasi totalità delle misure di incentivazione adottate, non solo nel nostro Paese ma in tutta l’Unione Europea, si riferiscono a sistemi tecnologici e requisiti prestazionali che rappresentano solo un aspetto della prestazione complessiva dell’edificio. Se così non fosse, sarebbe illegittima l’incentivazione di misure quali, a titolo puramente esemplificativo, l’installazione del fotovoltaico, la coibentazione dell’involucro dell’edificio o la sostituzione delle lampade a bassa efficienza”. Per ragioni analoghe non illegittima né illogica o sproporzionata risulta anche la soglia minima di ingresso all’incentivo, pari alla riduzione del 3% dell’EPh minimo obbligatorio fissata dai regolamenti del Comune di Milano che, come già sottolineato, a seguito di un corretto conteggio del risparmio energetico conseguito, la cui applicazione non appare in alcun modo penalizzante per la ricorrente.
31. Ai suddetti benefici devono, poi, sommarsi quelli relativi agli impianti fotovoltaici, con conseguente parziale accoglimento delle corrispondenti doglianze della società appellante nei limiti di seguito illustrati. Tra gli interventi di risparmio energetico suscettibili di incentivazione, oltre alla riduzione degli oneri di urbanizzazione in base al valore dell’ EP H, la DCC n. 73/2007 include, infatti, anche i sistemi solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. A rafforzare la scelta di questa inclusione, nell’allegato 4 punto 3 della citata DCC n. 73/2007 si aggiunge espressamente che, per incentivare interventi di risparmio energetico che non incidono sui consumi per riscaldamento invernale, “ si è ritenuto opportuno incentivare anche interventi che consentono di ridurre i consumi diversi dal riscaldamento e che permettono al contempo lo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia ”. Né tantomeno nel permesso di costruire n. 124/2011 si menziona la riduzione degli oneri di urbanizzazione in base al valore dell’ EP H quale unica possibile riduzione ammessa nell’intervento in oggetto. Tali previsioni, complessivamente considerate, giustificano un approccio “sostanziale” al problema, che tenga maggiormente conto degli effettivi impianti realizzati e del complessivo risparmio energetico ottenuto, rispetto alla formale presentazione di una distinta ed autonoma domanda al riguardo da parte dell’interessata (la cui mancanza è stata sottolineata dall’Amministrazione). Le suddette argomentazioni conducono il Collegio a ritenere che anche tale beneficio debba, dunque, essere riconosciuto in favore della originaria ricorrente, sempre, però, nei limiti dell’importo posto a garanzia mediante polizza fideiussoria come riportato nell’allegato 5 punto C della DCC n. 73/2007.
32. Sotto tale profilo, il verificatore, dall’esame dei documenti in atti ha accertato che:
“Nella relazione energetica ex legge 10/1991 relativa alla torre B risulta prevista l’installazione di un campo fotovoltaico costituito da pannelli in silicio policristallini installati sulla facciata Sud_Ovest, con potenza nominale di 49 kW.
Non esiste invece alcuna precisa specificazione sulla potenza installata nella relazione energetica ex legge 10/1991 relativa alla torre A, ancorché si menzioni la generica presenza di un impianto fotovoltaico in silicio policristallino.
Non risulta alcuna installazione di fotovoltaico per il corpo C”, giungendo a concludere che “sulla base di quanto sopra si ritiene corretta l’applicazione dello sconto per il fotovoltaico alla sola torre B, secondo il calcolo seguente:
ScontoFV per unità di S.L.P. = 4 + 0,075 × 31,81 = 6,39 €/m2
per uno sconto totale di € 90.428,93”.
33. Anche tale stima, frutto di un’analisi particolareggiata e approfondita degli elementi emergenti dagli atti deve essere integralmente condivisa, non potendosi evidentemente attribuire rilevanza, come richiesto dall’appellante, per ricavare informazioni altrimenti mancanti, ad un attestato APE successivo a quello dell’epoca di completamento dei lavori, redatto nel 2023, basato su regolamenti diversi e procedure di calcolo differenti, nonché contenente elementi incoerenti rispetto a quello del 2013.
34. In conclusione, “tenuto conto della documentazione presentata, delle domande inoltrate, delle opere concretamente realizzate e della sussistenza di tutti gli specifici adempimenti e degli elementi tecnici necessari per la concessione degli incentivi” il Collegio non può che far proprie integralmente le risultanze della verificazione, secondo cui “in base alle considerazioni sopra esposte e ai calcoli effettuati, dopo esame e riscontro delle osservazioni alla relazione preliminare di verificazione formulate dalle parti, si ritiene che:
- siano stati raggiunti da parte della società appellante gli obiettivi di risparmio energetico necessari per usufruire dello sconto sugli oneri di urbanizzazione, sulla base dei parametri tecnici previsti dalla disciplina di settore e dal permesso di costruire n. 124/2011;
- le somme da scomputare a tale titolo dagli importi dovuti ammontano a € 1.178.236,68”.
35. In considerazione delle argomentazioni che precedono, l’appello deve essere, perciò, come detto, parzialmente accolto, con accoglimento parziale, in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione ed annullamento dei provvedimenti con esso impugnati in parte qua.
36. Per la novità e la complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
37. Le spese di verificazione, liquidate in separato provvedimento devono essere invece poste, in base alla prevalente soccombenza definitivamente a carico del Comune di Milano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Pone definitivamente a carico del Comune di Milano le spese di verificazione, liquidate in separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO